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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/07/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N.1259/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel- est
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1259 /2025 V.G. promossa da nata a [...] il [...] e residente a 53036 Parte_1
Poggibonsi SI, Loc. Fonti di Coniano n. 19, c.f. , C.F._1 cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Pelliccia (c.f.
del Foro di Siena, ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio di quest'ultimo in Poggibonsi SI, Loc. Drove Campomaggio n. 19, giusta procura in atti e
nato a [...] il [...] e residente a 53036 Controparte_1
Poggibonsi SI, Loc. Fonti di Coniano n. 19, c.f. , C.F._3 cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Fontani (c.f.
) del Foro di Siena, ed elettivamente domiciliato presso C.F._4 lo studio di quest'ultima in Siena, Via del Paradiso n. 32, giusta procura che in atti
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti : “ Voglia il Tribunale omologare la separazione alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di stabilire, ove ritenuto più opportuno, la propria residenza, purché ciò non sia lesivo del superiore interesse dei figli e , con Per_1 Per_2
l'obbligo di comunicarsi l'un l'altro i futuri cambiamenti;
2.La casa familiare sita Poggibonsi SI, Località Fonti di Coniano n. 19 rimarrà nella disponibilità della sig.ra ove i figli e Parte_1 Per_1
manterranno la loro residenza anagrafica, salve future diverse Per_2 intese dei genitori.
3.Il sig. si impegna a rilasciare detto immobile, con tutti gli CP_1 annessi, connessi e pertinenze, entro la fine del mese di aprile 2025 che, pertanto, sarà quindi abitato dalla sola sig.ra unitamente ai Pt_1 bambini, mentre il sig. andrà a risiedere nell'immobile di Via CP_1
Senese n. 71.
4.I figli minori verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in pari grado la responsabilità genitoriale sugli stessi.
5.I minori saranno collocati congiuntamente (dal lunedì al venerdì), di norma, per tre giorni presso la madre, e per due giorni presso la residenza del padre. Il sig. terrà con sé i bambini, compreso il pernotto, di CP_1 norma, il lunedì ed il mercoledì. Tutto ciò salvo diversi accordi tra le Parti.
6.I genitori terranno i figli, sempre congiuntamente fra loro, il fine settimana, a settimane alterne, salvo diversi accordi. Viene concordemente stabilito che il fine settimana ha inizio alle ore 17:00 del venerdì, prelevando i figli dalla casa in cui si trovano, e ha termine alle ore 08:00 del successivo lunedì, accompagnandoli a scuola o a casa qualora la scuola fosse per qualsiasi ragione chiusa.
7.Il padre, previo accordo con la madre, e nel rispetto della volontà dei figli, potrà accompagnare e riprendere i bambini a scuola anche gli altri giorni della settimana. Anche la madre, previo accordo con il padre e sempre nel rispetto della volontà dei figli, potrà accompagnare e riprendere i bambini a scuola anche gli altri giorni della settimana.
8.I genitori dichiarano ed acconsentono che i figli potranno essere accompagnati a e ripresi da scuola anche dai nonni e dagli zii.
9.I genitori dichiarano ed acconsentono che i figli possano essere momentaneamente accuditi, all'occorrenza, in caso di provvisoria assenza del genitore presso cui in quel momento si trovano, da persone di fiducia del genitore presso il quale in quel momento i minori alloggiano.
10.In ossequio alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 54/2006, i figli avranno diritto di man-tenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istru-zione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascuna delle Parti. A tale scopo i genitori collaboreranno tra loro al fine di agevolare il rapporto dei figli con le rispet-tive famiglie di origine.
11.Allo scopo di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e gli altri parenti, i genitori con-cordano a che i minori possano pernottare e/o trascorrere periodi di vacanza dai nonni e dagli zii di entrambe le famiglie di origine, sempre previo accordo tra le Parti;
rimane comunque prioritaria la pre-senza dei genitori nella gestione della prole.
12.Quanto alle vacanze estive, i genitori dichiarano e concordano che i figli, congiuntamente fra loro, potranno trascorrerle con ciascun genitore per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi previo accordo tra le Parti e compatibilmente con le ferie di entrambi. Se il periodo di vacanza estiva dei genitori coincide, i minori trascorreranno, sempre congiuntamente fra loro, metà delle ferie con il padre e l'altra metà con la madre.
13.Le Parti si impegnano a comunicare reciprocamente i periodi di vacanza, le mete e ogni altra indicazione utile in modo da permettere la migliore gestione della prole, entro il mese di giugno dell'anno. Per gli altri giorni rimarrà valido quando già stabilito dalle Parti durante il resto dell'anno.
14.Quanto alle vacanze natalizie, i genitori concordano che i figli, congiuntamente fra loro, trascorrano ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Natale presso l'abitazione del padre e/o dei parenti paterni e presso l'abitazione della madre e/o i parenti materni, salvo diverso accordo tra le
Parti. Trascorreranno ad anni alterni il giorno di Capodanno e il giorno dell'Epifania presso il genitore con il quale non hanno trascorso il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Natale.
15.Quanto alle vacanze di Pasqua, i genitori concordano che i figli, congiuntamente fra loro, trascorrano il periodo della vacanza dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua entrambi compresi con il genitore con il quale non hanno trascorso il giorno di Natale e il periodo di vacanza dal Lunedì di Pasqua al martedì entrambi compresi con l'altro genitore. Previo accordo, sentiti i minori, i genitori si impegnano, ove possibile, a trascorrere insieme il giorno di Pasqua con i figli.
16.I genitori si impegnano, durante i periodi di vacanze, a favorire il contatto telefonico tra di loro e la prole, rendendosi reperibili. Si impegnano altresì a comunicare reciprocamente i luoghi in cui si reche-ranno in compagnia dei figli in occasione delle vacanze.
17.In caso di vacanza all'estero, le Parti si impegnano a concordare e comunicare reciprocamente la meta ed ogni altra informazione utile (telefono, alloggio, durata, viaggio, ecc.) con congruo anticipo, autorizzandosi sin d'ora reciprocamente il consenso all'espatrio e obbligandosi ad effettuare quanto necessario ai fini dell'inserimento dei nominativi nei rispettivi passaporti.
18.Le decisioni circa l'ordinaria amministrazione saranno prese, di volta in volta, dal genitore che si trova insieme ai minori fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore la decisione presa e le motivazioni della stessa.
19.Le decisioni riguardo la salute dei bambini, ivi comprese le visite mediche, le vaccinazioni, la somministrazione dei farmaci, dovranno essere adottate congiuntamente dai genitori, ad eccezione delle urgenze che non permetteranno di avvisare tempestivamente l'altro genitore.
20.Le decisioni relative all'istruzione, educazione, le scelte di carattere ludico-ricreative e gli aspetti patrimoniali, saranno assunte di comune accordo dai genitori, che adotteranno come criteri base le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni di entrambi i figli. In caso di disaccordo, le scelte andranno assunte, sempre congiuntamente, sentiti i figli.
21.Il IG. verserà alla IG.ra quale contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di € 1.000,00= (euromille/00=), a valersi sino a quando sarà raggiunta una loro idonea autosufficienza.
22.Tale somma sarà corrisposta, a mezzo bonifico sul ccb intestato alla sig,ra le cui coordi-nate Iban sono già note al sig. entro il Pt_1 CP_1 giorno 10 (anche se festivo) di ogni mese, a far data dal mese di maggio 2025. Tale importo mensile dovrà essere annualmente rivalutato tenendo conto dell'in-dice Istat dei prezzi al consumo.
23.Le spese straordinarie di mantenimento saranno sostenute al 50% ciascuno come indicate nell'al-legato (doc- 6) al Protocollo famiglia sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del COA di Siena che di seguito si riporta per le parti di rilevanza con riferimento ai relativi criteri di individuazione, ripartizione e disciplina:
Spese che non prevedono il preventivo accordo dei genitori:
Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libi i di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola por attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
g) mensa scolastica, il costo è da ricomprendersi tra le spese straordinarie solo laddove l'importo della stessa superi mensilmente il 25% dell'importo di quanto corrisposto a titolo di contributo al mantenimento;
Extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio: oratorio, Grest, campus organi/nati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati (o di uno dei genitori, laddove vi fosse collocazione paritaria) ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
c) spese per lo cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
e) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo tra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
Mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche, b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/specialista ed erogati dal S.S.N. e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti del S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sin presente la figura specialistica richiesta.
Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse della prole, non richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa.
Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori:
Scolastiche: a) tasse scolastiche cd universitarie, rette cd assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
Extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) spese di custodia (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di oltre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) soggiorni estivi di studio e sportivi;
e) spose per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
f) spose per 1'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
Medico-sanitarie: a) sanitarie non ingenti presso strutture private od intra moenia b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, ecc.); d) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente,
Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse della prole, richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa.
Onere di concertazione e modalità della stessa
1. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso, in caso di contestazione, dovrà dimostrare di aver inviato comunicazione scritta all'altro genitore a mezzo e-mail, fax, sms, messaggio WhatsApp o altro mezzo abitualmente in uso tua le parti, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro 15 giorni. In caso di mancato espresso dissenso motivato entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata.
2. Resta inteso che le scelte di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione e salute) dovranno essere condivise tra i genitori, mentre e le spese relative a scelte già effettuate e ad attività in corso non necessitano di nuova concertazione.
3. In caso di figlio divenuto maggiorenne, tali scelte debbono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori, al fine della ripartizione delle spese medesime.
Onere di documentazione delle spese extra assegno
Tutte le spese extra assegno del presente protocollo dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica c dalla documentazione fiscale (ricevuto o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio e, ove sussistente e necessaria (ad exemplum per visite private urgenti e per l'acquisto di farmaci o per esami clinici) della relativa prescrizione medica.
Modalità e termini di restituzione e/o corresponsione delle spese extra - assegno
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare all'altro genitore (a mezzo fax, raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) la richiesta di rimborso corredata della relativa documentazione;
il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
I conteggi di dare/avere verranno effettuati con cadenza preferibilmente mensile, salvo il termine di prescrizione, come per legge.
Per ogni singolo capitolo di spesa superiore a 500 euro verrà indicato un termine precedentemente all'esborso, affinché i genitori mettano a disposizione per la propria spettanza la somma necessaria almeno tre giorni prima del pagamento.
24.Le Parti convengono che l'Assegno Unico Universale (AUU, già assegno per il nucleo familiare) venga corrisposto interamente alla IG.ra a Pt_1 detrarsi dalla somma mensile di € 1.000,00, come rivalutata annualmente per l'importo di legge che di anno in anno viene rideterminato.
25.Il IG. e la IG.ra , nell'ambito della Controparte_1 Parte_1 sistemazione complessiva dei loro rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale hanno raggiunto un'intesa sulla definizione della proprietà degli immobili che prevede che costoro, si obbligano a trasferire la nuda proprietà dei beni immobili descritti in permessa ai propri figli minori, ritenendo che detto trasferimento vada nella direzione di garantire gli stessi, il loro patrimonio e la loro stabilità futura, riservandosi su detti beni l'usufrutto vita natural durante con diritto di reciproco accrescimento, previa autorizzazione del Giudice Tutelare al quale i ricorrenti rivolgeranno tempestiva istanza all'esito dell'emananda sentenza di sepa-razione.
Il fondo patrimoniale costituito su detti beni immobili, in deroga al naturale scioglimento del medesimo a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimarrà tale fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minori, gemelli, e nati il 12.09.2012. Per_1 Persona_3 26.Non appena ottenuta tale autorizzazione, le Parti si impegnano a sottoscrivere presso un notaio di fiducia, gli atti di definizione delle proprietà dei richiamati immobili, comprensivo della correlata gestione del mutuo stipulato con gravante su quello che attualmente Controparte_2 costituisce la casa coniugale posto in Poggibonsi Loc. Fonti di Coniano n. 19. La sig.ra si impegna a richiedere alla Banca mutuante il Pt_1 trasferimento del mutuo a suo esclusivo nome una volta trasferita ai figli la nuda proprietà del medesimo, mentre il IG. nel caso in cui si CP_1 renda necessario, si impegna sin da ora a prestare eventuale garanzia che l'istituto bancario dovesse richiedere. In ogni caso e indipendentemente dal discrezionale consenso della Banca mutuante la sig.ra si Parte_2 obbliga a corrispondere integralmente e mantenere indenne il IG. CP_1
dal pagamento delle rate del ridetto mutuo a parti-re da quelle in
[...] scadenza dal mese di maggio 2025.
26.Nella predetta sede notarile verranno quindi definitivamente stabiliti i rapporti proprietà/usufrutto di tutti gli immobili tra i sig.ri e Pt_1 CP_1
e i di loro figli minori e attraverso la stipula degli atti Per_1 Per_2 necessari affinché a questi ultimi sia trasferita, pro quota indivisa di 1/2 ciascuno, la nuda proprietà di entrambi gli immobili descritti ai punti A) e B) nella premessa del presente atto, la IG.ra risulti titolare per l'intero Pt_1 del diritto di usufrutto sull'unità immobiliare descritta sub B) e il IG. risulti a sua volta titolare per l'intero del diritto di usufrutto CP_1 dell'immobile descritto sub A).
27.I coniugi concordano che i rogiti notarili inerenti le predette pattuizioni dovranno essere sottoscritti entro 45 gg. dall'intervenuta autorizzazione dell'autorità giudiziaria e che le spese necessarie verranno tra loro ripartite nella misura del 50%.
28.Le parti dichiarano di aver già regolato la proprietà degli arredi e di aver trasferito prima d'ora quelli di proprietà esclusiva di Controparte_1 presso l'immobile di Via Senese 71 e quelli di Parte_1 nell'abitazione di Loc. Fonti di Coniano n. 19 e di aver risolto di comune accordo ogni altra questione di natura economica e patrimoniale esistente tra le stesse.
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 4.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.4.2025 dinanzi al Tribunale di Siena i ricorrenti esponevano : - di avere contratto matrimonio a San Gimignano (SI) il 21.04.1996 ; - che dal matrimonio il 12.09.2012 a Poggibonsi (SI) sono nati i figli gemelli ancora minorenni;
; che nel tempo la Persona_4 comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta a deteriorarsi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che quindi - concordemente erano addivenuti alla decisione di veder sciolti i loro obblighi di convivenza e di ottenere la separazione
I ricorrenti hanno dato atto e documentato i propri redditi e le proprie disponibilità patrimoniali e formulato altresì domanda congiunta di divorzio
In vista dell'udienza cartolare del 10.7.2025 i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione .
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 4.4.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Posto che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia;
a ciò si provvederà con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.Omologa la separazione consensuale tra e Controparte_1 [...]
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che Parte_2 hanno contratto matrimonio in a San Gimignano (SI) il 21.04.1996 trascritto nel Registro dello stato civile di quel Comune al n. 9 Serie A, Parte 2 -anno 1999 (alle condizioni riportate in epigrafe;
2. nulla sulle spese di lite;
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Gimignano di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza .
Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 21.7.2025
La Presidente est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi