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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 5300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5300 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21274/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21274/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CICIARELLI elettivamente domiciliato in VIA GASPARE SPONTINI, 24 00198 ROMA presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv ARMANDO. NICASTRO e
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DIAZ, 1 20123 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società si è opposta al decreto ingiuntivo n. 3683/2022 emesso in data 28 febbraio Parte_2
2022 dal Tribunale Ordinario di Milano, su ricorso della in CP_1 Controparte_1 relazione alla somma di € 8.877,41, oltre interessi e spese eccependo la non debenza della somma ingiunta in considerazione dello scarso valore probatorio delle fatture e dell'insussistenza dell'accordo fatto valere dalla ricorrente opposta a sostegno della propria pretesa creditoria. Ha chiesto la revoca del decreto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha sostenuto la fondatezza della propria pretesa in forza dell'accordo inter partes in base al quale essa, in qualità di vettore, tra i più importanti operanti in Italia, Contr titolare esclusiva dei diritti di utilizzazione economica in Italia del marchio figurativo (già
Executive Group), aveva curato, su incarico dell'opponente oltre 760 spedizioni, a fronte delle quali aveva emesso le fatture azionate in fase monitoria. Ha evidenziato comunque il valore probatorio della documentazione versata in atti a provare l'an e il quantum della pretesa azionata in sede monitoria chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Sui documenti prodotti dalle parti e sulle reciproche allegazioni la causa è stata presa in decisione all'udienza del 2.4.2025.
La ricorrente in sede monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare la somma portata dalla fattura azionata, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per i servizi svolti nell'ambito del contratto di spedizione-trasporto inter partes. Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n.
13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115
c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, infatti la norma sancisce espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Quanto alla contestazione preliminare formulata dall'opponente in merito all'inefficacia probatoria delle fatture commerciali prodotte a sostegno dell'azione monitoria essa non coglie nel segno atteso che il concetto di prova scritta enunciato dall'art. 634 c.p.c. è diverso e più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina della prova in sede ordinaria.
Secondo la costante giurisprudenza, infatti, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e efficacia probatoria, in particolare le fatture commerciali, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove provenienti da un imprenditore esercente pagina 2 di 3 attività commerciale e relative a forniture di merci e a prestazioni di servizi, rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo. Del resto, le scritture contabili rappresentano un sistema complesso, retto da regole tecniche che impongono per ogni operazione la movimentazione bilanciata di almeno due conti e tale operazione, per quanto attiene ad un rapporto tra imprenditori, si riflette specularmente nelle scritture di entrambi. E' dunque il meccanismo stesso di formazione delle scritture contabili che attribuisce alle stesse valenza probatoria in ordine all'esistenza dei fatti in esse rappresentati. In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso al di fuori dei casi di cui all'art. 634 cpc resta il rilievo che la relativa opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. all'epoca dell'emissione del d.i. opposto ma, puramente e semplicemente, l'esistenza del credito azionato (Cass. Civ. 24740/15).
Giungendo al merito il caso di specie deve risolversi facendo esclusivo ricorso alle fattispecie che regolano gli oneri probatori delle parti nel presente giudizio, come sopra richiamate.
Invero l'opponente non ha contestato né il titolo fondante la pretesa creditoria dell'opposta, né la corretta esecuzione delle prestazioni fondanti la richiesta di pagamento, circostanze che devono ritenersi pacificamente ammesse al giudizio, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Pertanto l'opposizione dev'essere integralmente disattesa e il decreto ingiuntivo confermato come da dispositivo.
Spese secondo soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà; condanna la parte opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte opposta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in
€ 2.500 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21274/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CICIARELLI elettivamente domiciliato in VIA GASPARE SPONTINI, 24 00198 ROMA presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv ARMANDO. NICASTRO e
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DIAZ, 1 20123 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società si è opposta al decreto ingiuntivo n. 3683/2022 emesso in data 28 febbraio Parte_2
2022 dal Tribunale Ordinario di Milano, su ricorso della in CP_1 Controparte_1 relazione alla somma di € 8.877,41, oltre interessi e spese eccependo la non debenza della somma ingiunta in considerazione dello scarso valore probatorio delle fatture e dell'insussistenza dell'accordo fatto valere dalla ricorrente opposta a sostegno della propria pretesa creditoria. Ha chiesto la revoca del decreto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha sostenuto la fondatezza della propria pretesa in forza dell'accordo inter partes in base al quale essa, in qualità di vettore, tra i più importanti operanti in Italia, Contr titolare esclusiva dei diritti di utilizzazione economica in Italia del marchio figurativo (già
Executive Group), aveva curato, su incarico dell'opponente oltre 760 spedizioni, a fronte delle quali aveva emesso le fatture azionate in fase monitoria. Ha evidenziato comunque il valore probatorio della documentazione versata in atti a provare l'an e il quantum della pretesa azionata in sede monitoria chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Sui documenti prodotti dalle parti e sulle reciproche allegazioni la causa è stata presa in decisione all'udienza del 2.4.2025.
La ricorrente in sede monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare la somma portata dalla fattura azionata, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per i servizi svolti nell'ambito del contratto di spedizione-trasporto inter partes. Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n.
13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115
c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, infatti la norma sancisce espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Quanto alla contestazione preliminare formulata dall'opponente in merito all'inefficacia probatoria delle fatture commerciali prodotte a sostegno dell'azione monitoria essa non coglie nel segno atteso che il concetto di prova scritta enunciato dall'art. 634 c.p.c. è diverso e più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina della prova in sede ordinaria.
Secondo la costante giurisprudenza, infatti, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e efficacia probatoria, in particolare le fatture commerciali, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove provenienti da un imprenditore esercente pagina 2 di 3 attività commerciale e relative a forniture di merci e a prestazioni di servizi, rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo. Del resto, le scritture contabili rappresentano un sistema complesso, retto da regole tecniche che impongono per ogni operazione la movimentazione bilanciata di almeno due conti e tale operazione, per quanto attiene ad un rapporto tra imprenditori, si riflette specularmente nelle scritture di entrambi. E' dunque il meccanismo stesso di formazione delle scritture contabili che attribuisce alle stesse valenza probatoria in ordine all'esistenza dei fatti in esse rappresentati. In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso al di fuori dei casi di cui all'art. 634 cpc resta il rilievo che la relativa opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. all'epoca dell'emissione del d.i. opposto ma, puramente e semplicemente, l'esistenza del credito azionato (Cass. Civ. 24740/15).
Giungendo al merito il caso di specie deve risolversi facendo esclusivo ricorso alle fattispecie che regolano gli oneri probatori delle parti nel presente giudizio, come sopra richiamate.
Invero l'opponente non ha contestato né il titolo fondante la pretesa creditoria dell'opposta, né la corretta esecuzione delle prestazioni fondanti la richiesta di pagamento, circostanze che devono ritenersi pacificamente ammesse al giudizio, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Pertanto l'opposizione dev'essere integralmente disattesa e il decreto ingiuntivo confermato come da dispositivo.
Spese secondo soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà; condanna la parte opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte opposta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in
€ 2.500 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 3 di 3