Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2053/2022
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
titolare della causa n. r.g. 2053/2022, pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1
e nei confronti di
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011 n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice mono- cratico, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2053 del Ruolo Generale del 2022
TRA
residente in [...]c.da Bosco snc ed Parte_1 elettivamente domiciliato all'indirizzo telematico pec:
dell'avv. LA FRANCA IRENE che lo rappresentata Email_1 difende giusto mandato in atti
-parte opponente-
CONTRO elettivamente domiciliata VIA NICOLA BOTTA 2 CEFALÙ Controparte_1 presso lo studio dell'avv. MUFFOLETTO NICOLA, rappresentato e difeso dall'avv. FRASCINO ELENA che la rappresentata difende giusto mandato in atti
-parte opposta -
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato dal Tribunale del 09.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
La controversia ha a oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 460/22 emesso dal Tribunale di Termini Imerese – in accoglimento del ricorso proposto da per l'importo complessivo di € 15.080,03 Controparte_1
2 oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione;
credito asseritamente nascente dal rapporto contrattuale contratto di finanziamento personale n. 14021448 sottoscritto dall'opponente con vd. ricorso monitorio). Controparte_2
L'opponente lamentava l'illegittimità del decreto ingiuntivo e ne chiedeva la revoca, sostenendo l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a dimostrare l'esistenza del credito e la c.d. “legittimazione attiva” della cessionaria, non essendovi agli atti prova che il credito asseritamente vantato da nei confronti del sig. abbia CP_2 Pt_1 costituito oggetto di cessione nei confronti di aggiungeva in Controparte_1 ultimo che in ogni caso, qualsivoglia credito era prescritto, per effetto del decorso del termine decessale.
Chiedeva pertanto: i) di revocare il decreto ingiuntivo;
ii) in ogni caso, di dichiarare che nulla era dovuto dal sig. ad in assenza Pt_1 Controparte_1 della prova della titolarità del credito;
iii) dichiarare la prescrizione del credito.
Evocata in giudizio si costituiva la quale eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, l'improcedibilità per mancata mediazione;
nel merito, quanto alla prova della sussistenza del credito, deduceva il completo assolvimento dell'onere probatorio a suo carico alla luce della documentazione versata in atti;
poneva in evidenza che, a seguito di una serie continua di cessioni, il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale era stato oggetto di una operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, e di godere dunque della “legittimazione attiva”; sull'eccezione di prescrizione, deduceva il mancato decorso dei termini prescrizionali, essendo il dies a quo quello scadenza dell'ultima rata del piano di rimborso, ovvero il 27/02/2018; sosteneva la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, e chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà, chiedendo anche la condanna dell'oppoente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. co 3
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
460/22, veniva assegnato a parte convenuta il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
3 Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 co 6
c.p.c..
Nelle more del giudizio, con atto di intervento ex art. 111, comma 2 c.p.c del in data 16.9.24 interveniva quale successore a titolo CP_1 particolare del rapporto controverso, per effetto dell'operazione di cessione del credito, giusto avviso pubblicato nella G.U. in atti.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione e decisone con termine per note conclusive fino a 10 giorni prima.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali.
Va preliminarmente chiarito, in relazione alla comparsa depositata in data
16.09.2024 da che, come affermato dalla giurisprudenza CP_1 della Suprema Corte: "la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti" (Cass. n. 22424 del 22.10.2009; cfr in merito Tribunale di
Bari 12.05.2015 n. 2171).
Ed ancora, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stata promossa espropriazione forzata (o compiuto l'intervento), il cedente mantiene la legittimazione attiva (“ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga (Cass. n. 15622 del 2017).
Ne consegue che, in ragione del fatto che la ricorrente in fase monitoria, in questa sede convenuta, indicata in citazione e ritualmente evocata in giudizio è la sola . (v. atto di citazione notificato e relata di CP_1 notifica nonché nota di iscrizione a ruolo) e che la stessa si è costituita, la presente pronuncia verrà comunque emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Ciò tanto più che non è stata formulata richiesta di estromissione della originaria parte opposta né è stato manifestato CP_1 espressamente il consenso all'estromissione di quest'ultima da tutte le parti in lite, restando inteso che la sentenza spiega effetti anche nei
4 confronti dei successori a titolo particolare, intervenuti in giudizio, ai sensi dell'art. 111 co.3 c.p.c.
3.Merito della lite.
Ciò premesso nei fatti, l'analisi deve muovere dal quadro processuale principale che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vede invertirsi la posizione solo processuale delle parti, nel senso che colui che propone l'opposizione al decreto ingiuntivo riveste, solo formalmente, la veste di “attore”, ritrovandosi davanti al Giudice nella medesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse stato mai pronunciato e, il convenuto formale, rimane nella sostanza attore.
In via generale, quindi, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova di siffatta azione contrattuale di adempimento è regolato dagli artt.
1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce per l'inadempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché allegare l'inadempimento dell'altro contraente totale o parziale e, ciò fatto, spetta al debitore allegare di avere esattamente adempiuto (ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
I criteri probatori di cui sopra vanno naturalmente coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6,
21.08.2012 n. 14594).
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , va CP_3 preliminarmente chiarito che nell'eccepire il “difetto di legittimazione attiva” parte opponente ha inteso, in realtà, contestare la titolarità del rapporto giuridico dedotto in causa.
Ed invero, la legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) si collega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ. (secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge) e deve intendersi quale diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale.
5 La legittimazione attiva e passiva integra, quindi, una condizione dell'azione e, pertanto, la verifica della sua sussistenza deve essere effettuata sulla base dei soli fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo.
Il giudice, cioè, deve accertare se, secondo la sola prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto giuridico controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla.
Di conseguenza, non attiene alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. sul punto Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2002, n. 15177)
Come recentemente ritenuto dalla Suprema Corte: “L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione”. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - pur avendo correttamente riqualificato alla stregua di contestazione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal debitore in sede di opposizione al decreto ingiuntivo - in relazione all'intervenuta cessione del ramo di azienda da parte della banca creditrice aveva omesso di valutare le risultanze istruttorie suscettibili di comprovare, da un lato, la suddetta titolarità e, dall'altro, il fatto modificativo consistente nella dedotta cessione del credito conseguente al trasferimento del ramo d'azienda, limitandosi a rigettare l'eccezione mediante il generico riferimento a una non meglio identificata "copiosa documentazione" prodotta dal soggetto che aveva agito in giudizio) (cfr. Cass. sez. III, 27/11/2023, n.32814).
Ciò chiarito, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Ai fini della prova della cessione, l'avviso di cessione dei crediti in blocco prodotta dall'opposta non è sufficiente avendo la funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. allo scopo di precludere al debitore pagamenti al cedente con effetto liberatorio, mentre non attesta la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in
6 blocco, essendo a tal fine necessario la prova dell'inclusione del rapporto obbligatorio nell'operazione di cessione in blocco.
Tale principio è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione, la quale da ultimo con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 -sul solco di un orientamento ormai granitico- ha ribadito che che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58
TUB
Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Nel caso di specie, il credito oggetto del giudizio trae abbrivio da una serie continua di cessioni che vede quale originaria cedente
[...]
(società mutuante), con cui l'opponente ha stipulato il CP_2 contratto di finanziamento personale, la quale avrebbe ceduto il credito a
(v. avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Controparte_4
Italiana n. 152 del 28.12.2013), la quale a sua volta avrebbe ceduto a
(vds. avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 Controparte_5 del 05.12.2015) , dante causa della società odierna opposta CP_1
[...]
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, deve ritenersi che la cessionaria non abbia fornito la prova della continuità delle cessioni in blocco, aventi a oggetto il credito azionato.
Invero, la società a fronte della specifica contestazione CP_1 formulata dall'opponente, avrebbe dovuto produrre in giudizio i contratti di cessione dei crediti conclusi nel tempo nonché, in particolare, quello di cui si fa menzione in atti tra la stessa e la sua dante causa.
Considerato che parte opposta né in sede monitoria, né in sede di opposizione ha prodotto il contratto di cessione in parola, essendosi limitata alla mera produzione dei vari avvisi di cessione del credito pubblicati in Gazzetta Ufficiale, non può dirsi fornita idonea prova
7 dell'inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale.
Tanto preclude già, in considerazione della natura di atto traslativo a titolo particolare della cessione del credito, che presuppone la prova di tutta la sequenza dei trasferimenti senza soluzione di continuità, di poter ritenere provata la titolarità dello stesso in capo alla opposta.
Inoltre, anche sulla base degli estratti della Gazzetta Ufficiale in atti, da dove non è possibile evincere con certezza l'intervenuto trasferimento in favore della odierna opposta del credito originariamente vantato dalla società mutuante nei confronti dell'opponente, dal momento che gli avvisi hanno contenuto generico ed il credito azionato non è riconducibile de plano ad alcuna delle categorie menzionate.
L'acclarato difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna parte opposta per mancata prova della serie continua di cessioni comporta, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti, l'accoglimento dell'opposizione proposta e per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Spese di lite.
Relativamente alle spese di lite, queste seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo in favore dell'erario, essendo l'opponente ammesso al patrocinio a spese dello stato.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 460/2022 emesso dal Tribunale di Termini Imerese;
-Condanna la parte opposta alla refusione le spese Controparte_1 di lite in favore dell'erario, quantificate in euro 3.778,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
-Lascia a carico di parte opposta le spese relative alla fase monitoria.
Così deciso in Termini Imerese il 09/05/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
8 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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