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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1085/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6377/2022 depositato il 28/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2902/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 08/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2013-DI-000000205-0-001 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Resistente_1 aveva impugnato l'avviso di liquidazione 2013004DI0000002050 notificato il 01-06-2017, emesso dall'Ufficio Territoriale di Catania – Direzione Provinciale di Catania per l'omessa registrazione dell'atto giudiziario, decreto ingiuntivo – Giudice di pace di Catania, del 02-.02-2013.
Ne contestava la misura della tassazione, ritenendo non fondata la doppia tassazione, cioè 200,00 euro quale imposta di registro in misura fissa per l'emissione del decreto ingiuntivo e altra imposta fissa per l'atto c.d. enunciato ex art. 22 T.U.R. 131-1986. La misura fissa era data dall'applicazione della normativa c.d. alternanza IVA REGISTRO. Inoltre veniva tassati, nella misura proporzionale del 3 per cento, gli interessi, in applicazione dell'art. 40 T.U.R e dell'art. 8 –lett. B) Tariffa Parte Prima – T.U.R..
L'Ufficio, costituitosi in giudizio, ribadiva la piena legittimità del proprio operato, alla luce delle vigenti normative.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso ed annullato interamente l'atto impugnato.
Avverso tale sentenza CTP CT 2902-09-2022 depositata il 08-04-2022 l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Catania propone appello per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 22 T.U.R. 131-1986;
2) violazione e falsa applicazione del combinato disposto art. 40 DPR 131/1986 e dell'art. 8 lett. B) della
Tariffa – Parte Prima – DPR 131/1986;
3)errata valutazione su un punto essenziale della controversia (debenza dell'imposta, come ammessa dalla parte ricorrente);
L'appellato non si è costituito.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il Giudice di primo grado ha errato, innanzitutto, nell'annullamento totale dell'atto impugnato: infatti, oggetto del presente giudizio, come del resto emerge chiaramente anche dalla motivazione della sentenza, era la
“doppia tassazione” come imposta fissa, in applicazione dell'art. 22 T.U.R., oltre che alla tassazione degli interessi in misura proporzionale.
E' certamente pacifico che l'omessa registrazione dell'atto giudiziario determinava e legittimava l'emissione dell'avviso di liquidazione impugnato, almeno nella tassazione ad imposta fissa del decreto ingiuntivo. Pertanto, la Commissione Tributaria Provinciale era stata chiamata ad annullare solo in parte l'atto impugnato.
Ciò premesso, il Giudice di primo grado ha errato nella valutazione e nell'applicazione dell'art. 22 T.U.R. in materia di “atto enunciato”. Viene posta in sentenza, infatti, una distinzione tra “atti enunciati” ed “atti presupposti”.
L'Ufficio Appellante, nel richiamare quanto già eccepito in sede di controdeduzioni, evidenzia come la medesima Giurisprudenza di legittimità riconosce ampiamente che, nell'ipotesi della tassazione del decreto ingiuntivo, il titolo – utilizzato al fine della emissione del provvedimento giurisdizionale – debba essere sottoposto alla tassazione.
Con l'Ordinanza n. 23379 del 24 agosto 2021 la Co)rte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell'imposta di registro, scontano la tassazione in misura fissa sia decreto ingiuntivo e sia il contratto verbale di prestazione d'opera professionale ivi enunciato e totalmente ineseguito, in applicazione del principio di alternatività IVA- registro.
Ugualmente è errata la sentenza nell'annullamento della tassazione degli interessi che, anche nell'ipotesi della tassazione mediante il principio dell'alternanza IVA REGISTRO, vanno tassati in misura proporzionale come riconosciuto, in modo costante, dalla medesima giurisprudenza;
infatti secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione sentenza 15-10-2014 N.21775, a conferma Corte di
Cassazione 19 gennaio 2018, n. 1341, le somme dovute a titolo di interessi moratori per il debito riconosciuto nel decreto ingiuntivo non concorrono a formare la base imponibile IVA. Le stesse sono, pertanto, soggette all'imposta di registro nella misura del 3% anche se riguardano una somma capitale soggetta a IVA.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza appellata dichiara legittimo l'avviso di liquidazione 2013004DI0000002050.
Condanna l'appellato Resistente_1 al pagamento in favore dell'appellante Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessive € 350,00, oltre IVA, CPA e spese generali al
15%.di secondo grado che liquida in complessive € 400,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. .
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI CC TA OR ST
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6377/2022 depositato il 28/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2902/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 08/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2013-DI-000000205-0-001 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Resistente_1 aveva impugnato l'avviso di liquidazione 2013004DI0000002050 notificato il 01-06-2017, emesso dall'Ufficio Territoriale di Catania – Direzione Provinciale di Catania per l'omessa registrazione dell'atto giudiziario, decreto ingiuntivo – Giudice di pace di Catania, del 02-.02-2013.
Ne contestava la misura della tassazione, ritenendo non fondata la doppia tassazione, cioè 200,00 euro quale imposta di registro in misura fissa per l'emissione del decreto ingiuntivo e altra imposta fissa per l'atto c.d. enunciato ex art. 22 T.U.R. 131-1986. La misura fissa era data dall'applicazione della normativa c.d. alternanza IVA REGISTRO. Inoltre veniva tassati, nella misura proporzionale del 3 per cento, gli interessi, in applicazione dell'art. 40 T.U.R e dell'art. 8 –lett. B) Tariffa Parte Prima – T.U.R..
L'Ufficio, costituitosi in giudizio, ribadiva la piena legittimità del proprio operato, alla luce delle vigenti normative.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso ed annullato interamente l'atto impugnato.
Avverso tale sentenza CTP CT 2902-09-2022 depositata il 08-04-2022 l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Catania propone appello per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 22 T.U.R. 131-1986;
2) violazione e falsa applicazione del combinato disposto art. 40 DPR 131/1986 e dell'art. 8 lett. B) della
Tariffa – Parte Prima – DPR 131/1986;
3)errata valutazione su un punto essenziale della controversia (debenza dell'imposta, come ammessa dalla parte ricorrente);
L'appellato non si è costituito.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il Giudice di primo grado ha errato, innanzitutto, nell'annullamento totale dell'atto impugnato: infatti, oggetto del presente giudizio, come del resto emerge chiaramente anche dalla motivazione della sentenza, era la
“doppia tassazione” come imposta fissa, in applicazione dell'art. 22 T.U.R., oltre che alla tassazione degli interessi in misura proporzionale.
E' certamente pacifico che l'omessa registrazione dell'atto giudiziario determinava e legittimava l'emissione dell'avviso di liquidazione impugnato, almeno nella tassazione ad imposta fissa del decreto ingiuntivo. Pertanto, la Commissione Tributaria Provinciale era stata chiamata ad annullare solo in parte l'atto impugnato.
Ciò premesso, il Giudice di primo grado ha errato nella valutazione e nell'applicazione dell'art. 22 T.U.R. in materia di “atto enunciato”. Viene posta in sentenza, infatti, una distinzione tra “atti enunciati” ed “atti presupposti”.
L'Ufficio Appellante, nel richiamare quanto già eccepito in sede di controdeduzioni, evidenzia come la medesima Giurisprudenza di legittimità riconosce ampiamente che, nell'ipotesi della tassazione del decreto ingiuntivo, il titolo – utilizzato al fine della emissione del provvedimento giurisdizionale – debba essere sottoposto alla tassazione.
Con l'Ordinanza n. 23379 del 24 agosto 2021 la Co)rte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell'imposta di registro, scontano la tassazione in misura fissa sia decreto ingiuntivo e sia il contratto verbale di prestazione d'opera professionale ivi enunciato e totalmente ineseguito, in applicazione del principio di alternatività IVA- registro.
Ugualmente è errata la sentenza nell'annullamento della tassazione degli interessi che, anche nell'ipotesi della tassazione mediante il principio dell'alternanza IVA REGISTRO, vanno tassati in misura proporzionale come riconosciuto, in modo costante, dalla medesima giurisprudenza;
infatti secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione sentenza 15-10-2014 N.21775, a conferma Corte di
Cassazione 19 gennaio 2018, n. 1341, le somme dovute a titolo di interessi moratori per il debito riconosciuto nel decreto ingiuntivo non concorrono a formare la base imponibile IVA. Le stesse sono, pertanto, soggette all'imposta di registro nella misura del 3% anche se riguardano una somma capitale soggetta a IVA.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza appellata dichiara legittimo l'avviso di liquidazione 2013004DI0000002050.
Condanna l'appellato Resistente_1 al pagamento in favore dell'appellante Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessive € 350,00, oltre IVA, CPA e spese generali al
15%.di secondo grado che liquida in complessive € 400,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. .
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI CC TA OR ST