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12 aprile 2001
12 aprile 2001
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.031 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede per gli anni 2001, 2002 e 2003 mediante utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 , allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Milano, sez. II, sentenza 13/05/2011, n. 1244Provvedimento: N. 02543/2009 REG.RIC. N. 01244/2011 REG.PROV.COLL. N. 02543/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2543 del 2009, proposto da: ME NT, ND SC, IE ON, NA ER, SA De GU e RA VI, rappresentati e difesi dall'avv. Veronica Dini, presso il cui studio, in Milano, piazza Cinque Giornate, 3, sono elettivamente domiciliati; contro Comune di Sesto San Giovanni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Guido Bardelli, presso il cui studio, in Milano, via Visconti di Modrone, 12, è …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
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