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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/10/2025, n. 4209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4209 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa AL RR, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10244/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo procuratore Sig. , rappresentata e difesa dall'avv.to Carmela Parte_2
Trotta giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Battipaglia (SA), Via Paolo Baratta n. 110;
- Opponente –
CONTRO
(C.F. ), nella qualità di legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante della società (C.F. , rappresentato e CP_2 P.IVA_2 difeso dall'avv.to Vincenzo Sarnicola, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Vallo della Lucania (SA), Via G. Murat
n. 25;
- Opposto –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.10.2019, l' Parte_1
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2925/2019,
[...] emesso dal Tribunale di Salerno in data 05.10.2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 26.000,00 in favore di nella sua Controparte_1 qualità di legale rappresentante della a titolo di ripetizione di indebito. CP_2
Il credito ingiunto traeva origine nella perizia contabile di parte in virtù della quale,
a fronte di piani di dilazione n.468617 del 28.05.2016, n.683235 e n.680484 del 06.08.2015 convenuti con l'ente opponente ( a fronte definizione di una pregressa posizione debitoria in capo alla società contribuente e gestita dall'odierno agente di riscossione), non risultavano rispettate le prescrizioni normative, con conseguente maggior esborso da parte della opposta nella misura di € 5.672,11 sul piano di dilazione n.683235 ed € 23.921,48 sulla seconda dilazione n.683235 pari a complessivi
€ 29.593,58.
L'opponente esponeva: insussistenza delle condizioni di cui all'art.633 e ss. c.p.c.; che il decreto ingiuntivo per cui è causa veniva emesso per una somma maggiore a quella oggetto di richiesta;
l'infondatezza delle pretesa da parte opposta, poiché quest'ultima aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'
[...]
di cui al L D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni Controparte_3 dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (articoli 1, 3, 6 e 6- bis), comprensivi anche dei carichi tributari riportati nei precedenti piani di dilazione di cui solo oggi il contribuente si lamenta di aver pagato più di quanto spettante in base ad erronei riferimenti di legge;
che retavano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art.633 e ss. c.p.c., e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.01.2020, si costituiva in giudizio in qualità di legale rappresentate p.t. della Controparte_4 CP_5 che contestando in fatto ed in diritto la avversa opposizione, ne chiedeva l'integrale rigetto.
Eccepiva la sussistenza del credito sotteso al decreto ingiuntivo opposto e concludeva chiedendo: in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla , in quanto Parte_1 inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
sempre nel merito, condannare l' , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro
€ 29593,58 ( € 23.921,48 + € 5.672,11), a titolo di ripetizione ex art. 2033 c.c., oltre interessi legali , dalla data della domanda sino al saldo effettivo, o della maggior o minor somma che si sarebbe accertata;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., esperita la CTU contabile, a seguito di diversi rinvii la causa era rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ove veniva riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità costantemente ribadisce che l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento monitorio in giudizio a cognizione piena con inversione sostanziale del ruolo delle parti in causa. L'opponente, formalmente attore, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto, in qualità di titolare della domanda avanzata in sede monitoria, è attore sostanziale, con conseguente ricaduta in ordine alla regola di ripartizione dell'onere della prova fissata nell'art 2697 c.c.: a parte opposta è riservato l'onere di prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della pretesa, mentre parte opponente sostiene l'onere di prova contrario, allegando ogni fatto estintivo e/modificativo rispetto al diritto azionato in giudizio. Il giudice non è, dunque, chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II,
24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Pertanto deve ritenersi superato il primo motivo di opposizione con il quale parte opponente ha eccepito la insussistenza delle condizioni per l'adozione del decreto ingiuntivo, in quanto a seguito della proposizione dell'atto di opposizione si instaura un procedimento di cognizione ordinario governato dalle regole processuali.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, si osserva che – come ribadito dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 13533 del 30/10/2001- il creditore che agisce per l'inadempimento, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, l'analisi della documentazione allegata depositata dall'opposto conferma il parziale adempimento dell'onere probatorio da parte dell'attore.
Ciò premesso, al fine della decisione della presente controversia è preliminarmente opportuno individuare i fatti e le circostanze la cui esistenza deve ritenersi certa, in quanto provati o non specificatamente contestati dalle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c.
Risulta così certo che:
- il credito azionato in via monitoria dal derivava da: a) piani di CP_1
dilazione n. 468617del 28/05/2016, n.683235 e n.680484 concessi dall' a CP_6
seguito di una pregressa posizione debitoria dell'opponente;
- con lettera del 01.06.17, AL comunicava alla un debito CP_2
residuo - con riferimento alla dichiarazione della di adesione alla CP_1
definizione agevolata presentata il 21.04.2017 per i carichi relativi all'ambito provinciale di Salerno - di € 293.635,19 più interessi di dilazione di € 4.234,11 per un totale di € 297.869,30;
- con decreto ingiuntivo il Tribunale di Salerno ingiungeva all' il CP_6
pagamento in favore di ella somma di euro 26.000,00 oltre Controparte_1
interessi e spese;
- sulla scorta di tale insoluto l'opposto depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente al fine di ottenere l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di euro 29.593,58 (€ 5.672,11 a titolo di maggiore esborso sul piano di dilazione n. 468617; € 23.921,48 a titolo di maggiore esborso sul piano di dilazione n. 683235).
Parte opposta a fondamento della propria pretesa richiama l'esito della perizia redatta dal proprio ctp.
Quest'ultimo relativamente al piano di dilazione n. 468617del 28.05.2016 asseriva che lo stesso non rispettasse le prescrizioni normative richieste, in particolare, il tasso utilizzato per il calcolo della misura degli interessi di dilazione non risultava essere costante ma variabile, rispetto a quanto stabilito dal provvedimento
DSR/NC/2008/012 del 27.03.2008, per cui il piano di ammortamento veniva stilato in regime di capitalizzazione composta e in violazione del divieto di anatocismo con ulteriore aggravio di spese ed interessi per il contribuente;
pertanto, la misura dei compensi di riscossione addebitati risultava pari ad euro 3.358,67 con il 13,64% del totale dei tributi dovuti e, per l'effetto, andava rimodulata.
Per cui, in definitiva, il consulente di parte accertava che per il piano di dilazione n.468617 la società odierna opposta aveva diritto alla ripetizione di quanto pagato rispetto al calcolo effettuato dall' per la definizione agevolata, ovvero della CP_6 somma di euro 5.672,11, oltre interessi legali maturati e maturandi a far data dal
30.09.2018 e fino al momento del soddisfo.
Che in riferimento al piano di dilazione istanza di protocollo n.683235 del 06.08.2015, la perizia evidenziava anche qui le medesime questioni rilevate per il primo piano di dilazione indicato, per cui la società opposta aveva diritto a ripetere la somma di euro 23.921,48, oltre interessi legali maturati e maturandi a far data dal 30.09.2018 e fino al momento del soddisfo.
Fatte queste opportune premesse, questo Giudice ritiene di dover far proprie le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., in quanto costituiscono l'esito di un'analisi che appare immune da vizi di ordine logico e metodologico, nonché pienamente rispettosa dei quesiti formulati, delle risultanze documentali e della normativa
“ratione temporis” applicabile;
in particolare, si ritiene di dover condividere la prima ipotesi di ricalcolo elaborata dal C.T.U..
In particolare, dall'esame peritale condotto dall'ausiliare nominato, risulta quanto segue.
Innanzitutto, non rileva alcun superamento del tasso soglia relativamente ai due piani di dilazione.
Per quanto concerne il ricalcolo dei piani di ammortamento degli aggi di riscossione degli stessi, il CTU specificava o con riguardo al piano di ammortamento n. 468617,:
“il tasso di interesse per la rateizzazione del pagamento dei debiti di natura erariale è pari al
4,5% annuo”, mentre, per quanto riguarda i compensi di riscossione per i ruoli emessi dallo 01.01.2013 al 31.12.2015 va applicato un aggio di riscossione dell'8% per i ruoli emessi dallo 01.01.2013 al 31.12.2015 come risultava prima della riforma del 2022 intervenuta ad eliminare tale indice ulteriore alla cartelle emesse dall' CP_6
Dunque, per il piano di ammortamento n. 468617, si perviene ad un importo a credito per la i € 2.406,37. CP_1
Per il piano di ammortamento n. 683235 il tasso di interesse individuato dal calcolo della rata media era il 3,434%, mentre, l'aggio di riscossione dell'8%.
Dunque, per il piano di ammortamento n. 683235, si perviene ad un importo a credito della er € 11.845,80. CP_1
Pertanto, il totale a credito dell'opposta è pari ad € 14.252,17. Ne consegue che l'opposizione è parzialmente fondata dovendosi revocare il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente al pagamento della minor somma pari a euro
14.252,17 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Spese processuali
Con riferimento alle spese processuali le stesse vanno poste a carico di parte opponente, liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e liquidate sulla base del decisum.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento della somma di euro 14.252,17 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, in favore di parte opposta.
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in complessivi euro 2.540 (euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria, euro
851 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Salerno il, 20.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa AL RR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa AL RR, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10244/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo procuratore Sig. , rappresentata e difesa dall'avv.to Carmela Parte_2
Trotta giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Battipaglia (SA), Via Paolo Baratta n. 110;
- Opponente –
CONTRO
(C.F. ), nella qualità di legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante della società (C.F. , rappresentato e CP_2 P.IVA_2 difeso dall'avv.to Vincenzo Sarnicola, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Vallo della Lucania (SA), Via G. Murat
n. 25;
- Opposto –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.10.2019, l' Parte_1
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2925/2019,
[...] emesso dal Tribunale di Salerno in data 05.10.2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 26.000,00 in favore di nella sua Controparte_1 qualità di legale rappresentante della a titolo di ripetizione di indebito. CP_2
Il credito ingiunto traeva origine nella perizia contabile di parte in virtù della quale,
a fronte di piani di dilazione n.468617 del 28.05.2016, n.683235 e n.680484 del 06.08.2015 convenuti con l'ente opponente ( a fronte definizione di una pregressa posizione debitoria in capo alla società contribuente e gestita dall'odierno agente di riscossione), non risultavano rispettate le prescrizioni normative, con conseguente maggior esborso da parte della opposta nella misura di € 5.672,11 sul piano di dilazione n.683235 ed € 23.921,48 sulla seconda dilazione n.683235 pari a complessivi
€ 29.593,58.
L'opponente esponeva: insussistenza delle condizioni di cui all'art.633 e ss. c.p.c.; che il decreto ingiuntivo per cui è causa veniva emesso per una somma maggiore a quella oggetto di richiesta;
l'infondatezza delle pretesa da parte opposta, poiché quest'ultima aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'
[...]
di cui al L D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni Controparte_3 dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (articoli 1, 3, 6 e 6- bis), comprensivi anche dei carichi tributari riportati nei precedenti piani di dilazione di cui solo oggi il contribuente si lamenta di aver pagato più di quanto spettante in base ad erronei riferimenti di legge;
che retavano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art.633 e ss. c.p.c., e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.01.2020, si costituiva in giudizio in qualità di legale rappresentate p.t. della Controparte_4 CP_5 che contestando in fatto ed in diritto la avversa opposizione, ne chiedeva l'integrale rigetto.
Eccepiva la sussistenza del credito sotteso al decreto ingiuntivo opposto e concludeva chiedendo: in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla , in quanto Parte_1 inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
sempre nel merito, condannare l' , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro
€ 29593,58 ( € 23.921,48 + € 5.672,11), a titolo di ripetizione ex art. 2033 c.c., oltre interessi legali , dalla data della domanda sino al saldo effettivo, o della maggior o minor somma che si sarebbe accertata;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., esperita la CTU contabile, a seguito di diversi rinvii la causa era rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ove veniva riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità costantemente ribadisce che l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento monitorio in giudizio a cognizione piena con inversione sostanziale del ruolo delle parti in causa. L'opponente, formalmente attore, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto, in qualità di titolare della domanda avanzata in sede monitoria, è attore sostanziale, con conseguente ricaduta in ordine alla regola di ripartizione dell'onere della prova fissata nell'art 2697 c.c.: a parte opposta è riservato l'onere di prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della pretesa, mentre parte opponente sostiene l'onere di prova contrario, allegando ogni fatto estintivo e/modificativo rispetto al diritto azionato in giudizio. Il giudice non è, dunque, chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II,
24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Pertanto deve ritenersi superato il primo motivo di opposizione con il quale parte opponente ha eccepito la insussistenza delle condizioni per l'adozione del decreto ingiuntivo, in quanto a seguito della proposizione dell'atto di opposizione si instaura un procedimento di cognizione ordinario governato dalle regole processuali.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, si osserva che – come ribadito dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 13533 del 30/10/2001- il creditore che agisce per l'inadempimento, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, l'analisi della documentazione allegata depositata dall'opposto conferma il parziale adempimento dell'onere probatorio da parte dell'attore.
Ciò premesso, al fine della decisione della presente controversia è preliminarmente opportuno individuare i fatti e le circostanze la cui esistenza deve ritenersi certa, in quanto provati o non specificatamente contestati dalle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c.
Risulta così certo che:
- il credito azionato in via monitoria dal derivava da: a) piani di CP_1
dilazione n. 468617del 28/05/2016, n.683235 e n.680484 concessi dall' a CP_6
seguito di una pregressa posizione debitoria dell'opponente;
- con lettera del 01.06.17, AL comunicava alla un debito CP_2
residuo - con riferimento alla dichiarazione della di adesione alla CP_1
definizione agevolata presentata il 21.04.2017 per i carichi relativi all'ambito provinciale di Salerno - di € 293.635,19 più interessi di dilazione di € 4.234,11 per un totale di € 297.869,30;
- con decreto ingiuntivo il Tribunale di Salerno ingiungeva all' il CP_6
pagamento in favore di ella somma di euro 26.000,00 oltre Controparte_1
interessi e spese;
- sulla scorta di tale insoluto l'opposto depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente al fine di ottenere l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di euro 29.593,58 (€ 5.672,11 a titolo di maggiore esborso sul piano di dilazione n. 468617; € 23.921,48 a titolo di maggiore esborso sul piano di dilazione n. 683235).
Parte opposta a fondamento della propria pretesa richiama l'esito della perizia redatta dal proprio ctp.
Quest'ultimo relativamente al piano di dilazione n. 468617del 28.05.2016 asseriva che lo stesso non rispettasse le prescrizioni normative richieste, in particolare, il tasso utilizzato per il calcolo della misura degli interessi di dilazione non risultava essere costante ma variabile, rispetto a quanto stabilito dal provvedimento
DSR/NC/2008/012 del 27.03.2008, per cui il piano di ammortamento veniva stilato in regime di capitalizzazione composta e in violazione del divieto di anatocismo con ulteriore aggravio di spese ed interessi per il contribuente;
pertanto, la misura dei compensi di riscossione addebitati risultava pari ad euro 3.358,67 con il 13,64% del totale dei tributi dovuti e, per l'effetto, andava rimodulata.
Per cui, in definitiva, il consulente di parte accertava che per il piano di dilazione n.468617 la società odierna opposta aveva diritto alla ripetizione di quanto pagato rispetto al calcolo effettuato dall' per la definizione agevolata, ovvero della CP_6 somma di euro 5.672,11, oltre interessi legali maturati e maturandi a far data dal
30.09.2018 e fino al momento del soddisfo.
Che in riferimento al piano di dilazione istanza di protocollo n.683235 del 06.08.2015, la perizia evidenziava anche qui le medesime questioni rilevate per il primo piano di dilazione indicato, per cui la società opposta aveva diritto a ripetere la somma di euro 23.921,48, oltre interessi legali maturati e maturandi a far data dal 30.09.2018 e fino al momento del soddisfo.
Fatte queste opportune premesse, questo Giudice ritiene di dover far proprie le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., in quanto costituiscono l'esito di un'analisi che appare immune da vizi di ordine logico e metodologico, nonché pienamente rispettosa dei quesiti formulati, delle risultanze documentali e della normativa
“ratione temporis” applicabile;
in particolare, si ritiene di dover condividere la prima ipotesi di ricalcolo elaborata dal C.T.U..
In particolare, dall'esame peritale condotto dall'ausiliare nominato, risulta quanto segue.
Innanzitutto, non rileva alcun superamento del tasso soglia relativamente ai due piani di dilazione.
Per quanto concerne il ricalcolo dei piani di ammortamento degli aggi di riscossione degli stessi, il CTU specificava o con riguardo al piano di ammortamento n. 468617,:
“il tasso di interesse per la rateizzazione del pagamento dei debiti di natura erariale è pari al
4,5% annuo”, mentre, per quanto riguarda i compensi di riscossione per i ruoli emessi dallo 01.01.2013 al 31.12.2015 va applicato un aggio di riscossione dell'8% per i ruoli emessi dallo 01.01.2013 al 31.12.2015 come risultava prima della riforma del 2022 intervenuta ad eliminare tale indice ulteriore alla cartelle emesse dall' CP_6
Dunque, per il piano di ammortamento n. 468617, si perviene ad un importo a credito per la i € 2.406,37. CP_1
Per il piano di ammortamento n. 683235 il tasso di interesse individuato dal calcolo della rata media era il 3,434%, mentre, l'aggio di riscossione dell'8%.
Dunque, per il piano di ammortamento n. 683235, si perviene ad un importo a credito della er € 11.845,80. CP_1
Pertanto, il totale a credito dell'opposta è pari ad € 14.252,17. Ne consegue che l'opposizione è parzialmente fondata dovendosi revocare il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente al pagamento della minor somma pari a euro
14.252,17 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Spese processuali
Con riferimento alle spese processuali le stesse vanno poste a carico di parte opponente, liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e liquidate sulla base del decisum.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento della somma di euro 14.252,17 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, in favore di parte opposta.
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in complessivi euro 2.540 (euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria, euro
851 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Salerno il, 20.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa AL RR