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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio M. Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 406 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], cf. Parte_1
elettivamente domiciliato in Viterbo alla Piazza del C.F._1
Santuario n. 28 presso lo studio legale rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_2
Fiorenzo Buzzi e Mario Proietti per procura allegata al ricorso
– ricorrente – E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via Augusto C.F._2
Gargana n. 40 presso lo studio dell'avv. Isabella Rocchetti, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione
– resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: come da note scritte depositate il 24 maggio 2025. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Conclusioni del resistente: come da note scritte depositate il 26 maggio 2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il sig. ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto il 12 gennaio 1997 a Viterbo con la sig.ra
[...]
le conseguenti statuizioni economiche fra loro e i provvedimenti CP_1
riguardanti la prole.
Al riguardo il ricorrente ha esposto che: (a) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 6, anno
1997; (b) dall'unione dei coniugi sono nati i figli , a Viterbo il Persona_1
2 febbraio 1999, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed
[...]
, a Viterbo il 2 febbraio 1999, maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente autosufficiente;
(c) i coniugi sono consensualmente separati per effetto della sentenza n. 24/2024 emessa in data 27 marzo 2024 dal
Tribunale di Viterbo;
(d) non è mai intervenuta riconciliazione e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge.
Ciò posto, il sig ha chiesto, previa pronuncia della cessazione degli Pt_1
effetti civili del matrimonio, di mantenere ferma la misura del proprio contributo al mantenimento della figlia stabilita in sede di separazione Per_2
nella somma di euro € 300,00 (euro trecento/00), oltre alla rivalutazione Istat annuale come per legge, nonché nel 50% delle spese straordinarie mensili, come previsto dal Protocollo approvato dal Tribunale di Viterbo.
La sig.ra si è costituita aderendo alle domande avversarie e CP_1
chiedendo inoltre che l'assegno unico per la figlia fosse attribuito a lei Per_2
nella misura intera.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
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Trattata, come richiesto dalle parti, in forma scritta l'udienza presidenziale, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note conclusive, riproduttive di quelle dei rispettivi atti iniziali.
2.- Il collegio rileva che sussistono i presupposti di legge per disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione dei coniugi in forza di un valido titolo giuridico;
protrazione della separazione per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149 del 2022; manifesta inconciliabilità delle parti (che hanno insistito nella domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale).
Quanto alle statuizioni patrimoniali, si osserva che il solo punto da stabilire – stante la maggiore età della figlia e la sua residenza presso l'abitazione Per_2
materna (circostanze pacifiche fra le parti) – è la misura del suo mantenimento a carico del padre.
A questo proposito le parti hanno concordato di confermare le statuizioni della separazione, che prevedono un assegno di mantenimento mensile pari a €
300,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita, e il contributo nelle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il collegio, prendendo atto della concorde volontà delle parti, stabilisce l'obbligo del ricorrente nel mantenimento della figlia nella predetta misura.
In ordine all'assegno unico, in difetto di accordo, viene stabilito che rimanga fermo quanto previsto in sede di separazione e cioè che esso sia percepito in misura intera dalla sig.ra CP_1
3.- A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Viterbo per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396 del 2000.
4.- Le spese processuali possono essere compensate fra le parti in ragione del sostanziale accordo fra le stesse in ordine alle condizioni che regoleranno il divorzio.
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P.Q.M.
il tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
b) stabilisce le condizioni di cui in parte motiva;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
d) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, il 3 giugno 2025.
Il Presidente estensore
(Francesco Oddi)
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