Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Ordinanza presidenziale 13 settembre 2024
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 31/01/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00860/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03646/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3646 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aniello Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'annullamento:
a) del provvedimento prot. n.-OMISSIS- con cui la Prefettura di Caserta informa “per i motivi di cui in premessa, che nei confronti della società "-OMISSIS-." p.iva n. -OMISSIS-, dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011 e conviventi, sussistono, allo stato degli accertamenti, le situazioni di cui all'art.84, comma 4 e all'art.91, comma 6 del D.Lgs. 6/9/2011 n.159.”;
b) della nota prot. n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura comunica il provvedimento sub a);
c) della nota prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Napoli, di cui non si conosce il contenuto;
d) del decreto prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Caserta;
e) del verbale di accesso presso la sede della società del -OMISSIS-, acquisito al prot. di ingresso della Prefettura di Caserta al n. -OMISSIS-;
f) del verbale di riunione del -OMISSIS-, con cui il Gruppo Interforze propone l’emissione di un provvedimento interdittivo antimafia, di cui non si conosce il contenuto;
g) della nota prot. n.-OMISSIS-, con cui la Prefettura di Caserta ha invitato la -OMISSIS-., ai sensi dell’art. 92, comma 2bis D.Lgs. n. 259/2011, a presentare osservazioni;
h) della nota della DIA di Napoli prot. n. -OMISSIS-, di cui non si conosce il contenuto;
i) del verbale di riunione del Gruppo Interforze del -OMISSIS-, di cui non si conosce il contenuto;
l) di tutti gli atti e/o documenti in base ai quali è stata adottata la comunicazione ex art. 92, comma 2 bis del D.Lgs. n. 159/2011, con particolare riferimento a quelli formati a seguito dell''''ispezione eseguita in virtù del decreto Prefettizio prot. n. -OMISSIS-, di cui non si conosce il contenuto;
m) nonché, di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il provvedimento prot. n.-OMISSIS- con cui la Prefettura di Caserta ha informato “ per i motivi di cui in premessa, che nei confronti della società "-OMISSIS-." p.iva n. -OMISSIS-, dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011 e conviventi, sussistono, allo stato degli accertamenti, le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art.91, comma 6 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 ”.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Caserta sostenendo l’infondatezza dei motivi di doglianza.
Con ordinanza n. 1676 del 6.9.2024 il Collegio ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni juris del ricorso introduttivo sulla base della seguente motivazione: « la prognosi di rischio di condizionamento risulta basata su plurime cointeressenze e intrecci societari tali da suffragare con adeguato grado di plausibilità la contestata valutazione prefettizia (…) il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare ».
Tale ordinanza cautelare è stata impugnata dalla ricorrente dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 4008 del 25.10.2024, ha accolto l’impugnazione, sulla base della seguente motivazione: « Premesso che l’ordinanza impugnata afferma che “la prognosi di rischio di condizionamento risulta basata su plurime cointeressenze e intrecci societari tali da suffragare con adeguato grado di plausibilità la contestata valutazione prefettizia”;
Ritenuto, alla luce della sommaria delibazione tipica di questa fase e impregiudicati gli approfondimenti riservati alla sede di merito, che la richiamata motivazione risulta prima facie condivisibile, mentre le censure riportate nell’appello cautelare e appuntate sulla rilevanza sintomatica del quadro indiziario posto a fondamento della misura interdittiva non paiono suscettibili di favorevole considerazione sotto il profilo del fumus boni iuris;
Ritenuto, tuttavia, che meriti più compiuto approfondimento la tematica concernente l’omessa applicazione della misura collaborativa ex art. 94 bis del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che, a tal fine, possa essere accordata la più limitata misura della sollecitazione della fissazione dell’udienza di merito;
Ritenuto dunque che l’appello cautelare possa essere accolto nei soli sensi sopra indicati, con compensazione tra le parti delle spese relative alla presente fase processuale. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito innanzi al giudice di primo grado ».
Dopo lo scambio di memorie, all’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il Collegio ha deliberato la decisione.
2. Con il primo motivo parte ricorrente ha censurato il compendio motivazionale dell’interdittiva impugnata, al fine di criticare e depotenziare il quadro indiziario sul quale la Prefettura ha fondato la ritenuta sussistenza di un rischio di permeabilità criminale della società ricorrente. In particolare la Prefettura nell’interdittiva impugnata ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione, evidenziando:
- che la società ricorrente ha legami societari e cointeressenze con altre imprese facenti parte di un Raggruppamento temporaneo di imprese, oggetto di accertamento antimafia da parte di questa Prefettura, considerando che, sebbene il Raggruppamento temporaneo integri un rapporto provvisorio finalizzato all'esecuzione di specifiche commesse (nella specie, l'affidamento quinquennale del servizio -OMISSIS-), identifica comunque l'instaurazione di un rapporto commerciale rilevante ai fini della normativa antimafia;
- che nel predetto Raggruppamento figurano società i cui componenti orbitano nell'ambito di un sistema affaristico le cui figure centrali sono costituite da -OMISSIS-, considerando che quest’ultimo (pluripregiudicato, condannato per reati di criminalità organizzata ed intraneo al clan -OMISSIS-) è la figura camorristica centrale di un gruppo di imprenditori che ha monopolizzato il settore della sanificazione di strutture della sanità pubblica campana. In particolare, in data -OMISSIS-, la Procura della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia del Tribunale di Napoli, ha emesso decreto di perquisizione personale, informatica e locale nonché informazioni di garanzia e informazione diritto di difesa nell'ambito del p.p. n. -OMISSIS-, nei confronti dei germani -OMISSIS- di cui sopra. Da tale provvedimento la Prefettura ha acquisito elementi rilevanti sul conto dei sopra indicati -OMISSIS- su altri soggetti direttamente o indirettamente riconducibili alle società facenti parte della Raggruppamento Temporaneo di imprese. Inoltre la nota della Dia Napoli prot. -OMISSIS-, ad integrazione della relazione conclusiva afferente all'attività di accesso ispettivo, ha evidenziato i rapporti storici tra l'imprenditore -OMISSIS-, titolare della -OMISSIS-, entrambi indagati per reati ostativi antimafia;
- che la ricorrente risulta avere una partecipazione del-OMISSIS-sociale della -OMISSIS-, il cui capitale sociale risulta condiviso, per altro, dalla -OMISSIS-, che come accertato nel corso delle indagini, risulta di fatto espressione di -OMISSIS-;
- la presenza, tra i dipendenti della ricorrente, di -OMISSIS-, la quale che è titolare di quote della società -OMISSIS-, destinataria di provvedimento interdittivo antimafia da parte di questa Prefettura (prot. n. -OMISSIS-, confermato in sede di contenzioso giurisdizionale;
- la presenza, tra i dipendenti della ricorrente, di -OMISSIS-, il quale e stato controllato in più occasioni con soggetti che annoverano a loro carico segnalazioni per reati di interesse ai fini della certificazione antimafia.
Al fine di censurare l’interdittiva impugnata, parte ricorrente ha sostenuto che questa sarebbe viziata per insufficiente istruttoria e insufficiente motivazione, e che sarebbe basata su indizi erronei, nei seguenti termini:
- il R.T.I. non comporta alcun tipo di rapporto commerciale tra le imprese raggruppate;
- comunque, non tutte le imprese del raggruppamento affidatarie del servizio -OMISSIS- da parte dell’A.S.L. Caserta sono oggetto di accertamento antimafia;
- nessuno dei componenti dell'impresa ha avuto rapporti con i sig. -OMISSIS-, -OMISSIS-. Solo l'amministratore unico ha avuto rapporti di natura esclusivamente commerciali con il -OMISSIS-, che svolge l'attività di rappresentante di prodotti chimici, e comunque i predetti rapporti sono stati comunque interrotti a partire -OMISSIS-;
- le quote della -OMISSIS-, sono pervenute al sig. -OMISSIS- a seguito del decesso del -OMISSIS-, ma questi non ha rivestito alcun ruolo sociale nell'attività di amministrazione e gestione della stessa;
- il sig.-OMISSIS- non è più dipendente dalla -OMISSIS-;
- nessun tipo di rapporto di natura commerciale è mai intercorso tra -OMISSIS-;
- a carico del sig. -OMISSIS-, non più dipendente della -OMISSIS-, non risultano carichi pendenti;
- la -OMISSIS- ha avviato la procedura di liquidazione della -OMISSIS-
- la ricorrente adottato misure di self cleaning , tra cui l'adozione del modello di cui al d.lgs 231/01.
2.1. In linea generale, gli elementi indiziari che il Prefetto può valorizzare sono molteplici, e sono oggetto di un percorso di tipizzazione giurisprudenziale. Sotto tale profilo, possono rilevare, ad esempio:
- le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico;
- i rapporti di parentela, qualora assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”;
-i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia con esponenti del clan;
- la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011;
- le sentenze di condanna, nonché anche le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, 22/06/2023, n. 6144).
Inoltre, « il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa » (Cons. Stato, sez. III, 16/06/2023, n. 5964),
Ciò premesso, l’avviso del Collegio è che l'informativa del Prefetto qui in contestazione poggi su un quadro indiziario grave e robusto, senz’altro idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione.
Nella motivazione dell'interdittiva sono individuati, infatti, specifici e significativi elementi di fatto, sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose, supportati da ampia attività investigativa e documentazione giudiziaria che rende plausibile il ravvisato pericolo di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente, desumibile dalla riconducibilità dell’ente a componenti del Clan tramite vari collegamenti.
Su questa congrua cornice istruttoria si innesta il compendio indiziario, in sé pienamente idoneo a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e la conseguente azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura. Le informazioni investigative acquisite hanno in sostanza determinato l’emersione di indici specifici di rischio che l'attività d'impresa della ricorrente, possa essere in modo concreto ed attuale oggetto d'infiltrazione mafiosa.
Le deduzioni di parte ricorrente non scalfiscono l'affidabilità del quadro indiziario composto dall'Autorità prefettizia.
2.2. Nel caso in esame la Prefettura ha considerato un quadro complessivo indiziario da cui emerge la probabilità del pericolo di infiltrazione mafiosa.
L’informativa è stata adottata sulla base degli accertati legami societari e commerciali, e sui legami con esponenti della criminalità organizzata, tra cui -OMISSIS-, nei termini sopra descritti.
Viceversa non convincono le censure della parte ricorrente in ordine alla ricostruzione del quadro indiziario.
Il Collegio osserva che si evidenzia che non è dirimente che il RTI costituisca un rapporto provvisorio finalizzato all'esecuzione di specifiche commesse, in quanto esso non elimina, ma anzi conferma la creazione di una interazione negoziale tra imprese, tanto bastando per assumere rilievo ai fini della normativa antimafia, in quanto il legale che si costituisce tra le imprese coinvolte nel Raggruppamento testimonia una condivisione di finalità imprenditoriali e probabilmente una convergenza verso l'asservimento agli interessi della criminalità organizzata.
In secondo luogo, non è condivisibile la ricostruzione della ricorrente nel punto in cui contesta il legame con le società-OMISSIS-. In realtà, è significativa ai fini antimafia la partecipazione della ricorrente nella società -OMISSIS-, la quale è a sua volta partecipata da -OMISSIS-, la quale è controllata dal pluripregiudicato -OMISSIS-, legato al clan -OMISSIS-; viceversa non è dirimente la circostanza della cessione delle partecipazioni nella società -OMISSIS- effettuata dalla -OMISSIS- in data -OMISSIS-, in quanto trattasi di un evento successivo al provvedimento impugnato, che al più può essere considerato in sede di aggiornamento della misura, ma non per scardinare la tenuta del quadro indiziario delineato dal provvedimento impugnato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. Il Collegio non ritiene condivisibile l’approccio della ricorrente, che intende sminuire la rilevanza degli incontri tra -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- “alter ego” di -OMISSIS-), documentati dalle Forze di Polizia; dalla intensità di tali incontri emerge ulteriormente confermato il pericolo di infiltrazione mafiosa. Non è censurabile la motivazione del provvedimento impugnato nel punto in cui ha evidenziato che la decisione di porre in liquidazione la società -OMISSIS- non scalfisce il quadro indiziario, in quanto la società in liquidazione continua comunque ad esistere nella realtà giuridica e imprenditoriale. Peraltro, osserva il Collegio, la prospettata cancellazione della società dal Registro delle Imprese per estinzione della -OMISSIS- S.r.L. (così come anche della società -OMISSIS- successivamente all’adozione del provvedimento impugnato) è un evento solo successivo al provvedimento impugnato, che al limite può essere valutato in sede di aggiornamento della misura, ma non per scalfire il quadro indiziario fotografato dal provvedimento impugnato con riguardo alla situazione esistente al momento della sua adozione.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel citato Raggruppamento vi sono società che ruotano attorno alle figure dei fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-. In particolare -OMISSIS- è la figura camorristica centrale di un gruppo di imprenditori che ha monopolizzato il settore della sanificazione di strutture della sanità pubblica campana.
Non è poi dirimente la sussistenza di pronunce di condanna penale per reati associativi, in quanto gli indizi di appartenenza al clan o di influenza del clan possono trarsi da una pluralità di elementi presuntivi, incluso i risultati delle indagini penali e di polizia.
A fronte di tale consolidato quadro indiziario, formato dalla pluralità di elementi presuntivi sopra descritti, non è decisivo che qualche giorno dopo la comunicazione ex art. 92 bis CAM, avvenuta in -OMISSIS-, la società ricorrente in -OMISSIS- abbia provveduto a licenziare-OMISSIS- e -OMISSIS-.
2.3. In conclusione, nella specie, correttamente il coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto sufficiente ad evidenziare il pericolo di contiguità con la mafia. Correttamente il Prefetto ha operato le sue valutazioni conformemente al principio secondo cui « Ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione "parcellizzata" di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri » (Cons. Stato, sez. III, 22/05/2023, n. 5024). Il giudizio del Prefetto è connotato da ampia discrezionalità di apprezzamento, con conseguente sindacabilità in sede giurisdizionale delle conclusioni alle quali l'autorità perviene solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell'informativa antimafia rimane estraneo l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento (Cons. St. n. 4724 del 2001). Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che, per giurisprudenza costante, può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (Cons. St. n. 7260 del 2010).
Risultano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato il giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della società ricorrente da parte di specifici ambienti criminali.
2.4. Il primo motivo di ricorso è pertanto respinto.
3. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente ha censurato, anche con riferimento al vizio di istruttoria e di motivazione, la violazione dell’art. 94 bis C.A.M., in quanto l’asserita sussistenza del presupposto dell’agevolazione solo occasionale avrebbe consentito l’applicazione delle misure previste dalla citata norma.
3.1. In linea generale, « il sistema tradizionale delle misure interdittive patrimoniali nei confronti delle imprese infiltrate da organizzazioni di stampo mafioso si è di recente arricchito di ulteriori misure, volte a graduare - a seconda dei casi - la loro incidenza sullo svolgimento e sulla gestione delle attività economiche, anche consentendone la prosecuzione da parte dell'impresa destinataria della misura… Tra queste ultime è compreso il controllo giudiziario, che nella versione prevista dall'art. 34-bis, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di sicurezza - approvato con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - può essere chiesto dalle "imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto", quando ai sensi del comma 1 della medesima disposizione l'agevolazione di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di stampo mafioso risulta occasionale » (Cons. Stato, ad. plen., 13/02/2023, n. 6).
3.2. Ciò premesso, il Collegio ritiene condivisibile la descritta censura con cui la società ha contestato l’insufficiente motivazione in ordine alla omessa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011, lamentando l’insufficienza e comunque l’erroneità della motivazione contenuta nella interdittiva in ordine alla non occasionalità dell’agevolazione. Il Collegio ritiene che sul punto il provvedimento contenga una motivazione meramente stereotipata e standardizzata, senza dar conto in concreto degli elementi che escluderebbero l’occasionalità; infatti nel provvedimento impugnato è solo affermato che « le risultanze istruttorie e processuali denotano tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a condotte ed interessenze continuative, stabili, non episodiche e, quindi, non integranti il requisito dell’occasionalità dell’agevolazione ». Tale motivazione è meramente astratta, e non dà conto delle ragioni del carattere continuativo del legame tra la società ricorrente e le consorterie criminali, e non spiega in concreto per quale motivo non siano percorribili le suddette misure di prevenzione collaborativa, non potendosi comprendere, dal contenuto della motivazione, i motivi di esclusione del presupposto dell'agevolazione occasionale.
4. Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, impregiudicato il potere della Prefettura di provvedere nuovamente nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.
5. In ragione della complessità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con conseguente annullamento degli atti impugnati, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.