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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 910 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a [...] il AR C.F._1
14/01/1971, elettivamente domiciliato in Paola (Cs) alla via Melissa 11 presso lo studio dell'avv. Gasparri Manuela, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 24/07/2023; attore
E
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in EL MO (Cs) alla via G. Fortunato n. 35 presso lo studio dell'avv. Aita Massimiliano, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/10/2023; convenuta
NONCHE'
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Paola (Cs) alla via Melissa 11 presso lo studio dell'avv. Gasparri
Manuela, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di intervento volontario adesivo depositato in data 8/11/2023; interventrice volontaria
Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 24.07.2023, ha proposto AR
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
Acquappesa il 27.04.1996 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 1, uff. 1, parte II, serie A, anno 1996), in costanza del quale sono nati due figli, il 3.07.1997 Per_1
e il 5.02.2003, entrambi maggiorenni. A fondamento della domanda ha rilevato che CP_2 la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di
Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con la sentenza n. 845/2022 emessa in data 14.11.2022, passata in giudicato. In particolare, ha dedotto che con tale sentenza è stato disposto che la casa coniugale (di proprietà della madre fosse assegnata a Persona_2
per potervi continuare ad abitare con i figli, e che lui versasse alla moglie, Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva mensile di euro 300,00 per il mantenimento dei due figli, con lei all'epoca conviventi (pari ad euro 150,00 per ciascun figlio), oltre a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie per essi occorrenti (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il
Tribunale di Paola), nonché la somma mensile di euro 150,00 per il mantenimento della stessa coniuge, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
non risiede più Controparte_1 nella casa coniugale, essendosi trasferita presso l'abitazione paterna, e, dal giugno 2023, in tale casa vive il figlio maggiorenne , con la compagna ed il bambino da lei avuto, in quanto Per_1 sottoposto ad arresti domiciliari;
lui abita con la figlia al piano terra dello stesso CP_2 stabile ove è ubicata la casa coniugale (sempre di proprietà della madre e si Persona_2 occupa in via esclusiva del mantenimento di entrambi i figli poiché non economicamente autosufficienti;
ricorrono, quindi, i presupposti per la revoca sia dell'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie (in quanto non vi convive più con i figli), sia del versamento alla stessa del mantenimento posto a suo carico per la prole (essendo sua intenzione continuare a provvedervi in via esclusiva direttamente), così come la coniuge non ha diritto a continuare a beneficiare del mantenimento riconosciuto in suo favore in sede di separazione, in quanto lui non riesce a far fronte anche a tale spesa e la stessa è pienamente in grado di lavorare, percepisce il reddito di cittadinanza e può contare sull'aiuto economico del padre. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n.
898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1.le parti provvederanno AR ciascuno al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
2.il padre provvederà in maniera diretta al mantenimento dei due figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti, e;
3. la casa coniugale sita in ET (CS), Per_1 CP_2 di proprietà della signora , madre del sig. ritornerà nella Persona_2 AR
2 esclusiva disponibilità della legittima proprietaria, che ad oggi ha inteso ospitare il proprio nipote, , agli arresti domiciliari;
4.ordinare il reciproco consenso al rilascio del Persona_3 passaporto e all'espatrio”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 27.07.2023. si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
10.10.2023. La stessa, nel contestare quanto ex adverso dedotto, pur ammettendo di non abitare più nella casa coniugale, ha rilevato che tanto è avvenuto in conseguenza del comportamento tenuto dal coniuge, il quale non ha mai provveduto al versamento del mantenimento disposto in suo favore in sede di separazione e, altresì, l'ha cacciata con violenza dalla casa in questione (al momento occupata dal figlio maggiorenne , ivi ristretto agli arresti domiciliare); ella, in Per_1 costanza di matrimonio (ovvero sino all'anno 2015), ha lavorato presso il negozio di abbigliamento, prima, gestito dalla ditta individuale della suocera e, Persona_2 attualmente, di proprietà della società G. & G. S.A.S. di ZI VA (di cui il marito è socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante) e, in seguito alla separazione personale dei coniugi, si è ritrovata disoccupata e priva di fonti di reddito, dopo 28 anni di lavoro svolto senza nessun contributo versato e senza ricevere alcun TFR;
nonostante tutto, anche con l'aiuto dei suoi genitori, non ha smesso mai di aiutare e sostenere i propri figli;
ha dedicato l'intera vita coniugale (durata oltre 19 anni) esclusivamente alla famiglia, rinunciando, per il futuro della costituenda famiglia, a fare carriera come dipendente di Poste Italiane s.p.a.
(già Ente Poste), in quanto, dopo aver lavorato a tempo determinato in Roma, ha rifiutato, su
“invito” del futuro marito, di prendere servizio a Bologna con un incarico che, seppur a tempo determinato, le avrebbe consentito, al termine dello stesso, di essere assunta a tempo indeterminato in via definitiva, sacrificando tutta sé stessa per la famiglia;
è priva di redditi e di qualsivoglia mezzo di sostentamento autonomo, non percepisce neppure il reddito di cittadinanza, non ha una casa e un lavoro e riesce a mangiare grazie alla pensione del padre ottantaseienne;
a dispetto di quanto dedotto dal coniuge, quest'ultimo non abita in ET, ma in Fuscaldo, ove convive con la compagna, mentre il figlio vive nella precedente dimora Per_1 coniugale e la figlia lavora con il padre, non studia (avendo completato il percorso di CP_2 studi) e convive con il compagno in Fuscaldo in un immobile in locazione, così presumendosi che sia indipendente economicamente. Pertanto, ha chiesto l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del Matrimonio celebrato in Acquappesa (CS) il 27 aprile 1996 tra i sig.ri e Controparte_1 AR
- Disporre assegno divorzile a carico del sig. in favore della sig.ra AR [...]
, dell'importo di euro 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese. CP_1
- Accertare che alcuna convivenza sussiste tra il sig. ed i figli. - Disporre AR ogni altro dovuto ed opportuno provvedimento. Con vittoria di spese e competenze del
Giudizio”.
3 Con comparsa di intervento adesivo volontario depositata in data 8.11.2023 si è costituita in giudizio , figlia maggiorenne delle parti in causa. La stessa, impugnando Controparte_2
quanto dedotto dalla madre, ha aderito alle prospettazioni del padre in ordine sia al mancato raggiungimento di una propria indipendenza economica (in quanto ancora studentessa), sia alla perdurante necessità di prevedere un contributo economico in suo favore, ovvero un proprio mantenimento diretto da parte di convivendo con lo stesso (a dispetto di AR quanto sostenuto dalla convenuta) presso lo stabile sito in ET alla località San Francesco 33
(di proprietà della nonna paterna), ove è ubicata anche la casa coniugale, attualmente abitata dal fratello (altro figlio maggiorenne delle parti in causa), ivi ristretto agli arresti domiciliari. Per_1
Pertanto, ha chiesto di “
1. accertare e dichiarare che la signora , Controparte_2 convivente con il padre non è economicamente indipendente;
2. Per l'effetto AR dichiarare il diritto della signora ad essere mantenuta direttamente dal Controparte_2 padre fino al raggiungimento della autonomia economica”.
Disposta la comparizione delle parti, con ordinanza del 15.11.2023, nell'assumere i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., è stata disposta, in via temporanea ed urgente, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore di e dell'obbligo di Controparte_1 di contribuire al mantenimento dei due figli con le modalità indicate nella AR sentenza di separazione dei coniugi n. 845/2022 emessa in data 14.11.2022 (ovvero mediante il versamento in favore della madre, all'epoca convivente con la prole, della somma mensile complessiva di euro 300,00), confermando le restanti statuizioni;
inoltre, con la suddetta ordinanza è stata ammessa la prova testimoniale chiesta dalla convenuta nei limiti ivi indicati.
Con provvedimento del 22.11.2023, definendo il sub-procedimento iscritto al R.G. n. 910-
1/2023, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso cautelare d'urgenza depositato da in data 21.11.2023. AR
Escussi i testi ammessi, la causa è stata rinviata all'udienza del 3.02.2025 (poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c. previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali previsti da tale norma. e , con il deposito di note scritte, hanno insistito AR Controparte_1 nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi;
quindi, con ordinanza del 7.02.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
In via preliminare, visto il mancato deposito da parte di (terza interveniente Controparte_2 volontaria) delle note di precisazione delle conclusioni, oltre che degli scritti conclusionali ex art. 473 bis.28 c.p.c. e delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 3.02.2025), è opportuno rilevare che deve presumersi che la stessa abbia voluto mantenere ferme le conclusioni in precedenza formulate (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 9.05.2018 n. 11222, secondo cui “Nell'ipotesi in cui il
4 procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate”).
Innanzitutto, va dichiarata l'inammissibilità, perché tardivo, dell'intervento volontario adesivo proposto da con la comparsa depositata in data 8.11.2023 (a fronte Controparte_2 dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. fissata, con decreto del
25.07.2023, in data 13.11.2023). Invero, secondo quanto disposto dall'art. 473 bis.20 c.p.c., nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie (quale è quello in esame),
“L'intervento del terzo avviene con le modalità previste dall'articolo 473-bis.16. Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”. A fronte di ciò, è noto che, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c. ad opera della legge n. 54/2004 e dell'art. 337 septies c.c. da parte del d.lgs. n. n. 154/2013, sia il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente (in quanto titolare del diritto al mantenimento), sia il genitore con lui convivente (in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede) sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso, essendo titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, e non già del medesimo diritto attribuito a più persone (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. dell'11.11.2013 n. 25300).
Dunque, anche ipotizzando la mancata autosufficienza economica della figlia maggiorenne
(circostanza, comunque, in contestazione), quest'ultima, alla luce di quanto da lei CP_2 stessa dedotto nella comparsa depositata in data 8.11.2023 (e, in particolare, della sua convivenza con il padre), sarebbe potuta intervenire in giudizio non oltre il termine stabilito per la costituzione della parte convenuta (ovvero non oltre l'11.10.2023, secondo quanto disposto nel decreto ex art. 473 bis.14 c.p.c. del 25.07.2023). Invero, l'asserita convivenza della figlia maggiorenne con il padre (il quale, peraltro, adducendo una mancata autosufficienza economica della stessa, ha rappresentato la propria disponibilità a continuare a farsi carico in via esclusiva del suo mantenimento in modo diretto, non avanzando alcuna relativa domanda nei confronti della convenuta) esclude la ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguente tardività dell'intervento volontario adesivo in esame, in quanto avvenuto solo in data 8.11.2023.
Tanto premesso, in primo luogo, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e sussistendo le condizioni AR Controparte_1 previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 845/2022 emessa in data 14.11.2022, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo
5 quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Esaminando le altre questioni oggetto del contendere, occorre pronunciarsi (attese le statuizioni adottate, in sede di separazione personale dei coniugi, con la sentenza n. 845/2022) sulla revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore di e dell'obbligo dell'attore di Controparte_1 continuare a versare alla stessa la somma mensile stabilita nella suddetta sentenza a titolo di suo contributo al mantenimento indiretto della prole (all'epoca conveniente con la madre), nonché sulla fondatezza del diritto ad ottenere il versamento di un assegno divorzile vantato dalla convenuta.
Come noto, “In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui
l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti” (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez.
VI del 4.10.2018 n. 24254). Ebbene, essendo pacifico che entrambi i figli maggiorenni delle parti in causa attualmente non convivono più con la madre presso la casa coniugale, già solo tale circostanza comporta (anche a prescindere da un'effettiva loro mancata autosufficienza economica e dalla ricorrenza dei presupposti affinché gli stessi possano continuare a godere di un mantenimento ulteriore nonostante il compimento della maggiore età) la revoca dell'assegnazione della medesima casa riconosciuta in favore di in sede di Controparte_1 separazione personale dei coniugi proprio in considerazione di detta convivenza (si ribadisce, attualmente pacificamente venuta meno).
Parimenti, il fatto che i figli e non vivono più con la madre implica (anche Per_1 CP_2 alla luce dei principi di diritto sopra richiamati) il venir meno del diritto di a Controparte_1 ricevere da il versamento della somma mensile (pari complessivamente ad AR euro 300,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed il 50% delle spese extra assegno) stabilita, con la sentenza di separazione personale dei coniugi, a titolo di contributo paterno al mantenimento in via indiretta della prole (all'epoca convivente con la madre).
Con riguardo, invece, all'assegno divorzile invocato da , è noto che il diritto ad Controparte_1 ottenere il versamento di tale assegno è soggetto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987. In particolare, nel richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con la nota sentenza n. 18287 dell'11.07.2018 (confermata dai successivi arresti
6 giurisprudenziali intervenuti sul tema), va evidenziato che con tale pronuncia, nel riconoscere la natura non solo assistenziale, ma anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, è stato chiarito che tale assegno non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza del matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno dei coniugi, su accordo degli stessi. E' stato, infatti, rilevato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma
6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ. sez. un. dell'11.07.2018 n. 18287; nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 28.02.2019 n. 5975, Cass. civ. sez. VI del
21.06.2019 n. 16796, Cass. civ. sez. I del 23.04.2019 n. 11178, Cass. civ. sez. VI del 23.09.2022
n. 27948, secondo cui “Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice del merito deve tenere conto sia dell'impossibilità per l'ex coniuge richiedente di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita libera e dignitosa, sia del contributo apportato dallo stesso alla costruzione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge, valutando in particolare
l'incapacità di procurarsi detti mezzi in relazione alle scelte compiute in vista della realizzazione della vita familiare, che abbiano comportato la perdita di opportunità formative o il sacrificio di aspirazioni professionali”). Dunque, in altri termini, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale (come affermato in passato in ambito giurisprudenziale), ma principalmente quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e di riequilibrare le condizioni economiche delle parti nei casi in cui vi sia la prova (di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato) che la sperequazione patrimoniale-reddituale in essere al momento del divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi per effetto delle quali uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, contribuendo in tal modo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 17.04.2019
n. 10782).
7 Posto quanto sopra, si evince dagli atti di causa che socio accomandatario AR della G. & G. S.A.S. di ZI VA e proprietario pro quota di alcune unità immobiliari
(ovvero un immobile sito in ET e dei terreni siti in Avezzano), gestisce un'autoscuola facente capo alla suddetta società e negli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 ha dichiarato redditi complessivi lordi pari alle rispettive somme di euro 13.201,00, 9.222,00 e 17.636,00; invece, è priva di un'occupazione lavorativa e di fonti di reddito, oltre a non Controparte_1 essere proprietaria di alcun bene immobile (in particolare, la stessa nell'anno 2021 non ha dichiarato redditi;
nell'anno 2022, ha percepito il reddito di cittadinanza per una somma di euro
5.500,00; nel dicembre 2023, ha presentato una domanda di “supporto formazione e lavoro”, ricevendo una tantum, nel mese di ottobre 2024, la somma di euro 350,00, in attesa di un'occupazione, avendo manifestato la propria disponibilità a lavorare;
mentre nel modello
ISEE relativo alla domanda presentata il 10.01.2025 è indicata una situazione economica equivalente della stessa convenuta pari ad euro 2.800,00). A fronte di ciò, dalle deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa (della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, avendo reso dichiarazioni chiare e concordanti) è emerso che ha lavorato, sia prima Controparte_1 che dopo il matrimonio contratto con per ben ventotto anni circa, senza AR regolare assunzione, in un negozio di abbigliamento gestito, prima, dalla ditta individuale della suocera e, poi, dalla società G. & G. S.A.S. di di cui Persona_2 AR
l'attore è, come detto, socio accomandatario e legale rappresentante, oltre che, all'epoca, titolare di una partecipazione pari al 99% dell'intero capitale sociale (cfr. la visura camerale in atti).
Tanto, anche avendo rinunciato nell'anno 1991, su sollecitazione di AR
(all'epoca ancora suo fidanzato), a continuare a prestare servizio presso le Poste Italiane s.p.a. nella prospettiva della costituzione di un rapporto matrimoniale (come, effettivamente, avvenuto nell'anno 1996). Infatti, il teste (padre di , rispondendo ai Tes_1 Controparte_1 capitoli di prova nn. 2 e 3 articolati dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta
(dal rispettivo seguente tenore: “Vero è che la sig. ha lavorato presso il Controparte_1 negozio di abbigliamento sito in ET, all'epoca in ditta Pepere Giuseppina, madre del sig.
in proprietà della per ben ventotto AR Parte_2 anni consecutivi sino al febbraio 2015?”; “Vero è che la sig.ra ha rinunciato, Controparte_1 nel 1991, all'ulteriore assunzione contrattuale a tempo determinato presso Poste Italiane SPA, all'epoca Ente Poste, in Bologna, su specifica richiesta del sig. per lavorare AR presso il negozio di abbigliamento in Ditta Pepere Giuseppina, al fine di definire un progetto matrimoniale?”) ha riferito: “Mia figlia ha lavorato presso questo negozio per ventotto anni.
Lavorava mattina e pomeriggio, ne sono a conoscenza essendo io il padre. Non ricordo bene da che anno, ma comunque ci lavorava mattina e pomeriggio, a pranzo venivano a mangiare da me lei, il marito e i figli”; “Il marito è andato a prenderla a Roma dove lei lavorava nelle poste perché diceva che il negozio e la scuola guida erano loro” (cfr. verbale del 17.06.2024); così
8 come, analogamente, (sorella di , sentita sugli stessi capitoli di CP_3 Controparte_1 prova, ha dichiarato: “Mia sorella ha lavorato a nero in questo negozio dal periodo della sua maturità fino al 2015, interrompendo soltanto tale lavoro per un breve periodo di sei mesi, durante il quale ha lavorato alle poste a Roma ed è stata da me ospitata. Ha lavorato per sei mesi alle poste nel 1991, poi dopo era stata chiamata a Bologna e lui l'ha pregata per non andare. Lo stesso percorso lavorativo lo ha fatto anche nostra sorella , che Persona_4 tuttora lavora alle poste con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Durante il periodo in cui mia sorella lavorava a Roma ed è stata ospitata da me, saliva a fare AR visita e in una di queste visite l'ha pregata per non andare a Bologna, dove era stata successivamente chiamata. l'ha pregata per non andare dicendole che AR avevano un progetto matrimoniale e che il negozio sarebbe rimasto a loro due, che avrebbero continuato a lavorare in questa attività”; “Sono a conoscenza che mia sorella ha lavorato per ventotto anni presso questo negozio perché spesso scendevo da Roma a ET e anche io andavo ad acquistare in questo negozio. Ricordo che nel 1991 lavorava ad AR una scuola guida che all'epoca era di suo zio;
all'epoca mia sorella e erano AR fidanzati”; “Ero presente personalmente quando ha riferito a mia sorella di AR non andare a Bologna a lavorare per intraprendere il loro progetto matrimoniale, in quanto mia sorella all'epoca era ospitata da me a Roma, che ospitavo anche AR quando veniva a trovarla” (cfr. verbale dell'udienza dell'1.07.2024). Ebbene, posta la notevole disparità tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti sopra evidenziata, pur volendo considerare la potenziale capacità lavorativa della convenuta, deve pur sempre tenersi conto che si è al cospetto di una donna non più giovane (avendo 57 anni di età), che per circa trenta anni non ha maturato regolari esperienze lavorative, avendo prestato la propria attività nel negozio di abbigliamento di famiglia senza una regolamentare assunzione. Circostanza quest'ultima che rileva anche ai fini del contributo da lei fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'ex coniuge, pure sacrificando, d'accordo con il marito (o meglio, su “preghiera” dello stesso), proprie aspirazioni professionali e reddituali. Si ritiene, quindi, che sussistano le condizioni per riconoscere un assegno divorzile in favore di , che, alla luce delle circostanze del caso concreto (compresa la durata Controparte_1 del rapporto matrimoniale), appare congruo quantificare nella somma mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. Infatti, posti i sopraindicati redditi percepiti dall'attore, non sono dirimenti le argomentazioni secondo cui lo stesso a malapena riuscirebbe a sostenere le spese quotidiane dovendo provvedere al mantenimento in via esclusiva di entrambi i figli maggiorenni, in quanto non economicamente autosufficienti. Invero, pur prendendosi atto della disponibilità manifestata da ad occuparsi del AR mantenimento dei due figli in modo esclusivo senza chiedere alcuna partecipazione alla madre, va rilevato, ai fini della valutazione dell'effettiva disponibilità economica dello stesso attore,
9 che alcuna prova (e, prima ancora, specifica allegazione) è stata da lui offerta, a fronte delle contestazioni mosse dalla convenuta, in ordine alla ricorrenza dei presupposti richiesti per poter ritenere giustificato l'ulteriore mantenimento della figlia in seguito al compimento CP_2 della maggiore età. E', infatti, pacifico che tale mantenimento non può protrarsi sine die, trovando il suo limite, logico e naturale, allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita o abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto la piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II del 7.07.2004 n. 12477). Altresì, in ambito giurisprudenziale è stato chiarito che “Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. Ai fini dell'accoglimento della domanda, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” (cfr. Cass. civ. n. 17183/2020 già citata). E, ancora, ferma restando l'obbligazione alimentare, è stato evidenziato che il figlio maggiorenne non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, potendo usufruire di diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (cfr. in questi termini Cass. civ. sez. I del 25.07.2022 n. 23132).
Ebbene, nel caso di specie, se è incontestato che, al momento, non ha una propria Per_1 autosufficienza economica, in quanto ristretto agli arresti domiciliari, invece, per quanto concerne , alcuna prova è stata fornita da in ordine all'effettiva CP_2 AR ricorrenza di peculiari circostanze (nei termini esplicitati) giustificanti un mantenimento ulteriore della stessa da parte del padre, a fronte delle contestazioni mosse dalla convenuta in
10 ordine ad un'asserita mancata autosufficienza economica della medesima figlia, che avrebbe anche intrapreso una convivenza con il compagno.
L'inammissibilità dell'intervento spiegato da e la parziale fondatezza delle Controparte_2 domande proposte dai coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 910/2023, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'intervento adesivo spiegato da;
Controparte_2
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Acquappesa il 27.04.1996 tra i coniugi e (trascritto nel AR Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 1, uff. 1, parte II, serie A, anno
1996);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Acquappesa perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di e l'obbligo di Controparte_1 di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento in favore di AR della somma indicata nella sentenza di separazione personale dei coniugi n. Controparte_1
845/2022 emessa dal Tribunale di Paola in data 14.11.2022;
- dispone che versi a , a titolo di assegno divorzile, entro il AR Controparte_1 giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante vaglia postale, bonifico o assegno), la somma mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 18.02.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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