Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 27/11/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 187/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
CO TORRI Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere AL LONGO Consigliere relatore Aurelio LAINO Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. 61231 del ruolo generale, proposti da:
- FR PA IN, c.f. [...],
residente in [...], Villafranca di Verona (VR);
- UD AR, c.f. [...], residente in [...]
Garibaldi 28, Villafranca di Verona (VR);
- JE RD, c.f. [...], residente in via Volpare 45, Pizzoletta di Villafranca di Verona (VR);
- CC AR, c.f. [...], residente in via Nino Bixio 13, Villafranca di Verona (VR);
- NI IL, c.f. [...], residente in [...]
Madonna del Popolo 23, Villafranca di Verona (VR);
- NA LI BE, c.f. [...], residente in via dell’Alpino 38, Villafranca di Verona (VR);
- CA MP, c.f. [...], residente in via Pace 75, Villafranca di Verona (VR),
tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Carola Pagliarin e dall’avv.
DR AN (pec andreamanzi@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, Via Alberico II, n. 33, recapiti ai quali si chiede di ricevere ogni comunicazione e notificazione;
Appellanti principali e appellati incidentali
- LLOC BE CA (c.f. [...]), residente in Villafranca di Verona (VR), Via Luigi Bassani, 59/E, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Gabriele Leondini (pec g.leondini@pec.iuscapuleti.it; fax 0458008802), nonché dall’avv.
GI CA (pec gianlucacalderara@ordineavvocatiroma.org;
fax 063211370), del Foro di Roma, con domicilio fisico eletto, agli effetti del presente giudizio, presso lo studio dell’avv. GI CA, in Roma, Via Alberico II, 33, e con domicilio digitale eletto all’indirizzo pec dello stesso, gianlucacalderara@ordineavvocatiroma.org:
Appellante incidentale e appellato
- FR BO (c.f. [...]), residente a Buttapietra (VR), in via Bovolino, n. 74, rappresentato e difeso, dall’avv. Lorenzo Locatelli il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all’indirizzo pec
lorenzo.locatelli@ordineavvocatipadova.it), procuratore, difensore e domiciliatario presso il proprio studio in Padova, Galleria Alcide De Gasperi, n. 4;
Appellante incidentale e appellato
CONTRO
- PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE
GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL
VENETO, in persona del Procuratore regionale p.t., Palazzo dei Camerlenghi – San Polo n. 1 – 30125 Venezia, pec veneto.procura@corteconticert.it;
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, in persona del Procuratore generale p.t., via A. Baiamonti n. 25, 00195 Roma, pec procura.generale.appelli@corteconticert.it, Appellato
avverso
- la sentenza n. 114 del 9 ottobre 2023, pronunciata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, a definizione del giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 31831 del registro di segreteria;
Visti gli appelli, gli atti e i documenti di causa;
uditi, all’udienza del 9 ottobre 2025, il relatore Cons. AL Longo, l’avv. Carola Pagliarin per gli appellanti principali, l’avv. Gabriele Leondini per l’appellante incidentale DACA ER UC, l’avv.
LA RL per BO SC, giusta delega dell’avv. Lorenzo Locatelli, nonché il V.P.G. Fabrizio Cerioni per la Procura appellante, con l’assistenza della dott.ssa Simonetta Colonnello.
Svolgimento del processo Con la sentenza gravata, la Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto ha condannato, in accoglimento della domanda attorea, gli odierni appellanti principali, nella loro qualità di assessori pro tempore del Comune di Villafranca di Verona, a risarcire a beneficio dell’Ente, a titolo di dolo e in via solidale, il danno all’erario di euro 55.076,80, oltre agli interessi legali fino al soddisfo e alle spese di giudizio; la medesima sentenza ha altresì condannato l’appellante incidentale SC BO e il sig. RC AL, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, a risarcire il medesimo danno, ma nei limiti del 15%
ciascuno.
La sentenza ha, in particolare, ritenuto che detto danno erariale sia stato determinato, contra ius, dal conferimento, avvenuto con delibera di giunta comunale dell’8 ottobre 2018, n. 164, dell’incarico di diretta collaborazione con il Sindaco ex art. 90 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), a RC AL, già funzionario dipendente del medesimo ente, posto in aspettativa senza assegni per l’assunzione dell’incarico, con stipula di un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato e con l’attribuzione di un trattamento economico equiparato a quello dirigenziale, in assenza di disposizioni di legge e regolamentari che lo consentissero.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello principale gli assessori pro tempore DU, RB, RD, IA, LI, BE e ER, rappresentati e difesi come in epigrafe, articolando i motivi di gravame di seguito compendiati.
1) Error in procedendo; erroneità, carenza, insufficienza, difetto, illogicità della motivazione della sentenza in relazione all’eccezione svolta in via pregiudiziale di rito; l’erronea statuizione in ordine alla ritenuta ricorrenza della giurisdizione in capo al Giudice contabile rispetto all’azione dedotta in giudizio; difetto di giurisdizione per violazione dei limiti di cui all’art. 1 della l. n. 20 del 1994 e ss.mm.ii..
Secondo gli appellanti principali, la sentenza gravata avrebbe erroneamente respinto la loro eccezione, avanzata in primo grado, di difetto di giurisdizione del giudice contabile in ragione dell’insindacabilità della scelta discrezionale di cui alla delibera della Giunta del comune di Villafranca 8 ottobre 2018, n. 168 (che ha modificato l’ufficio di staff del Sindaco, inserendovi una figura professionale con trattamento economico equiparato a quello dirigenziale), e del consequenziale decreto sindacale 9 ottobre 2018 n.
30 che ha conferito l’incarico al rag. RC AL, già più volte titolare di incarichi ex art. 110 UE presso lo stesso ente.
Secondo gli appellanti, essi avrebbero agito, esercitando un potere discrezionale non arbitrario, per la migliore realizzazione degli interessi pubblici, perseguiti anche attraverso la costituzione di un ufficio di staff nella composizione ritenuta più adeguata – per quantità e qualità dei profili professionali ivi inseriti – per rispondere alle peculiari esigenze organizzative presenti nello specifico contesto temporale e fattuale nel quale la contestata scelta organizzativa è stata posta in essere.
Il giudice contabile, con l’impugnata sentenza, avrebbe compiuto “in modo autonomo una valutazione di merito, sovrapponendosi alla scelta – pienamente rispettosa dei parametri di legittimità anche nel senso della conformità ai criteri di economicità ed efficacia – già compiuta dall’amministrazione”, con ciò valicando i limiti esterni della giurisdizione della Corte (eccesso di potere giurisdizionale).
2) Error in procedendo; erroneità, carenza, insufficienza, difetto, illogicità della motivazione della sentenza in relazione all’eccezione svolta in via pregiudiziale di rito; l’erronea statuizione in ordine al rigetto dell’eccezione di nullità della citazione e della domanda azionata.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per aver respinto l’eccezione di nullità della citazione ai sensi dell’art. 86, comma 6, c.g.c., avanzata tenuto conto che l’attore pubblico ha determinato esattamente le quote di danno imputabili ai convenuti.
Il difetto di detta prospettazione, lungi dall’essere irrilevante ai fini del contraddittorio, non avrebbe in concreto consentito nemmeno una valutazione puntuale delle posizioni di ciascuno degli odierni appellanti, tanto è vero che – per quanto più oltre diffusamente si esporrà – persino l’elemento soggettivo del dolo è stato attribuito, a tutti e a ciascuno degli assessori, senza alcuna effettiva e provata ricostruzione circa la connotazione psicologica caratterizzante, singolarmente, la condotta dei convenuti/appellanti.
3) Error in iudicando; erroneità, carenza, insufficienza, difetto di motivazione della sentenza; illogicità, incoerenza, incongruenza della motivazione;
travisamento dei fatti e dell’istruttoria documentale; nel merito, insussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito erariale ascritto; la piena legittimità e liceità della condotta tenuta; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 20/1994 ed erroneo accertamento dell’elemento oggettivo dell’illecito.
Gli appellanti hanno sostenuto che la sentenza gravata avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito amministrativo-contabile contestato, articolando una diversa ricostruzione giuridica della fattispecie concreta sub iudice.
Secondo gli appellanti, sussisterebbe, per come desumibile dalla specifica disciplina vigente, un rapporto di specialità tra la normativa in materia di contratti per l’assunzione di personale in posizione di staff all’organo di direzione politica degli Enti locali e la disciplina prevista per qualunque altro genere di contratto (dipendenza dall’organo politico, conferimento intuitu personae, recesso datoriale ad nutum per il venir meno del rapporto fiduciario, stipula di contratto di lavoro a tempo determinato con durata massima di 3 anni e comunque non superiore al mandato politico), connotandosi la prima per un ampio margine di discrezionalità, “caratterizzante sia il momento genetico della costituzione del rapporto di lavoro, sia l’entità della remunerazione, la quale non può essere inferiore al limite minimo rappresentato dalla contrattazione collettiva”, cosicché non sarebbe stata realizzata alcuna violazione di legge.
Il conferimento dell’incarico sarebbe, altresì, conforme al dettato del regolamento (art. 11) sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 19 gennaio 2018, che peraltro richiama il precedente regolamento
(deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 5 dicembre 2008) che, nell’allegato A (richiamato dall’art. 3), prevede che (art. 2) deve essere privilegiata la valorizzazione delle professionalità del personale dipendente e che il compenso deve essere parametrato al trattamento economico spettante negli enti locali a professionalità interne analoghe, “fatta salva la possibilità di determinazione di un importo diverso” (art. 11).
Inoltre, secondo gli appellanti, i provvedimenti censurati conterrebbero una motivazione coerente e congrua, in quanto prevedevano il riscontro nel designando di particolare professionalità in materia e considerato che la rideterminazione della composizione dell’ufficio di staff del Sindaco, innovativa rispetto al passato, trovava la sua ragion d’essere nelle mutate esigenze emerse nel periodo immediatamente successivo all’insediamento dei rinnovati organi politici ed in considerazione degli obiettivi fissati con le richiamate linee programmatiche.
Ancora, secondo gli appellati, il “meccanismo di collocazione in aspettativa senza assegni del dipendente interno, e sua remunerazione secondo i parametri di cui ai commi 3 e 3 bis dell’art. 90 UE, risulta il solo possibile in linea con una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione”, altrimenti i componenti dell’ufficio di staff reperiti all’interno dell’Ente subirebbero un trattamento economico inspiegabilmente deteriore (per come argomentato in delibera).
In proposito, gli appellanti, nel riproporre la questione di costituzionalità, hanno censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto assorbita la censura in quanto l’assunzione avrebbe violato i limiti di spesa per il personale (assunto comunque censurato), non essendo stata detta violazione inclusa nel petitum e nella causa petendi del giudizio di prime cure.
Gli appellanti hanno, altresì, sostenuto la legittimità della messa in aspettativa del personale a tempo indeterminato dell’Ente locale per consentire l’assunzione di un incarico a tempo determinato presso il medesimo Ente.
Gli appellanti hanno inoltre rilevato che una recente ispezione del MEF – Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica, nel mentre dà conto della condanna subita nel 2019 dall’ex sindaco del comune in sede di giudizio contabile per aver incaricato il rag. AL, non formula esplicito rilievo (né sull’aspettativa, né sulla retribuzione), pur evidenziando che sugli incarichi in questione, pur trattando dell’ufficio di staff e riscontrando il riconoscimento di una
“indennità̀ di staff parametrando la loro retribuzione a quella dirigenziale, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 90 del d.lgs. 267/1990, prescindendo dal titolo di studio posseduto, che nel caso del rag.
RC AL non consente l’accesso alla posizione dirigenziale”.
4. “Error in iudicando e in procedendo; erroneità, carenza, insufficienza, difetto di motivazione della sentenza; illogicità, incoerenza, incongruenza della motivazione; travisamento dei fatti e dell’istruttoria documentale; nel merito, insussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito erariale ascritto; il difetto dell’elemento oggettivo dell’illecito; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 20/1994 in relazione al citato elemento costitutivo del supposto illecito; violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento alla supposta ritenuta violazione dei limiti quantitativi di spesa del personale; erronea dichiarazione come assorbiti di motivi dirimenti, id est la legittimità e liceità dell’attribuzione di una retribuzione comprensiva di indennità parametrata a quella dirigenziale”.
Secondo gli appellanti, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente accertato la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, prospettando una errata ricostruzione dei fatti, sotto vari profili.
Secondo gli appellanti, non vi sarebbe stata violazione dei limiti di spesa del personale con contratto di lavoro flessibile (peraltro non contestata dalla procura attrice), che non sarebbe stata rilevata dalla richiamata relazione ispettiva MEF.
La sentenza avrebbe erroneamente poi ritenuto assorbite le argomentazioni difensive relative all’insussistenza del danno all’erario, motivate con le competenze professionali e la qualità e quantità delle attività svolte in espletamento dell’incarico, risultanti anche dalla relazione ispettiva MEF.
Vi sarebbe dunque un difetto di prova del danno all’erario, tanto più che è stata utilizzata una tabella di sintesi elaborata dall’ufficio personale e delle buste paga, che non offrirebbero dati certi.
5) Error in iudicando e in procedendo; erroneità, carenza, insufficienza, difetto di motivazione della sentenza; illogicità, incoerenza, incongruenza della motivazione; travisamento dei fatti e dell’istruttoria documentale; nel merito, insussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito erariale ascritto; il difetto dell’elemento oggettivo dell’illecito; violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio del contraddittorio; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 20/1994 in relazione al citato elemento costitutivo del supposto illecito.
Gli appellanti, dopo aver rivendicato la competenza della giunta in materia (la sentenza aveva posto in dubbio detta competenza, ritenuta riservata alla dirigenza), hanno sostenuto che la delibera di giunta censurata (che non sarebbe ad personam) avrebbe ben potuto innovare il regolamento comunale e che il conferimento dell’incarico sarebbe riconducibile al successivo (e non vincolato) provvedimento del solo sindaco (decreto sindacale n. 30/2018).
6) Error in iudicando; erroneità, carenza, insufficienza, difetto di motivazione della sentenza; illogicità, incoerenza, incongruenza della motivazione;
travisamento dei fatti e dell’istruttoria documentale; nel merito, insussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito erariale ascritto; il difetto dell’elemento soggettivo dell’illecito; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge n.
20/1994 in relazione al citato elemento costitutivo del supposto illecito.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta riscontrabilità dell’elemento soggettivo del dolo, inteso come volontarietà della condotta e dell’evento dannoso, che sarebbe rimasto del tutto non provato.
D’altra parte, secondo gli appellanti, vi sarebbero in atti elementi probatori di segno diverso, quali la circostanza che la delibera di giunta (in quanto provvedimento generale e astratto) non era preordinata né idonea ad attribuire una retribuzione eccedente al AL ed aveva anzi una valenza organizzativa, fermo rimanendo che la sentenza non riscontrerebbe puntualmente l’elemento soggettivo a carico di ciascuno dei membri della Giunta (che avrebbero ignorato la vertenza aperta dalla Procura regionale per il precedente incarico dirigenziale); anzi, la scelta sarebbe stata effettuata in ragione della necessità di dotare l’ufficio di staff di una professionalità più qualificata rispetto alla composizione sino a quel momento prevista e non già di beneficiare (anche sul terreno pensionistico) il rag. AL.
Secondo gli appellanti, dovrebbe, altresì, escludersi anche la gravità della colpa in capo ai membri della giunta, considerata la legittimità della scelta organizzativa (corredata da pareri) e considerato che buona parte degli assessori era al primo incarico e non conosceva i pregressi incarichi del AL; in ogni caso, alla luce del complesso quadro normativo, dovrebbe farsi applicazione della c.d. “esimente politica”.
8. In via subordinata, Error in iudicando; erronea determinazione del quantum risarcibile e la necessità di considerare i vantaggi comunque conseguiti dal Comune di Villafranca di Verona; erroneità, carenza, insufficienza, difetto, illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla ritenuta impossibilità di operare una valutazione dei vantaggi comunque conseguiti e, comunque, di poter operare il potere riduttivo ai fini della quantificazione del danno; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994.
Gli appellanti hanno impugnato, altresì, la sentenza contestando la determinazione del danno risarcendo, sia in quanto computato al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali (rimaste nella disponibilità dell’erario), sia in quanto occorrerebbe tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dal Comune a fronte dell’attività svolta dal rag. AL., sia per non aver fatto uso del potere riduttivo.
9) In via di ulteriore ed estremo subordine - Error in iudicando e in procedendo; erroneità, carenza, insufficienza, difetto, illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla determinazione dell’importo del danno contenuto nel dispositivo di condanna; travisamento dei fatti e dell’istruttoria con riferimento alla erronea quantificazione del danno in euro 55.076,80; violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha determinato il danno risarcendo in euro 55.076,80, nonostante la Procura attrice lo avesse determinato in euro 50.776,80, importo pari alle differenze retributive corrisposte al AL (riportato anche in sentenza alle pagg. 3 e 42), senza che la decisione contenga motivazione alcuna di detto scostamento, sancendo una “condanna per un importo superiore al petitum dedotto in giudizio e, con ciò, violando l’art. 112 c.p.c. e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Gli appellanti hanno quindi concluso chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione e la nullità della domanda azionata, nel merito di assolverli nonché, in via gradata, di diminuire l’entità della condanna anche facendo applicazione del potere riduttivo, in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con appello incidentale datato 18/12/2023, il sig. DACA ER UC, rappresentato e difeso come in epigrafe, ha articolato i motivi di gravame di seguito compendiati.
1) Violazione art. 1, comma 1, legge n. 20 del 1994. Insufficienza e illogicità della motivazione.
Anche secondo l’appellante incidentale, la sentenza avrebbe esercitato un sindacato di merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione, in violazione dei limiti stabiliti dall’art. 1, comma 1, della legge n.
20/1994, con conseguente necessità di dichiarare l’inammissibilità della domanda della Procura regionale.
2) Violazione art. 86, comma 6, c.g.c.
Anche l’appellante incidentale ha censurato la sentenza gravata in quanto l’atto di citazione non indicava in alcun modo la quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno dei convenuti, come richiederebbe, invece, l’art. 1, comma 1 – quater, della legge n. 20 del 1994, con conseguente nullità della domanda.
3) Violazione artt. 90 UE e 11 regolamento generale del Comune di Villafranca di Verona sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Violazione artt. 112 c.p.c. e 101, comma 3, c.g.c. Insufficienza e illogicità della motivazione.
Secondo l’appellante incidentale, il collocamento in aspettativa ai fini dell’assegnazione nell’ufficio di staff sarebbe possibile anche per i dipendenti del medesimo ente (salvo ingenerare un’irragionevole disparità di trattamento) e non vi sarebbe stata un’elusione delle norme sulle assunzioni nel pubblico impiego e sull’accesso alle funzioni dirigenziali, tenuto conto della previsione dell’art. 90 del UE (trattamento “parametrato a quello dirigenziale”, prescindendo dal titolo di studio); né vi sarebbe stata (non accertata infatti dal Mef)
una violazione dei vincoli di finanza pubblica in materia di limiti alla spesa di personale con contratto di lavoro flessibile (non contestata dalla Procura).
Il trattamento retributivo riconosciuto al AL sarebbe poi consentito dall’art. 90 del Tuel e proporzionato alla complessa prestazione resa sotto il profilo qualitativo e quantitativo, per come risultante dal provvedimento censurato e dal contratto di lavoro stipulato.
4) Violazione art. 1 l. n. 20 del 1994. Insufficienza e illogicità della motivazione, con riguardo al ritenuto elemento soggettivo del dolo.
L’appellante incidentale censura la sentenza gravata laddove evidenzia che la delibera di giunta, apparentemente astratta, aveva in realtà scientemente definito i requisiti professionali (e la retribuzione associata, analoga a quella del dirigente) in maniera così specifica da restringere il campo al solo rag. AL (a seguito del mancato rinnovo dell’incarico ex art. 110 del UE, già espletato dal 2004 al 2018) e prefigurando il collocamento in aspettativa del dipendente; intento corroborato da ulteriori elementi ricostruttivi (mancato coinvolgimento del nuovo segretario comunale – il precedente aveva segnalato impossibilità di reiterazione di incarico ex art. 110 UE ad altro dipendente, parere reso dal vice segretario e dallo stesso AL).
Secondo l’appellante incidentale, invece, non sussisterebbe l’elemento soggettivo del dolo (sia penale che civile contrattuale), in quanto sia la delibera di giunta che il decreto sindacale di nomina sono stati assunti discrezionalmente nell’esclusivo intento di provvedere nella maniera più adeguata alle finalità di interesse pubblico di miglior supporto dell’ufficio di staff con l’inserimento di una figura qualificata (senza compiti gestionali), retribuita in maniera congrua (l’illegittimità del precedente incarico al AL ex art. 110 del UE non era al tempo ancora stata accertata).
Parimenti dovrebbe escludersi, secondo l’appellante incidentale, la sussistenza della colpa grave, non essendo riscontrabile un comportamento gravemente imprudente, negligente o imperito dei soggetti condannati, che hanno adottato gli atti contestati sulla base di pareri favorevoli dei dirigenti senza ricevere contestazioni dall’ufficio ispettivo del Mef.
5) Violazione artt. 52 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 1 l. 14 gennaio 1994, n. 20. Violazione artt. 112 c.p.c. e 101, comma 3, c.g.c. Insufficienza e illogicità della motivazione.
Secondo l’appellante incidentale, la sentenza avrebbe errato nella ricostruzione e determinazione del danno erariale, sia considerato che la retribuzione era proporzionata ai compiti assegnati e svolti, sia tenuto conto dei vantaggi arrecati all’Amministrazione (come da relazione del Comune).
L’ammontare del danno risulterebbe, in ogni caso, determinato in maniera palesemente inesatta. La Procura regionale, nell’atto di citazione, aveva, infatti, quantificato il danno in euro 50.776,80, come, del resto, si rileva nella stessa esposizione in fatto della sentenza impugnata (p. 3). Al punto 3.4 della motivazione in diritto (p. 42), si afferma, invece, che il danno sarebbe stato “quantificato dal Pubblico Ministero in euro 55.776,80”, e al pagamento di tale importo sono stati condannati i convenuti nel dispositivo della sentenza; vi sarebbe, dunque, un vizio radicale della motivazione delle sentenza, una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli artt. 112 c.p.c. e 101, comma 3, c.g.c.
L’importo del danno dovrebbe, poi, comunque essere decurtato delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, somme rientrate nella disponibilità dell’erario.
6) Violazione art. 52, II comma, R.D. n. 1214 del 1934. Insufficienza e illogicità della motivazione.
L’appellante incidentale ha, infine, censurato la sentenza gravata in quanto ha escluso l’applicazione del potere riduttivo dell’addebito in ragione della natura dolosa dell’illecito amministrativo-contabile.
Secondo l’appellante incidentale, non sarebbero ravvisabili gli estremi del dolo e sarebbero invece sussistenti ragioni sufficienti all’esercizio del potere riduttivo, quali l’incertezza sulla legittimità dei provvedimenti e la finalità di interesse pubblico perseguita dai soggetti condannati.
L’appellante incidentale ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla Procura regionale in quanto implicante un sindacato nel merito di scelte discrezionali dell’Amministrazione, nonché di dichiararla nulla ex art. 86, comma 6, c.g.c., nonché, nel merito, di respingerla per infondatezza in accoglimento dell’appello; in via gradata, di ridurre l’addebito per le ragioni già esplicitate, con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio.
Con appello incidentale tardivo datato 5/2/2024, SC BO
(vicesegretario generale e dirigente dell’area servizi amministrativi e culturali pro tempore), rappresentato e difeso come in epigrafe, ha resistito rispetto ai suddetti appelli incidentali e ha, a sua volta, articolato motivi di appello.
Premesse le contestazioni della Procura regionale (aver partecipato, con funzioni di vice segretario generale, all’adunanza della giunta dell’8/10/2018, aver reso parere favorevole sulla proposta di delibera di giunta in questione, aver collaborato e supportato il sindaco per il decreto sindacale n. 30/2018), il BO ha innanzitutto preso posizione sui motivi di appello principale e incidentale tempestivo, aderendo alle motivazioni di quello principale con riguardo alla ritenuta legittimità (ex art. 90 del UE) del collocamento in aspettativa del personale interno (in assenza di un divieto espresso) e del riconoscimento di una retribuzione parametrata a quella dirigenziale
(cfr: Sez. giur. Veneto, sent. n. 82/2018, antecedente ai fatti di causa; si cita una dichiarazione congiunta al CCNL di settore del 2006 e la mancanza di rilievi della menzionata relazione ispettiva MEF).
Il BO ha, altresì, aderito all’argomentazione dell’appello principale che ha rivendicato la competenza della giunta in materia ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto la delibera di giunta censurata, che non sarebbe ad personam (le rinunce degli altri dipendenti dell’ente non vi sarebbero state), integrerebbe una modifica del regolamento degli uffici e servizi.
Analogamente, il BO ha aderito al motivo di appello principale
(punto 3.2. della sentenza) relativo alla ritenuta irragionevolezza della quantificazione del danno risarcendo (con importo superiore a quello chiesto dalla Procura, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), senza valutare i vantaggi conseguiti dall’Amministrazione.
B) con riguardo all’appello incidentale, il BO ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto la sua responsabilità a titolo di colpa grave, considerato che il provvedimento della giunta era discrezionale (mentre il parere ex art.
49 del UE era di “regolarità tecnica”), che la delibera di giunta non produce ex se alcun danno erariale, che non è previsto parere alcuno sui provvedimenti del sindaco (fermo restando l’obbligo degli uffici di collaborare), compresi quelli relativi agli uffici di staff, che l’art. 90 non prevede l’impossibilità di affidamento dell’incarico ad un dipendente interno con collocamento in aspettativa (condotta non censurata dalla relazione ispettiva MEF) .
Il BO, dopo aver evidenziato il proprio interesse all’appello incidentale (in quanto gli appellanti principali hanno posto in discussione la loro responsabilità a titolo di dolo), ha concluso chiedendo di accogliere gli appelli principali nei limiti già esposti nonché, in via di appello incidentale, di riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha individuato una sua responsabilità a titolo di colpa grave, con conseguente sua assoluzione; in via gradata il BO ha chiesto di ridimensionare l’importo di condanna in ragione dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione e in applicazione del potere riduttivo, con refusione delle spese e competenze di lite in entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria datata 17/9/2025, ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura generale, che ha evidenziato preliminarmente che il gravame principale è in gran parte pedissequamente riproduttivo delle eccezioni sollevate in primo grado e privo dei caratteri della sinteticità previsti dal Codice della giustizia contabile, chiedendo di valutarne l’inammissibilità.
Quanto ai motivi dell’appello principale, la Procura generale ha replicato ex adverso, nei termini di seguito compendiati.
In relazione al primo motivo di appello (comune anche al sindaco DACA), la P.G. ne ha sostenuto l’infondatezza richiamando l’ormai consolidata giurisprudenza contabile e della Corte di cassazione, secondo cui il giudice può sindacare la legittimità della spesa pubblica non solo alla luce di regole giuridiche ben individuate, ma anche in ragione di parametri obiettivi valutabili ex ante, quali la congruità, la logicità, la razionalità, l’efficacia, l’economicità, la ragionevolezza e la proporzionalità, senza che possano ritenersi violati i limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti.
Con riferimento al secondo motivo di appello (comune anche al sindaco DACA), la P.G. ha richiamato ormai consolidata giurisprudenza contabile, secondo cui la nullità disposta dall’art. 86, comma 6, del c.g.c. è quella che deriva dalla mancata individuazione e quantificazione del pregiudizio patrimoniale subito dalla P.A.,
ovvero dalla omessa indicazione dei criteri per la sua determinazione
– cui l’attore pubblico ha adempiuto (v. citazione pagg. 25 e 26) – e giammai dalla mancata determinazione delle singole quote di danno imputabili ai convenuti (nella specie peraltro si tratta di atto collegiale e di natura dolosa), che compete al giudice contabile all’esito del giudizio e della corretta qualificazione della fattispecie dannosa, con l’eventuale esercizio del potere riduttivo.
Nel merito della vicenda, la P.G. ha sostenuto, a confutazione dei motivi di ricorso, che la normativa generale non prevede la possibilità di duplicazione del rapporto di lavoro nell’ambito della medesima amministrazione, per come previsto dal principio generale contenuto nell’art. 65 del D.P.R. 3 gennaio 1957, n. 3 (richiamato dall’art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; oltre che nell’art. 19 del CCNL di comparto 2016-2018) a tenore del quale “Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”, nonché dalla disciplina del pubblico impiego per l’assunzione di incarichi presso altre amministrazioni, ove si fa riferimento agli istituti giuridici del collocamento “fuori ruolo” (art. 58, D.P.R. 3/1957) e dell’
“aspettativa” (art. 23-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Ai fini dell’espletamento di diverso incarico nella medesima amministrazione di appartenenza, sarebbe infatti sufficiente un mero ordine di servizio, cioè un provvedimento organizzativo dello stesso datore di lavoro pubblico.
Sarebbe, altresì, illegittima la corresponsione al AL, che rivestiva la qualifica di funzionario, di una retribuzione parametrata a quella dirigenziale, peraltro in carenza del relativo titolo di studio e in assenza di norme di rango primario e secondario che lo consentissero e senza alcun limite di corrispondenza alla professionalità e alle concrete mansioni attribuite.
Quanto al danno erariale, la P.G. ha evidenziato che la Corte veneta ha fatto riferimento alla comunicazione inviata dallo stesso Comune, che identifica il danno nella differenza tra gli emolumenti erogati al AL nel periodo dell’incarico (dal 10-10-2018 al 10-10-2020) pari ad
€ 147.865,76, e la misura di quelli effettivamente spettantigli rispetto all’inquadramento nella categoria D5 pari a € 97.088,96 (infondatezza del III e IV motivi di appello principale), con una differenza dunque di euro 50.776,80.
Con riguardo al V motivo di appello principale, la P.G. ha evidenziato che la delibera di giunta (che conterrebbe disposizioni generali e parti provvedimentali) ha disposto l’illegittima duplicazione del rapporto di lavoro con il rag. AL, costituendo dunque la fonte di responsabilità per chi l’ha approvata.
Quanto all’elemento soggettivo dell’illecito, la P.G. ha aderito all’impostazione della sentenza gravata, considerato che il Segretario generale del Comune, dott. SC Corsaro, con nota 2 ottobre 2010, prot.n. 39678 (all. 12, citazione) aveva avvisato il Sindaco DACA che a) l’incarico dirigenziale attribuito al rag. RC AL ex art. 110 UE, con il decreto sindacale 18 giugno 2013, n. 11, a firma del suo predecessore IO Faccioli, era cessato con la proclamazione del nuovo sindaco; b) che era noto che detto incarico non poteva più essere rinnovato, tanto più che la Procura contabile aveva notificato invito a dedurre al precedente sindaco; c) che occorreva garantire la continuità dell’incarico del AL, pena l’impossibilità di programmare i programmi e progetti previsti; d) che la delibera di giunta in questione sosteneva la necessità di inserire nello staff non un semplice coordinatore amministrativo, ma una persona con specifica professionalità e conoscenza della situazione amministrativa, contabile e patrimoniale del Comune; e) che l’attribuzione di un’indennità parametrata a quella della dirigenza aveva la finalità di assicurare la conservazione del trattamento economico già attribuito AL per il precedente incarico dirigenziale ex art. 110 UE.
Secondo la P.G., i suddetti elementi evidenzierebbero la sussistenza del dolo in capo al sindaco e ai componenti della giunta comunale, non potendosi evocare la scriminante c.d. “politica”, trattandosi di atti adottati direttamente dagli organi politici.
La P.G. ha, altresì, sostenuto l’infondatezza della tesi dell’appellante secondo cui la suddetta delibera di giunta non sarebbe stata idonea a determinare il danno erariale contestato, in quanto il successivo provvedimento del sindaco risulta meramente esecutivo dell’atto collegiale.
Quanto ai motivi VIII e IX dell’appello principale, la P.G. ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte secondo cui, in ipotesi di illecita erogazione di emolumenti, “la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo”.
Parimenti, l’accampata utilitas non sarebbe adeguatamente comprovata, tenuto conto dei requisiti essenziali per invocare detta norma e “poiché a differenza dei rapporti fra privati, nei rapporti pubblicistici l’utilità gestoria deve essere valutata secondo i parametri fissati dalla legge a tutela di preminenti interessi pubblici quali sono apprezzati in primo luogo dallo stesso legislatore” e non deriva, ipso facto, dal mero svolgimento di un incarico illegittimamente conferito
(Corte dei conti, Sez. riunite, 1/1966).
La Procura generale ha, quindi, sostenuto la correttezza della sentenza impugnata anche in punto di regolazione delle spese processuali e ha invece condiviso la prospettata erroneità della indicazione della somma oggetto della condanna nel dispositivo della sentenza in misura pari a € 55.076,80, per mero errore materiale, piuttosto che a €
50.776,80, corrispondente all’importo indicato dal pubblico ministero nell’atto di citazione.
Con riferimento all’appello incidentale del sindaco DACA, la P.G.,
dopo aver evidenziato la sua natura sostanzialmente riproduttiva dei motivi di appello (rispetto al gravame principale), ha richiamato le argomentazioni già spese in ordine a quest’ultimo.
Con riferimento all’appello incidentale tardivo del vice segretario BO, la P.G. ha in particolare replicato al motivo di gravame relativo alla gravità della colpa, evidenziando che la sentenza gravata ha imputato al funzionario di aver rilasciato il parere di regolarità tecnica, di sua competenza, senza evidenziare i possibili profili di illegittimità del provvedimento, né manifestare dubbi in ordine alla legittimità della costituzione di un secondo rapporto di lavoro con un soggetto già dipendente del medesimo ente, pur in mancanza di precise disposizioni normative che lo consentissero o, al limite, di puntuali pareri della Corte dei conti o dell’ARAN.
La Procura generale ha, quindi, concluso chiedendo, previa riunione degli appelli, di correggere l’errore materiale, indicando l’importo della condanna nella misura di “€ 50.776,80”, invece che “€ 55.776,80”
e di rigettare gli appelli per infondatezza delle censure prospettate dagli appellanti, con la conseguente conferma della sentenza e con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali.
Con memoria del 16/9/2025, il sig. ER UC Dell’CA ha ulteriormente illustrato le motivazioni dell’appello.
Con memoria del 17/9/2025, il sig. SC BO ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già rassegnate, con particolare riguardo al terzo motivo di appello (legittimità della procedura seguita), all’assenza di dolo o anche di colpa grave (IV motivo di appello) e alla quantificazione del danno erariale, ribadendo le conclusioni già rassegnate.
All’udienza del 9/10/2025, le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive argomentazioni, insistendo nelle relative conclusioni.
Motivi della decisione
[1] In via preliminare, si dispone la riunione di tutti gli appelli intentati avverso la medesima sentenza (la n. 114 del 9 ottobre 2023, pronunciata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto) ai sensi dell’art. 184, comma 1, del codice di giustizia contabile, ai sensi del quale “Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo”.
[2] In via pregiudiziale, occorre esaminare il motivo di appello che pone in dubbio la sussistenza della giurisdizione contabile, avendo (in tesi) il giudice veneto valicato il limite dell’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ex art. all’art. 1, comma 1, della l. n. 20 del 1994.
Detta norma di legge prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti è personale “…
ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.
La ratio della norma risiede nella volontà di evitare che il magistrato, attraverso il sindacato delle scelte discrezionali, realizzi una valutazione nel merito e sostanzialmente si sostituisca alla pubblica amministrazione, così invadendo la c.d. “riserva di amministrazione”.
In proposito, appare utile richiamare i principali arresti del giudice della giurisdizione in materia di c.d. “insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.
In particolare, secondo la Suprema Corte, le decisioni del giudice contabile sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, “nel solo caso in cui detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro degli elementi costitutivi del danno erariale e sconfinando nella sfera del merito, riservata alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e della convenienza dell'atto, così palesando una sostanziale sostituzione dell'organo giudicante all'amministrazione”
(Cass., SS.UU., 23 giugno 2022, n. 20262; Cass., SS.UU., 7 novembre 2013, n. 25037; Cass., SS.UU, nn. 23302 del 2011, 2312 e 21111 del 2012).
In via di principio, sono escluse (Sez. I appello, sent. n. 35/2025) dal sindacato giurisdizionale soltanto quelle aree della discrezionalità amministrativa, rientranti nella riserva di amministrazione, concernenti una scelta elettiva tra diversi comportamenti, tutti ugualmente legittimi, negli stretti limiti di tale attribuzione e rilevanti sul piano della mera opportunità dell’azione amministrativa, anziché della legittimità (SS.UU., sent. n. 14288 del 2003 e n. 7024 del 2006),
dovendo, negli altri casi, detta discrezionalità sempre conciliarsi con l’immanente principio giuridico contenuto nel disposto dell’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo), secondo cui l'esercizio dell'attività amministrativa deve sempre ispirarsi ai criteri di economicità, di efficienza e di efficacia, che costituiscono specificazione e corollario del più generale principio sancito dall'art. 97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità (non della mera opportunità)
dell’azione amministrativa.
Ancora, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare (SS.UU. n.
33365/2018; Id., n. 8586/2016) che “L’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte di Conti, non ne comporta la sottrazione a ogni possibile controllo. L’insindacabilità nel merito sancita alla L. n.
20 del 1994, articolo 1, comma 1, infatti, non priva la Corte dei conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell’attività amministrativa, verificandola anche sotto l’aspetto funzionale, in ordine, cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. Limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione è l’esigenza di accertare che l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. La Corte dei conti, quindi, nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico. Se da un lato, infatti, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altro, la L. n.
241 del 1990, articolo 1, comma 1, stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia, costituenti specificazione del più generale principio costituzionale di cui all’articolo 97 cost., e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità della azione amministrativa...”.
Analogamente, la Corte di cassazione ha affermato che “Il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri, non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest’ultima è stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l’agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia” (Cass. SS.UU.
sent. n. 6462 del 2020).
Orbene, con riguardo al caso di specie, correttamente il primo giudice ha rilevato che “il Collegio è chiamato ad esprimersi non sulla necessità e/o opportunità della decisione di modificare la composizione dell’ufficio di staff del Sindaco inserendovi una figura apicale in precedenza e fino ad allora non prevista (sull’an della scelta, cioè), quanto piuttosto sulla legittimità delle modalità con cui è stata data attuazione a detta scelta (sul quomodo, cioè)…”.
Il motivo di appello in questione non può, dunque, essere condiviso.
[3] Avuto riguardo alla specifica eccezione avanzata dalla Procura generale, occorre rilevare, in via preliminare, la sostanziale prossimità del gravame principale alla soglia della inammissibilità per violazione del principio di sinteticità, a carico delle parti del giudice e del pubblico ministero, sancito dall’articolo 5 c.g.c.,
In particolare, detto articolo 5 prevede che “1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati. 2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”.
Si tratta evidentemente di principio generale di immediata applicazione nel processo contabile, sia di primo grado che d’appello, che si pone in linea di continuità con analoga disposizione prevista dall’art. 3 del codice del processo amministrativo e con la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cass. sent. n.
21297/2016).
In particolare, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha enunciato il principio secondo cui il dovere di sinteticità, ancorché non assistito per l’inosservanza da sanzione processuale espressa e diretta, può nondimeno rilevare sotto il profilo della violazione dell’articolo 342 c.p.c. (sostanzialmente riprodotto nell’art. 190 c.g.c.)
e, quindi, dell’inammissibilità dell'atto.
Con riguardo al presente giudizio, si osserva che, a fronte di una fattispecie sostanzialmente lineare, l’atto di appello principale si snoda in ben 74 pagine, cui hanno fatto seguito 26 cartelle di memoria conclusionale (in larga misura riproduttive dell’appello), con un’articolazione delle motivazioni evidentemente eccedente rispetto ai contorni effettivi della fattispecie e che finiscono per non agevolare l’attività del giudice.
Tuttavia, ritiene il Collegio che, avuto riguardo alle modalità di articolazione del gravame (in ogni caso specifiche), non possa ritenersi che, nel caso di specie, la pretermissione del canone di sinteticità si traduca nell’inammissibilità dell’appello ex art. 190 c.g.c..
[4] Quanto al motivo di appello argomentato con la ritenuta violazione dell’art. 86 c.g.c., osserva il Collegio innanzitutto che l’atto di citazione di prime cure individua adeguatamente sia il danno risarcendo che i soggetti chiamati a risponderne.
D’altra parte, nel mentre l’art. 86, comma 2, lett. c prevede che l’atto di citazione “contiene” “c) l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione”, il successivo comma 6 del medesimo art.86 c.g.c., prevede la comminatoria di nullità esclusivamente con riguardo all’omissione o assoluta incertezza del danno, “non già per la differente ipotesi dell’indeterminatezza dei criteri di ripartizione, tra i diversi presunti responsabili, del danno puntualmente quantificato (come quello in esame)” (C. conti, Sez. II appello, sent. n. 467/2022).
Del resto, come compiutamente esposto nella sentenza gravata, <<la norma deve essere interpretata nel quadro complessivo dell’intero sistema processuale delineato dal Legislatore che “funzionalizza” i requisiti della citazione (e le ipotesi di nullità che la violazione dei predetti requisiti comporta), da un lato, alla corretta individuazione del petitum e della causa petendi anche fini della corretta individuazione delle domande su cui il Giudice è chiamato a pronunciarsi nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, dall’altro, all’esercizio del diritto di difesa del convenuto in giudizio che deve essere in grado di esplicitarsi in modo pieno e compiuto.» (Sez. Lazio, sent. n. 510/2023).
Nel caso di specie, come compiutamente argomentato dal giudice di primo grado, premesso che per la maggior parte dei convenuti è stata prospettata una responsabilità solidale per dolo, anche <<la mancata individuazione delle “quote” di ripartizione del danno da imputarsi ai soggetti evocati in via sussidiaria per colpa grave, peraltro oggetto di precisazione in sede di discussione, non solo non ha pregiudicato in alcun modo il contraddittorio e l’approntamento delle difese dei convenuti, ma neppure ha precluso a questo Collegio la disponibilità di elementi di valutazione utili ad individuare le singole responsabilità e le consequenziali quote di danno>>.
Il motivo di appello non può dunque essere condiviso.
[5] Con riferimento al motivo di appello argomentato con la ritenuta legittimità del contratto di lavoro subordinato, previo collocamento in aspettativa del AL, pare opportuno richiamare il disposto dell’art.
90 del UE, rubricato “uffici di supporto agli organi di direzione politica”, nel testo pro tempore vigente:
“1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”.
Come compiutamente argomentato nella sentenza gravata, agli uffici in questione possono essere assegnati dipendenti dell’ente, ovvero
(dunque in alternativa ai dipendenti dell’ente) “collaboratori”
“assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”.
Soltanto per questi ultimi, i successivi commi dell’art. 90 prevedono la possibilità di conformare il trattamento retributivo in misura difforme rispetto ai contratti collettivi, fino a consentire il riconoscimento nel contratto individuale di lavoro di una retribuzione analoga a quella dirigenziale, pur in assenza del prescritto titolo di studio.
Peraltro, le ragioni della strutturazione della disposizione appaiono del tutto ovvie, considerato che l’Ente ben può assegnare i propri dipendenti a ciascuno degli uffici di cui si compone, con una semplice determinazione dirigenziale, senza che siano necessari un collocamento in aspettativa (che sarebbe eccedente e contrastante anche con i principi di efficienza ed economicità ex lege n. 241/1990, qualora prevedesse una retribuzione parametrata a quella dirigenziale per un dipendente che non possiede detta qualifica) e la successiva stipula di un secondo contratto di lavoro con il proprio dipendente, al quale compete ovviamente la retribuzione propria della qualifica rivestita (nella specie D5 – per come risulta nel computo stipendiale effettuato dal Comune - e non già dirigenziale, tanto più che il soggetto risulta privo di laurea).
Dunque, correttamente, la sentenza impugnata ha ritenuto che
“l’anomala vicenda oggetto di giudizio, invece, si caratterizza per una ingiustificata ed illegittima duplicazione del rapporto di lavoro tra il Comune di Villafranca di Verona e il rag. AL.
In caso di collocamento in aspettativa, infatti, il rapporto di lavoro non viene meno, né si interrompe: l’istituto dell’aspettativa, come è noto, pone il rapporto di lavoro in una fase di quiescenza, sospendendo l’obbligo di resa della prestazione lavorativa e, in taluni casi, anche quello della controprestazione economica, con diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
Peraltro, in via generale, come correttamente evidenziato dalla Procura generale, l’art. 65 del D.P.R. 3 gennaio 1957, n. 3 (richiamato dall’art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) prevede espressamente che “Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali” (tanto più nell’ambito del medesimo Ente pubblico), eccezione che non risulta affatto contemplata nel testo del riferito art. 90 pro tempore vigente.
D’altra parte, la normativa sul pubblico impiego prevede per l’assunzione di incarichi presso altre (non certo, di norma, in quella di appartenenza) amministrazioni, l’impiego degli istituti giuridici del collocamento “fuori ruolo” (art. 58, D.P.R. 3/1957) e dell’“aspettativa”
(art. 23-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Pertanto, di recente, la Corte dei conti, Sez. III Centrale d’Appello, nella sentenza 21 aprile 2020, n. 76, ha avuto modo di statuire che da un’attenta lettura dell’art. 90 UE, si evince chiaramente che il riferimento della citata norma alla “possibilità di collocazione in aspettativa senza assegni del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato” è da intendersi riferito “ai dipendenti di una pubblica amministrazione diversa da quella che ne dispone l'assunzione temporanea presso l'ufficio di diretta collaborazione”.
Peraltro, anche l’art.11 del regolamento del Comune sull’ordinamento degli uffici e servizi (che ovviamente deve risultare conforme alla normativa primaria ex art. 7 del UE) prevedeva che il personale da assegnare all’ufficio di staff venisse individuato “in via prioritaria tra il personale dipendente dell’Ente e, solo in via subordinata, attraverso l’assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli normativi e di spesa vigenti”, nonché che “deve essere in possesso dei titoli di studio …il trattamento economico da corrispondere deve essere commisurato a quello previsto, per analoghe qualifiche , dai vigenti contratti collettivi di lavoro degli enti locali”.
Quanto poi ai lumeggiati profili di incostituzionalità (non vengono espressamente menzionate le disposizioni costituzionali di riferimento) per ritenuta disparità di trattamento rispetto agli esterni eventualmente assegnati agli uffici di staff, pare appena il caso di evidenziare che la disciplina generale, laddove contempla la semplice assegnazione di un dipendente ad un ufficio del medesimo ente con il mantenimento della propria qualifica e retribuzione, non può certo esse considerata come irragionevolmente discriminatoria, in quanto funzionale alla (ritenuta ottimale) allocazione della forza lavoro, in coerenza con i principi di buon andamento ed efficienza, efficacia ed economicità del pubblico agire. Pertanto, ritiene il Collegio che la norma di cui all’art. 90 del UE, allorquando diversifica la disciplina dei possibili componenti degli uffici di staff, non contempli un’irragionevole disparità di trattamento, ma sia ispirata ad esigenze di buon andamento dell’amministrazione e di contenimento della spesa per il personale.
Il motivo di appello non può dunque essere condiviso.
[6] Con riferimento al V motivo di appello principale, osserva il Collegio, avuto riguardo alle motivazioni addotte dall’appellante principale, che la delibera di giunta n. 164/2018, pur senza formalmente modificare il regolamento comunale degli uffici e servizi
(e in particolare il riferito art.11, che pure richiama), da un lato conforma l’ufficio di staff accedendo ad una originale interpretazione del dato normativo (come visto, non condivisibile), ovvero prevedendo l’affidamento a soggetto già dipendente ma con collocamento in aspettativa, la sua “assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato”, la determinazione in euro 42.000,00 dell’indennità di staff “al fine di garantire la parametrazione della remunerazione del soggetto incaricato con quello dirigenziale”,
e nel contempo dispone la cessazione del precedente incarico espletato dal AL affidandolo ad interim al dirigente dell’area amministrativa, prescrivendo altresì che il nominando presso l’ufficio di staff dovesse possedere “approfondita conoscenza” della “particolare e specifica situazione amministrativa, contabile e patrimoniale del Comune di Villafranca di Verona” (quarto alinea della motivazione).
Emerge pertanto, in disparte quanto si dirà in punto di ricostruzione dell’elemento soggettivo e quanto riferito nella sentenza gravata in ordine all’assetto delle competenze in materia e alle disposizioni sulla programmazione del fabbisogno del personale, che detta delibera di giunta, per un verso, vìola apertamente (senza modificarlo nel testo, ma interpretandolo liberamente) lo stesso regolamento comunale
(approvato qualche mese prima) e soprattutto il menzionato art. 90 del UE, e nel contempo assume evidente efficacia causale rispetto alla successiva (e formale-esecutiva) individuazione del AL mediante decreto sindacale.
Detto decreto n. 30 del 9/10/2018, infatti, in disparte quanto si dirà più oltre in ordine al “confezionamento” dei requisiti previsti dalla delibera di giunta, si limita a “dare seguito” alla menzionata delibera di giunta (che riporta pedissequamente), limitandosi ad indicare tra i possibili incaricati esclusivamente il personale interno (cui riconoscere la retribuzione già prevista dalla delibera giuntale), per poi individuare proprio il AL come incaricato (nell’ambito dei soli tre dipendenti astrattamente nominabili, tutti con la qualifica di funzionario e retribuzione propria inferiore a quella del AL; per cui, in ipotesi, il danno all’erario sarebbe stato addirittura maggiore).
Il motivo di appello non risulta dunque meritevole di condivisione.
[7] Con il sesto motivo di appello, gli appellanti principali hanno censurato la sentenza gravata con riguardo alla responsabilità dolosa, ravvisata dal primo giudice, dei componenti della giunta che ha approvato la suddetta delibera n 164/2018.
In proposito, premesso che l’art. 1, comma 1 ter, della legge n. 20/1994 prevede che, nel caso di deliberazioni di organi collegiali, ne rispondano i componenti che hanno espresso voto favorevole, rileva il Collegio che, per come evidenziato nella sentenza impugnata, sussistono molteplici elementi giuridico - fattuali a sostegno della qualificazione come dolosa dell’illecito in questione:
a) con nota del 2/10/2018, il segretario comunale pro tempore aveva ribadito (“intende ribadire”, “facendo seguito a quanto più volte evidenziato verbalmente”) al sindaco che l’incarico dirigenziale ex art.
110 UE al AL, già conferito nel 2013 (e prima ancora nel 2004),
era ormai cessato. Il medesimo segretario, sentito dalla Procura regionale, ha dichiarato “…mi pare di ricordare che ne parlai al sindaco, rappresentandogli che l’incarico dirigenziale ai sensi dell’art.
110 del D.lgs n. 267/2000 non poteva essere reiterato al rag. AL in ragione della mancanza dei presupposti di legge…”;
b) che la Procura regionale aveva inviato (in data 26 aprile, 4 settembre e 29 settembre 2018) al Comune ben tre richieste istruttorie relative a vertenza per responsabilità amministrativa in relazione al suddetto incarico ex art. 110 del UE al AL (considerata la mancanza del necessario titolo di studio), in una delle quali si chiedevano, tra l’altro:
“Eventuali altri atti di incarichi dirigenziali, successivi a quello conferito con il decreto del Sindaco n.11 del 18.6.2013 (specificando, in mancanza, se è ancora in corso l’incarico conferito con il predetto decreto 11/2013)”; “Tutti gli atti (delibere di Giunta o altro) con cui, a seguito degli incarichi dirigenziali conferiti, è stata determinata la retribuzione spettante al AL dal 2004 ad oggi)”;
c) che, con riguardo a detta vertenza, era stato notificato all’ex sindaco del Comune un invito a dedurre in data 26 settembre 2018 (per come riportato nella successiva sentenza di condanna n. 182/2019 della Sezione giurisdizionale del Veneto, in atti);
d) la singolare interpretazione del dato normativo, contenuta nella delibera di giunta, frutto di evidente inversione metodologica del procedimento ermeneutico, nella quale, piuttosto che prevedere la soluzione lineare/legittima ed economica dell’assegnazione all’ufficio di staff (ove ve ne fosse stata necessità) di un proprio funzionario apicale con la retribuzione a lui spettante ex CCNL, si escogita l’“inventio” del collocamento in aspettativa di proprio dipendente e della stipula con il medesimo di un contestuale (secondo) contratto di lavoro a tempo determinato, riconoscendogli altresì (ancora una volta, per il AL) la retribuzione dirigenziale (in assenza del titolo di studio necessario per detta qualifica dirigenziale);
e) la determinazione “sartoriale” dei requisiti per il conferimento, con specifici ed escludenti (“approfondita conoscenza” della “particolare e specifica situazione amministrativa, contabile e patrimoniale del Comune di Villafranca di Verona”) caratteristiche, ma senza contemplare la necessità del diploma di laurea (pur riconoscendo al nominando nella sostanza un corrispettivo analogo a quello dei dirigenti);
f) l’approvazione della delibera di giunta in questione il giorno dopo la cessazione dal servizio del segretario comunale (che aveva ripetutamente segnalato la questione dell’incarico dirigenziale al AL e che ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’intenzione di modificare la struttura dell’ufficio di staff del sindaco con l’attribuzione di un trattamento economico parametrato a quello dirigenziale) senza attendere l’entrata in servizio del nuovo segretario comunale (già designato con decreto del 4 ottobre), affidando conseguentemente la redazione dei pareri, rispettivamente di regolarità tecnica e contabile, al BO (dirigente responsabile del settore, cui nella medesima delibera viene affidato ad interim anche il settore economico-finanziario già di competenza del AL) e allo stesso AL;
g) si prevede, per come evidenziato dalla sentenza gravata, che la copertura della spesa venga posta non a carico del piano triennale di fabbisogno del personale (come avvenuto per l’assunzione ex art. 90 UE della dipendente RD: All. 2 a doc. 2 Procura) - che, infatti, non prevedeva l’assunzione e non è stato modificato - ma a carico di risorse già stanziate per altra tipologia assunzionale (appunto, gli incarichi ex art. 110 UE), con evidente nesso di continuità con il precedente incarico dirigenziale del AL (evidente anche dal tentativo di conformare le funzioni in assimilazione con quelle dirigenziali, pur essendo un incarico di staff).
Orbene, con riguardo alla prova del dolo dei componenti della Giunta
(si prescinde dal riferimento alla disciplina, successiva ai fatti, recata dall’art. 21 del d.l. n. 76/2020; di recente, Sez. II appello, sent. n.
137/2025), anche “penalistico” (ivi previsto peraltro anche nella forma c.d. “eventuale”), il collegio ritiene opportuno, in via preliminare, richiamare sinteticamente i tradizionali approdi ermeneutici, consolidati sia in dottrina che in giurisprudenza (cfr: Cass. sent. n.
52530/2014), in materia di accertamento e prova del dolo, procedimento di particolare complessità avuto riguardo al suo oggetto immateriale ("coscienza e volontà").
Trattandosi di rinvenire un modus procedendi che per un verso non si traduca in una probatio diabolica (tanto più in un sistema processuale in cui il Pubblico ministero non dispone dei mezzi di ricerca della prova tipici del giudizio penale, a cominciare dalle intercettazioni) e nel contempo rifugga dall'impiego di apodittiche presunzioni, il giudice, secondo dottrina e giurisprudenza del tutto prevalenti, è chiamato ad un puntuale apprezzamento del complesso delle circostanze fattuali che possano costituire espressione di (o accompagnare) atteggiamenti psichici, e quindi ad inferire da queste, secondo comuni regole di esperienza (id quod plerumque accidit), l'esistenza di una rappresentazione e volontà del fatto illecito.
Infatti, secondo l’insegnamento della Suprema Corte in materia penale, l’accertamento del dolo si sostanzia nell’”inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall'id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici” (Cass.
S.U. sent. n. 38343/2014).
Orbene, l’esame dei fatti, per come già esposto, rende evidente, secondo le comuni regole di esperienza (si tratta non di una metropoli, ma di un Comune con poco più di 30.000 abitanti; i soggetti svolgevano attività politica in ambito locale; il AL era soggetto di spicco nell’ambito del Comune, avendo espletato per molti anni le funzioni di dirigente del servizio economico- finanziario), la coscienza e volontà della giunta (che ha votato all’unanimità) di beneficiare il AL di una retribuzione che non gli era attribuibile, attraverso un artificioso e illegittimo impiego dell’istituto giuridico previsto dall’art.
90 del UE, con il collocamento in aspettativa di un proprio dipendente, la stipula di un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato con il medesimo e il riconoscimento di retribuzione sostanzialmente parametrata a quella dirigenziale (per giunta in assenza del relativo titolo di studio).
Il riscontro del suddetto elemento soggettivo dell’illecito interdice evidentemente l’applicabilità della c.d. “esimente politica” ex art. 1, comma 1 ter della legge n. 20/1994, che comunque può legittimamente invocarsi esclusivamente con riguardo all’attività posta in essere dall’apparato burocratico e non già agli atti adottati direttamente dagli organi politici (cfr: di recente, Sez. I Appello, sent. n. 257/2024).
[8] Con riguardo ai motivi di appello relativi alla determinazione del danno all’erario, si osserva che lo stesso Comune, con nota prot. n.
38895 del 9 agosto 2022, ha comunicato le differenze retributive tra gli importi corrisposti (euro 147.865,76) al rag. AL nel periodo in questione (dal 10/10/2018 al 10/10/2020) e quelli spettanti in ragione della Categoria D5 di titolarità (euro 97.088,96), con un differenziale di euro 50.776,80 (gli appellanti, del resto, non hanno fornito un computo analitico alternativo), costituente danno per l’erario.
In proposito, pare utile evidenziare in via di sintetico richiamo, avuto riguardo ai motivi di appello, che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza 12-102020, n. 24/QM; cfr. sent n.13/2021, cui si rinvia sul terreno motivazionale), “in ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo”.
Ritiene dunque il Collegio che l’importo del danno erariale debba essere computato al lordo degli emolumenti corrisposti al AL.
[9] Sempre con riguardo alla determinazione del danno all’Erario, le parti appellanti hanno richiamato il disposto dell’articolo 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994, rivendicando la necessità di scomputare dal suddetto importo del danno all’erario una somma pari all’utilità comunque conseguita dall’Amministrazione.
Tuttavia, detta disposizione di legge, lungi dal sancire una sorta di compensabilità omnibus di qualsivoglia utilità arrecata all’amministrazione o alla comunità amministrata, prevede testualmente che "deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata", ma esclusivamente
"in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità".
Peraltro, secondo l’insegnamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, “la valutazione del giudice dell’accertamento di una utilitas per l’ente non si pone nei termini civilistici della compensatio lucri cum damno, che presuppone un conflitto fra interessi paritetici, ma secondo i principi propri del settore”, “poiché a differenza dei rapporti fra privati, nei rapporti pubblicistici l’utilità gestoria deve essere valutata secondo i parametri fissati dalla legge a tutela di preminenti interessi pubblici quali sono apprezzati in primo luogo dallo stesso legislatore”
e non deriva, ipso facto, dal mero svolgimento di un incarico illegittimamente conferito (Corte dei conti, Sez. Riunite, sent. n.
24/2020).
In ogni caso, secondo ormai consolidata giurisprudenza contabile
(Corte conti SS.RR. n. 5/1997; più di recente, Sez. Appello Sicilia, sent.
n. 3/2018), per potersi fare applicazione della menzionata norma sulla cosiddetta compensatio lucri cum danno, occorre verificare: a)
l'accertamento dell'effettività dell'utilità eccepita, b) la riscontrabilità di un medesimo fatto generatore determinante sia del danno che del vantaggio, in relazione dunque con la condotta contestata, c) la valutazione-appropriazione dell'utilità da parte della P.A. d) la rispondenza dell'utilità ai fini istituzionali dell'Ente.
Con riguardo al caso di specie, peraltro, in disparte ogni questione di prova dei suddetti presupposti (su cui peraltro si sofferma la sentenza gravata), la stessa astratta (e concreta) riconoscibilità di utilità conseguente alla condotta contra ius sub iudice deriva dalla constatazione che la prestazione resa negli uffici di staff, quand’anche effettivamente utile per l’amministrazione, poteva e doveva (in caso di assegnazione all’ufficio di staff) esser resa dal AL (funzionario apicale D5, cui competono, secondo la declaratoria delle funzioni prevede compiti di elevatissimo profilo, compresi quelli gestionali)
con la retribuzione propria della sua qualifica, tanto più che, per espressa previsione dell’art. 90 del UE, non potevano essergli conferite mansioni gestionali (né tantomeno dirigenziali), che invece gli competevano in quanto funzionario D5.
Peraltro, per come rilevato nella sentenza gravata (che ha richiamato la relazione ispettiva MEF, alle pagine 18 e 19), detta spesa per personale ex art. 90 del UE ha contributo allo sforamento del tetto di spesa del personale a tempo determinato, violazione che costituisce
“illecito disciplinare e determina responsabilità erariale” (art. 9, comma 28, d.l. 78/2010).
Ritiene pertanto il Collegio di dover respingere anche il suddetto motivo di gravame.
[10] Sempre con riferimento alla quantificazione dell’importo di condanna e con riferimento al IX motivo di appello principale (ripreso anche dagli altri appellanti), si osserva che il dispositivo della sentenza impugnata riporta, quale importo di condanna, la somma di euro 55.076,80, nel mentre nel testo della sentenza si riporta a pag. 42-43 l’importo di euro 55.776,80 e a pag. 3 l’importo di euro 50.776,80, corrispondente, quest’ultimo, alla domanda della Procura regionale
(pag. 26 e 31 dell’atto di citazione).
In proposito, occorre evidenziare che la stessa motivazione della sentenza (pag. 42-43) individua l’importo del danno (seppure con erronea trascrizione numerica) come “pari al differenziale tra gli emolumenti lordi erogati al AL nel periodo in cui è stato addetto all’ufficio di staff e quelli che al medesimo avrebbero dovuto essere riconosciuti nel caso in cui egli avesse mantenuto la retribuzione corrispondente alla qualifica di inquadramento”.
Sulla base dei suddetti elementi ricostruttivi, appare dunque evidente come la somma contenuta del dispositivo costituisca mero frutto di errore materiale, cosicché non possa evidentemente accogliersi la tesi dell’appellante principale (e degli appellanti incidentali) secondo cui vi sarebbe una lesione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc.
Quanto alla natura dell’errore materiale, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, esso si concreta in “un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, cagionato da mera svista o disattenzione nella redazione del provvedimento e, come tale, percepibile "ictu oculi", senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione…” (Cass. SS.UU. sent. n. n. 14675/ 2010).
D’altra parte, sul terreno formale, questo giudice di appello, pur non potendo accogliere il suddetto motivo di gravame (nei termini della ritenuta violazione dell’art. 112 cpc), non può non prendere atto della circostanza che la somma oggetto di condanna, contenuta nel dispositivo della sentenza gravata, non risulta corretta, in quanto frutto di errore materiale (lapsus calami) nella redazione della pronuncia, dovendo conseguentemente correggerla (in minus) in euro 50.776,80.
In proposito, pare utile richiamare il disposto dell’art. 112, comma 3, del c.g.c, a norma del quale “Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione può essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell'appello”.
In proposito, si osserva altresì che detta discrasia dell’importo, oltre ad esser stata evidenziata, sebbene sub specie di motivo di appello per violazione dell’art. 112 c.p.c., da tutti gli appellanti (anche incidentali),
è stata altresì rilevata dalla Procura generale nella memoria conclusionale, nella quale la parte pubblica ha chiesto di <<correggere l’errore materiale, indicando l’importo della condanna nella misura di
“€ 50.776,80”, invece che “€ 55.776,80”>>.
In proposito e sul terreno procedurale, pare utile evidenziare che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (di recente, ord. n. 683/2022), “costituisce principio da tempo affermato
... quello secondo il quale nell’ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l’istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l’istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza”.
In definitiva, ritiene il Collegio che l’appello principale debba essere respinto, con correzione tuttavia dell’importo complessivo del danno di condanna, da determinarsi (in minus) in euro 50.776,80.
[11] Con riguardo all’appello incidentale (tempestivo) del DACA, occorre innanzitutto evidenziare come i relativi motivi di appello contemplino motivazioni sostanzialmente adesive o sovrapponibili rispetto a quelle contenuti nell’appello principale, cosicché possono esser richiamate le considerazioni giuridico-fattuali già esposte con riguardo al gravame principale.
L’appellante incidentale censura altresì la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto di non poter addivenire all’impiego del potere di riduzione dell’addebito, sostenendo che vi sarebbero riscontrabili ragioni sufficienti all’esercizio di detto potere, quali l’incertezza sulla legittimità dei provvedimenti e la finalità di interesse pubblico perseguita dai soggetti condannati.
In proposito, tuttavia, in disparte l’oggettivo disvalore della condotta, il Collegio ritiene che sia da condividere la motivazione articolata, in proposito, dal giudice di prime cure, secondo cui <<osta ….
all’applicazione dell’istituto la natura dolosa della responsabilità attribuita in via principale, sulla scorta di un consolidato ed univoco orientamento della giurisprudenza di questa Corte: “La richiesta di esercizio del potere riduttivo ex art. 52, r.d. n. 1214/1934, contenuta nelle conclusioni dell’appello e non argomentata, non è meritevole di accoglimento, essendo univoca la giurisprudenza di questa Corte che esclude l’applicazione del potere riduttivo in presenza di condotta dolosa , come nella fattispecie –attesa l’evidente piena consapevolezza dell’antigiuridicità della stessa da parte dell’appellante principale –
considerata anche la reiterazione delle condotte illecite (ex plurimis, Sez. III app. sent. n. 142/2019, n. 421/2015; Sez. I app. n. 432/2017, n.
494/2015; Sez. II app. sent. n. 469/2019; n. 263/2017; n. 522/2017 Sez.
III App. sent. n. 421/2015; Sez. II App, sent. n. 349/2022; n. 186/2023;
n. 56/2023)>>.
Pertanto, sia l’appello principale che quello incidentale tempestivo devono essere respinti, ferma restando la già riferita correzione dell’errore materiale nell’importo della condanna.
[12] Con riguardo all’appello incidentale c.d. tardivo del BO
(condannato in via parziaria e sussidiaria dal giudice di prime cure),
deve innanzitutto esser constatata la sua piena ammissibilità, tenuto conto del disposto dell’art. 184, commi 5 e seguenti, del codice della giustizia contabile e considerato che, come articolato nell’atto di costituzione e appello, può riscontrarsi un suo interesse a ricorrere avverso la sentenza gravata originato dalle impugnazioni principali, con particolare riguardo per le contestazioni, ivi contenute, dell’elemento soggettivo del dolo (e quindi della pregressa condanna degli appellanti principali in via principale e solidale per l’intero).
Quanto ai motivi di appello, in disparte quelli comuni agli appelli principale e incidentale tempestivo (per i quali si rimanda alle considerazioni già esposte), il BO censura in particolare, per le ragioni già compendiate, la sentenza gravata nella parte in cui ravvisa la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave.
In proposito, si richiama quanto già evidenziato con riguardo ai membri della Giunta in ordine innanzitutto alla illegittimità dell’atto di Giunta in questione (oltre che del conseguente decreto sindacale),
sul quale il BO, oltre ad assistere e verbalizzare la seduta dell’organo collegiale, ha rilasciato parere di regolarità tecnica, nonostante peraltro la delibera recasse un dispositivo che lo riguardava direttamente (incarico ad interim).
Il BO, in quanto dirigente del settore, era certamente a conoscenza della scadenza dell’incarico ex 110 UE al AL, delle relative richieste istruttorie pervenute dalla Procura contabile e di quanto già evidenziato precedentemente con riguardo ai membri della Giunta.
La circostanza che egli abbia rilasciato il parere di regolarità tecnica, in detto contesto e senza neppure richiedere un parere in merito (ove mai avesse avuto perplessità sulla legittimità), pur in presenza di una lettera della norma sufficientemente chiara (nel senso contrario a quello assentito), depone per la sussistenza della gravità della colpa in capo al BO.
Né d’altra parte può assumere valore esimente ovvero escludente la gravità della colpa la circostanza che il MEF, nell’ambito di una verifica amministrativo-contabile (eseguita nel 2011) sul Comune, non abbia effettuato formali rilievi sul punto; la parte della relazione in questione si limita peraltro ad una mera ricognizione dell’esistente assetto dell’ufficio di staff, nella quale non si stigmatizza l’avvenuto incarico con contratto di lavoro subordinato, evidenziando comunque che è stata <<riconosciuta una somma aggiuntiva pari ad euro 42.000 quale “indennità di Staff” parametrando la loro retribuzione a quella dirigenziale, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 90 del d.lgs. 267/1990, prescindendo dal titolo di studio posseduto, che nel caso del Rag.
RC D. non consente l’accesso alla posizione dirigenziale>>.
Inoltre, la stessa relazione evidenzia l’avvenuto sforamento del limite di spesa relativo al personale a tempo determinato.
Ad ogni modo, trattandosi di una relazione successiva ai fatti di causa, essa non può offrire elementi utili ad escludere la gravità della colpa, non potendo sussistere un affidamento degli appellanti sulle affermazioni rese nella relazione; d’altra parte, quanto alla corretta interpretazione della norma, possono richiamarsi le argomentazioni già svolte, con particolare riferimento alla lettera della norma, come dianzi riportata.
L’appello incidentale deve dunque essere respinto, ferma rimanendo la riferita correzione dell’importo complessivo di condanna (sul quale deve essere parametrata la percentuale del 15% da addebitare, in via sussidiaria, al BO).
Pertanto e conclusivamente, il Collegio, contrariis reiectis, respinge gli appelli riuniti, con conseguente conferma della sentenza gravata, fatta salva la correzione in minus dell’importo di condanna, con dispositivo riformulato nei termini seguenti: “condanna i convenuti SC PA DU, DI RB, ES RD, ER UC DACA, DO IA, CO LI, NA LI BE, UC ER, in solido tra loro a titolo di dolo, e i convenuti SC BO e RC AL in via sussidiaria a titolo di colpa grave nei limiti del 15% ciascuno, al risarcimento del danno in favore del Comune di Villafranca di Verona nella misura di euro 50.776,80”.
[13] Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico, in via solidale, delle parti appellanti, nella misura quantificata come indicato nel dispositivo.
PQM
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, sugli appelli iscritti al n. 61231 del Ruolo generale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) li respinge, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) corregge l’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, rettificando l’importo complessivo di condanna in euro 50.776,80;
3) condanna, in via solidale, le parti appellanti al pagamento, a beneficio dell’erario, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 352,00 (trecentocinquantadue/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025.
IL MAGISTRATO RELATORE IL PRESIDENTE
F.to AL Longo F.to CO OR Depositata in Segreteria il 27/11/2025
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi