Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2688/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2668 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
TRA
in persona del legale rapp. pro-tempore rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
Federico Marini Balestra - Simone Cadeddu e Lucia Antonazzi giusta procura allegata alla citazione ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei suddetti avv.ti, in Roma, via Flaminia n. 133--- OPPONENTE
E elett. dom. in Torre del Greco Corso Avezzana 61 , presso l'avv. Controparte_1 Antonioluigi Iacomino , che lo rapp. e dif. giusta procura allegata alla c omparsa di costituzione e risposta--- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti di causa FATTO E DIRITTO
In data 4.4.2023 il Tribunale di Torre Annunziata emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 580 con il quale ordinava all'attuale opponente di pagare a la somma di € 298,80 oltre Controparte_1 accessori, oltre all'ordine di consegna di documentazione varia (la motivazione posta a base del D.I. era quella di essere stato vittima di truffa/furto di identità a seguito del quale esso si era CP_1 trovato con contratto telefonico mai attivato ed intestatario di varie sim).
Avverso il decreto proponeva opposizione la con atto di citazione ritualmente notificato. Pt_1
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il che insisteva nella pretesa azionata con D.I. CP_1
Su richiesta congiunta delle parti questo giudice mutava il rito disponendo che il giudizio proseguisse secondo il rito sommario di cognizione.
Nel corso del giudizio le parti aderivano alla proposta di conciliazione formulata da questo giudice ai sensi dell'art. 185 bis cpc.
Conseguentemente le stesse concludevano concordemente per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
All'esito di quanto sopra la causa veniva assegnata a sentenza a norma dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies - ultimo comma - cpc
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Va innanzitutto evidenziato che la “revoca” dell'impugnato D.I. (così come la dichiarazione di cessazione della materia del contendere) è possibile solo a mezzo della sentenza che definisce il
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giudizio di opposizione. Le parti invero potrebbero sempre opporre l'intervenuta transazione a fronte di eventuali pretese esecutive, ma essendo necessario disporre la revoca del D.I. occorre provvedere con sentenza.
Nel merito non può che darsi atto dell'intervenuta transazione, come dichiarato congiuntamente dalle parti stesse.
Per tali motivi va dichiarata cessata la materia del contendere e revocato l'impugnato D.I.
Le spese vanno interamente compensate fra le parti, attesa l'avvenuta transazione e come da espressa richiesta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di in opposizione al D.I. n. 580/23 emesso da questo Tribunale il Controparte_1
4.4.2023, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca l'impugnato D.I. ---
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 28.2.2025.
IL GIUDICE
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