Articolo 16 della Legge 6 luglio 1912, n. 734
Articolo 15Articolo 17
Versione
31 luglio 1912
Art. 16.

Le classi aggiunte potranno venire affidate, su proposta del capo dell'Istituto, agli insegnanti delle classi normali, sempreche' vi sia compatibilita' di orario; o ad incaricati temporanei e straordinari, nominati dal ministro su proposta del capo dell'Istituto. La nomina e' sempre temporanea e cessa col 31 luglio di ogni anno.

Quando la supplenza e' affidata all'insegnante della classe normale, l'ammontare dell'assegno non potra' superare il terzo dello stipendio del posto di ruolo; agli incaricati straordinari potra', invece, venir corrisposto un assegno non superiore ai due terzi dello stipendio del posto di ruolo.

Entrata in vigore il 31 luglio 1912