TAR Milano, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 303
TAR
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2023
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Manifeste contraddizioni nella valutazione

    Il Collegio ha ritenuto che la data del provvedimento fosse verosimilmente un errore materiale. Ha inoltre constatato che la documentazione prodotta non comprova la presentazione di certificati medici idonei a giustificare l'assenza alle prove di recupero, né la richiesta di un rinvio successivo. Ha infine affermato che la mancata applicazione degli strumenti del PDP non è sufficiente a rendere illegittimo il giudizio di non ammissione se gli obiettivi formativi non sono stati raggiunti.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento con altri candidati

    Il Collegio ha ritenuto la disparità di trattamento indimostrata e irrilevante, sottolineando che il giudizio di non ammissione si basa sul percorso del singolo studente e non su presunte disfunzioni organizzative della scuola.

  • Rigettato
    Illogicità manifesta del provvedimento finale

    Il Collegio ha considerato questo motivo tardivo e comunque infondato, ribadendo che la media complessiva è irrilevante e che il giudizio di non ammissione si basa sull'insufficiente preparazione e maturazione personale, rimandando alle considerazioni già espresse sulla mancata applicazione del PDP.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 303
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 303
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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