Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02563/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01181/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2023, proposto da
NI IO, IN BO, NN RE, OL VI, GI CA, EL AN, RI AN, ET TA, OR IA, SA LZ, VE AL, IO RI, AT IG, SA LA, RI TE PI, IN GI, IU De IO, EL CC, ER Di GI, IC IL, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Ardito, Ciro Sito, Mario Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aorn di Caserta Sant'NN e San Sebastiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati IC Sorrentino, Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN De SQ, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della deliberazione del Direttore Generale della A.O.R.N. Caserta -Azienda Ospedaliera Sant’NN e San Sebastiano n. 935 del 30/11/2022pubblicata per quindici giorni consecutivi sull’albo pretorio dell’Amministrazione, con si è disposto di procedere all'utilizzo della graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 60 posti di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs, indetto con deliberazione n. 240/2020, di cui alle deliberazioni n. 735/2022 e n. 917/2022, per n. 50 unità;
nonché in via presupposta, b) della deliberazione del Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE della A.O.R.N. Caserta -Azienda Ospedaliera Sant’NN e San Sebastiano n. 735 del 28/09/2022, con cui sono stati approvati gli atti e nominati vincitori del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 60 posti di Operatore Socio Sanitario -Cat. Bs, indetto con deliberazione n. 240/2020 i candidati collocati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 59, nonché la candidata collocatasi al 67° posto, per le ragioni nella medesima deliberazione specificate;
c) della deliberazione del direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE della AORN Caserta -Azienda Ospedaliera Sant’NN e San Sebastiano n. 917 del 22/11/2022 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 60 posti di Operatore Socio Sanitario -Cat. Bs, indetto con deliberazione n. 240/2020; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aorn di Caserta Sant'NN e San Sebastiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. LI SS Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con ricorso iscritto al n. 1181 dell’anno 2023, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:
- di aver partecipato alla procedura indetta con deliberazione 605 del 28/7/21 dell’A.O.R.N. Caserta -Azienda Ospedaliera Sant’NN e San Sebastiano, per la copertura a tempo determinato di 60 posti di Operatore Socio Sanitario Car. Bs;
- che l’Amministrazione, con gli atti impugnati, pretermetteva l’aspettativa dei ricorrenti all’utilizzo della graduatoria della procedura selettiva cui hanno partecipato.
Instavano quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.
All’udienza di smaltimento straordinario del 16 aprile 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
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La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) la scelta operata dall’Amministrazione di effettuare lo scorrimento della graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 60 posti di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs, indetto con deliberazione n. 240/2020, di cui alle deliberazioni n. 735/2022 e n. 917/2022, senza prevedere l’utilizzo della graduatoria approvata con delibera 771 del 25/10/21, relativa all’“Avviso pubblico per soli titoli per la copertura a tempo determinato di n. 60 posti di Operatore Socio Sanitario Car. Bs”di cui fanno parte i ricorrenti, viola gli artt. 35 e 36 d.lgs. 165/2001.
L’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del ricorso.
Come dichiarato in udienza dal difensore dei ricorrenti, i ricorrenti IO NI, ET TA, AN EL, IA OR, CA GI, IG AT, RI TE PI, non hanno più interesse. Relativamente a tali ricorrenti, va dunque dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto agli altri ricorrenti, il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Come ritenuto in giurisprudenza, “ L'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso. Sono, infatti, individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione; tra questi può acquistare rilievo l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione; o anche la valutazione del contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria ” (T.A.R. Campania PO, Sez. V, 26/02/2025, n. 1567).
Nel caso di specie, la procedura cui hanno partecipato i ricorrenti era per la copertura di posti a tempo determinato, la procedura contestata invece era per la copertura di posti a tempo indeterminato; sicché sussiste la non assimilabilità delle posizioni che giustifica il ricorso ad una nuova procedura concorsuale anziché procedere allo scorrimento della graduatoria precedente.
Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente le spese del giudizio tra i ricorrenti che hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse; quanto ai ricorrenti che non hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il ricorso n. 1181 dell’anno 2023 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quanto ai ricorrenti IO NI, ET TA, AN EL, IA OR, CA GI, IG AT, RI TE PI; lo respinge quanto ai restanti ricorrenti;
2. Compensa integralmente le spese tra i ricorrenti IO NI, ET TA, AN EL, IA OR, CA GI, IG AT, RI TE PI e Aorn di Caserta Sant'NN e San Sebastiano; condanna i restanti ricorrenti, in solido, a rifondere all’Aorn di Caserta Sant'NN e San Sebastiano le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
RI BR, Presidente
LI SS Di PO, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LI SS Di PO | RI BR |
IL SEGRETARIO