Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 699/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 13.5.2025 tra:
, residente in [...], Parte_1 C.F._1
Collevecchio, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.
Francesco VACCARO (C.F. ) del foro di Roma e ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Filippo Corridoni n. 19.
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , con sede in Hameln Controparte_1 P.IVA_1
(Germania), Lubahnstrasse n.2 e sede italiana in Bolzano (BZ), alla Galleria Stella n.
4, iscritta nel registro delle imprese di Bolzano con capitale sociale di Euro
, corrente in via dell'Unione Europea 6A/6B in San Donato Milanese, codice
[...] fiscale e partita Iva e per essa il direttore generale dr. P.IVA_2 CP_6
giusta procura a rogito Notaio Dr.ssa , del
[...] Persona_1
05.05.2016 - Rep. 101511 - Racc. 15762, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Raffaella Greco, codice fiscale
, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Arturo C.F._3
Cancrini, codice fiscale in Piazza Di S. Bernardo 101 C.F._4
Roma.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 870/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 870/21 con cui il Tribunale di Viterbo ha respinto la opposizione al precetto dalla medesima proposta nei confronti della odierna appellata e da quest'ultima mai notificatale.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
870/2021, resa inter partes dal Tribunale di Viterbo, in persona del Giudice
Dott. Federico Bonato – R.G. n. 1956/2018, pubblicata il 09.07.2021, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
• in via preliminare, che disponga con decreto reso inaudita altera parte o, comunque, con ordinanza i provvedimenti indilazionabili ritenuti necessari e/o per tutti i motivi su esposti la sospensione della sentenza impugnata.
“• nel merito, accertare e dichiarare nullo l'atto di precetto notificato in data
28.5.2018 in quanto posto in violazione dell'art. 603 c.p.c.;
• sempre nel merito, previo accoglimento della presente opposizione, accertare e Contr dichiarare la nullità dei contratti stipulati tra la e i sig.ri e Controparte_7
ovvero accerti l'invalidità delle relative clausole, in Controparte_8 particolare il contratto di risparmio edilizio del 25.2.2008 e condizioni generali, contratto di mutuo del 20.5.2008, l'atto di consenso ad iscrizione ipotecaria a rogito del notaio dott. rep. N.61571 racc. n. 12402, e per Persona_2
l'effetto dichiari privo di efficacia il titolo esecutivo e il precetto notificato in data 11.5.2017, nonché disponga la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie Contr presenti in favore di sugli immobili sito in Gallese località Gallese n. snc, identificati al foglio 18 particella 1013 subalterno 3 e sito in Collevecchio alla
Piazza della ferrovia n. snc, identificati al Foglio 20 particella 105 subalterno 3, oggetto di ipoteca, in ogni caso con salvezza del beneficio del termine, ovvero adotti tutti i provvedimenti conseguenziali ritenuti necessari, ed in ogni caso con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 co. 2 c.p.c.;
• in via subordinata, nel merito, ridetermini l'esatto ammontare dell'esposizione debitoria al tasso d'interesse debitore pari al 3.75% con ammortamento del capitale sin dal primo pagamento, al netto delle somme già pagate a titolo di soli interessi e della somma accantonata per il contratto di risparmio edilizio oltre interessi creditori dalla data di stipula del contratto al 5,45%, nonchè la risultate somma a debito decurtata delle somme indebitamente pagate sig. a titolo CP_7 diritto di stipula e interessi usurari e/o ultralegali, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. 2) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore deel procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita la banca appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame oltre che eccepirne la inammissibilità essendo stato tardivamente proposto, ne ha comunque richiesto il rigetto essendo, a suo dire, infondato in fatto e diritto ed ha così concluso:
“IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'avverso appello e, per l'effetto, rigettare tutte le domande, anche istruttorie, ex adverso formulate con la presente impugnazione, confermando integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale di Viterbo n. 870/2021, pubblicata il 09/07/2021;
Per l'effetto, confermare la validità del titolo azionato e del precetto notificato a tutti i debitori e soggetti coinvolti, compresa la Sig.ra Parte_1 per le argomentazioni sopra esposte e per la copiosa giurisprudenza citata a sostegno, con conseguente riconoscimento e conferma del credito riconosciuto alla
Banca con la sentenza già passata in giudicato nei confronti del Sig. , quale CP_7 debitore principale e parte mutuataria, di euro 112.429,07;
Condannare la Sig.ra ex art. 96 cpc al risarcimento del Parte_1
Contr danno cagionato a da “lite temeraria”, consistente nella necessità di doversi costituire in 2 distinti ed ulteriori giudizi rispetto a quelli instaurati dal debitore principale per le medesime eccezioni e terminati con esito positivo per la Banca e nel ritardo arrecato alla regolare instaurazione della procedura esecutiva immobiliare e quindi al soddisfacimento immediato della propria pretesa creditoria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
IN OGNI CASO: Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Respinta la invocata inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 13.5.2025, sulle conclusioni della sola parte appellata, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Risulta per tabulas che la sentenza impugnata è stata emessa in data 9.7.2021 e che la notifica dell'atto di appello è avvenuta via pec presso lo studio del difensore della parte appellata solo il successivo 9.2.2022, ovvero ben oltre il termine lungo semestrale.
Orbene, è pacifico che in materia di controversia qualificata come opposizione all'esecuzione, non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest'ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva.
L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (Cass. 14/01/2022, n. 1127).
Ne consegue la inammissibilità del gravame.
Ogni altra questione resta assorbita.
Sussistono, peraltro, i presupposti per la condanna della appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante l'evidente volontà dilatoria del gravame, al pagamento in favore in favore della controparte della somma di € 1.000,00.
Si impone altresì la condanna della medesima al pagamento in favore della Cassa delle Ammende alla sanzione di € 1.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 870/21 del Tribunale di Viterbo, ogni Parte_1 ulteriore domanda ed eccezione assorbite, così provvede:
dichiara l'appello inammissibile e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante, alla rifusione in favore della appellata, delle spese e competenze del presente grado che liquida, quanto alle competenze, in € 12.156,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Condanna altresì l'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria in favore della appellata che liquida in € 1.000,00 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Condanna, infine, la appellante al pagamento in favore della Controparte_9 ai sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c. della sanzione di € 1.000,00.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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