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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5239 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1894 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 10. 9. 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
(d'ora innanzi Parte_1
Parte_
“ ), - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento delle con sede legale in RO, Piazza della Croce Controparte_1
Rossa 1, iscritta al Registro delle Imprese di RO, codice fiscale , P.IVA_1
Partita IVA , in persona dell'institore Avv. Vincenzo Sica, in virtù P.IVA_2
dei poteri conferitigli con procura per notaio Dott. dei Distretti Persona_1
notarili di RO, Civitavecchia e Velletri, rep. n. 77986 rog. N. 19575, del 16 marzo 2012, registrato in RO all'Ufficio delle Entrate di RO I il 20 marzo
2012, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Palombi (C.F. C.F._1
– FAX 06.6864800 – PEC ) ed
[...] Email_1
elettivamente domiciliata presso il Suo studio sito in RO, Via Topino n. 13, giusta delega in calce al presente atto
APPELLANTE
E
società a responsabilità limitata costituita ai sensi e Controparte_2
r.g. n. 1 per gli effetti della L. 30 aprile 1999 n. 130, con sede in RO (RM), Via
Piemonte n. 38, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di RO , P.IVA_3
rappresentata da con sede legale in RO alla Via Controparte_3
Piemonte n. 38, appartenente al gruppo bancario (Albo dei Gruppi CP_4
Bancari n. 20050), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di RO , partita IVA , iscritta al n. 10312.7 P.IVA_4 P.IVA_5
dell'albo delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del
Testo Unico Bancario, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, in virtù di procura rilasciata il 12/3/2018 dal sig. nella sua Controparte_5
qualità di Amministratore Unico ed autenticata dal Notaio , notaio Persona_2
in RO, rep. n. 56232/28372 (doc. 1), in persona del dott. , nato Controparte_6
a RO il 25/09/1973, giusta poteri conferiti in forza di procura speciale in data
15/03/2018, ai rogiti Notaio di RO, rep. n. 9248 e racc. n. Persona_3
4317 (doc. 2), rilasciata dal Dott. nella sua qualità di Persona_4
Direttore Generale e giusta poteri conferiti con atto per autentica del Notaio
[...]
in data 13/12/2017, repertorio 8829/4084, registrato all'Agenzia Per_3
Entrate di RO 4 il 15/12/2017 al n. 40168, Serie 1T, in esecuzione della deliberazione del 24/11/2017 del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi (cod. fiscale ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata il suo studio in RO, Via Antonio Bosio n. 2; dichiara di voler ricevere comunicazioni e avvisi inerenti l'epigrafato giudizio ai seguenti recapiti. Telefax: 06/23317590. P.E.C.:
Email_2
APPELLATA
E
Controparte_7
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Cessione dei crediti - Appello avverso la sentenza del r.g. n. 2 Tribunale di RO, n. 1996/2018 pronunciata in data 24.1.208 e pubblicata in data 29.1.2018
CONCLUSIONI: All'udienza del 10. 9. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di RO, rispetto all'opposizione a decreto recante ingiunzione al pagamento di € 217.001,01 oltre accessori, così decideva:
In accoglimento dell'opposizione proposta da revoca nei Parte_2
confronti di il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_2
Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_3
conferma nei confronti di questa il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna la opponente alla rifusione delle Parte_3
spese di lite nei confronti della opposta Controparte_8
che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre IVA, CAP, rimborso spese generali;
Compensa le spese di lite nei confronti di Parte_2
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, riformare e/o annullare la sentenza del Tribunale di RO, n.
1996/2018 pronunciata in data 24.1.2018 e pubblicata in data 29.1.2018 a definizione del giudizio contraddistinto con R.G. n. 55376/2013 e, per l'effetto, in via istruttoria, previa ammissione della prova per testi articolata nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c, che qui si reitera:
- accertare e dichiarare l'insussistenza/inesistenza del credito ex adverso preteso (Inefficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto per omessa r.g. n. 3 comunicazione/notifica, accettazione e conoscenza dell'avvenuta cessione;
Inefficacia della cessione per inesistenza del credito che ne ha formato oggetto)
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o illegittimità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di RO in data 31.5.2013 n. 11647,
N.R.G. 24845/2013, depositato in cancelleria in data 31.5.2013, notificato in data 19.6.2013 ( e in data 2.7.2013 ( e, per CP_9 Parte_2
l'effetto, dichiaralo nullo, annullarlo e/o revocarlo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre le spese generali, l'IVA e la CPA come per legge.
Si costituiva per rassegnare le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i
motivi esposti nella narrativa del presente atto,
in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello avversario perché generico e privo
dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.
nel merito, in via principale,
- rigettare integralmente l'atto di appello avversario, in quanto del tutto
infondato, in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1996/2018, pubblicata il 29/1/2018 dal Tribunale di RO;
- in ogni caso, in accoglimento delle conclusioni spiegate dalla Banca
nel giudizio di primo grado, rigettare l'opposizione e tutte le domande
spiegate perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e comunque
non provate, così confermando il decreto ingiuntivo opposto, con ogni
consequenziale provvedimento al riguardo, ed in via subordinata nella
r.g. n. 4 denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in
ogni caso gli opponenti al pagamento in favore della Controparte_2
delle somme che risulteranno comunque dovute all'esito del giudizio, oltre
interessi e con le decorrenze come richiesti nella domanda monitoria fino al
soddisfo;
in via istruttoria, rigettare l'avversa richiesta di prova per testi svolta
da controparte, poiché inammissibile per essere formulata su circostanze
negative e superate dalla produzione documentale depositata nel giudizio di
primo grado.
Con vittoria di spese e compensi”.
Con ordinanza in data 2. 10. 2018 veniva respinta l'istanza di prova testimoniale.
In data 3. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 10. 9. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità
sollevata da parte appellata ex art. 342 c. p. c.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara r.g. n. 5 individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto un unico articolato motivo di gravame.
L'appellante ha rappresentato che in data 9.3.2005, all'esito dell'esperimento di apposita gara a pubblico incanto, in qualità di CP_9
società appaltante, e quale società appaltatrice, avevano CP_10
Parte sottoscritto l'accordo quadro/contratto di appalto n. 14/2005 – CP_10
Parte (cfr. all. 4 fascicolo di primo grado); ed in esecuzione di detto accordo,
aveva affidato alla SICEE, che aveva accettato, “i lavori di manutenzione che
di volta in volta verranno specificati con Ordini di Lavoro (in avanti anche
OdL) relativi agli impianti di sicurezza e segnalamento, nonché degli
r.g. n. 6 impianti di illuminazione e forza motrice elettrica, avvisatori acustici ed ottici
e delle relative verniciature ricadenti nella competenza della Struttura
Organizzativa Mantenimento in Efficienza di Milano – Unità Territoriale
Infrastruttura Milano “linee Nord” – Lotto n. MI.LN.IT.01, comprendenti:
Rho (e) – Gallarate (i) – – – Iselle (i) – Pt_4 Parte_5 Parte_5
– , Gallarate – Laveno, Oleggio (e) – Laveno – Pt_6 Parte_7 [...]
Gallarate – Varese –Porto Ceresio. L'importo di ciascuno degli Pt_8
ordini di lavoro non potrà superare € 200.000,00” (v. art. 2 contratto di appalto).
Dopo aver elencato analiticamente gli ordini di lavoro e le relative fatture l'appellante ha evidenziato che solo successivamente ai suddetti
Contro pagamenti la aveva sottoscritto con un contratto di anticipi su CP_10
fatture, cedendo alla Banca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c. e della
Parte l. n. 52/1991, presunti crediti nei confronti di Parte_2
Al riguardo l'appellante ha sostenuto che le fatture in questione erano
Parte relative ai medesimi ordini di lavoro rispetto ai quali aveva già
provveduto all'integrale saldo, come si evincerebbe dai certificati di regolare esecuzione dei lavori (debitamente sottoscritti dalla ) da cui CP_10
emergerebbe che il saldo - avere (per ogni ordine di lavoro emesso) CP_10
sarebbe pari ad € 0,00.
Contro Quindi, il credito rivendicato in primo grado da nei confronti di
Parte
( , società alle quali non era mai stata notificata la cessione de Parte_2
r.g. n. 7 quo, sarebbe del tutto ingiustificato e non dovuto in quanto avente ad oggetto un credito inesistente.
L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto l'avvenuta estinzione del debito vantato da nei confronti CP_10
Parte di per intervenuto pagamento (cfr. all. 4.1-4.10 nonché 5.1-5.2 del fascicolo di primo grado) e la conseguente inesistenza del credito portato dalle fatture successivamente emesse dalla ed oggetto di cessione in CP_10
favore della Banca.
La cessione dei (presunti) crediti della non sarebbe mai stata CP_10
Parte notificata a (debitore ceduto) e/o a - società istituzionalmente Parte_2
preposta alla gestione delle attività amministrative, contabili e di tesoreria in nome e per conto di in forza di contratto di mandato sottoscritto in CP_9
data 4.5.2011 con validità sino al 31.12.2015 (cfr. all. 1 fascicolo di primo grado) e nei cui confronti il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato con la sentenza impugnata in parte qua, né tantomeno le predette società ne sarebbero state a conoscenza.
E come già rappresentato nel corso del giudizio di primo grado, a
Contro seguito della ricezione della lettera del 7.1.2013 con cui il legale di
(dopo che, in assenza di qualsivoglia opportuna verifica la società cessionaria aveva già corrisposto a gli anticipi sulle fatture cedute) aveva intimato CP_10
per la prima volta alle società opponenti il pagamento delle fatture oggetto della cessione da parte di (cfr. all.ti 8 e 9 al ricorso per d.i.), l'odierna CP_10
r.g. n. 8 appellante – ignara dell'esistenza del contratto di anticipi su fatture
Contro sottoscritto nel 2007 fra e in quanto mai notificato – aveva CP_10
comunicato che: “le fatture della da voi elencate non risultano Parte_9
Parte presenti nel sistema contabile di é tantomeno cedute a Controparte_7
, ad eccezione della ft. 83 del 28/10/2008 che è stata pagata alla
[...]
con disposizione 5800054847/2008 del 23.12.2008 che si allega alla CP_10
presente” (cfr. all. 2 fascicolo di primo grado).
Parte Le verifiche contabili effettuate da e prontamente documentate nel corso del giudizio di primo grado consentirebbero di affermare l'inesistenza del credito portato dalle fatture indebitamente emesse dalla ed oggetto CP_10
di cessione in favore della CP_12
avendo la effettivamente svolto, in esecuzione degli accordi
[...] CP_10
contrattuali intercorsi, le lavorazioni indicate nell'oggetto delle fatture cedute alla Banca, per le medesime lavorazioni la aveva provveduto ad CP_10
emettere fatture (con numerazione diversa e per importi diversi) nei confronti
Parte del committente che aveva già saldato tutto il dovuto alla scadenza (cfr.
all. 3 fascicolo di primo grado).
Il giudice di prime cure, pur dando espressamente atto della produzione
Parte da parte di dei “certificati di regolare esecuzione dei lavori, sottoscritti
dal direttore dei lavori e dall'impresa, i quali attestano, oltre all'ultimazione
delle opere, l'assenza di un residuo credito da fatturare in favore
dell'appaltatore, dai quali risulterebbe anche l'esecuzione nel corso dei
r.g. n. 9 lavori di pagamenti in acconto in favore dell'appaltatore a copertura
dell'intera situazione attiva (doc. 4.1/4.10 del fascicolo di parte opponente)”
afferma genericamente che “Tali documenti peraltro per loro natura non
sono diretti a fornire la quietanza dei pagamenti ma a cristallizzare la
contabilità delle lavorazioni eseguite, in particolare eventuali lavori extra, la
misura delle lavorazioni eseguite, eventuali contestazioni al riguardo” (cfr.
pagina 4 della sentenza impugnata).
La conclusione cui è giunto il Tribunale sarebbe ictu oculi erronea e non condivisibile, in quanto frutto di un'errata valutazione della documentazione
Parte prodotta in primo grado dall'odierna appellante, perché tra e la CP_10
erano intercorsi specifici accordi contrattuali (cfr. all. 4 e 5 fascicolo di primo grado) in forza dei quali la società appaltatrice si impegnava ad eseguire
Parte determinati lavori, previa emissione da parte di di specifici Ordini di
Lavoro, ove veniva esplicitamente indicato l'importo che sarebbe stato riconosciuto alla società in caso di regolare esecuzione nelle tempistiche concordate.
Parte All'esito dei pagamenti effettuati, aveva ottenuto e prodotto in giudizio i certificati di regolare esecuzione dei lavori emessi dalla committente ed ulteriore documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento dei compensi pattuiti in favore della società appaltatrice (cfr. all.
4.1-4.10 nonché 5.1-5.2 del fascicolo di primo grado).
Quindi, il credito portato dalle ulteriori fatture (indebitamente emesse r.g. n. 10 dalla ), n. 87 del 6.6.2007, di importo pari a 8.400,00, n. 88 del CP_10
6.6.2007, di importo pari a € 10.320,00, n. 90 del 6.6.2007, di importo pari a
€ 69.600,00, n. 91 del 6.6.2007, di importo pari a € 16.800,00, n. 92 del
6.6.2007, di importo pari a € 48.000,00, n. 93 del 6.6.2007, di importo pari a e
19.200,00, n. 94 del 6.6.2007, di importo pari a € 38.400,00, n. 95 del
6.6.2007, di importo pari a e 57.600,00, n. 104 del 6.7.2007, di importo pari a
€ 49.200,00, n. 141 del 11.10.2007, di importo pari a € 48.000,00, n. 142 del
11.10.2007, di importo pari a € 18.000,00, n. 83 del 28.10.2008, di importo pari a € 71.933,70) ed oggetto di successiva cessione in favore della Banca
sarebbe totalmente inesistente, in quanto per le medesime lavorazioni la
Parte
aveva già emesso fatture nei confronti del committente (cfr. all.4 CP_10
e 5 fascicolo di primo grado) – in esecuzione degli accordi contrattuali intercorsi - che alla scadenza e, previa verifica, della regolarità dei lavori, le aveva regolarmente pagate.
Il Tribunale avrebbe potuto avvedersi di tale circostanza ammettendo la prova per testi richiesta dalla difesa dell'appellante con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., con la quale era stato formulato specifico capitolo di prova (n.1) finalizzato a confermare l'insistenza delle fatture oggetto di cessione, nonché (n.2) a dimostrare la mancata ricezione della notifica di cessione.
La sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui il Tribunale ha implicitamente confermato la decisione di non ammettere alcuna richiesta r.g. n. 11 istruttoria perché valutata irrilevante, nonostante questa difesa avesse reiterato all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 7.6.2017 e nella comparsa conclusionale depositata in data 6.9.2017 le proprie richieste istruttorie.
L'unica fattura oggetto di cessione da parte della effettivamente CP_10
Parte registrata nella contabilità è la n. 83 del 28.10.2008, di importo pari ad €
Parte 71.933,70, che è stata in buona fede pagata da perché ignara della cessione da parte di in favore della banca per non averne ricevuto, alla CP_10
data del pagamento, alcuna comunicazione - direttamente alla con CP_10
conseguente effetto liberatorio.
Sarebbe evidente l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per non aver considerato la circostanza che, già al momento della cessione del credito il credito vantato dalla cedente si era estinto per Pt_10
Parte intervenuto pagamento da parte di con conseguente totale inesistenza del credito portato dalle fatture indebitamente emesse da ed oggetto di CP_10
cessione.
E sarebbe chiaro che un'eventuale responsabilità del debitore ceduto nei confronti del cessionario potrebbe configurarsi solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, non anche nel caso in cui, come nel caso di specie, il credito che aveva formato oggetto della cessione era inesistente,
con la conseguenza che l'inesistenza del credito oggetto della cessione impedirebbe radicalmente il sorgere della pretesa creditoria, ancorché la r.g. n. 12 cessione fosse stata notificata al debitore, ai sensi dell'articolo 1264 c. c.
(circostanza che, come ampiamente rappresentato, nel caso in esame non è
avvenuta).
La sentenza impugnata sarebbe palesemente errata anche laddove ha affermato che l'odierna appellante non avrebbe contestato l'originario credito di né fornito la prova dell'estinzione dello stesso. CP_10
Il Tribunale ha infatti affermato che (v. pag. 4 della sentenza appellata)
che: “Si deve concludere, non essendovi contestazione sull'importo del
credito originario che parte opponente ha mancato di fornire la prova della
sua estinzione in data anteriore alla cessione, di cui era onerata e che poteva
facilmente desumere dalla propria contabilità, e che pertanto i crediti ceduti
si devono considerare sussistenti”.
Tali affermazioni sarebbero smentite dalla lettura degli atti di causa, dai quali emergerebbe come l'odierna appellante avesse più volte ribadito e provato documentalmente di aver integralmente corrisposto gli importi indicati nei singoli ordini di lavoro mediante il versamento di somme a saldo degli importi ivi indicati (v. certificati di regolare esecuzione lavori dai quali
Parte risulta per ogni ordine di lavoro emesso un totale ancora dovuto da a pari a € 0,00 all. 4.1-4.10; 5.1-5.2). CP_10
Avendo dimostrato di aver corrisposto integralmente a i CP_10
Parte corrispettivi contrattualmente pattuiti, non avrebbe potuto contestare,
come sostenuto in sentenza dal giudice di primo grado a conferma della r.g. n. 13 Contro sussistenza dei crediti reclamati da con il decreto ingiuntivo opposto,
l'originario credito vantato dalla società appaltatrice dei lavori, mentre, al
Parte contrario, aveva contestato all'odierna appellata la nullità e l'inesistenza del credito portato dalle fatture oggetto di cessione in quanto riferite a crediti già integralmente saldati prima della stipula fra cedente e cessionario del contratto di anticipi su fatture.
Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che l'appellante ha sostanzialmente riproposto le medesime doglianze già rappresentate nell'ambito del giudizio di primo grado.
Le contestazioni rispetto alle condivisibili e corrette motivazioni adottate dal Tribunale, ad avviso della Corte, non sono idonee ad incrinare il percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado.
Infatti, il Tribunale ha condivisibilmente affermato che: “Secondo le
difese di parte opponente aveva effettivamente svolto, in esecuzione CP_10
degli accordi contrattuali intercorsi, le lavorazioni indicate nell'oggetto delle
fatture cedute alla Banca, ma aveva già provveduto per le medesime
lavorazioni ad emettere fatture (con numerazione diversa e per importi
Parte diversi) nei confronti del committente he le aveva saldate alla scadenza.
A tal fine produce certificati di regolare esecuzione dei lavori, sottoscritti dal
direttore dei lavori e dall'impresa, i quali attestano, oltre all'ultimazione
delle opere, l'assenza di un residuo credito da fatturare in favore
r.g. n. 14 dell'appaltatore, dai quali risulterebbe anche l'esecuzione nel corso dei
lavori di pagamenti in acconto in favore dell'appaltatore a copertura
dell'intera situazione attiva (doc. 4.1/4.10 del fascicolo di parte opponente).
Ma si tratta all'evidenza di documenti rispetto ai quali il cessionario ha veste
di terzo e quindi non incontra alcun limite nel contestarne l'efficacia
probatoria (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 649 del 27/01/1984; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3705 del 20/06/1985). Tali documenti peraltro per loro natura
non sono diretti a fornire la quietanza dei pagamenti ma a cristallizzare la
contabilità delle lavorazioni eseguite, in particolare eventuali lavori extra, la
misura delle lavorazioni eseguite, eventuali contestazioni al riguardo. Inoltre
come rilevato da parte opposta le fatture che la banca sostiene di avere
pagato, con data e numerazione diverse da quella delle fatture oggetto
dell'anticipazione bancaria, sono di importo nettamente inferiore al totale
indicato nei vari ordini di lavoro. Al riguardo si veda il prospetto riprodotto
a pag. 7 della comparsa di costituzione che riporta su ciascun rigo l'importo
Parte totale dei lavori, l'importo della fattura che sostiene di avere pagato
(corrispondenti a quelli indicati dagli opponenti), l'importo della successiva
fattura emessa per i medesimi lavori e ceduta alla banca, dal quale si evince
che quest'ultimo è costantemente inferiore alla differenza fra i primi due
importi.”
A fronte di tali condivisibili valutazioni l'appellante non ha indicato le ragioni di fatto e le norme giuridiche in base alle quali gli ordini di lavoro r.g. n. 15 depositati dovrebbero dimostrare l'asserito avvenuto pagamento e dovrebbero essere considerati quale quietanza dello stesso;
né ha indicato le ragioni per le quali le fatture cedute alla Banca erano di importi nettamente inferiori rispetto agli ordini dei lavori dalla stessa prodotti.
Peraltro, dall'esame della stessa documentazione prodotta dall'appellante emerge la legittimità e la correttezza della domanda di ingiunzione promossa dalla banca appellata. Infatti, dalla suddetta
Parte documentazione si evince che gli ordini di lavoro prodotti dalla hanno dimostrato chiaramente che le fatture oggetto della cessione tra e CP_10
l'odierna appellata erano state emesse dalla società appaltatrice a saldo delle somme dovute per i lavori effettuati, e quindi deve ritenersi dimostrato che quelle asseritamente pagate dall'appellante (senza che il pagamento sia stato dimostrato) erano in acconto rispetto al maggior importo da corrispondere ed indicato negli ODL.
L'appellante ha anche allegato la mancata notificazione della cessione nei suoi confronti;
tale doglianza è infondata.
Parte Infatti, rispetto all'inefficacia della cessione nei confronti di per effetto dell'asserita mancata notificazione delle cessioni nei confronti della stessa, la banca ha prodotto in giudizio (cfr. All. 4 - 7 comparsa di costituzione e risposta in primo grado della banca) le lettere di cessione e le relative raccomandate A.R. con avviso di ricevimento attestanti l'avvenuta notificazione nei confronti dell'odierna appellante per ciascuna delle singole r.g. n. 16 cessioni poste in essere, e precisamente: fattura n. 83/08: (cessione notificata con raccomandata a.r. ricevuta in data 11.11.2008 - v. All. 4 – fascicolo di primo grado della banca, doc. 5); fatture nn. 87/07, 88/07, 90/07, 91/07,
92/07, 93/07, 94/07 e 95/07: cessione notificata con raccomandata a.r.
ricevuta in data 27.08.2007 (v. All. 5 – fascicolo di primo grado della Banca –
doc. 5); fattura n. 104/07: cessione notificata con raccomandata a.r. ricevuta in data 18.09.2007 (v. All. 6 – fascicolo di primo grado della Banca – doc. 5);
fatture nn. 141/07 e 142/07: cessione notificata con raccomandata a.r. ricevuta in data 31.10.2007 (cfr. All. 7 – fascicolo di primo grado della Banca – doc.
5). Alla stregua della dimostrata rituale notifica delle cessioni, tutte documentalmente provate dalla banca, devono ritenersi infondate le doglianze sul punto
In ragione di tale emergenza processuale (avvenuta notificazione delle cessioni) il Tribunale ha anche condivisibilmente motivato rispetto al pagamento della fattura n. 83/2008, saldata a come da disposizione di CP_10
bonifico del 23.12.2008 (v. doc. 2 allegato all'atto di citazione dell'odierna appellante in primo grado), tenendo conto della notifica della cessione ed affermando che: “La notificazione o accettazione della cessione rileva
esclusivamente ai fini dell'opponibilità al cessionario di atti estintivi o
dispositivi successivi alla cessione stessa. Nel presente giudizio rileva quindi,
non essendo stato provato per gli altri crediti alcun fatto estintivo,
esclusivamente con riferimento alla fattura n. 83/2008, che risulta pagata da
r.g. n. 17 a il 23/12/2008 (doc. 2 di parte opposta, bonifico Parte_2 CP_10 Parte_2
a ). Al riguardo si deve rilevare che l'indicazione del pagamento CP_10
presso la banca è presente sulla fattura e che la opposta ha prodotto la
ricevuta di spedizione della raccomandata datata 8/11/2008, anteriore al
pagamento, che non è stata specificamente contestata. Ne consegue
l'inopponibilità alla banca del successivo pagamento eseguito nei confronti
di .” CP_10
Contro Va peraltro rilevato che la cessione avvenuta fra ed si CP_10
configurava come cessione pro solvendo, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1260 e ss. del c. c. e dell'art. 4 della L. 52/1991, e quindi nei confronti di
Contro nulla avrebbe comunque potuto essere eccepito se non fatti estintivi successivi alla notificazione dell'avvenuta cessione, ma sul punto nessuna deduzione o contestazione è stata svolta dall'appellante.
Infine, rispetto alla mancata prova dell'estinzione del credito in data anteriore alla sua cessione, va condivisa la motivazione del Tribunale sul punto, che ha affermato (v. pag. 4 della sentenza impugnata): “Si deve
concludere, non essendovi contestazione sull'importo del credito originario
che parte opponente ha mancato di fornire la prova della sua estinzione in
data anteriore alla cessione, di cui era onerata e che poteva facilmente
desumere dalla propria contabilità, e che pertanto i crediti ceduti si devono
considerare sussistenti”.
Al riguardo deve rilevarsi che gli ODL depositati in giudizio r.g. n. 18 dall'appellante non possono assumere valore di quietanza, anche alla luce del
Parte fatto che dagli stessi emerge che le somme dovute a da parte di n CP_10
forza di questi ordini di lavori erano di gran lunga superiori a quelle
Parte asseritamente pagate da ed a quelle contenute nelle fatture successivamente cedute alla banca esponente;
circostanza che conferma l'esistenza di un credito tra la committente e l'appaltatrice, che quest'ultima aveva poi deciso di cedere pro solvendo alla Controparte_8
[...]
Alla luce di quanto sinora esposto il motivo di gravame deve
ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve
ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività
professionale prestata;
nulla sulle spese rispetto a rimasta CP_13
contumace.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
r.g. n. 19
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di RO, n. 1996/2018 pronunciata in data 24.1.208 e pubblicata in data
29.1.2018, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna a pagare Parte_1
in favore di le spese processuali del presente grado Controparte_2
di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 14.400,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Nulla sulle spese rispetto a;
CP_13
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 20