Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 665/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 14.4.2020 al numero 665/2020 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 1057/2019 emessa dal Tribunale di
SIENA emessa il 16.10.2019 e pubblicata il 22.10.2019, pendente fra
Parte_1
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. VACCARO FELICE C.F._1
( e dall'Avv. BOTTI DAVIDE ( ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ) e Controparte_1 C.F._4 CP_2
( ), rappresentati e difeso dall'Avv. CAMBO' ANTONIO C.F._5
( ) e dall'Avv. QUARTO ALFREDO ( ) ed C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza del Tribunale di
1
2329/2009 del Tribunale di Siena, pubblicata il 22.10.2019 non notificata:
- In via pregiudiziale disporre la rinnovazione integrale della CT e dichiarare nulle, e/o inammissibili e comunque irrilevanti, le prove testimoniali dei testi ing.
e del sig. ; Tes_1 Testimone_2
- Nel merito, respingere le domande proposte da e Controparte_1 CP_2 contro in proprio e nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 artigiana perché radicalmente infondate in fatto e diritto e non provate ed, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, dichiarare tenuti in solido tra loro e quindi condannare e al pagamento nei Controparte_1 CP_2 confronti di in proprio e nella sua sopra esposta qualità delle Parte_1 seguenti somme:
1) € 8.766,66 + IVA, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, quale corrispettivo dovuto dagli attori all'odierno convenuto in esecuzione del contratto per cui è causa e non pagato, salvo il diverso importo che verrà ritenuto di giustizia e/o sarà ritenuto equo;
1) € 1.079,00 oltre IVA e cap, incrementato di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di rimborso delle spese di AT poste provvisoriamente a carico dell'odierno convenuto e da questi corrisposte;
2) € 1.200,00 oltre IVA e cap come per legge, per spese di TP;
3) € 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e per il discredito arrecato dagli attori alla reputazione commerciale dell'odierno convenuto, salvo il diverso importo che verrà ritenuto di giustizia e/o sarà ritenuto equo.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio in appello e delle spese, competenze ed onorari del procedimento per A.T.P. svoltosi dinanzi al Tribunale di Grosseto, oltre rimborso spese generali 15%, C.A.P. e I.V.A. come per legge”.
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis
e nel rigetto di tutte le argomentazioni difensive di controparte che si contestano in fatto ed in diritto nonchè anche in merito alle eventuali avanzate richieste istruttorie NEL MERITO: Rigettare integralmente l'appello di parte avversa in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado del Tribunale di Siena n. 1057/2019 emessa nel procedimento N.R.G.
2 2329/2009. Con condanna all'integrale refusione delle spese e competenze di causa anche della fase di secondo grado.”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado e convenivano in giudizio nella sua Controparte_1 CP_2 Parte_1 qualità dell'omonima impresa individuale corrente in Castiglion Della Pescaia (GR), per sentire accertare la sussistenza di gravi vizi e difetti nelle opere eseguite sull'imbarcazione di loro proprietà denominata “Nereide”, con conseguente dichiarazione di risoluzione del relativo contratto di appalto per grave inadempimento dell'impresa e condanna del medesimo alla restituzione del Pt_1 compenso già versato (€ 4.000,00) oltre al risarcimento dei danni per ulteriori complessivi € 81.000,00 circa.
Precisavano che per l'esecuzione dell'opera, consistente nel rinnovo di parte della coperta con la messa in opera di copertura in teak, era stato concordato un importo complessivo di € 9.600,00 oltre Iva;
che a conclusione dei lavori erano subito emersi evidenti vizi, sia sotto il profilo estetico che funzionale, come da relazioni del tecnico di parte Dott. che a seguito delle contestazioni dei committenti, Per_1
l'impresa veva instaurato dinanzi al Tribunale di Grosseto un procedimento Pt_1 di AT conclusosi con il deposito della relazione del CT Per. Ind. Persona_2 che aveva riscontrato vizi e difetti ma non ne aveva verificato tutte le conseguenze;
che gli effettivi danni conseguiti alla realizzazione delle opere commissionate al erano stati accertati, nella loro gravità, nella relazione a Pt_1 firma di altro tecnico di parte, IN. , a seguito della quale era stata Tes_1 formalizzata all'Ufficio Circondariale di Piombino la “denuncia di evento straordinario”, con conseguente ritiro della licenza di navigazione e ricovero della barca in un cantiere, per accertamenti da parte di tecnico del Registro Navale
Italiano (NA). si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza Parte_1 territoriale del giudice adito, non ricorrendo gli estremi di cui al D.lgs. n. 206/2005; nel merito, sosteneva che era stato il a disporre che il lavoro fosse fatto CP_1 senza togliere la barca dall'acqua, per contenere i costi dell'opera, e che gli asseriti vizi e difetti erano conseguenza anche di tali disposizioni;
che comunque l'opera era stata realizzata a regola d'arte; che la presenza di pretese infiltrazioni e
3 cedimenti era stata esclusa in sede di AT;
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, nell'esecuzione dei lavori non erano state utilizzate viti autofilettanti;
che l'eventuale sussistenza di fori sulla coperta doveva essere imputata ai proprietari;
che, comunque, la richiesta risarcitoria era eccessiva, in quanto non teneva conto della vetustà dell'imbarcazione e inoltre i danni da mancato godimento erano quantificati in maniera eccessiva e la svalutazione dell'imbarcazione doveva essere al più commisurata ai costi di ripristino, pari a €
2.080,00 oltre Iva come da AT. Il svolgeva poi domanda riconvenzionale, Pt_1 chiedendo la condanna degli attori al pagamento del residuo corrispettivo da essi dovuto (detratto l'acconto versato, pari a € 1.000,00 e non a € 4.000,00 come dedotto da controparte), nonché al rimborso delle spese di AT e di quelle di TP, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e per lesione della propria reputazione commerciale, danno quantificato in € 20.000,00,
o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Previo svolgimento di CT e assunzione di prove orali nonché acquisizione del fascicolo del procedimento per AT, respinta l'istanza di ricusazione e di rinnovo integrale della CT avanzata dalla ditta con sentenza n. 1057/2019 Pt_1 pubblicata il 22.10.2019, il Tribunale di Siena, pronunciava la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento dell'impresa Pt_1 condannando quest'ultimo, previo rigetto della sua domanda riconvenzionale, era a corrispondere a e la somma complessiva di € 68.274,00 oltre CP_1 CP_2 interessi legali, rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo e rifusione delle spese di lite, oltre al pagamento delle spese di CT.
Motivava il Tribunale di Siena che le risultanze della CT erano esaustive e convincenti, che i profili di criticità evidenziati dal CT IN. integravano i Per_3
“gravi vizi e difetti” presupposto per la risoluzione del contratto;
che il medesimo aveva precisato che “anche con la barca in acqua e non alata a secco, il lavoro poteva essere eseguito secondo le regole del buon costruire”; che comunque il aveva assunto nei confronti dei committenti un'obbligazione da ritenersi Pt_1 pacificamente di risultato e non di mezzi;
che i vizi riscontrati dall'IN. erano Per_3 stati accertati anche nella precedente fase di AT, poiché anche il CT Per_2
nominato dal Tribunale di Grosseto, aveva accertato difettosità (carenze
[...] di gommatura, distacco delle cornici della tuga, lieve asimmetria della gommatura medesima in alcune parti, fessurazioni presenti in alcune doghe); che dalle prove testimoniali era emerso come la coperta oggetto dell'intervento si trovasse, prima
4 dei lavori eseguiti dalla ditta in buone condizioni;
che in particolare l'Arch. Pt_1
perito incaricato a fini assicurativi, aveva riferito di aver attribuito alla Per_4 barca, nel 2007, un valore di manutenzione “buono”; che peraltro sarebbe stato onere del al momento dell'accettazione dell'incarico, evidenziare eventuali Pt_1 problematiche della coperta;
che era dunque ragionevole ritenere che la riscontrata difettosità dell'incollaggio del rivestimento in teak della coperta avesse comportato il passaggio dell'acqua nella parte sottostante, con conseguente imbibimento della struttura;
che anche il Dott. TP di parte Persona_5 attrice nel procedimento di AT, nella sua seconda relazione del 13.10.2008
(confermata all'udienza del 29.10.2015) aveva evidenziato la presenza di “un cedimento degli incollaggi esteso a tutti i listelli di bordatura ma verosimilmente anche alle doghe stesse”, concludendo la relazione con la constatazione, fra l'altro, di “una degenerazione del manufatto dovuta al cedimento degli incollaggi”; che, parimenti, il teste IN. , TP di parte attrice nella CT svolta in corso Tes_1 di causa, escusso all'udienza del 3.03.2016, nel confermare il contenuto della propria relazione tecnica svolta su incarico degli attori successivamente al deposito dell'AT, aveva ribadito quanto accertato visivamente e strumentalmente sulla barca Nereide oggetto di ispezione, e cioè, in particolare, la riscontrata presenza di evidenti tracce di umidità nel legno compensato costituente l'anima delle controsoffittature interne dell'imbarcazione, spiegando che la presenza di acqua/umidità all'interno del sandwich costituente la superficie della coperta stessa, e quindi il degrado strutturale di tale elemento, “non potevano derivare se non dalla penetrazione di acqua/umidità dall'alto e quindi dalla pelle superiore del sandwich stesso, ovvero la superficie a diretto contatto con la faccia inferiore delle doghe di teak del rivestimento”; che il medesimo IN. pur non avendo Tes_1 visualizzato fori nella pelle superiore del sandwich, affermava come “questi erano
l'unica via attraverso la quale l'acqua avrebbe potuto penetrare nel core del sandwich..”, altresì confermando l'uso, in generale, di viti autofilettanti quale tecnica di fissaggio della coperta;
che, in ogni caso, a prescindere dalla metodologia effettivamente seguita dalla ditta per l'incollaggio della Pt_1 coperta, era rilevante che, sin dal sopralluogo eseguito in sede di AT, fosse stata constatata una difettosità dell'incollaggio, e come l'imbibimento della coperta fosse pertanto ragionevolmente avvenuto a causa delle infiltrazioni dell'acqua proveniente dalla coperta in teak difettosa (per un uso errato delle viti autofilettanti ovvero dei pesi apposti sulla coperta per l'incollaggio della stessa - modalità,
5 quest'ultima, indicata dal convenuto come da lui adottata nel caso di specie); che volendo, comunque, prendere in esame la questione della presenza dei fori riscontrati in sede di CT (dopo il distacco del filarotto dalla sua sede), attraverso i quali, secondo l'IN. , si sarebbe infiltrata l'acqua che aveva poi generato Per_3
l'umidità, poteva affermarsi come le ipotesi sostenibili fossero o che detti fori erano stati realizzati dal oppure che gli stessi fossero preesistenti al suo Pt_1 intervento, come pareva sostenere il CT: purtuttavia, anche nella seconda ipotesi il CT aveva ravvisato la responsabilità del che avrebbe dovuto, in sede di Pt_1 esecuzione dei lavori, evidenziare il problema (cioè, come scritto dal CT, “avrebbe dovuto accertarsi, prima di porre in opera il rivestimento in teak, della buona situazione della superficie di posa”); che d'altra parte, sempre secondo l'IN. , Per_3 non poteva dubitarsi che i fori in questione fossero stati visti da chi doveva operare per predisporre il rivestimento in teak (“Infatti, quando il collegio peritale, in data
10 luglio 2012, ha provveduto alla rimozione di uno spezzone di filarotto sono rimasti in vista ben tre fori. È dunque inimmaginabile che, avendo tutta la coperta in vista, i fori non siano stati visti”) e comunque, “ammesso anche che i fori in questione non fossero stati visti, il lavoro non andava eseguito perché chi operava avrebbe dovuto accertarsi della buona situazione della superficie di posa”; che quindi poteva ragionevolmente concludersi, alla luce degli esiti delle CT, disposte sia nella fase di AT che nel corso del giudizio di merito, come il successivo scollamento delle doghe di teak dalla superficie del ponte di coperta, a causa del loro difettoso e inadeguato incollaggio, avesse inevitabilmente aperto la via all'acqua, che, infiltratasi al di sotto delle doghe, era penetrata sino al “core”
(anima del sandwich costituita da blocchetti di balsa), imbevendolo localmente: da qui il conseguente imbibimento della struttura, che aveva poi determinato la inidoneità della imbarcazione in oggetto alla navigazione, inidoneità anche evincibile dall'attestazione rilasciata dal NA (documento 19 allegato alla memoria
183 n. 2 c.p.c. di parte attrice), nella quale era espresso il parere di impossibilità di convalida del Certificato di sicurezza.
Circa il quantum delle somme spettanti agli attori, facendo riferimento ancora alla
CT, andava anzitutto riconosciuto l'importo di euro 4.000,00, pari ai costi di ripristino della superficie di coperta;
andava poi attribuita la somma di euro
20.274,00, con riferimento alle spese di rimessaggio e alle attività connesse (euro
6.395,00, al netto dell'IVA, nonché una ulteriore spesa mensile per la sosta al coperto, nella misura di euro 300,00, anch'essa al netto di IVA, dal novembre 2009
6 all'ottobre 2012, data di deposito della CT); andava ancora riconosciuto l'importo di euro 24.000,00 (costi necessari alla eliminazione dei vizi e dei danni riscontrati in relazione al valore commerciale dell'imbarcazione); spettava infine un ulteriore importo in considerazione del mancato utilizzo e godimento della imbarcazione da parte degli attori durante tutto il periodo in cui la stessa era rimasta ferma, da determinare equitativamente in euro 20.000,00.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Avverso la sentenza n. 1057/2019 del Tribunale di Siena, ha proposto appello quale titolare dell'omonima impresa artigiana, chiedendo, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione dell'art. 112 c.p.c.
II) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 2697 c.c.; 1223 c.c.; 1225
c.c.; 1226 c.c. 2058 c.c.);
III) omessa e/o erronea valutazione delle risultanze del proc. per A.T.P. iscritto al n.r.g. 1034/2009 del Tribunale di Grosseto, e probatorie;
IV) omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
Tali motivi sono stati unitariamente illustrati nel modo seguente.
Il primo giudice avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato laddove aveva fondato la responsabilità del sul fatto che il Pt_1 medesimo, pur non avendo eseguito i fori rinvenuti sulla coperta, avrebbe dovuto evidenziare il problema ai committenti prima di eseguire il lavoro, senza considerare che controparte non aveva mai allegato una tale responsabilità omissiva, bensì aveva fondato la propria domanda su una responsabilità commissiva del (l'aver forato la coperta per incollare le toghe in teak), Pt_1 ribadita anche in comparsa conclusionale laddove aveva continuato a sostenere che la barca era in buone condizioni al momento del conferimento dell'incarico.
In ogni caso, il tribunale avrebbe errato nel porre a carico del anche le Pt_1 conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente al suo operato: nel caso di specie, stando alla tesi esposta dal CT, se la coperta del natante non fosse stata originariamente forata, le infiltrazioni d'acqua assertivamente passate attraverso i difetti di gommatura non avrebbero imbevuto l'anima del sandwich e, quindi, non avrebbero determinato il cedimento della struttura, mentre se la copertura fosse stata originariamente integra, le infiltrazioni avrebbero potuto
7 provocare, tutt'al più, il distacco delle doghe, certamente non il collasso della struttura.
Peraltro, il giudice di prime cure aveva trascurato le risultanze dell'AT svolto dinanzi al Tribunale di Grosseto, che aveva constatato la mancanza di trafilaggi in cabina, ovvero l'assenza di qualsivoglia infiltrazione. Quanto al documento a firma del Dott denominato “seconda memoria del consulente tecnico di Persona_6 parte”, esso non era mai stato depositato nel procedimento di AT (infatti era privo del timbro del deposito in cancelleria) né era stato confermato in sede testimoniale
(poiché il riconoscimento di tale documento da parte del teste non era stato Per_1 ammesso dal giudice). Se, dunque, il 24.6.2009, data del verbale di operazioni peritali, né il CT tanto meno i rispettivi TP avevano rilevato infiltrazioni e/o cedimenti nella barca degli attori, le infiltrazioni e il cedimento denunciati il
2.11.2009 all'Autorità Marittima non potevano essere ragionevolmente attribuiti all'opera del ma a un evento straordinario verificatosi nelle more. Invero, Pt_1 dall'AT erano emersi meri difetti estetici, in parte facilmente emendabili e peraltro provocati dalla difficoltà di eseguire il lavoro senza togliere la barca dall'acqua, come richiesto dagli armatori, e in parte non riconducibili alle lavorazioni del Pt_1
o riguardanti lavorazioni richieste dai committenti nonostante il motivato parere contrario del medesimo, comunque per un costo complessivo di ripristino Pt_1 pari a soli € 2.080,00.
Né alcun elemento era emerso in corso di istruttoria tra l'opera del e le Pt_1 supposte infiltrazioni rilevate dal CT IN. , essendo infondato Persona_7
l'assunto che l'appaltatore avrebbe impiegato viti autofilettanti in fase di incollaggio del rivestimento in teak alla coperta. Lo stesso teste di controparte IN.
, invero, aveva riferito di non aver personalmente constatato ma di aver Tes_1 appreso dai committenti che per il fissaggio dei pannelli prefabbricati delle doghe di teak alla coperta sarebbero state usate “viti autofilettanti posizionate provvisoriamente nei canali longitudinale esistenti tra doga e doga in attesa che il collante interposto con il ponte sottostante facesse presa”. D'altro canto, che il non fosse responsabile delle forature è stato accertato dal CT IN. , Pt_1 Per_3 nella cui relazione si legge: “Per quanto riguarda la presenza di umidità all'interno dell'anima del sandwich non è possibile dire se questa è o meno dovuta ai lavori oggetto di questa perizia. È opinione del sottoscritto che l'acqua che ha generato
l'umidità presente si sia infiltrata attraverso i fori descritti alla pagina 3 di questa relazione. Peraltro, non è pensabile che i fori descritti siano stati eseguiti dalla
8 parte convenuta per il motivo che sono situati non ai lati del filarotto in questione
(quello rimosso a seguito di saggio invasivo, n.d.r), ma sono spostati verso la parte centrale. Dunque, i fori preesistevano ai lavori di messa in opera del rivestimento in teak oggetto della presente perizia (probabilmente non visibili per la presenza di una superficie anti-skid).” Del resto, il ha sempre affermato di avere Pt_1 incollato il rivestimento in teak alla coperta posizionando dei pesi sulla superficie, poi rimossi ad incollaggio avvenuto, ovvero con un metodo rispondente alle buone regole dell'arte: circostanza confermata anche dal teste di controparte
[...]
che ha riferito: “Ricordo di aver visto due persone la lavoro sulla Tes_3 coperta (della barca dei sig. e n.d.r.) e rilevai che il tipo di posa era CP_1 CP_2
a pannelli, ricordo, altresì, che le persone a lavoro usavano dei pesi rappresentati da secchi pieni d'acqua, del tipo di quelli usati nei cantieri, per far aderire i pannelli alla coperta sottostante”. Né potrebbero essere assunte a prova delle ipotizzate forature le fotografie, versate in atti (fascicolo avversario), della dima della coperta, trattandosi, semplicemente, della sagoma del rivestimento realizzata in cantiere dal e adagiata semplicemente sulla coperta per poterne riprodurre Pt_1 la spaziatura ed il profilo. Peraltro, controparte aveva sempre contestato l'esistenza di una precedente copertura in teak, di cui invece la barca di serie era dotata, come era emerso dall'istruttoria, anche se poi tale rivestimento era stato rimosso e la coperta era stata verniciata con vernice antiscivolo. Né il può Pt_1 essere ritenuto responsabile per non aver rilevato vizi (occulti) della coperta, che non erano stati rilevati neppure dall'architetto navale nel corso delle Per_4 verifiche effettuate il 18.7.2007 e che il CT aveva potuto constatare soltanto mediante l'intervenuto demolitivo effettuato durante le operazioni peritali. Le eventuali forature avrebbero potuto essere rilevate dal soltanto mettendo a Pt_1 nudo il ponte della coperta, ma al medesimo non era stato commissionato il risanamento strutturale del manufatto ma soltanto un rivestimento ligneo da incollare sulla superficie così come si presentava. La valutazione del primo giudice sarebbe dunque anche contraddittoria, laddove da un lato afferma che le condizioni del natante prima dell'incarico al erano buone, ma dall'altro si addebita al Pt_1 medesimo la responsabilità di non essersi avveduto che la coperta non era in buone condizioni, per la presenza di fori: così il tribunale, peraltro in violazione dell'art. 1225 c.c., aveva finito per riconoscere un danno di € 68.274,00 a fronte di un corrispettivo pattuito di € 9.600,00, in definitiva scaricando sul le Pt_1 conseguenze dei difetti strutturali (occulti) di cui era affetta originariamente
9 l'imbarcazione, offrendo ai committenti l'occasione di ottenere, a spese dell'appellante, un insperato risultato, ovvero le risorse per mettere la barca completamente a nuovo o, comunque, in condizioni di gran lunga migliori rispetto a quelle in cui si trovava al momento dell'acquisto.
Circa il quantum del danno riconosciuto a controparte, l'appellante ha evidenziato che il CT non aveva precisato quale fosse il valore della barca al momento della stipula del contratto, posto che essa era stata immatricolato nel 1979, cosicché, in rapporto alla domanda risarcitoria per complessivi € 86.274,00, e al decisum, di €
68.274,00, i costi delle riparazioni e delle spese accessorie, così come quantificati in citazione e liquidati in sentenza, sarebbero assolutamente antieconomici e quindi non risarcibili, visto il disposto di cui all'art. 2058 c.c. e tenuto conto dei vizi occulti di cui era affetta l'imbarcazione, come accertati all'esito della CT. Il CT
IN. , con una petizione di principio, aveva giustificato l'economicità delle Per_3 riparazioni alla luce del fatto che esisterebbe “una nicchia di amatori che apprezzerebbero il calore ed il feeling che l'arredo old-style trasmette”, senza tuttavia dimostrare, mediante concrete offerte d'acquisto, il prezzo che tali amatori sarebbero disposti a sborsare per acquistare un natante di quel tipo, in quelle condizioni di uso e conservazione.
Illogica, immotivata oltreché contraria al diritto e, oltre tutto, priva di adeguato riscontro probatorio sarebbe, inoltre, la condanna al risarcimento del danno per le spese assertivamente sostenute per la movimentazione della barca (alaggio, trasporto, varo etc.) e la sosta in cantiere, visto che controparte non ha dimostrato la spesa sostenuta, né chiesto l'ammissione della prova testimoniale dei soggetti che avrebbero formato i documenti versati in atti a conferma dei documenti stessi, che erano stati contestati.
Parimenti immotivata e contraria al diritto, per non dire sproporzionata e quindi illogica, sarebbe la condanna al risarcimento del danno per mancato godimento dell'imbarcazione, giacché gli attori non hanno dimostrato di aver sostenuto la spesa per il noleggio di un'altra imbarcazione, tanto meno hanno fornito un principio di prova a sostegno della loro domanda.
Come accertato in sede di AT (cfr. integrazione datata 17.09.2009), il valore dell'opera, quantificato dalla ditta è congruo con la richiesta pari Parte_1
a € 9.600,00 + IVA in quanto, mediamente, il costo per metro quadrato delle coperte in teak varia da € 1.100,00 ad € 1.400,00 messa in opera ovvero montata sull'imbarcazione e quindi incomprensibile sarebbe la quantificazione del valore
10 dell'opera eseguita dal giudicata dal CT, addirittura, in negativo, per € Pt_1
4.000,00. Peraltro, gli attori hanno pagato al la somma di € 1.000,00 Iva Pt_1 inclusa, regolarmente fatturata, e non la somma di € 4.000,00 erroneamente riportata in citazione, cosicché, e dovrebbero essere condannati al CP_1 CP_2 pagamento della residua somma di € 8.766,67 + Iva oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo salvo il più o il meno che risulterà di giustizia.
Irrilevanti perché de relato actoris le testimonianze rese sulla circostanza di pagamenti in contanti dai testi IN. e Tes_1 Testimone_2
Né doveva essere detratto il valore dei presunti vizi e difformità rilevate dal perito n sede di AT (€ 2.080,00), non solo, per le ragioni già esposte, ma anche Per_2 per l'ovvia constatazione che gli stessi difetti riguardano anche la tuga, non oggetto di lavori del e che, vista la ritenuta necessità di sostituire l'intero core del Pt_1 sandwich della coperta, con il relativo rivestimento in teak (a causa dei vizi occulti preesistenti all'opera del , i difetti de quo sono divenuti irrilevanti. Pt_1
A tutto ciò dovrebbe aggiungersi: il rimborso delle spese di AT e di TP nonché il risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e lesione della reputazione commerciale, quantificabile in complessivi € 20.000,00 salvo il più o il meno di giustizia, visto che il contegno dei committenti, anche presso l'Autorità
Circondariale marittima, ha gettato onta e discredito sulla reputazione commerciale della ditta stimata azienda specializzata in falegnameria Pt_1 navale.
2.2. Si sono costituiti e chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_3 dell'appello, in quanto inammissibile e infondato.
Essi hanno in primo luogo evidenziato che i motivi di gravame formulati da controparte si basano unicamente sulle argomentazioni formulate in sede di AT, che non è avvenuta nel pieno contraddittorio fra le parti e quindi non è opponibile all'appellata comproprietaria dell'imbarcazione, essendo pertanto CP_2 irrilevante. Non chiarite, inoltre, sono le circostanze relative alle modalità di redazione della integrazione alla relazione nell'AT depositata in data 17.9.2009, sebbene il procedimento si fosse concluso con il deposito della relazione peritale in data 3.9.2009, mentre l'integrazione risulta redatta in base a unilaterale richiesta della difesa di controparte. In ogni caso, la relazione aveva comunque accertato la presenza dei vizi dell'opera, eseguita non a regola d'arte, anche se con un accertamento superficiale rispetto alla CT redatta nella fase di merito, differenza dipesa dal fatto che - a causa della cattiva esecuzione delle lavorazioni
11 della si era avuta con il passare del tempo una progressiva e Parte_1 perdurante imbibizione del sandwich della coperta tale da determinare il cedimento graduale della struttura. Nel giudizio di merito, infatti, la relazione redatta dall'IN.
(noto esperto in materia navale a livello nazionale, a differenza del CT Per_3
Perito Industriale designato CT in sede di AT) ha verificato e illustrato Per_2 tutte le gravissime inadempienze della e posto in evidenza i danni Parte_1 causati all'imbarcazione. L'analisi della relazione tecnica fatta da controparte appare oltremodo superficiale e omissiva di parti essenziali dell'iter logico seguito dal CT: i vizi riscontrati, infatti, sono innumerevoli e non limitati alle sole infiltrazioni. La tesi di controparte secondo cui i difetti dell'opera eseguita dal Pt_1 non avrebbero determinato i danni da infiltrazioni, se solo non ci fossero stati i fori, non trova riscontro negli atti di causa ed è comunque non condivisibile. Infatti, prima dell'intervento della ditta l'imbarcazione aveva il certificato di Pt_1 navigazione rilasciato dal NA (Registro Italiano Navale), a dimostrazione che la stessa non aveva alcun problema era idonea alla navigazione. Il CT inoltre ha chiarito che, prima della posa in opera della coperta in teak, l'esecutore è tenuto a valutare la superficie dove apporre la copertura, al fine di verificarne l'idoneità e approntare eventualmente gli opportuni accorgimenti (“Il sottoscritto CT osserva che la presenza di fori preesistenti, rendeva comunque la superficie di posa non adatta (così come si presentava) alla messa in opera del rivestimento in teak. Ci si sarebbe dovuto avvertire dell'assenza di umidità all'interno del <
2008): ciò a dimostrazione che la coperta dell'imbarcazione era integra e del resto
12 diversamente la compagnia assicuratrice non avrebbe sottoscritto la polizza.
Solamente dopo il disastroso intervento della ditta sono stati riscontrati i Pt_1 gravissimi difetti e vizi che hanno determinato l'imbibimento della coperta e la sua perdita di integrità strutturale: quindi, la testimonianza richiamata dalla difesa avversa non fa altro che confermare la fondatezza della domanda di e CP_1
Quanto alla lamentata violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. in CP_2 tema di rispondenza fra chiesto e pronunciato, sarebbe del tutto pretestuosa la teoria secondo la quale parte attrice avrebbe “…costruito la propria domanda risarcitoria (causa petendi) sulla base di una responsabilità commissiva del convenuto (l'aver forato la coperta per incollare le doghe in teak) e non omissiva…”, poiché gli appellati avevano agito chiedendo la risoluzione del contratto per la presenza di gravi vizi e difetti delle opere poste in essere dalla nella realizzazione della coperta in teak, senza distinguere se i vizi Parte_1 fossero stati determinati da condotte commissive e/o omissive.
Né potrebbe sostenersi che il lavoro commissionato alla ditta non sarebbe Pt_1 soggetto al rispetto degli obblighi connessi con le obbligazioni di risultato “… giacché la prestazione dedotta in obbligazione consisteva semplicemente, nella fornitura di un rivestimento in teak…”, essendo pacifico che il contratto non fosse di mera fornitura.
2.3 Con ordinanza resa all'udienza del 18.6.2020, la Corte ha respinto la richiesta avanzata dalla parte appellante di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ritenendo insussistenti sia il presupposto del fumus che del periculum. All'udienza del 17.9.2024, raccolte le conclusioni delle parti, sopra trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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3. L'appello può essere accolto solo nei limiti di seguito esposti.
Il primo motivo risulta infondato.
Occorre ricordare che la parte appellata è stata convenuta in giudizio per sentire
“accertare, per le causali di cui in premessa, i gravi vizi e difetti delle opere poste in essere dalla nella realizzazione della coperta in teak sulla Parte_1 imbarcazione di proprietà dei sig.ri e denominata “Nereide” e per CP_1 CP_2
l'effetto risolvere, per grave inadempimento, il contratto d'opera stipulato con il sig. .”. Pur avendo e ipotizzato che i gravi vizi e Parte_1 CP_1 CP_2
13 difetti lamentati fossero verosimilmente dovuti all'utilizzo di viti autofilettanti nella installazione della coperta in teak, non può essere ravvisata alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del primo giudice, che ha accolto la domanda di risoluzione del contratto avendo accertato l'effettiva presenza dei vizi e difetti in questione, ancorché dovuti a una causa diversa da quella prospettata dagli originari attori e odierni appellati, pur sempre tuttavia riconducibile all'inadempimento del Invero, come da pacifica giurisprudenza della Pt_1
Suprema Corte, «Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il "petitum" e la "causa petendi" e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio.» (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 2209 del 04/02/2016).
Gli altri motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tesi tutti a contestare la valutazione degli elementi istruttori da parte del primo giudice, sia in ordine alla responsabilità contrattuale del che in ordine al quantum Pt_1 del risarcimento riconosciuto agli appellati.
Risulta in primo luogo infondato l'assunto di parte appellante secondo cui il tribunale avrebbe dovuto fondare la propria decisione soltanto sulle risultanze della relazione peritale svolta in sede di AT. A prescindere dal fatto che detto elaborato non è opponibile a che non ha partecipato a quel procedimento, la CP_3 circostanza che dalle operazioni peritali del CT Per. Ind. non fossero Per_2 emerse infiltrazioni non vale ad escludere quanto poi accertato dal CT IN. Per_3 nel corso del giudizio di merito. Invero, durante le prime operazioni peritali la verifica di “eventuali infiltrazioni all'interno della cabina del ponte di coperta”, fu effettuata soltanto con una “prova di bagnatura” (pag. 3 della relazione a firma del
Per. Ind. , senza alcuna verifica della presenza di eventuale umidità nel Per_2
“sandwich” della coperta. Il fatto che nel 2009 non siano state riscontrate
“infiltrazioni all'interno della cabina del ponte di coperta” è, pertanto, del tutto compatibile con la circostanza che, nel 2012, sia stato invece riscontrato l'ammaloramento del “sandwich”, evidentemente causato dalle infiltrazioni che nel tempo hanno continuato a penetrare all'intero di tale struttura.
14 Neppure è in contraddizione con la presenza dei piccoli fori nella coperta dell'imbarcazione constatati dall'IN. , il fatto che il perito assicurativo Arch. Per_3 avesse accertato, poco prima dei lavori eseguiti dal le buone Per_4 Pt_1 condizioni dell'imbarcazione medesima. Infatti, la presenza dei suddetti fori - emersa a seguito dell'accurata ispezione effettuata nel corso delle operazioni peritali al fine di comprendere la causa delle riscontrate infiltrazioni - ben può essere sfuggita nel corso del sopralluogo effettuato a meri fini assicurativi, tanto più considerando che, come è pacifico, la coperta era stata rivestita con una vernice antiscivolo (c.d. antiskid) che verosimilmente ne aveva attenuato la visibilità.
Invero, non sono emersi elementi per affermare che il abbia utilizzato viti Pt_1 autofilettanti per la posa del materiale, così realizzando egli stesso i fori da cui sono penetrate le infiltrazioni;
ed anzi questa ipotesi è stata esclusa dal CT, il quale ha osservato come i fori riscontrati fossero situati non ai lati del filarotto rimosso nel corso delle operazioni peritali, ma spostati verso la parte centrale, portandolo alla conclusione che “dunque i fori preesistevano ai lavori di messa in opera del rivestimento in teak oggetto della presente perizia (probabilmente non visibili per la presenza di una superficie anti-skid)” (pag. 7/8 della relazione a firma dell'IN. ). Per_3
Deve tuttavia condividersi la valutazione del primo giudice sul fatto che il Pt_1 incaricato dell'installazione della coperta in teak, avrebbe dovuto preliminarmente verificare che la superficie di posa fosse in perfette condizioni, accertando con la massima accuratezza, nelle fasi di preparazione dell'incollaggio (che, come evidenziato dallo stesso CT di parte comprendevano anche la previa Pt_1
“carteggiatura della coperta” – v. pag. 19 della relazione Inf. ), l'assenza di Per_3 problematiche che avrebbero potuto inficiare la qualità della lavorazione e/o causare danni alla struttura.
E' infatti principio pacifico che “In tema di contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, 2° comma, cod. civ. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi
15 dannosi. Anche laddove egli si attenga alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente predispone il progetto e fornisce indicazioni sulla relativa realizzazione, l'appaltatore può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnala eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, mentre va esente da responsabilità laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l'appaltatore stesso ridotto a mero "nudus minister", cioè passivo strumento nelle mani del primo, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12995 del 31/05/2006). Principi, questi, applicabili anche volendo qualificare il rapporto intercorso tra le parti come contratto d'opera.
Le doglianze di parte appellante meritano se mai parziale accoglimento con riferimento al quantum liquidato in favore delle controparti a titolo risarcitorio.
Sicuramente dovuto è l'importo di € 24.000,00 quantificato dal CT per eliminare i vizi riscontrati nell'imbarcazione. Detti costi sono certamente congrui in relazione al valore commerciale dell'imbarcazione, che, come documentato dalla stessa parte appellante, era stata acquistata per la somma di € 77.000,00 poco tempo prima dei lavori commissionati al (rendendosi perciò superflua la richiesta Pt_1 di rinnovo della CT avanzata dalla parte appellante per comprovare il valore del bene prima delle lavorazioni oggetto di causa).
Sono state documentate e comunque ritenute congrue dal CT spese di rimessaggio per € 20.274,00.
Non sembra tuttavia dovuto l'importo di € 4.000,00 riconosciuto dal primo giudice quali “costi di ripristino della superficie di coperta”, in quanto già ricompensi nell'importo di € 24.000,00 sopra indicato. Spetterà se mai agli appellati, in conseguenza della risoluzione del contratto, la restituzione dell'acconto versato al che tuttavia risulta documentato nel solo importo di € 1.000,00 (fattura n. Pt_1
14/2007), non potendo ritenersi adeguatamente comprovata la corresponsione di altre somme in contanti, in quanto su tale circostanza l'unico teste Testimone_2 ha riferito circostanze riferite dallo stesso attore e quindi prive di rilievo probatorio.
Appare inoltre eccessivo l'importo che il tribunale ha riconosciuto per il mancato godimento del bene, poiché non risulta in alcun modo comprovato l'uso effettivo che i proprietari ne avrebbero fatto né tanto meno sono state documentate spese
16 che siano state sostenute per sopperire alla mancata disponibilità dell'imbarcazione: pare quindi equo liquidare il danno in questione nel minor importo di € 5.000,00.
Il danno complessivo da liquidare agli appellati sarà quindi pari a € 50.274,00, oltre gli accessori già riconosciuti nella sentenza impugnata
4. La Corte, pertanto, ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata nel senso sopra indicato, dovendosi provvedere in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
Le spese dovranno dunque continuare a seguire la soccombenza ma andranno liquidate, secondo dispositivo, sulla base del diverso decisum, e quindi sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif. per lo scaglione di valore fino a € 52.000,00, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello e in corrispondente parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1057/2019 emessa dal Tribunale di SIENA, confermata nel resto, condanna quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, a versare a e a titolo risarcitorio, la CP_2 Controparte_1 complessiva somma di € 50.274,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria della domanda al saldo effettivo;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in:
- per il primo grado, € 508,00 per esborsi ed € 7.254,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
- per il secondo grado, € 6.946,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge.
17 Firenze, camera di consiglio del 07/03/2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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