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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 557/2023 R.G.C., passata in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 19.11.2024, vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Moretti del Parte_1 foro di Teramo ed elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), C.so Vittorio Emanuele II n.
139, presso e nello studio dell'avv. Diego Salvatore, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
(nuova denominazione assunta da già Controparte_1 CP_2 [...]
quale mandataria di in persona del Controparte_3 Controparte_4
suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata Teramo, via Stazio n. 22, presso e nello studio dell'avv. Gaetano Biocca, che la rappresenta, assiste e difende in virtù della procura di cui alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(nuova denominazione assunta da già Controparte_1 CP_2 [...]
quale mandataria di in persona del Controparte_3 Controparte_5
legale rappresentante pro-tempore. APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1215/2022 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 24.11.2022 - – Contratti bancari
Conclusioni delle parti:
Per ON TA : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila adita, in accoglimento dell'appello con il presente atto proposto e, dunque, in integrale riforma della Sentenza del Giudice Unico presso il Tribunale di Teramo Dr.ssa Maria Laura Pasca n° 1215/22 Reg. Sent. del
22.11.2022, depositata in Cancelleria in data 24.11.2022, non notificata, ogni diversa e contraria istanza disattesa e rejetta:
IN VIA PRELIMINARE
1. Accertare e dichiarare l'intercorsa prescrizione ordinaria del credito ingiunto per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa, che qui si abbiano integralmente richiamate e trascritte, dichiarare nullo ed improduttivo di effetti, ed in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto e ciò in quanto conseguenza della emananda pronuncia di prescrizione;
2. Condannare la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
e per essa la oggi (nuova Controparte_3 CP_6
denominazione assunta da , (già CP_2 Controparte_3
quale mandataria di in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_5
pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
NEL MERITO
3. Rigettare la domanda proposta dalla in persona del Parte_2
legale rappresentante p.t., e per essa la oggi Controparte_3
(nuova denominazione assunta da , (già CP_6 CP_2 CP_3
quale mandataria di in
[...] Controparte_3 Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., mediante ricorso per decreto ingiuntivo del 4 dicembre 2015, poi, iscritto sotto il n° 1580/2015 - r.g. n° 3978/2015, notificato in data 29 dicembre 2015, in quanto infondata in fatto e diritto. Revocare pertanto, il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, dichiararlo nullo ed improduttivo di effetti;
4. Dichiarare quindi, la somma così come ingiunta e richiesta dalla Società CP_5
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la
[...] [...]
oggi (nuova denominazione assunta da Controparte_3 CP_6 CP_2
, (già quale mandataria di
[...] Controparte_3 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t.,, non dovuta, attese le Controparte_5
causali di cui in narrativa;
5. Condannare, sempre e comunque, la Società in persona del Controparte_5
legale rappresentante p.t., e per essa la oggi Controparte_3
(nuova denominazione assunta da , (già CP_6 CP_2 CP_3
quale mandataria di in
[...] Controparte_3 Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per Controparte_4
“l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, voglia:
− dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello;
− in via alternativa, rigettare integralmente l'appello ed ogni ulteriore, diversa o nuova domanda con esso proposta e, per l'effetto, richiamate anche in tal sede, dalla difesa della
le conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento Controparte_4
di primo grado, confermare la sentenza n. 1215/2022 del Tribunale di Teramo, resa a definizione del giudizio n. 2247/2019 R.G., condannando la sig.ra Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute;
− in subordine, in caso di riforma e conseguente nuova statuizione favorevole alla
[...]
accogliere le conclusioni di parte rassegnate e precisate nel corso del Controparte_4
procedimento di primo grado, ivi da intendersi richiamate e ritrascritte, e condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze del giudizio di Parte_1
primo grado e del presente procedimento di appello, il tutto oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge dovute.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 443/2016 promosso da contro già Parte_1 CP_2 Controparte_3 quale mandataria di con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1580/2015 Controparte_5
(con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di quale Controparte_3 mandataria di di € 13.589,98 oltre interessi e spese di procedura, quale saldo debitore Controparte_5 del contratto di conto corrente n. 13328/00 (rinumerato al n. 673403)) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta opposta ed era inoltre intervenuta ex art. 111 c.p.c. la quale CP_2 mandataria di cessionaria del credito- il Tribunale di Teramo così Controparte_4 statuiva: “1) rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1580/2015 che dichiara esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore di delle spese di lite CP_2 liquidate in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge”
1.1. Il Tribunale dava atto che l'opponente aveva eccepito la prescrizione del credito per insussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione ed aveva inoltre contestato l'importo ingiunto in ragione della inidoneità della produzione documentale effettuata dalla banca anche in ragione del fatto che nell'estratto conto versato in atti l'importo evidenziato era di
€ 24.657,16, mentre la somma ingiunta era di € 13.589,98, lamentando infine la mancata notificazione dell'ultimo estratto conto.
1.2. Dava ancora atto che le controparti avevano contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto.
1.3. Ciò detto evidenziava che dalla documentazione in atti risultava che: - in data
1.06.1998 aveva stipulato con il Credito Italiano S.p.A. il Parte_1 contratto di conto corrente n. 13328/00 poi rinumerato al n. 673403; - a partire dal
1.07.2002 il Credito Italiano S.p.A. aveva cambiato denominazione in Controparte_7
- con lettera raccomandata del 6.07.2004, ricevuta in data 12.07.2004,
[...] [...] aveva disposto la revoca della linea di credito relativa al c/c n. 4375049 con CP_7 contestuale costituzione in mora e diffida di pagamento dell'importo di € 21.469,95 oltre interessi contrattuali maturati e maturandi;
- con successiva raccomandata del 17.10.2005, aveva nuovamente diffidato al Controparte_7 Parte_1 pagamento del saldo del conto corrente n. 4375049; - con atto del 20.10.2008,
[...]
Banco di Sicilia S.p.A., e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_7 si erano fuse per incorporazione in;
- i crediti vantati da Controparte_3 Controparte_3
–comprensivi, in assenza di contestazione da parte opponente, del credito per cui è causa- erano stati ceduti ad Aspra Finance S.p.A. in virtù di avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'11.12.2008; - con successiva raccomandata del 28.01.2009, Controparte_3 aveva nuovamente diffidato la sig.ra al pagamento del saldo
[...] Pt_1 del conto corrente n. 4375049; - con atto del 14.12.2010, Controparte_3
(così ridenominata e si erano
[...] Controparte_7 Controparte_10 fuse per incorporazione nella società - i crediti Controparte_3 vantati da – comprensivi, in assenza di Controparte_11 contestazione da parte opponente, del credito per cui è causa - erano stati ceduti a
[...] in virtù di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.11.2014; - CP_5 CP_5
con mandato del 21.01.2015, aveva conferito ad
[...] Controparte_3 procura speciale per la gestione dei propri crediti;
- con successiva raccomandata
[...] del 29.03.2015, tornata al mittente per compiuta giacenza il 9.04.2015,
[...] quale mandataria di aveva diffidato Controparte_3 Controparte_5 al pagamento di € 24.822,49 quale saldo del conto corrente n. Parte_1
673403; - in data 4.11.2015, quale mandataria Controparte_3 di aveva depositato il ricorso volto all'ottenimento del decreto Controparte_5 ingiuntivo;
- aveva acquistato i crediti vantati da . Controparte_4 Controparte_5
1.4. Ciò detto, il primo giudice disattendeva in primo luogo l'eccezione di prescrizione del credito vantato, rilevando come, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto di conto corrente bancario abbia natura unitaria, sicché la prescrizione decorre dalla chiusura del conto, nella specie intervenuta in data 6.09.2006 siccome incontestato in giudizio.
Spiegava che nella specie il termine decennale di prescrizione, decorrente dal 6.09.2006 era stato validamente interrotto dalla raccomandata del 29.03.2015, notificata per compiuta giacenza il 09.04.2015 e, in ogni caso, dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 04.11.2015, mentre irrilevanti erano le raccomandate del 17.10.2005 e del 28.01.2009 che si riferivano al diverso contratto n. 4375049.
1.5. Quanto al secondo motivo di opposizione, vertente sull'inidoneità della documentazione prodotta dalla banca, premetteva che, in seguito alla proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori.
Spiegava che nella specie la banca aveva prodotto il contratto di conto corrente, l'estratto conto certificato valido ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo nonché gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa, spiegando, quanto al minore importo ingiunto (euro
13.589,98 anziché euro 24.657,16), di aver eliminato gli interessi anatocistici.
Rilevava che a fronte di ciò sarebbe spettato all'opponente contestare in modo specifico l'importo, il che non era stato fatto.
1.6. Da ultimo, con riferimento alla doglianza relativa alla mancata comunicazione dell'ultimo estratto conto, osservava che dalla mancata notifica dell'ultimo estratto conto consegue, non l'inesigibilità del credito vantato dalla banca, ma la mancata applicazione della decadenza dalla contestazione ex articolo 1832 CC. Aggiungeva che le risultanze dell'estratto conto hanno efficacia fino a prova contraria e possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni e non di generiche osservazioni.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria opponente, chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1. Erronea valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie;
2. Violazione del combinato disposto degli artt. 1375 cod. civ. e 127
TUB.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata Controparte_4 rappresentata da mentre non si è costituita l'altra appellata, nonostante la Controparte_1 regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 7.11.2023 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 19.11.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare le comparse conclusionali, mentre la sola appellata costituita ha depositato la memoria di replica.
Come detto anche l'udienza del 19.11.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito (cui ha provveduto la sola parte appellata) delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 22.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'errore compiuto dal primo giudice nel valutare i fatti e le risultanze istruttorie in relazione alla omessa comunicazione dell'atto di recesso dal contratto di conto corrente bancario ai sensi dell'articolo 1845 c.c. “con ogni conseguente relativa inefficacia ai fini prescrizionali la conseguente inefficacia ai fini prescrizionali”.
Sostiene che il recesso non è stato mai formalmente portato a conoscenza della correntista, al pari degli estratti conto, e che non vi è prova agli atti della regolare e corretta comunicazione da parte della banca.
In definitiva, pur non contestando la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, indica il dies a quo cui far riferimento ai fini prescrizionali nella data del 17.04.2004, giusta lettera raccomandata in atti, e non nella data del 6.09.2006 coincidente con la chiusura del conto. 5.2. Rileva il Collegio che -poiché nella specie viene in considerazione la chiusura del conto, ai fini della individuazione del termine iniziale di prescrizione decennale del credito azionato dalla banca, atteso che il termine di prescrizione inizia a decorrere, appunto, dalla chiusura del conto in ragione della natura unitaria del rapporto- il rilievo operato dall'appellante, ove anche fosse fondato, non gioverebbe alla tesi dell'appellante di intervenuta prescrizione del credito, perché, in difetto di recesso efficace e quindi di persistenza del rapporto di conto corrente, il credito non sarebbe, a maggiore ragione, prescritto.
6. Anche il secondo motivo deve essere disatteso.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta la violazione del principio di buona fede ex art. 1375 c.c. e del dovere di trasparenza e correttezza ex art. 127 TUB poiché l'istituto di credito, non notificando tempestivamente la chiusura del conto corrente avvenuto il 06.09.2006, sarebbe venuto meno al dovere informativo cui era tenuto.
Sostiene l'appellante, infatti, che la signora a fronte della omessa tempestiva Pt_1
comunicazione del recesso contrattuale, non abbia potuto esercitare i propri diritti nelle tempistiche consentite dalla legge essendo venuta a conoscenza della pretesa creditoria solo il 29.12.2015, data della notifica del decreto ingiuntivo.
6.2. Al riguardo è appena il caso di rilevare che, una volta esclusa la prescrizione della pretesa creditoria azionata dalla banca, debba altresì escludersi che detta pretesa possa ritenersi infondata in relazione all'asserita omessa comunicazione del recesso, atteso che la ha comunque provveduto, con raccomandata in data 9.04.2015, a costituire in CP_7
mora la debitrice, ben sei mesi prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata costituita, liquidate come dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (da commisurarsi al valore della causa quale indicato in sede di liquidazione delle spese di lite).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) DICHIARA la contumacia dell'appellata Controparte_5
2) RIGETTA l'appello;
3) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.966,00 per competenze, oltre ad accessori come per legge.
4) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 3.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 557/2023 R.G.C., passata in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 19.11.2024, vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Moretti del Parte_1 foro di Teramo ed elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), C.so Vittorio Emanuele II n.
139, presso e nello studio dell'avv. Diego Salvatore, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
(nuova denominazione assunta da già Controparte_1 CP_2 [...]
quale mandataria di in persona del Controparte_3 Controparte_4
suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata Teramo, via Stazio n. 22, presso e nello studio dell'avv. Gaetano Biocca, che la rappresenta, assiste e difende in virtù della procura di cui alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(nuova denominazione assunta da già Controparte_1 CP_2 [...]
quale mandataria di in persona del Controparte_3 Controparte_5
legale rappresentante pro-tempore. APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1215/2022 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 24.11.2022 - – Contratti bancari
Conclusioni delle parti:
Per ON TA : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila adita, in accoglimento dell'appello con il presente atto proposto e, dunque, in integrale riforma della Sentenza del Giudice Unico presso il Tribunale di Teramo Dr.ssa Maria Laura Pasca n° 1215/22 Reg. Sent. del
22.11.2022, depositata in Cancelleria in data 24.11.2022, non notificata, ogni diversa e contraria istanza disattesa e rejetta:
IN VIA PRELIMINARE
1. Accertare e dichiarare l'intercorsa prescrizione ordinaria del credito ingiunto per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa, che qui si abbiano integralmente richiamate e trascritte, dichiarare nullo ed improduttivo di effetti, ed in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto e ciò in quanto conseguenza della emananda pronuncia di prescrizione;
2. Condannare la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
e per essa la oggi (nuova Controparte_3 CP_6
denominazione assunta da , (già CP_2 Controparte_3
quale mandataria di in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_5
pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
NEL MERITO
3. Rigettare la domanda proposta dalla in persona del Parte_2
legale rappresentante p.t., e per essa la oggi Controparte_3
(nuova denominazione assunta da , (già CP_6 CP_2 CP_3
quale mandataria di in
[...] Controparte_3 Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., mediante ricorso per decreto ingiuntivo del 4 dicembre 2015, poi, iscritto sotto il n° 1580/2015 - r.g. n° 3978/2015, notificato in data 29 dicembre 2015, in quanto infondata in fatto e diritto. Revocare pertanto, il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, dichiararlo nullo ed improduttivo di effetti;
4. Dichiarare quindi, la somma così come ingiunta e richiesta dalla Società CP_5
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la
[...] [...]
oggi (nuova denominazione assunta da Controparte_3 CP_6 CP_2
, (già quale mandataria di
[...] Controparte_3 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t.,, non dovuta, attese le Controparte_5
causali di cui in narrativa;
5. Condannare, sempre e comunque, la Società in persona del Controparte_5
legale rappresentante p.t., e per essa la oggi Controparte_3
(nuova denominazione assunta da , (già CP_6 CP_2 CP_3
quale mandataria di in
[...] Controparte_3 Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per Controparte_4
“l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, voglia:
− dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello;
− in via alternativa, rigettare integralmente l'appello ed ogni ulteriore, diversa o nuova domanda con esso proposta e, per l'effetto, richiamate anche in tal sede, dalla difesa della
le conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento Controparte_4
di primo grado, confermare la sentenza n. 1215/2022 del Tribunale di Teramo, resa a definizione del giudizio n. 2247/2019 R.G., condannando la sig.ra Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute;
− in subordine, in caso di riforma e conseguente nuova statuizione favorevole alla
[...]
accogliere le conclusioni di parte rassegnate e precisate nel corso del Controparte_4
procedimento di primo grado, ivi da intendersi richiamate e ritrascritte, e condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze del giudizio di Parte_1
primo grado e del presente procedimento di appello, il tutto oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge dovute.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 443/2016 promosso da contro già Parte_1 CP_2 Controparte_3 quale mandataria di con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1580/2015 Controparte_5
(con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di quale Controparte_3 mandataria di di € 13.589,98 oltre interessi e spese di procedura, quale saldo debitore Controparte_5 del contratto di conto corrente n. 13328/00 (rinumerato al n. 673403)) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta opposta ed era inoltre intervenuta ex art. 111 c.p.c. la quale CP_2 mandataria di cessionaria del credito- il Tribunale di Teramo così Controparte_4 statuiva: “1) rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1580/2015 che dichiara esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore di delle spese di lite CP_2 liquidate in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge”
1.1. Il Tribunale dava atto che l'opponente aveva eccepito la prescrizione del credito per insussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione ed aveva inoltre contestato l'importo ingiunto in ragione della inidoneità della produzione documentale effettuata dalla banca anche in ragione del fatto che nell'estratto conto versato in atti l'importo evidenziato era di
€ 24.657,16, mentre la somma ingiunta era di € 13.589,98, lamentando infine la mancata notificazione dell'ultimo estratto conto.
1.2. Dava ancora atto che le controparti avevano contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto.
1.3. Ciò detto evidenziava che dalla documentazione in atti risultava che: - in data
1.06.1998 aveva stipulato con il Credito Italiano S.p.A. il Parte_1 contratto di conto corrente n. 13328/00 poi rinumerato al n. 673403; - a partire dal
1.07.2002 il Credito Italiano S.p.A. aveva cambiato denominazione in Controparte_7
- con lettera raccomandata del 6.07.2004, ricevuta in data 12.07.2004,
[...] [...] aveva disposto la revoca della linea di credito relativa al c/c n. 4375049 con CP_7 contestuale costituzione in mora e diffida di pagamento dell'importo di € 21.469,95 oltre interessi contrattuali maturati e maturandi;
- con successiva raccomandata del 17.10.2005, aveva nuovamente diffidato al Controparte_7 Parte_1 pagamento del saldo del conto corrente n. 4375049; - con atto del 20.10.2008,
[...]
Banco di Sicilia S.p.A., e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_7 si erano fuse per incorporazione in;
- i crediti vantati da Controparte_3 Controparte_3
–comprensivi, in assenza di contestazione da parte opponente, del credito per cui è causa- erano stati ceduti ad Aspra Finance S.p.A. in virtù di avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'11.12.2008; - con successiva raccomandata del 28.01.2009, Controparte_3 aveva nuovamente diffidato la sig.ra al pagamento del saldo
[...] Pt_1 del conto corrente n. 4375049; - con atto del 14.12.2010, Controparte_3
(così ridenominata e si erano
[...] Controparte_7 Controparte_10 fuse per incorporazione nella società - i crediti Controparte_3 vantati da – comprensivi, in assenza di Controparte_11 contestazione da parte opponente, del credito per cui è causa - erano stati ceduti a
[...] in virtù di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.11.2014; - CP_5 CP_5
con mandato del 21.01.2015, aveva conferito ad
[...] Controparte_3 procura speciale per la gestione dei propri crediti;
- con successiva raccomandata
[...] del 29.03.2015, tornata al mittente per compiuta giacenza il 9.04.2015,
[...] quale mandataria di aveva diffidato Controparte_3 Controparte_5 al pagamento di € 24.822,49 quale saldo del conto corrente n. Parte_1
673403; - in data 4.11.2015, quale mandataria Controparte_3 di aveva depositato il ricorso volto all'ottenimento del decreto Controparte_5 ingiuntivo;
- aveva acquistato i crediti vantati da . Controparte_4 Controparte_5
1.4. Ciò detto, il primo giudice disattendeva in primo luogo l'eccezione di prescrizione del credito vantato, rilevando come, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto di conto corrente bancario abbia natura unitaria, sicché la prescrizione decorre dalla chiusura del conto, nella specie intervenuta in data 6.09.2006 siccome incontestato in giudizio.
Spiegava che nella specie il termine decennale di prescrizione, decorrente dal 6.09.2006 era stato validamente interrotto dalla raccomandata del 29.03.2015, notificata per compiuta giacenza il 09.04.2015 e, in ogni caso, dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 04.11.2015, mentre irrilevanti erano le raccomandate del 17.10.2005 e del 28.01.2009 che si riferivano al diverso contratto n. 4375049.
1.5. Quanto al secondo motivo di opposizione, vertente sull'inidoneità della documentazione prodotta dalla banca, premetteva che, in seguito alla proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori.
Spiegava che nella specie la banca aveva prodotto il contratto di conto corrente, l'estratto conto certificato valido ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo nonché gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa, spiegando, quanto al minore importo ingiunto (euro
13.589,98 anziché euro 24.657,16), di aver eliminato gli interessi anatocistici.
Rilevava che a fronte di ciò sarebbe spettato all'opponente contestare in modo specifico l'importo, il che non era stato fatto.
1.6. Da ultimo, con riferimento alla doglianza relativa alla mancata comunicazione dell'ultimo estratto conto, osservava che dalla mancata notifica dell'ultimo estratto conto consegue, non l'inesigibilità del credito vantato dalla banca, ma la mancata applicazione della decadenza dalla contestazione ex articolo 1832 CC. Aggiungeva che le risultanze dell'estratto conto hanno efficacia fino a prova contraria e possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni e non di generiche osservazioni.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria opponente, chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1. Erronea valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie;
2. Violazione del combinato disposto degli artt. 1375 cod. civ. e 127
TUB.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata Controparte_4 rappresentata da mentre non si è costituita l'altra appellata, nonostante la Controparte_1 regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 7.11.2023 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 19.11.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare le comparse conclusionali, mentre la sola appellata costituita ha depositato la memoria di replica.
Come detto anche l'udienza del 19.11.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito (cui ha provveduto la sola parte appellata) delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 22.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'errore compiuto dal primo giudice nel valutare i fatti e le risultanze istruttorie in relazione alla omessa comunicazione dell'atto di recesso dal contratto di conto corrente bancario ai sensi dell'articolo 1845 c.c. “con ogni conseguente relativa inefficacia ai fini prescrizionali la conseguente inefficacia ai fini prescrizionali”.
Sostiene che il recesso non è stato mai formalmente portato a conoscenza della correntista, al pari degli estratti conto, e che non vi è prova agli atti della regolare e corretta comunicazione da parte della banca.
In definitiva, pur non contestando la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, indica il dies a quo cui far riferimento ai fini prescrizionali nella data del 17.04.2004, giusta lettera raccomandata in atti, e non nella data del 6.09.2006 coincidente con la chiusura del conto. 5.2. Rileva il Collegio che -poiché nella specie viene in considerazione la chiusura del conto, ai fini della individuazione del termine iniziale di prescrizione decennale del credito azionato dalla banca, atteso che il termine di prescrizione inizia a decorrere, appunto, dalla chiusura del conto in ragione della natura unitaria del rapporto- il rilievo operato dall'appellante, ove anche fosse fondato, non gioverebbe alla tesi dell'appellante di intervenuta prescrizione del credito, perché, in difetto di recesso efficace e quindi di persistenza del rapporto di conto corrente, il credito non sarebbe, a maggiore ragione, prescritto.
6. Anche il secondo motivo deve essere disatteso.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta la violazione del principio di buona fede ex art. 1375 c.c. e del dovere di trasparenza e correttezza ex art. 127 TUB poiché l'istituto di credito, non notificando tempestivamente la chiusura del conto corrente avvenuto il 06.09.2006, sarebbe venuto meno al dovere informativo cui era tenuto.
Sostiene l'appellante, infatti, che la signora a fronte della omessa tempestiva Pt_1
comunicazione del recesso contrattuale, non abbia potuto esercitare i propri diritti nelle tempistiche consentite dalla legge essendo venuta a conoscenza della pretesa creditoria solo il 29.12.2015, data della notifica del decreto ingiuntivo.
6.2. Al riguardo è appena il caso di rilevare che, una volta esclusa la prescrizione della pretesa creditoria azionata dalla banca, debba altresì escludersi che detta pretesa possa ritenersi infondata in relazione all'asserita omessa comunicazione del recesso, atteso che la ha comunque provveduto, con raccomandata in data 9.04.2015, a costituire in CP_7
mora la debitrice, ben sei mesi prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata costituita, liquidate come dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (da commisurarsi al valore della causa quale indicato in sede di liquidazione delle spese di lite).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) DICHIARA la contumacia dell'appellata Controparte_5
2) RIGETTA l'appello;
3) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.966,00 per competenze, oltre ad accessori come per legge.
4) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 3.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)