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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/06/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2399/2019
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Prima
VERBALE DI CAUSA
Oggi 17/6/2025, alle ore 09:41, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. RUTA ROSARIO, oggi sostituito Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. CARMELO RUTA;
per l'avv. VICARI ALESSANDRA. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte appellante precisa come da conclusioni già precisate, come riprodotte nelle note conclusive depositate.
L'avv. di parte appellata si riporta ai precedenti scritti e alle note depositate entro i termini. Discute rappresentando che è la medesima p.i.v.a. e medesimo indirizzo: il difetto di legittimazione è infondato.
Insiste nel rigetto del gravame proposto, con vittoria di spese.
L'avv. di parte appellate replica che in diritto la questione non può essere risolta come dedotto da controparte: non corrispondono tanti dati, non solo il nome e cognome del debitore.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pagina 1 di 5 nella causa civile di appello iscritta al numero di r.g. 2399/2019 pendente tra:
(P. IVA: ), in persona del direttore pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Rosario Ruta (pec: con elezione Email_1 di domicilio in Modica, nella via SS.115 N.4 presso lo studio dell'avv. Rosario Ruta;
APPELLANTE contro
P. IVA: ), in persona del legale rappr.te pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Alessandra Vicari (pec: con elezione di Email_2 domicilio in Ragusa, viale del Fante n.8 presso lo studio dell'avv. Alessandra Vicari;
APPELLATA
Conclusioni
Appellante “ “PIACCIA AL TRIBUNALE ADITO Controparte_2
-Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
-Accogliere il superiore atto di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modica n. 77/19 sopra indicata e, in conseguenza, questa riformare con l'accoglimento delle conclusioni così come formulate dall'opponente nell'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado.
-Con il favore delle spese”.
Appellata “ : “Piaccia all' ON.le Tribunale Adito- quale Giudice dell'appello Controparte_1
Respinta ogni contraria istanza, Rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
- a mezzo del difensore costituito, confermando la sentenza di I grado. Con vittoria di spese per il
[...] doppio grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 16/05/2019, la società Controparte_2 adiva l'intestato tribunale per chiedere la riforma della sentenza n. 77/2019 reg. sent. resa
[...] dal giudice di pace di Modica il 21/02/2019 nell'ambito del giudizio n.r.g. 241/19, non notificata, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso il d.i. n. 564/2017 emesso dal giudice di pace di Modica in data 11/12/2017 su ricorso della e fondato sulla fattura n. 1042/J del 15/03/2016. Controparte_1
Segnatamente, con la summenzionata sentenza, il giudice di prime cure, non ritenendo meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società opponente, confermava il monitorio impugnato con il quale era stato ingiunto alla ditta individuale “LI di
MA SA” di pagare in favore della la somma di euro 418,53 per sorte Controparte_1 capitale, euro 201,50 per spese, competenze ed onorari oltre Iva e CPA come per legge.
pagina 2 di 5 Con la domanda proposta in primo grado l'opponente, rilevando di non aver giammai commissionato alcuna fornitura di legname all'opposta, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in capo ad essa posto che il monitorio impugnato, nonostante fosse stato reso in danno della “ditta individuale LI di
MA SA”, stato erroneamente notificato ad essa opponente presso la sua sede legale sita in
Modica, nella Via Risorgimento n. 91.
Costituitasi in giudizio, la sosteneva la correttezza dell'emessa ingiunzione rilevando Controparte_1 che il riferimento alla ditta individuale “LI di MA RE doveva intendersi come un errore materiale della sola denominazione tra l'altro non determinante carenza di legittimazione passiva della opponente posto che, sia nelle fatture che nelle scritture contabili allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, la società era stata esattamente identificata sia mediante il numero di partita iva CP_2 sia della sede legale, coincidenti con quelli della ditta , la cui Controparte_2 costituzione in giudizio, in ogni caso, aveva sanato qualsiasi eventuale irregolarità della notificazione.
Ritenendo la bontà delle deduzioni di parte convenuta, il giudice di prime cure rigettava la domanda della confermando il monitorio impugnato. CP_2
Con l'odierna impugnazione, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da essa società oltre ad aver ritenuto provato il credito portato dalla fattura azionata.
Ritenuta la causa d'appello matura per la decisione, la stessa veniva infine rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale veniva pronunciata la presente sentenza.
Nel merito
La domanda dell'appellante è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Non merita accoglimento la reiterata eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva in capo ad essa appellante.
Premesso che una volta proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha cognizione di merito sul rapporto giuridico dedotto con il decreto ingiuntivo, si deve rilevare come quest'ultimo venga investito del potere di interpretare la domanda, sicché nell'esercizio di tale attività “il giudice deve considerare l'atto nella sua interezza, evitando una lettura meramente formale delle conclusioni e ricostruendo il contenuto e la portata delle pretese in base a criteri logici che rivelino l'effettiva intenzione della parte rispetto agli obiettivi che essa intende perseguire. Pertanto, nell'indagine volta a definire il contenuto e la portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, il giudice di merito deve concentrarsi sul contenuto sostanziale della pretesa (petitum sostanziale) così come emerge dalla natura pagina 3 di 5 delle vicende esposte e illustrate dalla parte richiedente” (cfr., di recente, app. Genova, sez. II,
03/05/2024, n.652).
Il giudice di prime cure ha correttamente rigettato l'eccepita carenza di legittimazione passiva in capo alla Controparte_2
Si deve, infatti, rilevare come la legitimatio ad causam “consiste nella titolarità del potere di promuovere
o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo
e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (così, ex multis, Cass. n. 7776/17). In altri termini, la sussistenza della legittimazione ad agire e di quella a contraddire deve accertarsi esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata nel corpo dell'atto introduttivo, dovendosi, quindi, prescindere da ogni valutazione in ordine all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa: sicché, la legittimazione attiva è carente ogniqualvolta l'istante intenda far valere in giudizio un diritto pur prospettandone l'appartenenza ad altri, mentre quella passiva non è ravvisabile allorquando sia dedotto che altri, invece del soggetto evocato in giudizio, sia tenuto a rispettare un dato diritto (cfr., da ultimo,
Cass. n. 29505/20, ove si è affermato che “la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e […] comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo […], in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”).
Facendo applicazione del testé rammentato principio, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha correttamente interpretato la domanda di pagamento avanzata dalla come instaurata Controparte_1 nei confronti della Controparte_2 CP_2
Gli elementi indicati in seno al monitorio impugnato nonché nelle fatture e nelle scritture contabili allegate allo stesso, nello specifico la p.iva n. e la sede della LI MA SA sita P.IVA_1 in Modica nella via Risorgimento n. 91, sono tutti dati che concorrono verso un'identificazione univoca del debitore nella società quale legittimazione passiva nel procedimento Controparte_2 monitorio e nel successivo giudizio di opposizione, nonostante il refuso relativo al nome indicato, circostanza peraltro colta anche dall'opponente, a riprova del fatto che nemmeno può predicarsi una lesione del suo diritto di difesa, che infatti ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo notando l'erronea indicazione della sola denominazione “LI di MA SA”.
pagina 4 di 5 Considerato, infatti, che “l'erronea indicazione della precedente ragione sociale, non comporta alcuna incertezza nell'individuazione dell'ente destinatario della notifica, che è sempre lo stesso, come comprovato, tra l'altro, dalla identità della partita Iva”; cfr. cass. civ., sez. trib., 21/12/2022, , n.37458, si deve ritenere che tra gli altri elementi presi in considerazione dal giudice di prime cure, la p. iva costituisce l'elemento principale che porta alla esatta identificazione del soggetto giuridico al di là della diversa denominazione usata dalla Controparte_1
Dall'istruttoria di primo grado, dunque, è risultata provata (visura depositata) la circostanza secondo la quale la sia stata una società costituita nel 2009, che ha modificato nel tempo i propri soci CP_2 accomandatari ed accomandanti, la denominazione (già, , mantenendo Controparte_3 invariata sia la sede (Risorgimento n.21) sia ovviamente la p.i.v.a.
Considerato che in atti è stato provato in giudizio il credito sotteso al decreto ingiuntivo sia a mezzo produzione documentale sia mediante escussione dei testi ammessi (in particolare, Testimone_1 falegname che ha lavorato il legname oggetto della fattura, su commissione dei soci che si sono succeduti nell'appellante), quest'ultimo, così come la sentenza di primo grado, vanno confermati in ogni loro parte.
Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante. Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro
662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater di cui al d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello di Parte_1
• condanna, altresì, a rimborsare a Parte_1 CP_1 le spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi euro 662,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater di cui al d.p.r. 115/2002.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 17/6/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Prima
VERBALE DI CAUSA
Oggi 17/6/2025, alle ore 09:41, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. RUTA ROSARIO, oggi sostituito Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. CARMELO RUTA;
per l'avv. VICARI ALESSANDRA. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte appellante precisa come da conclusioni già precisate, come riprodotte nelle note conclusive depositate.
L'avv. di parte appellata si riporta ai precedenti scritti e alle note depositate entro i termini. Discute rappresentando che è la medesima p.i.v.a. e medesimo indirizzo: il difetto di legittimazione è infondato.
Insiste nel rigetto del gravame proposto, con vittoria di spese.
L'avv. di parte appellate replica che in diritto la questione non può essere risolta come dedotto da controparte: non corrispondono tanti dati, non solo il nome e cognome del debitore.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pagina 1 di 5 nella causa civile di appello iscritta al numero di r.g. 2399/2019 pendente tra:
(P. IVA: ), in persona del direttore pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Rosario Ruta (pec: con elezione Email_1 di domicilio in Modica, nella via SS.115 N.4 presso lo studio dell'avv. Rosario Ruta;
APPELLANTE contro
P. IVA: ), in persona del legale rappr.te pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Alessandra Vicari (pec: con elezione di Email_2 domicilio in Ragusa, viale del Fante n.8 presso lo studio dell'avv. Alessandra Vicari;
APPELLATA
Conclusioni
Appellante “ “PIACCIA AL TRIBUNALE ADITO Controparte_2
-Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
-Accogliere il superiore atto di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modica n. 77/19 sopra indicata e, in conseguenza, questa riformare con l'accoglimento delle conclusioni così come formulate dall'opponente nell'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado.
-Con il favore delle spese”.
Appellata “ : “Piaccia all' ON.le Tribunale Adito- quale Giudice dell'appello Controparte_1
Respinta ogni contraria istanza, Rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
- a mezzo del difensore costituito, confermando la sentenza di I grado. Con vittoria di spese per il
[...] doppio grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 16/05/2019, la società Controparte_2 adiva l'intestato tribunale per chiedere la riforma della sentenza n. 77/2019 reg. sent. resa
[...] dal giudice di pace di Modica il 21/02/2019 nell'ambito del giudizio n.r.g. 241/19, non notificata, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso il d.i. n. 564/2017 emesso dal giudice di pace di Modica in data 11/12/2017 su ricorso della e fondato sulla fattura n. 1042/J del 15/03/2016. Controparte_1
Segnatamente, con la summenzionata sentenza, il giudice di prime cure, non ritenendo meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società opponente, confermava il monitorio impugnato con il quale era stato ingiunto alla ditta individuale “LI di
MA SA” di pagare in favore della la somma di euro 418,53 per sorte Controparte_1 capitale, euro 201,50 per spese, competenze ed onorari oltre Iva e CPA come per legge.
pagina 2 di 5 Con la domanda proposta in primo grado l'opponente, rilevando di non aver giammai commissionato alcuna fornitura di legname all'opposta, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in capo ad essa posto che il monitorio impugnato, nonostante fosse stato reso in danno della “ditta individuale LI di
MA SA”, stato erroneamente notificato ad essa opponente presso la sua sede legale sita in
Modica, nella Via Risorgimento n. 91.
Costituitasi in giudizio, la sosteneva la correttezza dell'emessa ingiunzione rilevando Controparte_1 che il riferimento alla ditta individuale “LI di MA RE doveva intendersi come un errore materiale della sola denominazione tra l'altro non determinante carenza di legittimazione passiva della opponente posto che, sia nelle fatture che nelle scritture contabili allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, la società era stata esattamente identificata sia mediante il numero di partita iva CP_2 sia della sede legale, coincidenti con quelli della ditta , la cui Controparte_2 costituzione in giudizio, in ogni caso, aveva sanato qualsiasi eventuale irregolarità della notificazione.
Ritenendo la bontà delle deduzioni di parte convenuta, il giudice di prime cure rigettava la domanda della confermando il monitorio impugnato. CP_2
Con l'odierna impugnazione, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da essa società oltre ad aver ritenuto provato il credito portato dalla fattura azionata.
Ritenuta la causa d'appello matura per la decisione, la stessa veniva infine rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale veniva pronunciata la presente sentenza.
Nel merito
La domanda dell'appellante è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Non merita accoglimento la reiterata eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva in capo ad essa appellante.
Premesso che una volta proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha cognizione di merito sul rapporto giuridico dedotto con il decreto ingiuntivo, si deve rilevare come quest'ultimo venga investito del potere di interpretare la domanda, sicché nell'esercizio di tale attività “il giudice deve considerare l'atto nella sua interezza, evitando una lettura meramente formale delle conclusioni e ricostruendo il contenuto e la portata delle pretese in base a criteri logici che rivelino l'effettiva intenzione della parte rispetto agli obiettivi che essa intende perseguire. Pertanto, nell'indagine volta a definire il contenuto e la portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, il giudice di merito deve concentrarsi sul contenuto sostanziale della pretesa (petitum sostanziale) così come emerge dalla natura pagina 3 di 5 delle vicende esposte e illustrate dalla parte richiedente” (cfr., di recente, app. Genova, sez. II,
03/05/2024, n.652).
Il giudice di prime cure ha correttamente rigettato l'eccepita carenza di legittimazione passiva in capo alla Controparte_2
Si deve, infatti, rilevare come la legitimatio ad causam “consiste nella titolarità del potere di promuovere
o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo
e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (così, ex multis, Cass. n. 7776/17). In altri termini, la sussistenza della legittimazione ad agire e di quella a contraddire deve accertarsi esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata nel corpo dell'atto introduttivo, dovendosi, quindi, prescindere da ogni valutazione in ordine all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa: sicché, la legittimazione attiva è carente ogniqualvolta l'istante intenda far valere in giudizio un diritto pur prospettandone l'appartenenza ad altri, mentre quella passiva non è ravvisabile allorquando sia dedotto che altri, invece del soggetto evocato in giudizio, sia tenuto a rispettare un dato diritto (cfr., da ultimo,
Cass. n. 29505/20, ove si è affermato che “la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e […] comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo […], in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”).
Facendo applicazione del testé rammentato principio, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha correttamente interpretato la domanda di pagamento avanzata dalla come instaurata Controparte_1 nei confronti della Controparte_2 CP_2
Gli elementi indicati in seno al monitorio impugnato nonché nelle fatture e nelle scritture contabili allegate allo stesso, nello specifico la p.iva n. e la sede della LI MA SA sita P.IVA_1 in Modica nella via Risorgimento n. 91, sono tutti dati che concorrono verso un'identificazione univoca del debitore nella società quale legittimazione passiva nel procedimento Controparte_2 monitorio e nel successivo giudizio di opposizione, nonostante il refuso relativo al nome indicato, circostanza peraltro colta anche dall'opponente, a riprova del fatto che nemmeno può predicarsi una lesione del suo diritto di difesa, che infatti ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo notando l'erronea indicazione della sola denominazione “LI di MA SA”.
pagina 4 di 5 Considerato, infatti, che “l'erronea indicazione della precedente ragione sociale, non comporta alcuna incertezza nell'individuazione dell'ente destinatario della notifica, che è sempre lo stesso, come comprovato, tra l'altro, dalla identità della partita Iva”; cfr. cass. civ., sez. trib., 21/12/2022, , n.37458, si deve ritenere che tra gli altri elementi presi in considerazione dal giudice di prime cure, la p. iva costituisce l'elemento principale che porta alla esatta identificazione del soggetto giuridico al di là della diversa denominazione usata dalla Controparte_1
Dall'istruttoria di primo grado, dunque, è risultata provata (visura depositata) la circostanza secondo la quale la sia stata una società costituita nel 2009, che ha modificato nel tempo i propri soci CP_2 accomandatari ed accomandanti, la denominazione (già, , mantenendo Controparte_3 invariata sia la sede (Risorgimento n.21) sia ovviamente la p.i.v.a.
Considerato che in atti è stato provato in giudizio il credito sotteso al decreto ingiuntivo sia a mezzo produzione documentale sia mediante escussione dei testi ammessi (in particolare, Testimone_1 falegname che ha lavorato il legname oggetto della fattura, su commissione dei soci che si sono succeduti nell'appellante), quest'ultimo, così come la sentenza di primo grado, vanno confermati in ogni loro parte.
Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante. Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro
662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater di cui al d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello di Parte_1
• condanna, altresì, a rimborsare a Parte_1 CP_1 le spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi euro 662,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater di cui al d.p.r. 115/2002.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 17/6/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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