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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11782/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. TERRANOVA GIUSEPPA MARIA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del
20/01/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni ivi precisate da parte ricorrente (unica costituita), senza assegnazione dei termini di legge, stante l'espressa rinuncia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 17/09/2021, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
pronunciarsi la sua separazione personale dal marito , con cui ha contratto Controparte_1
matrimonio a Catania il 19/10/1988 e dalla cui unione sono nate le figlie (il Persona_1
04/09/1989), (il 16/07/1990) ed (il 04/07/1993), oggi tutte maggiorenni ed Per_2 Per_3
indipendenti.
La ricorrente ha dedotto che i coniugi erano separati di fatto già da ventisette anni, ossi da quando,
dopo circa un anno dalla nascita della figlia , il marito si era allontanato dalla casa Per_3
coniugale, senza mai più farvi ritorno, senza mai cercare le figlie, nemmeno per informarsi delle loro condizioni di vita, così facendo perdere del tutto le tracce di sé.
Ha concluso, quindi, la ricorrente chiedendo autorizzarsi i coniugi a vivere separati e pronunciarsi la separazione personale degli stessi, senza ulteriori statuizioni, neanche di ordine patrimoniale.
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituito, né è comparso Controparte_1
all'udienza presidenziale del 17/03/2022 - tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione - né ha inteso farlo nella successiva fase prettamente contenziosa e la causa è stata posta in decisione sulla base della documentazione versata in atti, senza ulteriore attività istruttoria.
Ciò premesso, e preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente , la Controparte_1
domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la prolungata separazione di fatto tra i coniugi, la mancata costituzione e comparizione in giudizio del resistente, nonché la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Nessuna ulteriore statuizione va adottata in assenza di altre specifiche domande e considerato che le figlie sono tutte maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella contumacia di : Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio a Catania il 19/10/1988, trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio del Comune di Catania atto n. 1747, parte 2, serie A, anno 1988;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott. Massimo Escher