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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1355 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto azione di simulazione, trattenuta in decisione all'udienza del
14.01.2025 e vertente tra:
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dagli Avv.ti DI LALLO MICHELE e VERDE ALESSIO GIUSEPPE, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione ed elett/te domiciliato presso il loro studio;
attore
E
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Castelpagano (BN), alla Contrada La Ripa n.
5. convenuta contumace
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. citava in giudizio la Parte_1
figlia al fine di veder dichiarare nullo, o comunque inefficace tra le parti, Controparte_1
il contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 12 marzo 2009 a rogito del Notaio Dott. in Benevento (Repertorio n. 30321, Raccolta n. 10285), del valore di € Persona_1
17.000,00, nella parte in cui veniva trasferita la piena proprietà dei seguenti beni:
a) intero appezzamento di terreno a destinazione agricola sito alla Contrada Capraia, in Catasto
Terreni del Comune di Castelpagano al Foglio 2, p.lle 15, 128, 129;
b) intero appezzamento di terreno a destinazione agricola sito alla Contrada Tufarelli, in Catasto
Terreni del Comune di Castelpagano al Foglio 36, p.lla 209;
c) intero appezzamento di terreno a destinazione agricola alla contrada Tufarelli, in Catasto
Terreni del Comune di Castelpagano al Foglio 36, p.lle 214 e 216;
1 d) intero appezzamento di terreno a destinazione agricola sito alla contrada Bufalara, in Catasto
Terreni del Comune di Castelpagano al Foglio 3, p.lle 78, 155, 81;
e) intero appezzamento di terreno a destinazione agricola alla contrada Bufalara, in Catasto
Terreni del Comune di Castelpagano al Foglio 3, p.lla 88;
f) intero appezzamento di terreno a destinazione agricola alla contrada Bufalara, con entro un rudere di fabbricato rurale, in Catasto Terreni del Comune di Castelpagano al Foglio 3, p.lle 15 e
129;
g) intero appezzamento di terreno a destinazione agricola alla contrada Bufalara, in Catasto
Terreni del Comune di Castelpagano al Foglio 3, p.lla 151;
h) intero appezzamento di terreno a destinazione agricola alla contrada Bufalara, in Catasto
Terreni del Comune di Castelpagano al Foglio 3, p.lla 149;
i) intero appezzamento di terreno a destinazione agricola alla contrada Bufalara, in Catasto Terreni del Comune di Castelpagano al Foglio 3, p.lla 156;
l) intero appezzamento di terreno a destinazione agricola sito alla contrada Bufalara, in Catasto
Terreni del Comune di Castelpagano al Foglio 3, p.lla 153;
m) intero appezzamento di terreno a destinazione agricola sito alla contrada Bufalara, in Catasto
Terreni del Comune di Castelpagano al Foglio 3, p.lla 152;
n) quota di piena proprietà pari ad 1/3 (un terzo) dell'intero di un appezzamento di terreno a destinazione agricola sito alla c.da Sant'Onofrio, in Catasto Terreni del Comune di Castelpagano al
Foglio 15, p.lla 87.
L'attore – in particolare - asseriva che l'atto rogato fosse, in realtà, un negozio simulato, giacché il reale intento delle parti era quello di trasferire la sola nuda proprietà dei fondi alla sig.ra Parte_1
e - al contempo - di assicurarne il possesso materiale al sig. durante, come Parte_2
da controdichiarazione sottoscritta dalla figlia in sede di stipulazione del contratto di compravendita, allegata già all'atto di citazione.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, nessuno compariva per la convenuta, di talchè alla prima udienza ne veniva dichiarata la contumacia e - su istanza di parte attrice – la causa veniva direttamente rinviata ex art. 281 quinquies c.p.c., previa assegnazione dei termini di cui all'art.189 c.p.c..
Precisate le conclusioni, quindi, all'udienza del 14.01.2025 la causa veniva riservata in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, rilevato che nell'atto di compravendita oggetto di causa si precisava che la convenuta acquistava in regime di comunione dei beni, appare utile evidenziare che non occorre integrare il contraddittorio anche nei confronti del di lei marito, giacchè – per giurisprudenza di
2 legittimità che si condivide – “Il coniuge dell'acquirente di un immobile, che sia rimasto estraneo alla stipulazione dell'atto di compravendita, non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal venditore per l'accertamento della simulazione del contratto, perché l'inclusione del bene nella comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c. costituisce un effetto "ope legis" dell'efficacia e validità del titolo di acquisto. (Nella specie la S.C. ha confermato che, nel caso di azione di simulazione di contratto di compravendita immobiliare, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'acquirente e il coniuge in regime di comunione legale)” (cfr. Cass. n. 11033 del 9.5.2018).
Nel merito la domanda è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento.
Preliminarmente, appare utile evidenziare che la connotazione più peculiare della simulazione invocata (artt. 1414 e ss. c.c.) è integrata da un'apparenza negoziale, creata intenzionalmente dai contraenti, i quali - in realtà - vogliono che il contratto stipulato non produca tra loro alcun effetto
(simulazione assoluta) oppure intendono come vincolante un altro negozio (il negozio dissimulato) destinato a rimanere occulto ai terzi, come – per l'appunto – nel caso di specie;
con la controdichiarazione (convergenza di reali intenti), quindi, le parti manifestano la volontà di concludere un negozio diverso da quello che appare, di talchè la stessa è stata definita “l'atto che recepisce l'accordo simulatorio, ossia l'atto di riconoscimento preordinato dalle parti a garanzia delle loro rispettive posizioni giuridiche” (Tribunale di Velletri, Sentenza n. 22/2023 del 10-01-
2023).
Come è noto ex art. 1414 e ss c.c. tra le parti “La prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento
o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all'accordo simulatorio e può provenire da una sola parte (ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato, non potendo avere valenza probatoria - al fine dell'accertamento della pattuita simulazione - nemmeno la confessione stragiudiziale” (Cassazione civile sez. II, 07/01/2019, n.123).
Appare, altresì, opportuno ricordare che secondo la Corte di Cassazione “In tema di simulazione, qualora il contratto simulato sia stato concluso per iscritto e tale forma sia richiesta a pena di invalidità (nullità ai sensi dell'art. 1350 c.c.), la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio dell'atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita” (Cass. civ. nr. 12487/2007).
Orbene, alla luce di tali premesse, la documentazione allegata in atti dal sig. appare Parte_1 senz'altro idonea a confermare la voluntas simulandi delle parti.
3 La produzione del negozio dissimulato (all.
3 - controdichiarazione sottoscritta dalla sig.ra
[...]
), infatti, consente agevolmente la cognizione di quell'apparenza negoziale che Controparte_1
le parti hanno inteso perseguire, anche in considerazione delle precisazioni in merito argomentate da parte attrice sin dal proprio atto introduttivo: non v'è dubbio che la datazione della controdichiarazione (12 marzo 2008) sia frutto di un mero refuso operato dalla sottoscrivente alla luce dei riferimenti temporali presenti nel corpo della dichiarazione (“in riferimento all'atto di vendita stipulato […] in data odierna”, “ho conseguito in data odierna”) che dimostrano la contestualità dei due negozi e del costante richiamo all'atto di compravendita (stipulato il 12 marzo
2009), in assenza di diverse iscrizioni contro l'attore in quel periodo (cfr. allegato 6 all'atto di citazione).
In ultimo, rispetto alla locuzione contenuta nella controdichiarazione “tale diritto (ossia il possesso materiale degli immobili alienati) spetta a mio padre vita natural durante” non v'è dubbio che la sottoscrivente volesse riferirsi all'istituto dell'usufrutto. Il diritto reale in questione, difatti, come è noto si fonda proprio sul godimento di fatto e sulla disposizione di un bene altrui, traendone tutte le utilità che possono derivarne, con l'obbligo di non mutare la destinazione economica (art. 981 c.c.), e la sua durata non può eccedere la vita dell'usufruttuario (art. 979 c.c.). Anche soltanto soffermandosi all'argomento letterale, senza valutare l'attività concretamente e pacificamente svolta dal sig. sui terreni oggetto di causa, quindi, la dichiarazione resa dall'acquirente Parte_1
simulante depone a favore dell'istituzione di un usufrutto a vantaggio dell'odierno attore.
L'apposizione della locuzione “vita natural durante”, infatti, evidenzia in maniera implicita la volontà inequivoca della parte acquirente di costituire un usufrutto sui beni alienati.
Ordunque, per le ragioni ivi riportate, si dichiara l'inefficacia tra le parti del contratto di compravendita immobiliare stipulato, nella parte in cui viene trasferita dal sig. alla figlia Parte_1
la piena proprietà degli immobili summenzionati, invece della nuda proprietà con riserva di usufrutto in favore dell'attore alienante.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M. n.147/2022, alla luce dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione rigettata, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, dichiara l'inefficacia tra le parti del contratto di compravendita immobiliare oggetto di causa, nella parte in cui viene trasferita la piena proprietà degli immobili suindicati, invece della nuda proprietà con riserva di usufrutto in favore dell'attore alienante;
4 2) condanna a rimborsare in favore di CP_1 Parte_1 Parte_1
le spese di lite che liquida in complessivi € 2.960,00 (di cui € 264,00 per C.U. e
[...]
diritti, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 08/05/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionaria AUPP.
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