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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9399 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13848/2023 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. PATRICELLI Parte_1
MARA e dall'Avv. PASQUALE DI FRANCIA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA come da procura in CP_1 atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/07/2023 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_2
, dal 01.07.2012 e fino al 31.01.2020, data in cui il rapporto di
[...] lavoro cessava per dimissioni del ricorrente;
lamentava di non aver ottenuto, al termine del rapporto di lavoro, il pagamento del TFR. In data 05.05.2021 il sig. otteneva dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. Pt_1
488/2021 RG 6521/2021 per il pagamento complessivo della somma di € 8.082,89 a titolo di TFR oltre rivalutazione secondo indici Istat ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto (31.01.2020) sino al soddisfo. In data 21.07.2021 al decreto veniva apposta la formula esecutiva. In data 25.10.2021 il pignoramento mobiliare promosso dal sig. Pt_1 presso la sede della società sita in MO EV (Napoli) alla Via Turati n. 35, aveva esito negativo ed il ricorrente provvedeva, quindi, al deposito del ricorso per la declaratoria di fallimento della società datrice. In data 18.05.2022 il ricorso veniva rigettato dal Tribunale di Napoli, Sezione Fallimentare, per l'esiguità del credito. In data 13.06.2022 il sig. presentava istanza di Parte_1 intervento del DO di Garanzia per il pagamento del TFR. CP_1 In data 06.02.2023 l dava riscontro alla domanda, rigettandola con la CP_1 seguente motivazione: “Periodo interamente a carico fondo Tesoreria”. In data 28.02.2023 l' di Nola - che gestisce le pratiche relative al CP_1
DO di Tesoreria -, comunicava che al ricorrente risultavano versate presso il DO di Tesoreria unicamente le somme relative al TFR fino al mese di maggio 2016, mentre non risultava null'altro versato. Inoltre, anche le somme presenti presso il DO di Tesoreria non potevano essere versate, perché non c'era stata autorizzazione da parte della società datrice. In data 30.07.2021 il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, cui l' non CP_1 dava alcun riscontro. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del sig. a Parte_1 vedersi corrispondere dall' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, il trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze della
per il periodo Parte_2
01.07.2012 al 31.01.2020, accertato dal decreto ingiuntivo esecutivo n. 488/2021 del 05.05.2021 - per l'effetto condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di € 8.082,89 o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione (31.01.2020) al saldo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da attribuirsi ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo”. Si costituiva tempestivamente l , il quale, con articolate CP_1 argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui alla presente motivazione. Giova, preliminarmente, rilevare che l'art. 1 co. 755 l. 27.12.2006 n. 296 stabilisce che “con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il „DO per l‟erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all‟art. 2120 del codice civile‟, le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall‟Inps su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto DO garantisce ai lavoratori dipendenti del settore provato l‟erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all‟art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al co. 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo”. A sua volta l'art. 1 co. 756 l. cit. dispone per quanto qui interessa che “la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un‟unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al co. 757, dal DO di cui al co. 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al DO medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”. L'art. 2 co. 2 del decreto emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 30.1.2007, in attuazione dell'art. 1 co. 757 l. cit., prevede che “le prestazioni di cui al co. 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del DO, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al DO riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull‟ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”. L'art. 2 co. 4 d.m. cit. precisa, infine, che “l'importo di competenza del DO erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al DO e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributive. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al DO tale incapienza complessiva e il DO deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell‟importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del DO stesso”. Pertanto dal complesso della normativa richiamata emerge che l'erogazione del trattamento di fine rapporto spetta al datore di lavoro per la parte di TFR rimasto in azienda (e in caso di insolvenza del datore di lavoro subentra il DO di Garanzia dell' ed anche per la parte di TFR a carico del CP_1
DO di Tesoreria, però quale mero adiectus solutionis causa, ponendo poi tale quota, a conguaglio con i contributi da lui dovuti, nel mese di erogazione del t.f.r., al DO di Tesoreria e, in caso di incapienza degli stessi, con i contributi complessivamente dovuti agli enti previdenziali). Qualora vi sia incapienza anche di questi ultimi, il datore di lavoro non può anticipare al lavoratore la quota a carico del DO di tesoreria, ma deve dare immediata comunicazione della incapienza complessiva al medesimo fondo ed allora sarà quest'ultimo a provvedere direttamente al pagamento della quota di sua spettanza al lavoratore. Nel caso di specie, all'atto della cessazione del rapporto lavorativo, la non Controparte_2 ha trasmesso alcuna richiesta all' per la liquidazione del TFR in favore CP_1 del sig. . Nelle note depositate in data 25.11.2025 l' precisa Pt_1 CP_1 che:< dichiarazione di incapienza (domanda al DO di Tesoreria) sono: - i datori di lavoro, ovvero un dipendente delegato dello stesso;
- i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, come disciplinato nella circolare inps n. 28 dell'8 febbraio 2011 (ovvero soggetti delegati dai datori di lavoro); i responsabili delle procedure concorsuali e i responsabili della gestione dell'azienda in sostituzione del datore di lavoro. Con messaggio n. 2837 del 25.2.2014 è stato previsto che, in caso di rifiuto del responsabile della procedura concorsuale, la domanda può essere presentata direttamente dal lavoratore con modello MV34>>. Le circolari ed i messaggi non hanno valore di legge, ma sono senza dubbi vincolanti per l' , che le utilizza CP_1 proprio al fine di fornire istruzioni tecniche operative per l'applicazione delle disposizioni di legge. Alla luce di quanto affermato dalla stessa parte convenuta, il sig. sarebbe di fatto impossibilitato dal poter Pt_1 presentare domanda di liquidazione, non essendo dalla legge legittimato a farlo. Poiché le rate versate a favore del sig. sono dichiarate dallo Pt_1 stesso istituto nei propri scritti difensivi, l' è obbligata al pagamento CP_1 della quota di TFR a carico del DO di Tesoreria. Tutto ciò premesso, il ricorrente, preso atto del pagamento effettuato in suo favore in data 04.03.2024 (successivo alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio) della somma di € 4.823,10 da parte del DO di Garanzia , ha ridotto CP_1 la propria richiesta alla residua somma di € 3.259,79, somma accantonata in favore del sig. presso il DO di Tesoreria - come attestato Pt_1 CP_1 dal documento agli atti della resistente Allegato_3 DO Tesoreria_26_02_2024. La domanda va accolta per la residua somma di € 3259,79 su cui vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
PQM
ILGL: condanna l' al pagamento in favore del sig. CP_1 Parte_1 della somma di € 3259,79 per le causali di cui in motivazione oltre accessori dalla maturazione del credito al saldo;
condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 2000,00 oltre spese generali Iva e cpa come per legge con distrazione. Napoli, 18.12.2025
il Giudice Dott. Manuela Montuori
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13848/2023 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. PATRICELLI Parte_1
MARA e dall'Avv. PASQUALE DI FRANCIA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA come da procura in CP_1 atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/07/2023 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_2
, dal 01.07.2012 e fino al 31.01.2020, data in cui il rapporto di
[...] lavoro cessava per dimissioni del ricorrente;
lamentava di non aver ottenuto, al termine del rapporto di lavoro, il pagamento del TFR. In data 05.05.2021 il sig. otteneva dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. Pt_1
488/2021 RG 6521/2021 per il pagamento complessivo della somma di € 8.082,89 a titolo di TFR oltre rivalutazione secondo indici Istat ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto (31.01.2020) sino al soddisfo. In data 21.07.2021 al decreto veniva apposta la formula esecutiva. In data 25.10.2021 il pignoramento mobiliare promosso dal sig. Pt_1 presso la sede della società sita in MO EV (Napoli) alla Via Turati n. 35, aveva esito negativo ed il ricorrente provvedeva, quindi, al deposito del ricorso per la declaratoria di fallimento della società datrice. In data 18.05.2022 il ricorso veniva rigettato dal Tribunale di Napoli, Sezione Fallimentare, per l'esiguità del credito. In data 13.06.2022 il sig. presentava istanza di Parte_1 intervento del DO di Garanzia per il pagamento del TFR. CP_1 In data 06.02.2023 l dava riscontro alla domanda, rigettandola con la CP_1 seguente motivazione: “Periodo interamente a carico fondo Tesoreria”. In data 28.02.2023 l' di Nola - che gestisce le pratiche relative al CP_1
DO di Tesoreria -, comunicava che al ricorrente risultavano versate presso il DO di Tesoreria unicamente le somme relative al TFR fino al mese di maggio 2016, mentre non risultava null'altro versato. Inoltre, anche le somme presenti presso il DO di Tesoreria non potevano essere versate, perché non c'era stata autorizzazione da parte della società datrice. In data 30.07.2021 il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, cui l' non CP_1 dava alcun riscontro. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del sig. a Parte_1 vedersi corrispondere dall' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, il trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze della
per il periodo Parte_2
01.07.2012 al 31.01.2020, accertato dal decreto ingiuntivo esecutivo n. 488/2021 del 05.05.2021 - per l'effetto condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di € 8.082,89 o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione (31.01.2020) al saldo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da attribuirsi ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo”. Si costituiva tempestivamente l , il quale, con articolate CP_1 argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui alla presente motivazione. Giova, preliminarmente, rilevare che l'art. 1 co. 755 l. 27.12.2006 n. 296 stabilisce che “con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il „DO per l‟erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all‟art. 2120 del codice civile‟, le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall‟Inps su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto DO garantisce ai lavoratori dipendenti del settore provato l‟erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all‟art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al co. 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo”. A sua volta l'art. 1 co. 756 l. cit. dispone per quanto qui interessa che “la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un‟unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al co. 757, dal DO di cui al co. 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al DO medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”. L'art. 2 co. 2 del decreto emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 30.1.2007, in attuazione dell'art. 1 co. 757 l. cit., prevede che “le prestazioni di cui al co. 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del DO, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al DO riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull‟ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”. L'art. 2 co. 4 d.m. cit. precisa, infine, che “l'importo di competenza del DO erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al DO e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributive. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al DO tale incapienza complessiva e il DO deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell‟importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del DO stesso”. Pertanto dal complesso della normativa richiamata emerge che l'erogazione del trattamento di fine rapporto spetta al datore di lavoro per la parte di TFR rimasto in azienda (e in caso di insolvenza del datore di lavoro subentra il DO di Garanzia dell' ed anche per la parte di TFR a carico del CP_1
DO di Tesoreria, però quale mero adiectus solutionis causa, ponendo poi tale quota, a conguaglio con i contributi da lui dovuti, nel mese di erogazione del t.f.r., al DO di Tesoreria e, in caso di incapienza degli stessi, con i contributi complessivamente dovuti agli enti previdenziali). Qualora vi sia incapienza anche di questi ultimi, il datore di lavoro non può anticipare al lavoratore la quota a carico del DO di tesoreria, ma deve dare immediata comunicazione della incapienza complessiva al medesimo fondo ed allora sarà quest'ultimo a provvedere direttamente al pagamento della quota di sua spettanza al lavoratore. Nel caso di specie, all'atto della cessazione del rapporto lavorativo, la non Controparte_2 ha trasmesso alcuna richiesta all' per la liquidazione del TFR in favore CP_1 del sig. . Nelle note depositate in data 25.11.2025 l' precisa Pt_1 CP_1 che:< dichiarazione di incapienza (domanda al DO di Tesoreria) sono: - i datori di lavoro, ovvero un dipendente delegato dello stesso;
- i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, come disciplinato nella circolare inps n. 28 dell'8 febbraio 2011 (ovvero soggetti delegati dai datori di lavoro); i responsabili delle procedure concorsuali e i responsabili della gestione dell'azienda in sostituzione del datore di lavoro. Con messaggio n. 2837 del 25.2.2014 è stato previsto che, in caso di rifiuto del responsabile della procedura concorsuale, la domanda può essere presentata direttamente dal lavoratore con modello MV34>>. Le circolari ed i messaggi non hanno valore di legge, ma sono senza dubbi vincolanti per l' , che le utilizza CP_1 proprio al fine di fornire istruzioni tecniche operative per l'applicazione delle disposizioni di legge. Alla luce di quanto affermato dalla stessa parte convenuta, il sig. sarebbe di fatto impossibilitato dal poter Pt_1 presentare domanda di liquidazione, non essendo dalla legge legittimato a farlo. Poiché le rate versate a favore del sig. sono dichiarate dallo Pt_1 stesso istituto nei propri scritti difensivi, l' è obbligata al pagamento CP_1 della quota di TFR a carico del DO di Tesoreria. Tutto ciò premesso, il ricorrente, preso atto del pagamento effettuato in suo favore in data 04.03.2024 (successivo alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio) della somma di € 4.823,10 da parte del DO di Garanzia , ha ridotto CP_1 la propria richiesta alla residua somma di € 3.259,79, somma accantonata in favore del sig. presso il DO di Tesoreria - come attestato Pt_1 CP_1 dal documento agli atti della resistente Allegato_3 DO Tesoreria_26_02_2024. La domanda va accolta per la residua somma di € 3259,79 su cui vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
PQM
ILGL: condanna l' al pagamento in favore del sig. CP_1 Parte_1 della somma di € 3259,79 per le causali di cui in motivazione oltre accessori dalla maturazione del credito al saldo;
condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 2000,00 oltre spese generali Iva e cpa come per legge con distrazione. Napoli, 18.12.2025
il Giudice Dott. Manuela Montuori