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Ordinanza 12 aprile 2025
Ordinanza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, ordinanza 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 1120/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore dott.ssa Laura Stella Sforza Consigliere onorario dott. Aldo Baldassare Consigliere onorario Per_1
All'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento per reclamo iscritto al N. 1120/2024 R.G.V.G. promosso da:
nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a LE (Albania) il 29.11.1987, domiciliati a Vigarano Mainarda (FE) in via Fondo Reno n. 61/1, rappresentati e difesi dall'Avv. Fllanza Dhjaku del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via F. Cavazzoni n. 27;
RECLAMANTI
Con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE.
In punto a: reclamo avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna emesso in data 18.11.2024 e depositato il 16.12.2024 nel procedimento iscritto al n. 2019/2024 R.G.V.G.
OSSERVA
1.- Con decreto del 16 dicembre 2024, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna respingeva il ricorso proposto ex art. 31, comma 3, D.lgs. n. 286/1998, da e Parte_1
, in qualità di genitori di , nato in [...] il Parte_2 Persona_2
22.02.2022, residente con gli istanti a Vigarano Mainarda (FE), a mezzo del quale i ricorrenti chiedevano l'autorizzazione a permanere sul territorio italiano, avendo ormai qui instaurato una condizione di vita stabile con il proprio figlio e trovato idonea sistemazione alloggiativa e dunque desiderando regolarizzare la propria posizione in Italia soprattutto al fine di consentire al figlio di condurre una vita più serena anche al punto di vista economico.
Il Tribunale per i Minorenni motivava il rigetto osservando come la richiesta dei ricorrenti si fondi esclusivamente sul presupposto della loro presenza irregolare in Italia insieme al figlio e sul desiderio
1 di regolarizzare la loro permanenza sul territorio nazionale, come non vengano allegati altri motivi né elementi di prova atti a dimostrare la sussistenza di “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore” in base ai quali si dovrebbe giustificare la speciale autorizzazione a permanere sul territorio nazionale, come dunque la richiesta così formulata miri semplicemente a regolarizzare una posizione di presenza, al momento non regolare, sul territorio avente carattere di definitività, in netto contrasto con il presupposto dell'autorizzazione richiesta che deve essere necessariamente a tempo determinato e come sul richiedente l'autorizzazione gravi l'onere di allegazione degli specifici elementi di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore, non essendo sufficiente, ad esempio, la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare o l'allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori. Rilevava poi che nel caso di specie non era stata fornita alcuna indicazione sullo stato di radicamento del minore e che, anzi, dagli elementi a disposizione, ovvero la presenza in Italia solo da un anno e la tenerissima età del bambino, si potesse ragionevolmente escludere l'instaurazione di un legame inscindibile con il territorio, allo stato meritevole di tutela.
In definitiva il Giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo non soddisfatti allo stato i presupposti richiesti dall'art. 31 per l'accoglimento della domanda, stante la mancata allegazione di motivi eccezionali o comunque gravi che possano indurre al rilascio dell'autorizzazione.
2.- Avverso tale provvedimento in data 24 dicembre 2024, proponevano reclamo Parte_1
e lamentando una erronea valutazione degli elementi addotti dai ricorrenti da Parte_2 parte del Giudice di prime cure il quale avrebbe dovuto procedere ad una valutazione effettiva delle condizioni del nucleo familiare e indagine dello stato psicofisico del minore tramite l'intervento degli organi specializzati e competenti, nonché una violazione e/o mancata applicazione dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998, alla luce della più recente giurisprudenza anche di legittimità e avuto riguardo ai principi di rango costituzionale e convenzionale, quali in primis la CEDU, la
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il Trattato di Lisbona e gli artt. 2, 3, 10 e 29-32 della Costituzione.
3.- All'udienza dell'11 aprile 2025, i reclamanti si riportavano al proprio atto, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi avanzate e il Procuratore Generale esprimeva parere favorevole.
La Corte si riservava.
*****
4.- Il reclamo è fondato e merita pertanto accoglimento.
Come noto, ai sensi dell'art 31, comma 3, TUI (decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286) “Il
Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età
e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso
o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza”.
La lettera della disposizione richiamata consente di escludere che, ai fini della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il previo esaurimento dei diversi alternativi percorsi in via amministrativa consentiti dall'ordinamento, e segnatamente dal TU in materia di immigrazione, ai
2 fini della regolarizzazione sul territorio della posizione dello straniero e che, solo in caso di esito negativo delle stesse, si possa ottenere l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 31.
Non risulta invero la previsione di una simile condizione di procedibilità, fermo restando che l'autorizzazione di cui alla norma in parola resta pur sempre una deroga rispetto al complesso normativo contenuto nel TUI e non può rappresentare lo strumento per ottenere surrettiziamente, ipso iure e per la sola presenza di figli minori, l'accesso o la permanenza dello straniero maggiorenne nel territorio italiano, senza che ciò sia dovuto ad un reale e immanente interesse del minore, alla cui tutela soltanto l'art. 31 è finalizzato, qualora sussistano gravi motivi.
In proposito, e cioè con riguardo al significato da attribuire, in particolare, all'espressione “gravi motivi”, la Suprema Corte (SU sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010; e in conformità
Cass. Sez. VI ord. n. 25508/2014, Cass. Sez. VI-I ord. n. 17739/2015, Cass. Sez. VI-I ord. n.
17942/2015, Cass. Sez. I n. 29795/2017, Cass. n. 9391/2018; Cass. Sez. VI ord. n. 773/2020 e Cass.
Sez. I n. 4496/2022), ha precisato che “La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico- fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.”.
A tale orientamento la Corte ha dato anche di recente continuità, ribadendo che i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa (vedasi, Cass.
Sez. I ord. n. 355 del 10.01.2023).
Vero è, d'altra parte, che la stessa Corte ha sottolineato la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, e la necessità di attribuire preminenza all'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, sicché s'impone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente configgenti (in particolare quelli di ordine e sicurezza pubblica, oltre che ragioni di politica migratoria) al lume dei parametri della “proporzionalità” e “necessità” sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.
Si è pertanto affermato che “In tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del
d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero;
nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di
3 autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto” (vedasi, Cass. Sez. I ord. n. 15304 del 31.05.2023); e ancora che “La speciale autorizzazione resa dal tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza in Italia di un familiare del minore, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, è volta
a tutelare l'interesse di quest'ultimo e si fonda sul giudizio prognostico circa il pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psicofisico del minore medesimo in ipotesi di allontanamento del familiare, dovendosi a tal fine tenere conto del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, dello sforzo di inserimento sociale del familiare, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, nonché della tenera età del minore” (Cass. Sez. I ord. n. 22027 del 24.07.2023).
In definitiva, il difficile bilanciamento dei contrapposti interessi è rimesso alla valutazione da parte dell'organo giurisdizionale tenuto conto della peculiarità delle singole fattispecie, da accertarsi eventualmente anche con l'ausilio di organi specializzati, quali i Servizi sociali.
Resta ferma la necessità che si tratti di una situazione oggettivamente grave e comportante una seria compromissione dell'equilibrio psico-fisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa;
e la norma “non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori tutte le volte in cui per effetto dell'espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell'unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest'ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico”, poiché così facendo si avrebbe una “applicazione automatica dell'autorizzazione de qua in tal modo trasformata da eccezione alla regola” (Cass. n. 9391/2018; nello stesso senso anche le successive e ancora più recenti Cass. Sez. VI ord. n. 773/2020, Cass. Sez. II n. 34259/2021, Cass.
Sez. I n. 4496/2022, Cass. n. 15795/2022).
Consegue che, come osservato dal citato - e qui condiviso - pacifico insegnamento di legittimità, sul richiedente l'autorizzazione incombe “l'onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore” (in questi esatti termini, cfr. tra le ultime, Cass. n. 773/2020 e la successiva Cass. n. 34259/2021 nonché Cass. Sez. I
24.07.2024, n. 22027).
*****
5.- Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, si osserva che gli odierni reclamanti allegano di essere giunti in Italia - lasciando il proprio paese di origine l'Albania ove versavano in condizioni economiche disagiate - nell'anno 2023, più precisamente il Sig. nel mese di Parte_1 agosto, la moglie nel mese di ottobre con il figlio, trovando ospitalità presso l'abitazione sita in
Vigarano Mainarda di proprietà del Sig. , che il figlio minore ha eseguito le Parte_3 vaccinazioni di legge e frequenta scuola per l'infanzia del territorio e che vicino al nucleo familiare vi sono i parenti che vivono in Italia da anni e che forniscono sostegno sia morale che economico. Il
Sig. , qualora fosse in possesso di regolare permesso di soggiorno, potrebbe svolgere attività Parte_1 lavorativa come operaio per società di Ferrara, operante nel settore edilizio, di cui il predetto Sig.
è consigliere, sì da consentire al nucleo un'indipendenza economica. Il figlio minore è Parte_3 ormai integrato nel circuito scolastico e sociale del territorio ferrarese, di talché, in caso di
4 allontanamento unitamente ai genitori, il medesimo si troverebbe privato dei riferimenti quotidiani nonché dei luoghi che ordinariamente frequenta e riconosce come propri.
Preme evidenziare quanto emerso dalla relazione pervenuta in data 07.04.2025 dei Servizi Sociali Per_ del Comune di Vigarano Mainarda (FE) in merito al legame del figlio minore di anni tre, con il contesto familiare e sociale di riferimento. Il nucleo familiare, dal momento dell'arrivo in Italia, vive a Vigarano Mainarda in abitazione di proprietà del Sig. al quale corrisponde ogni mese la Parte_3 somma di € 450,00 cui si aggiunge il rimborso delle spese per le utenze di circa € 200,00 mensili. Il padre, stante la mancanza di titolo di soggiorno, lavora saltuariamente, senza regolare contratto, guadagnando circa € 1.200/1.500 a seconda dei lavori che riesce ad ottenere, il sarebbe Parte_3 disponibile ad assumere il Sig. qualora il medesimo ottenesse il permesso di soggiorno. Il Parte_1 figlio minore ha eseguito le vaccinazioni come da certificato acquisito, risulta che i genitori si Per_ avvalgono di specialisti privati per le visite del minore. Il piccolo è iscritto ad una scuola materna paritaria di Vigarano Mainarda, che frequenta regolarmente dal mese di settembre 2024. Dal colloquio con le insegnanti, è emerso che il bambino è ben inserito nel gruppo dei pari, tuttavia sembrerebbe presentare difficoltà nella comunicazione in particolare nell'utilizzo della lingua sia italiana che albanese. In relazione a questo aspetto la madre ha riportato preoccupazione con le maestre considerando come anche a casa, dove si comunica in lingua albanese, abbia le stesse difficoltà. Su questo punto, le maestre riferiscono di non essere preoccupate, avendo riscontrato dalla loro esperienza che spesso i bambini hanno tempi diversi per acquisire talune competenze. Le medesime hanno altresì osservato che il minore partecipa in modo positivo e adeguato alle attività svolte all'interno della scuola, riesce a fare capire, a suo modo, le proprie esigenze, manifesta in modo corretto le sue emozioni e risulta ben seguito dai propri genitori in quanto partecipi e attenti in risposta ai bisogni del minore. L'abitazione in cui vive la famiglia ha adeguati spazi, l'ambiente appare pulito e ben curato. Gli operatori del Servizio Sociale concludono la propria relazione osservando come dalle informazioni raccolte i genitori sembrino integrati nella comunità locale, in ascolto dei bisogni del minore e determinati nel garantire un adeguato sviluppo psicofisico al figlio. Per favorirne l'integrazione sociale, hanno iscritto il bambino ad una scuola dell'infanzia di Vigarano Mainarda. Per_
seppure con una difficoltà linguistica, risulta integrato nel contesto scolastico, dove sta instaurando relazioni positive con i coetanei. Il Sig. , come già detto, qualora regolarmente Parte_1 soggiornante, potrebbe essere assunto a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato presso la società del Sig. mentre la Sig.ra vorrebbe ottenere il riconoscimento della laurea Parte_3 Parte_1 conseguita in Albania e si è detta disposta a cercare un impiego. Il nucleo fruisce del sostegno economico di parenti che vivono in Italia da anni.
Pertanto, dovendo farsi riferimento al radicamento abitativo, sociale e scolastico del figlio minore, per come emerso dalla relazione del Servizio di cui si è detto, il rimpatrio dei genitori e quindi del minore, con conseguente interruzione dei rapporti amicali e sociali in atto e del percorso scolastico intrapreso, appare pregiudizievole nei confronti dell'interesse del minore.
Deve aversi riguardo agli interessi valorizzati e, anche da ultimo, espressi dalla Suprema Corte nel sopra indicato provvedimento n. 22027/2023.
La Suprema Corte ha anche osservato che “La speciale autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n.
286 del 1998, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi
5 motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria;
in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea possono perciò essere collegati all'alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva negato l'autorizzazione alla permanenza dei genitori in Italia senza valutare le conseguenze negative che potevano derivare alla prole in caso di rimpatrio insieme ai genitori, non avendo tenuto conto che la vulnerabilità del minore è oggetto di presunzione tanto con riferimento al minore in età prescolare, in base al principio della rilevanza decrescente dell'età, quanto con riguardo al minore radicato in Italia, in base al criterio della rilevanza crescente del radicamento socio-territoriale)” (Cass Sez. II ord. n. 24039 dello 06.09.2021; vedasi anche Cass. civ. Sez. I ord. 02.03.2023, n. 6209 secondo la quale “in tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori ai sensi dell'art. 31 d.lgs.
n. 286 del 1998, non è sufficiente ad integrare i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
l'esigenza di tutelare la coesione familiare, ma è necessaria l'allegazione di un concreto pregiudizio che i minori rischino di subire per effetto dell'allontanamento del genitore”, nella fattispecie in esame era stata respinta l'istanza avanzata da un uomo e una donna, cittadini albanesi, volta ad ottenere l'autorizzazione a permanere in Italia per tutelare i due figli piccoli, atteso che mancava un reale radicamento in Italia dei due bambini, che non frequentavano un asilo nido e vivevano, invece, prevalentemente in famiglia, non potendo farsi rientrare tra i "gravi motivi" di cui all'art. 31 legge cit.
i possibili problemi di natura economica ed il diverso livello di vita esistente nel paese di rientro rispetto a quello italiano).
Nel caso di specie, il minore si trova in Italia dall'ottobre del 2023 e sta regolarmente Persona_2 Per_ frequentando scuola per l'infanzia dove ha instaurato buoni rapporti con i pari. è ben integrato nel contesto familiare, scolastico, amicale e più in generale sociale. Appare dunque evidente che l'eventuale sradicamento dall'ambiente in cui si trova da circa un anno e mezzo (per essere trasferito in ipotesi in Albania) si configurerebbe come dannoso e potenzialmente fonte di pregiudizio per l'equilibrio del bambino.
Si deve anche rilevare come non risulti che e abbiano Parte_1 Parte_2 precedenti o pendenze penali né segnalazioni di polizia per cui non vi sono elementi per ritenere la pericolosità sociale dei reclamanti.
Pertanto, alla luce di tali risultanze istruttorie e sulla base dei criteri dettati dalla giurisprudenza, la
Corte ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento del reclamo;
va quindi autorizzata la permanenza nel territorio dello Stato dei reclamanti per la durata di tre anni.
6.- La natura del procedimento esclude l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. in punto a spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998,
in accoglimento del reclamo e in riforma del decreto impugnato,
6 AUTORIZZA la permanenza in Italia, per anni tre, di , nato a [...] Parte_1
(Albania) il 22.06.1981, e nata a [...] il [...], Parte_2 genitori del minore nato a [...] il [...]; Persona_2
NULLA sulle spese;
Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni l'11 aprile
2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Anna Orlandi)
7
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore dott.ssa Laura Stella Sforza Consigliere onorario dott. Aldo Baldassare Consigliere onorario Per_1
All'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento per reclamo iscritto al N. 1120/2024 R.G.V.G. promosso da:
nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a LE (Albania) il 29.11.1987, domiciliati a Vigarano Mainarda (FE) in via Fondo Reno n. 61/1, rappresentati e difesi dall'Avv. Fllanza Dhjaku del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via F. Cavazzoni n. 27;
RECLAMANTI
Con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE.
In punto a: reclamo avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna emesso in data 18.11.2024 e depositato il 16.12.2024 nel procedimento iscritto al n. 2019/2024 R.G.V.G.
OSSERVA
1.- Con decreto del 16 dicembre 2024, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna respingeva il ricorso proposto ex art. 31, comma 3, D.lgs. n. 286/1998, da e Parte_1
, in qualità di genitori di , nato in [...] il Parte_2 Persona_2
22.02.2022, residente con gli istanti a Vigarano Mainarda (FE), a mezzo del quale i ricorrenti chiedevano l'autorizzazione a permanere sul territorio italiano, avendo ormai qui instaurato una condizione di vita stabile con il proprio figlio e trovato idonea sistemazione alloggiativa e dunque desiderando regolarizzare la propria posizione in Italia soprattutto al fine di consentire al figlio di condurre una vita più serena anche al punto di vista economico.
Il Tribunale per i Minorenni motivava il rigetto osservando come la richiesta dei ricorrenti si fondi esclusivamente sul presupposto della loro presenza irregolare in Italia insieme al figlio e sul desiderio
1 di regolarizzare la loro permanenza sul territorio nazionale, come non vengano allegati altri motivi né elementi di prova atti a dimostrare la sussistenza di “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore” in base ai quali si dovrebbe giustificare la speciale autorizzazione a permanere sul territorio nazionale, come dunque la richiesta così formulata miri semplicemente a regolarizzare una posizione di presenza, al momento non regolare, sul territorio avente carattere di definitività, in netto contrasto con il presupposto dell'autorizzazione richiesta che deve essere necessariamente a tempo determinato e come sul richiedente l'autorizzazione gravi l'onere di allegazione degli specifici elementi di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore, non essendo sufficiente, ad esempio, la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare o l'allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori. Rilevava poi che nel caso di specie non era stata fornita alcuna indicazione sullo stato di radicamento del minore e che, anzi, dagli elementi a disposizione, ovvero la presenza in Italia solo da un anno e la tenerissima età del bambino, si potesse ragionevolmente escludere l'instaurazione di un legame inscindibile con il territorio, allo stato meritevole di tutela.
In definitiva il Giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo non soddisfatti allo stato i presupposti richiesti dall'art. 31 per l'accoglimento della domanda, stante la mancata allegazione di motivi eccezionali o comunque gravi che possano indurre al rilascio dell'autorizzazione.
2.- Avverso tale provvedimento in data 24 dicembre 2024, proponevano reclamo Parte_1
e lamentando una erronea valutazione degli elementi addotti dai ricorrenti da Parte_2 parte del Giudice di prime cure il quale avrebbe dovuto procedere ad una valutazione effettiva delle condizioni del nucleo familiare e indagine dello stato psicofisico del minore tramite l'intervento degli organi specializzati e competenti, nonché una violazione e/o mancata applicazione dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998, alla luce della più recente giurisprudenza anche di legittimità e avuto riguardo ai principi di rango costituzionale e convenzionale, quali in primis la CEDU, la
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il Trattato di Lisbona e gli artt. 2, 3, 10 e 29-32 della Costituzione.
3.- All'udienza dell'11 aprile 2025, i reclamanti si riportavano al proprio atto, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi avanzate e il Procuratore Generale esprimeva parere favorevole.
La Corte si riservava.
*****
4.- Il reclamo è fondato e merita pertanto accoglimento.
Come noto, ai sensi dell'art 31, comma 3, TUI (decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286) “Il
Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età
e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso
o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza”.
La lettera della disposizione richiamata consente di escludere che, ai fini della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il previo esaurimento dei diversi alternativi percorsi in via amministrativa consentiti dall'ordinamento, e segnatamente dal TU in materia di immigrazione, ai
2 fini della regolarizzazione sul territorio della posizione dello straniero e che, solo in caso di esito negativo delle stesse, si possa ottenere l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 31.
Non risulta invero la previsione di una simile condizione di procedibilità, fermo restando che l'autorizzazione di cui alla norma in parola resta pur sempre una deroga rispetto al complesso normativo contenuto nel TUI e non può rappresentare lo strumento per ottenere surrettiziamente, ipso iure e per la sola presenza di figli minori, l'accesso o la permanenza dello straniero maggiorenne nel territorio italiano, senza che ciò sia dovuto ad un reale e immanente interesse del minore, alla cui tutela soltanto l'art. 31 è finalizzato, qualora sussistano gravi motivi.
In proposito, e cioè con riguardo al significato da attribuire, in particolare, all'espressione “gravi motivi”, la Suprema Corte (SU sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010; e in conformità
Cass. Sez. VI ord. n. 25508/2014, Cass. Sez. VI-I ord. n. 17739/2015, Cass. Sez. VI-I ord. n.
17942/2015, Cass. Sez. I n. 29795/2017, Cass. n. 9391/2018; Cass. Sez. VI ord. n. 773/2020 e Cass.
Sez. I n. 4496/2022), ha precisato che “La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico- fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.”.
A tale orientamento la Corte ha dato anche di recente continuità, ribadendo che i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa (vedasi, Cass.
Sez. I ord. n. 355 del 10.01.2023).
Vero è, d'altra parte, che la stessa Corte ha sottolineato la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, e la necessità di attribuire preminenza all'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, sicché s'impone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente configgenti (in particolare quelli di ordine e sicurezza pubblica, oltre che ragioni di politica migratoria) al lume dei parametri della “proporzionalità” e “necessità” sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.
Si è pertanto affermato che “In tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del
d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero;
nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di
3 autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto” (vedasi, Cass. Sez. I ord. n. 15304 del 31.05.2023); e ancora che “La speciale autorizzazione resa dal tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza in Italia di un familiare del minore, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, è volta
a tutelare l'interesse di quest'ultimo e si fonda sul giudizio prognostico circa il pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psicofisico del minore medesimo in ipotesi di allontanamento del familiare, dovendosi a tal fine tenere conto del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, dello sforzo di inserimento sociale del familiare, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, nonché della tenera età del minore” (Cass. Sez. I ord. n. 22027 del 24.07.2023).
In definitiva, il difficile bilanciamento dei contrapposti interessi è rimesso alla valutazione da parte dell'organo giurisdizionale tenuto conto della peculiarità delle singole fattispecie, da accertarsi eventualmente anche con l'ausilio di organi specializzati, quali i Servizi sociali.
Resta ferma la necessità che si tratti di una situazione oggettivamente grave e comportante una seria compromissione dell'equilibrio psico-fisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa;
e la norma “non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori tutte le volte in cui per effetto dell'espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell'unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest'ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico”, poiché così facendo si avrebbe una “applicazione automatica dell'autorizzazione de qua in tal modo trasformata da eccezione alla regola” (Cass. n. 9391/2018; nello stesso senso anche le successive e ancora più recenti Cass. Sez. VI ord. n. 773/2020, Cass. Sez. II n. 34259/2021, Cass.
Sez. I n. 4496/2022, Cass. n. 15795/2022).
Consegue che, come osservato dal citato - e qui condiviso - pacifico insegnamento di legittimità, sul richiedente l'autorizzazione incombe “l'onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore” (in questi esatti termini, cfr. tra le ultime, Cass. n. 773/2020 e la successiva Cass. n. 34259/2021 nonché Cass. Sez. I
24.07.2024, n. 22027).
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5.- Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, si osserva che gli odierni reclamanti allegano di essere giunti in Italia - lasciando il proprio paese di origine l'Albania ove versavano in condizioni economiche disagiate - nell'anno 2023, più precisamente il Sig. nel mese di Parte_1 agosto, la moglie nel mese di ottobre con il figlio, trovando ospitalità presso l'abitazione sita in
Vigarano Mainarda di proprietà del Sig. , che il figlio minore ha eseguito le Parte_3 vaccinazioni di legge e frequenta scuola per l'infanzia del territorio e che vicino al nucleo familiare vi sono i parenti che vivono in Italia da anni e che forniscono sostegno sia morale che economico. Il
Sig. , qualora fosse in possesso di regolare permesso di soggiorno, potrebbe svolgere attività Parte_1 lavorativa come operaio per società di Ferrara, operante nel settore edilizio, di cui il predetto Sig.
è consigliere, sì da consentire al nucleo un'indipendenza economica. Il figlio minore è Parte_3 ormai integrato nel circuito scolastico e sociale del territorio ferrarese, di talché, in caso di
4 allontanamento unitamente ai genitori, il medesimo si troverebbe privato dei riferimenti quotidiani nonché dei luoghi che ordinariamente frequenta e riconosce come propri.
Preme evidenziare quanto emerso dalla relazione pervenuta in data 07.04.2025 dei Servizi Sociali Per_ del Comune di Vigarano Mainarda (FE) in merito al legame del figlio minore di anni tre, con il contesto familiare e sociale di riferimento. Il nucleo familiare, dal momento dell'arrivo in Italia, vive a Vigarano Mainarda in abitazione di proprietà del Sig. al quale corrisponde ogni mese la Parte_3 somma di € 450,00 cui si aggiunge il rimborso delle spese per le utenze di circa € 200,00 mensili. Il padre, stante la mancanza di titolo di soggiorno, lavora saltuariamente, senza regolare contratto, guadagnando circa € 1.200/1.500 a seconda dei lavori che riesce ad ottenere, il sarebbe Parte_3 disponibile ad assumere il Sig. qualora il medesimo ottenesse il permesso di soggiorno. Il Parte_1 figlio minore ha eseguito le vaccinazioni come da certificato acquisito, risulta che i genitori si Per_ avvalgono di specialisti privati per le visite del minore. Il piccolo è iscritto ad una scuola materna paritaria di Vigarano Mainarda, che frequenta regolarmente dal mese di settembre 2024. Dal colloquio con le insegnanti, è emerso che il bambino è ben inserito nel gruppo dei pari, tuttavia sembrerebbe presentare difficoltà nella comunicazione in particolare nell'utilizzo della lingua sia italiana che albanese. In relazione a questo aspetto la madre ha riportato preoccupazione con le maestre considerando come anche a casa, dove si comunica in lingua albanese, abbia le stesse difficoltà. Su questo punto, le maestre riferiscono di non essere preoccupate, avendo riscontrato dalla loro esperienza che spesso i bambini hanno tempi diversi per acquisire talune competenze. Le medesime hanno altresì osservato che il minore partecipa in modo positivo e adeguato alle attività svolte all'interno della scuola, riesce a fare capire, a suo modo, le proprie esigenze, manifesta in modo corretto le sue emozioni e risulta ben seguito dai propri genitori in quanto partecipi e attenti in risposta ai bisogni del minore. L'abitazione in cui vive la famiglia ha adeguati spazi, l'ambiente appare pulito e ben curato. Gli operatori del Servizio Sociale concludono la propria relazione osservando come dalle informazioni raccolte i genitori sembrino integrati nella comunità locale, in ascolto dei bisogni del minore e determinati nel garantire un adeguato sviluppo psicofisico al figlio. Per favorirne l'integrazione sociale, hanno iscritto il bambino ad una scuola dell'infanzia di Vigarano Mainarda. Per_
seppure con una difficoltà linguistica, risulta integrato nel contesto scolastico, dove sta instaurando relazioni positive con i coetanei. Il Sig. , come già detto, qualora regolarmente Parte_1 soggiornante, potrebbe essere assunto a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato presso la società del Sig. mentre la Sig.ra vorrebbe ottenere il riconoscimento della laurea Parte_3 Parte_1 conseguita in Albania e si è detta disposta a cercare un impiego. Il nucleo fruisce del sostegno economico di parenti che vivono in Italia da anni.
Pertanto, dovendo farsi riferimento al radicamento abitativo, sociale e scolastico del figlio minore, per come emerso dalla relazione del Servizio di cui si è detto, il rimpatrio dei genitori e quindi del minore, con conseguente interruzione dei rapporti amicali e sociali in atto e del percorso scolastico intrapreso, appare pregiudizievole nei confronti dell'interesse del minore.
Deve aversi riguardo agli interessi valorizzati e, anche da ultimo, espressi dalla Suprema Corte nel sopra indicato provvedimento n. 22027/2023.
La Suprema Corte ha anche osservato che “La speciale autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n.
286 del 1998, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi
5 motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria;
in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea possono perciò essere collegati all'alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva negato l'autorizzazione alla permanenza dei genitori in Italia senza valutare le conseguenze negative che potevano derivare alla prole in caso di rimpatrio insieme ai genitori, non avendo tenuto conto che la vulnerabilità del minore è oggetto di presunzione tanto con riferimento al minore in età prescolare, in base al principio della rilevanza decrescente dell'età, quanto con riguardo al minore radicato in Italia, in base al criterio della rilevanza crescente del radicamento socio-territoriale)” (Cass Sez. II ord. n. 24039 dello 06.09.2021; vedasi anche Cass. civ. Sez. I ord. 02.03.2023, n. 6209 secondo la quale “in tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori ai sensi dell'art. 31 d.lgs.
n. 286 del 1998, non è sufficiente ad integrare i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
l'esigenza di tutelare la coesione familiare, ma è necessaria l'allegazione di un concreto pregiudizio che i minori rischino di subire per effetto dell'allontanamento del genitore”, nella fattispecie in esame era stata respinta l'istanza avanzata da un uomo e una donna, cittadini albanesi, volta ad ottenere l'autorizzazione a permanere in Italia per tutelare i due figli piccoli, atteso che mancava un reale radicamento in Italia dei due bambini, che non frequentavano un asilo nido e vivevano, invece, prevalentemente in famiglia, non potendo farsi rientrare tra i "gravi motivi" di cui all'art. 31 legge cit.
i possibili problemi di natura economica ed il diverso livello di vita esistente nel paese di rientro rispetto a quello italiano).
Nel caso di specie, il minore si trova in Italia dall'ottobre del 2023 e sta regolarmente Persona_2 Per_ frequentando scuola per l'infanzia dove ha instaurato buoni rapporti con i pari. è ben integrato nel contesto familiare, scolastico, amicale e più in generale sociale. Appare dunque evidente che l'eventuale sradicamento dall'ambiente in cui si trova da circa un anno e mezzo (per essere trasferito in ipotesi in Albania) si configurerebbe come dannoso e potenzialmente fonte di pregiudizio per l'equilibrio del bambino.
Si deve anche rilevare come non risulti che e abbiano Parte_1 Parte_2 precedenti o pendenze penali né segnalazioni di polizia per cui non vi sono elementi per ritenere la pericolosità sociale dei reclamanti.
Pertanto, alla luce di tali risultanze istruttorie e sulla base dei criteri dettati dalla giurisprudenza, la
Corte ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento del reclamo;
va quindi autorizzata la permanenza nel territorio dello Stato dei reclamanti per la durata di tre anni.
6.- La natura del procedimento esclude l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. in punto a spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998,
in accoglimento del reclamo e in riforma del decreto impugnato,
6 AUTORIZZA la permanenza in Italia, per anni tre, di , nato a [...] Parte_1
(Albania) il 22.06.1981, e nata a [...] il [...], Parte_2 genitori del minore nato a [...] il [...]; Persona_2
NULLA sulle spese;
Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni l'11 aprile
2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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