Ordinanza cautelare 18 dicembre 2023
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02319/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2319 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Zuccarino, Francesco Novara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Liceo Artistico Statale -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del giudizio di non ammissione dell'alunna al terzo anno del liceo artistico emesso dal Consiglio di classe, protocollato in data 28.08.2023, n. -OMISSIS- e notificato alla ricorrente solo in data 30/08/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Liceo Artistico Statale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. AN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato la delibera di non ammissione al terzo anno del liceo artistico, emessa dal Consiglio di classe, protocollata in data 28.08.2023, n. -OMISSIS- e notificatale in data 30/08/2023.
1.1. In fatto, il ricorso evidenzia che:
- l’alunna -OMISSIS-, che frequenta il Liceo Artistico “-OMISSIS-”, è affetta da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), in un quadro caratterizzato da plusdotazione cognitiva associata a dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, nonché da difficoltà di regolazione emotiva e depressione ansiosa con attacchi di panico;
- nel corso dello scrutinio di giugno 2023, l’allieva ha ricevuto l’insufficienza in due materie, Matematica e Discipline Geometriche, entrambe con voto pari a 4;
- l’alunna ha frequentato quasi integralmente le lezioni di recupero (3 su 4) nell’ambito dei corsi attivati dalla scuola ad agosto, ed è stata ammessa a sostenere le prove di riparazione;
- il 28 agosto 2023, giorno fissato per le prove, giunta davanti all’edificio scolastico, -OMISSIS- è stata colpita da un gravissimo attacco di panico, con difficoltà respiratorie, tremori, vertigini e sudorazione fredda; la madre l’ha riaccompagnata a casa e ha contattato il medico, il quale ha certificato l’inidoneità della ragazza a sostenere esami, anche nei giorni immediatamente successivi;
- la scuola, contattata dalla famiglia di -OMISSIS-, ha indicato come ultima data utile per il recupero delle prove il 30 agosto 2023, stabilendo che l’alunna avrebbe dovuto sostenere le prove da sola in aula, sotto la sorveglianza congiunta delle due insegnanti di matematica e discipline grafiche; tale modalità, date le condizioni dell’allieva, ha reso di fatto impossibile lo svolgimento delle prove, sicché la famiglia ha declinato la proposta;
- l’istituto ha quindi trasmesso il provvedimento di non ammissione alla classe successiva.
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi in diritto:
I) Manifeste contraddizioni nella valutazione. Il verbale di non ammissione presenterebbe una motivazione viziata sotto diversi profili: a) la delibera è datata 28.08.23, ma la prova suppletiva di recupero si sarebbe dovuta svolgere il 30.8.2023; b) i certificati medici trasmessi alla scuola dimostrerebbero che la mancata partecipazione alle prove non è dipesa dalla volontà dell’alunna; c) non è vero che la ricorrente non avrebbe partecipato alle iniziative di recupero di matematica proposte dalla scuola; d) la ragione del mancato superamento delle prove sarebbe da ricondurre alla mancata applicazione degli strumenti del PDP;
II) Disparità di trattamento con gli altri candidati. L’istituto avrebbe gestito diversamente una compagna di classe della ricorrente affetta da DSA, che avrebbe recuperato le insufficienze grazie alle opportunità di recupero date dai docenti.
III) Illogicità manifesta del provvedimento finale . La ricorrente ha riportato nello scrutinio finale soltanto due insufficienze gravi, a fronte di una media complessiva di 6,62; la scuola, quindi, in sede di scrutinio non avrebbe svolto una valutazione delle possibilità della studentessa di raggiungere gli obiettivi prefissati, anche attraverso prove personalizzate in base alla sua situazione medico-soggettiva.
2. Si è costituita l’Amministrazione scolastica, deducendo l’infondatezza del ricorso, evidenziando in particolare che:
- l’alunna -OMISSIS- ha riportato due insufficienze in materie di indirizzo, matematica e discipline geometriche, che hanno determinato la sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno 2023;
- -OMISSIS- non ha sostenuto le prove di recupero agosto senza produrre alcun certificato medico idoneo a comprovare un valido impedimento;
- nonostante ciò, la scuola, tenendo conto della situazione rappresentata dai genitori, ha proposto di differire le prove rispetto alla data originariamente fissata, ricevendo come risposta che la ragazza non sarebbe stata in grado di affrontare gli esami, e che quindi non si sarebbe comunque presentata; per altro, i Sigg.ri -OMISSIS- non hanno domandato un rinvio successivo al 1° settembre 2023;
- i docenti hanno sempre mostrato disponibilità al confronto con la famiglia e con gli specialisti coinvolti, adottando misure di supporto e tutela nel rispetto della normativa vigente, in particolare attraverso un Piano Didattico Personalizzato (PDP) redatto nei termini di legge e costantemente applicato;
- gli attacchi di panico e lo stato di stress emotivo non sono imputabili all’operato dell’istituto e, in ogni caso, non incidono sulla legittimità della valutazione scolastica, che deve basarsi esclusivamente sul livello di preparazione oggettivamente raggiunto.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 18 dicembre 2023, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris .
4. All’udienza pubblica del 12 gennaio 2026, fissata per la trattazione del merito, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover valutare d’ufficio le conseguenze processuali della circostanza che la studentessa (nata il 1° dicembre 2007), minorenne all’epoca della proposizione del ricorso, sia nel frattempo divenuta maggiorenne.
Sul punto, il Collegio richiama quanto affermato da questa Sezione di recente, e cioè che « Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, dai cui principi il Collegio non intende discostarsi, “Soccorre in proposito il principio di ultrattività della rappresentanza processuale secondo cui tale rappresentanza non cessa automaticamente allorchè il minore diventa maggiorenne ed acquista, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione della circostanza con un atto del processo.
La rappresentanza processuale del minore, infatti, non cessa automaticamente, nell'ambito della stessa fase processuale, allorchè il minore diventa maggiorenne, ove si tenga conto che il minore divenuto maggiorenne, seppure non si sostituisca al suo legale rappresentante, è, in ogni caso, la parte in senso sostanziale del processo nei cui confronti la sentenza spiegherà validamente tutti i suoi effetti. Resta ovviamente impregiudicato il diritto del rappresentato ad intervenire, nell'ambito della stessa fase, con la costituzione volontaria in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e fermo l'onere della sua autonoma costituzione, per i fini in questione, nei successivi gradi di giudizio (Cass. Sez. II 21 febbraio 2013, n. 4472; Cass. Sez. II 2 settembre 2010 n.19015)” (TAR Lombardia Milano sez. III, n. 927/2019; conforme TAR Campania, Salerno, sez. I n. 1428/2019).
In altri termini, “questo principio dell'"ultrattività" della rappresentanza opera soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. Da tanto consegue che se il minore, divenuto nelle more maggiorenne, non si sia costituito in proprio nel corso della fase processuale in cui ha raggiunto la maggiore età, continua ad essere rappresentato legittimamente dai genitori costituitisi "ab origine", egli è, tuttavia, onerato a costituirsi in via autonoma negli ulteriori eventuali gradi di giudizio” (Cass. Sez. II 21 febbraio 2013, n. 4472) » (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2091/2023, richiamata da T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 22 dicembre 2023, n. 3166).
Ciò posto, non sussistendo una causa di improcedibilità derivante dal fatto che, nel frattempo, la studentessa sia diventata maggiorenne, può ora passarsi ad esaminare il gravame nei profili sopra sintetizzati.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Innanzitutto, la circostanza per cui la data di protocollo della delibera di non ammissione sia il 28.08.23, appare frutto, verosimilmente, di un errore materiale che non incide sulla validità sostanziale dell’atto. In primo luogo, secondo quanto affermato dalla ricorrente, e confermato dalla resistente, il verbale con la valutazione finale riporterebbe quale data in calce il 30.08.23. In ogni caso, il vizio formale dedotto non è idoneo a superare il dato fattuale, risultante dagli atti, per cui la ricorrente non ha sostenuto gli esami di riparazione nonostante l’attivazione dell’istituto per individuare insieme ai genitori una nuova data.
Per altro, parte ricorrente ha dedotto di aver presentato dei certificati medici attestanti l’impedimento a sostenere le prove di recupero, ma tale elemento – contestato dalla resistente - non emerge né dalla documentazione prodotta in giudizio, né dal contenuto delle comunicazioni intercorse: nell’e-mail inviata alla Prof.ssa Silanos in data 29.8.2025, alle ore 9:49 (All. 11 al ricorso) vengono richiamati genericamente due certificati di giugno ed agosto, che non appaiono riferiti al mancato svolgimento delle predette prove di riparazione.
Anche la circostanza per cui i genitori di -OMISSIS- avrebbero “ richiesto a più riprese una data successiva ” per l’effettuazione degli esami non è comprovata dai documenti agli atti, da cui emerge anzi che la scuola si è diligentemente attivata proponendo ai genitori della studentessa di fissare una sessione suppletiva (Doc. 11 ricorrente – Doc. 9 resistente).
Le circostanze di fatto così ricostruite non potevano che determinare la non ammissione della studentessa all’anno successivo, ai sensi dell’art. 4 del dPR 22/06/2009, n. 122, i cui commi 5 e 6 dispongono come segue: (comma 5) “ Sono ammessi alla classe successiva gli ((studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono (…) una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente (…); (comma 6): “ Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli studenti e delle studentesse che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione (…). A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dalla studentessa o dallo studente e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico” .
2.2. Il riferimento nella delibera alla mancata partecipazione alle iniziative di recupero, quand’anche errato, non determinerebbe l’illegittimità del provvedimento di non ammissione, in quanto il cuore della motivazione dell’atto gravato è costituito dalla mancata partecipazione alle prove di recupero.
2.3. È indimostrato, poi, che la ragione del mancato superamento delle prove sarebbe da ricondurre alla mancata applicazione degli strumenti del PDP. In ogni caso, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa condiviso da questo Tribunale, la mancata individuazione nel PDP di misure compensative o dispensative adeguate, ovvero l’omessa attuazione delle stesse durante l’anno scolastico, non costituiscono elementi sufficienti a considerare illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe superiore, ove non risulti superato il dato oggettivo costituito dal mancato raggiungimento degli obiettivi formativi (TAR Lombardia, Milano, V, 28.1.2025, n. 256; TAR Veneto, IV, 14.7.2025, n. 1191; TAR Lombardia, Brescia, II, 17.6.2025, n. 558; Cons. Stato, VII, 14.5.2025, n. 4150);
3. Anche il secondo motivo è infondato.
La dedotta disparità di trattamento con una compagna di classe della ricorrente affetta da DSA, che avrebbe recuperato le insufficienze grazie alle opportunità di recupero, è indimostrata, e comunque irrilevante: il provvedimento di non ammissione alla classe successiva costituisce il frutto della valutazione del percorso scolastico e del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi da parte del singolo studente.
Per altro, sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l'ammissione alla classe successiva non può incidere l'incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, « atteso che le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell'anno scolastico, pur se idonee a determinare una minore fruizione di attività integrative, non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l'esito negativo delle prove di esame ed atteso che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, sia dell'incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi » (così, Cons. Stato, VI, 27-01-2020, n. 616; nonché, Cons. Stato, VII, 14-11-2024, n. 9144; TAR Emilia Romagna, I, 17-02-2025, n. 150).
4. Il terzo motivo, oltre ad apparire tardivo, in quanto volto a censurare lo scrutinio finale del 13 giugno 2023 (si rammenta che il ricorso è stato notificato il 29 ottobre 2023), è infondato.
Le circostanze per cui la ricorrente ha riportato nello scrutinio finale soltanto due insufficienze gravi, a fronte di una media complessiva di 6,62, e la scuola non avrebbe valutato la possibilità della studentessa di raggiungere gli obiettivi prefissati, anche attraverso prove personalizzate in base alla sua situazione medico-soggettiva, sono irrilevanti.
Per costante giurisprudenza, il giudizio di non ammissione alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione dell'insufficiente preparazione dello studente e dell'incompleta maturazione personale, entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi, mentre è irrilevante la media complessiva dei voti riportati ( ex multis, cfr. TAR Sicilia, Catania, III, 09-07-2025, n. 2193; TAR Lombardia, Milano, V, 28-07-2023, n. 714); quanto alla mancata predisposizione di prove personalizzate, si rimanda alle considerazioni svolte al punto 2.3. in ordine alla mancata individuazione e attivazione di misure adeguate nel PDP.
5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese di lite devono essere compensate alla luce della particolarità della vicenda e della delicatezza degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO IE, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
AN AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AR | NO IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.