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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 608 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MOSCA MASSIMO (pec: , che la Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio P_ C.F._2
professionale degli Avv. GRECO TITO OLINDO (pec: e Email_2
DE LUCA ELENA RENATA (pec: , che la rappresentano Email_3
e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso – merito possessorio;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato in data 23.05.2020, proponeva istanza per Parte_1
la reintegrazione nel possesso nei confronti di Premesso di essere esclusiva P_
proprietaria e posseditrice, da molti anni, dell'immobile ubicato in Monasterace (RC), alla Via
Nazionale n. 228, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 15, part. 41, sub 3 del predetto
1 Comune, esponeva: che nel mese di giugno 2019, dopo aver completato la ristrutturazione e l'arredamento dell'immobile, stante l'esistenza di rapporti familiari, accoglieva la richiesta della madre, di utilizzare temporaneamente e a titolo gratuito l'appartamento, per P_
sopperire ad una sua eSIenza abitativa temporanea, con l'esplicito impegno da parte della P_
di liberare l'immobile entro tre o quattro mesi e, in ogni caso, su semplice richiesta dell'odierna ricorrente;
che, agli inizi del mese di novembre del 2019, chiedeva alla di rilasciare P_
l'immobile, ma costei si rifiutava di dare seguito a detta richiesta, impedendo all'odierna ricorrente e ai suoi familiari l'accesso all'appartamento ed alle sue pertinenze;
che, a seguito dell'invio di una missiva con cui richiedeva il rilascio dell'immobile, parte resistente aveva tentato di sostituire il cilindro dell'unica porta di accesso alla predetta abitazione, posta sulla via Nazionale, motivo per il quale la aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri della locale stazione di Pt_1
Monasterace. Chiedeva, pertanto, l'immediata reintegrazione nel possesso dell'immobile e delle relative pertinenze, “nonché procedere al ripristino della situazione nello stato precedente e, conseguentemente, alla rimozione di tutto quanto dalla stessa apposto e modificato, abusivamente ed illegittimamente e senza alcuna autorizzazione, all'interno della proprietà della SI.ra
e descritto nella narrativa del presente atto a cura e spese della parte resistente;
Parte_1 nel solo caso di mancata esecuzione spontanea da parte di quest'ultima Voglia autorizzare la ricorrente all'eliminazione di tutto quanto si renda necessario al ripristino della situazione nello stato precedente allo spoglio/turbativa ed alla rimessione della medesima SI.ra Parte_1
nel relativo possesso del bene e relative pertinenze con addebito alla controparte di tutti gli oneri di spesa sostenuti”.
Con comparsa depositata in data 30.06.2020, si costituiva in giudizio eccependo P_
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, essendo stata la resistente immessa nel possesso dell'abitazione per cui è causa dal precedente possessore, Persona_1
Per_ (detto ), sicché la non era mai stata nella detenzione o nel possesso dell'immobile Pt_1
de quo; sempre in via preliminare, eccepiva la tardività dell'azione, in quanto proposta a distanza di più di un anno dal presunto spoglio, allegando che, sebbene avesse iniziato ad abitare l'immobile nei primi giorni del mese di giugno 2019, la stessa aveva iniziato ad utilizzarlo già alla fine di gennaio 2019 poiché immessa nel possesso dal precedente possessore e, già CP_2
dal mese di febbraio 2019, aveva commissionato e pagato tutti i lavori di ristrutturazione
2 dell'immobile (utilizzato precedentemente e per moltissimi anni esclusivamente come deposito della pasticceria . Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda avversaria siccome Per_1
infondata, precisando di aver sporto, in relazione alla vicenda de qua, due querele presso la locale
Procura della Repubblica: con la prima, la resistente lamentava i continui atti vessatori e le minacce - perpetrati nei suoi confronti da parte della figlia del genero Parte_1 [...]
e del nipote - finalizzati ad estrometterla dal possesso dell'immobile; con CP_3 CP_4
la seconda, denunciava la truffa aggravata ideata dalla ricorrente, con la complicità di CP_4
e , sempre al fine di impossessarsi in modo fraudolento dell'immobile.
[...] CP_2
Il procedimento veniva istruito in via documentale nonché mediante l'audizione di informatori;
con ordinanza depositata in data 18.01.2021 l'intestato Tribunale provvedeva come di seguito:
“Accoglie la richiesta di provvedimento d'urgenza di reintegra e per l'effetto ordina a P_
di reintegrare nel possesso dell'immobile ubicato in Monasterace (RC) alla
[...] Parte_1
Via Nazionale n. 228, censito al catasto fabbricati con Fogl. 15, con la particella 41 sub 3, categoria A/4 di classe I e delle relative pertinenze;
Condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 4.000,00 per compensi e € 307,26 per spese documentate, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA e come per legge”.
In data 26.01.2021, interponeva reclamo (che veniva iscritto al n. 96/2021 R.G.) P_
avverso la suddetta ordinanza, per le ragioni riportate nel relativo atto, cui per brevità si rimanda;
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo con conseguente conferma Parte_1
del provvedimento interdittale.
Con ordinanza datata 15.03.2021, il Tribunale di Locri in composizione collegiale - pur riconoscendo l'esistenza sull'immobile oggetto di causa di una “situazione di fatto qualificabile come compossesso” tra le parti del giudizio - rigettava il reclamo proposto dalla P_ evidenziando che “il comportamento di uno dei compossessori – in specie, la – che P_ impedisca all'altro di partecipare al godimento del cespite, rifiutando di farlo accedere allo stesso, va considerato atto di spoglio sanzionabile con l'azione di reintegrazione”.
Con istanza ex art. 703 co. 4 c.p.c., depositata in data 5.05.2021, chiedeva la Parte_1 fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, al fine di dimostrare il proprio possesso esclusivo dell'immobile e, quindi, l'assenza di possesso e/o compossesso in capo alla resistente, immessa nella sola detenzione del bene per far fronte ad eSIenze abitative temporanee;
3 instava dunque per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare: ➢ Accertare e dichiarare legittima e fondata l'azione spiegata anche nel merito;
➢ Accertare e dichiarare che l'immobile ubicato in Monasterace (RC) alla Via
Nazionale n. 228, censito al catasto fabbricati con Fogl. 15, con la particella 41 sub 3, categoria
A/4 di classe I e delle relative pertinenze, di proprietà della SI.ra , è occupato Parte_1
dalla SI.ra , in modo arbitrario e senza alcun titolo, dal mese di novembre 2019, e P_
che lo stesso bene, con le relative pertinenze, è stato sempre posseduto ed utilizzato, in modo continuato pieno ed esclusivo nonché pubblico e pacifico, solo dalla SI.ra ; ➢ Parte_1
Accertare e dichiarare che la SI.ra non ha alcun possesso o compossesso P_ dell'immobile per cui vi è causa ne ha alcun diritto o titolo per accedere od utilizzare, nonché occupare, il predetto immobile e le relative pertinenze e dichiarare, per l'effetto, l'arbitrarietà nonché violenza e clandestinità dello spoglio e/o delle turbative e molestie perpetrati dalla medesima ai danni e nei confronti del SI.ra , in relazione a P_ Parte_1 predetto immobile, per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
➢ Ordinare, conseguentemente e sempre per l'effetto, alla SI.ra e condannare la medesima a reintegrare e P_
rimettere la SI.ra nel pieno e pacifico, nonché esclusivo, possesso del bene ubicato Parte_1
in Monasterace (RC) alla Via Nazionale n. 228, censito al catasto fabbricati con Fogl. 15, con la particella 41 sub 3, categoria A/4 di classe I e delle relative pertinenze del quale la medesima è stata spogliata con condanna della SI.ra al ripristino dello stato dei luoghi nella P_
situazione precedente lo spoglio/turbativa; nel solo caso di mancata esecuzione spontanea da parte della SI.ra Voglia autorizzare la SI.ra all'eliminazione P_ Parte_1
diretta di tutto quanto si renda necessario al ripristino della situazione nello stato precedente allo spoglio/turbativa ed all'accesso al relativo bene nonché alla rimessione della medesima SI.ra
nel relativo possesso esclusivo dell'immobile de quo e relative pertinenze con Parte_1
addebito alla controparte di tutti gli oneri di spesa sostenuti. CONDANNARE la SI.ra P_
al pagamento delle spese di giudizio, anche di quelle del reclamo, oltre accessori di legge e
[...]
maggiorazione del 15%. Con riserva di autonoma azione per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente per causa del comportamento illegittimo posto in essere dalla controparte e descritto in premessa”.
4 Fissata l'udienza per il prosieguo del giudizio, con comparsa depositata in data 11.10.2021, cui si rinvia, si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti P_ conclusioni: “dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda in possessorio di Parte_1
per difetto di legittimazione attiva in capo alla stessa;
dichiarare inammissibile il ricorso, ai
[...] sensi dell'art. 1168 c.c., poiché proposto oltre l'anno dal lamentato spoglio;
nel merito e solo in via subordinata rigettare la domanda proposta da parte ricorrente poiché totalmente infondata in fatto e in diritto”, il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei di lei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Alla prima udienza venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nelle more, con istanza ex art. 669 duodecies c.p.c. depositata da in data Parte_1
24.10.2022, veniva aperto il subprocedimento n. 608-1/2020 R.G., conclusosi con ordinanza del
10.01.2023, con la quale veniva ordinato a “di consegnare alla ricorrente P_
copia delle chiavi di ingresso dell'immobile ubicato in Monasterace alla Via Parte_1
Nazionale n. 228, censito al catasto fabbricati con Fogl. 15, particella 41 sub 3, categoria A/4 di classe I e delle relative pertinenze, entro e non oltre il termine di mesi uno dalla comunicazione della presente ordinanza”, rinviando la regolamentazione delle spese di lite al merito. Non avendo la spontaneamente ottemperato al detto ordine, in data 26.04.2023 veniva P_ Parte_1 immessa nel compossesso dell'immobile per il tramite dell'UNEP del Tribunale di Locri, che consegnava “una chiave alla SInora , mentre l'altra rimane nella disponibilità Parte_1 della SInora ” (cfr. verbale di reintegra nel possesso del 26.04.2023, nel fascicolo P_
recante n. 608-1/2020 R.G.).
Il procedimento principale veniva istruito, oltre che in via documentale, a mezzo prova testimoniale.
Con decreto dell'1.02.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 25.01.2024, l'udienza già fissata dal precedente giudicante per l'ultimazione della prova orale veniva differita all'udienza tabellare del 28.03.2024; all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.09.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 30.09.2024, comunicata alle parti in parti data, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
5 RITENUTO IN DIRITTO
In punto di diritto, giova premettere che, dopo la riforma attuata con il D.L. 35/2005, convertito in
L. n. 80/2005, il procedimento possessorio è connotato da una struttura eventualmente bifasica: ed invero, la prima fase – caratterizzata dalle ragioni d'urgenza sottese alla tutela della situazione possessoria – si conclude con l'adozione di un'ordinanza, con cui il giudice concede o nega le misure interdittali richieste dal ricorrente;
la seconda fase, rimessa all'iniziativa delle parti, è a cognizione piena ed ha ad oggetto l'esame del merito della pretesa possessoria (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 26027/2013: “una volta conclusasi la fase sommaria (il cui rito, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 703 co. 2 c.p.c., è improntato al modulo processuale cautelare), con
l'accoglimento o con la reiezione della domanda di emissione del provvedimento interdittale, la fissazione di un termine per la prosecuzione del giudizio nel merito può far seguito all'ordinanza anzidetta, o alla decisione sul conseguente reclamo, soltanto nel caso in cui almeno una delle parti ne abbia fatto richiesta, entro il termine di cui al quarto comma dell'articolo citato. Ove tale termine non sia richiesto, il procedimento si conclude con l'ordinanza di cui all'art. 703 co. 3, oppure, ove sia stato proposto un reclamo, con quella di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., provvedimenti, l'uno e l'altro non soggetti ad appello, per la natura cautelare o comunque interinale che li contraddistingue, in quanto destinati ad essere assorbiti dalla decisione di merito del giudizio che le parti hanno facoltà di instaurare”).
È, dunque, possibile, ma solo se le parti ne fanno richiesta, la celebrazione del giudizio sul "merito possessorio", anche quando il ricorso possessorio originario sia stato rigettato all'esito della fase sommaria, fermo restando che, in caso di mancata "prosecuzione" del giudizio sul merito,
l'ordinanza costituisce il provvedimento definitivo sulla controversia possessoria (cfr. Tribunale
Catanzaro, n. 296/2022).
La fase del c.d. merito possessorio è quindi deputata essenzialmente all'approfondimento delle questioni di rito e di merito già emerse nella fase sommaria (cfr. Tribunale Catanzaro, n.
1685/2024), e si conclude con una sentenza che conferma o revoca il provvedimento cautelare.
In caso di prosecuzione nel merito, l'ordinanza interdittale viene assorbita nella sentenza;
mentre, in caso contrario, essa costituisce il provvedimento definitivo sulla controversia possessoria (Cass. civ., sez. 6-2, n. 1501/2018).
6 Merita altresì osservarsi che, nell'ambito della tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 2991/2019).
Ed invero, l'azione di reintegrazione postula la ricorrenza di due presupposti: l'esistenza del possesso ed il compimento di un'azione configurabile in termini di spoglio.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione di reintegrazione può essere esperita a tutela di qualsiasi possesso, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, a condizione che presenti i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale ed il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. 15 febbraio 1999, n. 1274,
Cass. 30 maggio 1994, n. 5281, Cass. 15 giugno 1991, n. 6772). Ogni questione riguardante la legittimità del possesso, ed in particolare la sua rispondenza ad un titolo valido, resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad OL possessionem (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1219, Cass. 15 novembre 1986, n. 6741).
In via generale, deve essere altresì evidenziato che anche le prove orali assunte nella fase sommaria del giudizio possessorio hanno pieno valore di prove testimoniali ove assunte - come nella fattispecie - nel contraddittorio tra le parti e sotto il vincolo del giuramento (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, n. 21072/2021: “Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla
base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come
provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui
dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente
valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2,
c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto “inaudita altera parte”).
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame, ritiene questo giudicante che la domanda di reintegrazione proposta dalla nei confronti della sia solo in Pt_1 P_
parte fondata.
Prima di esaminare il merito della vicenda, devono essere integralmente richiamate in questa sede le conclusioni cui è pervenuto il Collegio in sede di reclamo in ordine sia al dedotto difetto di legittimazione attiva della sia all'asserita tardività dell'azione dalla medesima proposta, Pt_1
7 risultando entrambe le eccezioni di controparte del tutto infondate, per come correttamente argomentato in sede di ordinanza collegiale, cui si rinvia.
Nel merito, l'espletamento dell'istruttoria - anche nella presente fase del giudizio - ha lasciato sostanzialmente immutati i termini della vicenda, così come delineati nella fase sommaria, sicché possono trovare piena conferma, anche in questa sede, le condivisibili statuizioni adottate dal
Collegio in sede di reclamo, dovendosi ravvisare in capo alle parti del presente giudizio un compossesso dell'immobile oggetto di causa.
All'esito dell'attività istruttoria complessivamente espletata nelle due fasi del procedimento, non risulta invero sufficientemente provato che la esercitasse sull'immobile un potere di fatto P_
qualificabile come mera detenzione, risultando dunque pienamente operante la presunzione di
(com)possesso in capo alla stessa, ex art. 1141 co. 1 c.c., come condivisibilmente ritenuto dal
Collegio in sede di reclamo.
Al riguardo, merita condivisione il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza collegiale di reclamo (cfr. in particolare il passaggio motivazionale in cui si legge: “In buona sostanza, in assenza di elementi tali da dimostrare che il denaro utilizzato per finanziare i lavori di ristrutturazione fosse (esclusivamente) della e che la abbia agito quale P_ Pt_1 semplice detentrice del bene, deve ritenersi che quest'ultima fosse nel possesso dell'immobile, dovendosi applicare il disposto di cui all'art. 1141 c.c., a mente del quale “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”.
3.5.2. In virtù di detta presunzione normativa, deve però riconoscersi una situazione di (com)possesso anche in capo alla reclamante . La P_
ha pacificamente abitato l'immobile de quo e perciò instaurato con il bene un potere di P_ fatto. Accertata l'esistenza di un potere di fatto sulla res che corrisponda al contenuto di un diritto reale, spetta a chi lo contesti dimostrare che tale potere configuri una mera detenzione (Cass, Sez.
II, 05/02/1983, n. 966; Cass., Sez. II, 07/01/1978, n. 44). Anche in capo alla odierna reclamante deve presumersi il possesso della cosa, in applicazione del principio sancito dall'art. 1141, comma 1, c.c. Una volta presuntivamente dimostrata la situazione di compossesso, incombeva alla resistente, oggi reclamata, introdurre in giudizio elementi utili a superare la presunzione di
(com)possesso ed a provare che la relazione di contiguità con la cosa non si fondasse sul possesso. Detta prova è fallita. A ben vedere, l'allegazione della in merito alla Pt_1
8 concessione in godimento, a titolo gratuito, dell'appartamento alla madre è stata affidata unicamente alle dichiarazioni rilasciate al riguardo dall'informatore marito CP_3 della ricorrente. Vero è che quest'ultimo ha confermato in toto la versione dei fatti dedotta dalla moglie: «dopo i lavori di ristrutturazione da fine 2018 l'immobile è stato consegnato a mia suocera perché vi abitasse temporaneamente;
era stata costretta ad abbandonare la casa in affitto in cui aveva abitato nell'ultimo anno. Non era stato fissato un termine ultimo per il rilascio, ma comunque si era stabilito che a richiesta l'immobile avrebbe dovuto essere rilasciato. Abbiamo chiesto il rilascio verso fine 2019 perché ci serviva l'immobile». Senonché, ritiene il collegio che al narrato del predetto informatore non possa attribuirsi valore probatorio, essendo fin troppo evidente il suo diretto e personale interesse nella vicenda per cui è processo. Egli, infatti, è stato indicato dall'informatore come committente dei lavori di rifacimento dell'impianto Tes_1 elettrico («ho svolto i lavori di realizzazione dell'intero impianto elettrico dell'immobile di cui è causa su incarico di e del marito, ma non so dire l'anno. Era il periodo estivo. Parte_1
Sono stato pagato in contanti da e ); la stessa nel parlare Parte_1 CP_3 dell'acquisto e degli interventi di ristrutturazione, ha fatto uso della prima persona plurale («noi abbiamo acquistato l'immobile, posto a pianterreno, da circa due anni fa e l'abbiamo ristrutturato»: v. verbale del 22.07.2020), ovverosia di una coniugazione verbale che verosimilmente non può che riferirsi a sé ed al coniuge, dovendosi ovviamente escludere – alla luce delle difese in atti – che il riferimento fosse alla di lei madre;
la fattura n. 307 del 21.04.2020 di “Edil PA (doc. 4 allegato alle note di replica del 04.07.2020) così come la fattura n. 67 del 03.12.2019 della società “Dov'è casa s.r.l.” e la fattura n. 3 del 31.01.2019 di Per_3
“Ceramiche – sanitari di LI IO (docc. E ed F del ricorso), tutte relative all'acquisto di materiale utilizzato per la ristrutturazione, risultano emesse a nome di il prestito CP_3 personale per “spese di ristrutturazione”, prodotto dalla parte ricorrente (doc. 4 allegato alle note di replica del 04.07.2020), è stato contratto da in qualità di debitore CP_3
principale e dalla moglie in qualità di coobbligata. Circostanze, tutte, che portano Parte_1
a qualificare il suddetto informatore quale compossessore dell'immobile, come tale certamente interessato all'esito del presente giudizio possessorio. Non potendosi, per le anzidette ragioni, dare alcun credito alle dichiarazioni rese dal in ordine all'asserito contratto di comodato CP_3
concluso tra le parti in causa ( quale concedente e quale Parte_1 P_
9 comodataria), non v'è in atti alcuna prova atta a dimostrare che tra le stesse fosse realmente intercorso un negozio avente un contenuto siffatto. Ne consegue che la va qualificata P_ come compossessore sul bene”).
Né, sul punto, coglie nel segno la doglianza sollevata da in merito al fatto che Parte_1
l'ulteriore informatore, (figlio di e , avrebbe CP_4 Parte_1 CP_3 confermato il mero rapporto di detenzione dell'immobile in capo alla . P_
Sebbene, effettivamente, l'informatore - sentito sulla circostanza sub d) di cui al ricorso introduttivo (“essere vero che: … d) la Sig.ra ha concesso, nel mese di giugno Parte_1
2019, su richiesta della SI.ra a quest'ultima l'uso temporaneo dell'immobile in P_ oggetto al solo fine di sopperire ad un'eSIenza abitativa temporanea della medesima e con
l'espresso impegno da parte di quest'ultima di rilasciarlo nel giro di tre/quattro mesi”) - abbia riferito: “confermo la circostanza di cui alla lettera D. Mia madre aveva concesso in uso
l'immobile a mia nonna per due-tre-quattro mesi mia nonna era in affitto in una casa a
Monasterace marina, ma vi erano tre rampe di scale per accedervi. Viste le difficoltà, mia madre offriva a mia nonna l'uso provvisorio dell'immobile fino a quando non avesse trovato un appartamento più comodo”, lo stesso ha poi dichiarato “Tanto so perché se ne è parlato in famiglia, così ho appreso che questi erano i termini dell'accordo”.
Orbene, com'è noto, “in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (cfr. ex multis e da ultimo Cass. civ., Sez. 1, n. 4530/2025).
La deposizione di avente ad oggetto i fatti appresi “in famiglia” e, quindi, dai CP_4
genitori, si appalesa sprovvista di valore probante, in quanto proveniente da una parte del giudizio
( nonché dall'altro informatore, ritenuto dal Collegio in sede di Parte_1 CP_3
10 reclamo – e, a parere della scrivente, in maniera del tutto condivisibile – portatore di un interesse nella vicenda de qua.
Né del resto l'audizione dei testimoni escussi nella fase di merito ha fornito ulteriori elementi utili per qualificare in termini di mera detenzione il potere di fatto esercitato sull'immobile oggetto di causa da parte della , essendosi incentrato l'esame di detti testimoni su profili ininfluenti ai P_
fini del decidere e, quindi, inidonei a scalfire l'operatività della presunzione ex art. 1141 co. 1 c.c. rispetto all'odierna resistente.
Ed invero, il teste non ha fornito alcuna indicazione utile in tal senso, Testimone_2
limitandosi a confermare di aver ricevuto una richiesta di prestito da parte della senza Pt_1
tuttavia ricordare alcunché in merito alla dedotta circostanza che tale prestito fosse finalizzato al pagamento delle spese di ristrutturazione dell'immobile (cfr. verbale d'udienza del 25.01.2023); il teste ha dichiarato di nulla saper riferire circa l'attività di ristrutturazione Testimone_3 dell'immobile da parte di essendosi limitato ad effettuare un'attestazione di Parte_1
prestazione energetica e dichiarando, peraltro, di essere stato pagato in detta occasione dal CP_3
(cfr. verbale d'udienza del 25.01.2023).
Né appaiono dirimenti le propalazioni della teste (legale rappresentante della Testimone_4
società “Dov'è casa s.r.l.”), la quale ha confermato di aver eseguito nel 2018-2019, su incarico della e del i lavori di realizzazione degli infissi e del portone d'ingresso Pt_1 CP_3 relativamente all'immobile sito in Monasterace (RC), Via Nazionale n. 228 e di essere stata pagata da dichiarando altresì “Non ho mai intrattenuto rapporti in ordine alla fornitura ed al CP_3
pagamento degli infissi con la SI.ra che conosco perché siamo compaesani, ma P_ non ho visto in occasione dei lavori” (cfr. verbale d'udienza del 22.11.2023).
Detta deposizione, infatti, nulla consente di arguire in merito all'allegata circostanza secondo cui la avesse concesso in godimento l'immobile alla propria madre a titolo gratuito e per Pt_1
soddisfare eSIenze abitative temporanee, essendo invece pacifico già nella fase sommaria – oltre che confermato dalla deposizione della teste – che la si sia occupata della Tes_3 Pt_1
ristrutturazione dell'immobile, così esercitando sullo stesso un potere di fatto, tuttavia non incompatibile con l'esercizio di un compossesso da parte della . P_
Né ancora possono desumersi elementi utili da quanto riferito dai testimoni Testimone_5
e Il primo, infatti, oltre a non aver saputo collocare temporalmente i
[...] Testimone_6
11 lavori di ristrutturazione sull'immobile oggetto di giudizio (avendo dichiarato che gli stessi fossero stati eseguiti nel 2021), sentito sulla circostanza “f) Vero che nell'immobile sito in Monasterace
(RC) Via Nazionale n. 228 lei ha visto la SI.ra solo alla fine del mese di giugno P_
2019” di cui alla memoria istruttoria di parte ricorrente, ha riferito: “non ricordo di averla vista in quel periodo. L'ho conosciuta di vista dopo che sono stati finiti i lavori di ristrutturazione, non ricordo che periodo fosse. Quando mi recavo saltuariamente a casa mia, vedevo l'anziana SInora nel giardino … ADR dell'Avv. Mosca: quando ho detto che mi recavo sui luoghi saltuariamente intendevo che andavo una volta al mese circa o ogni due mesi” (cfr. verbale d'udienza del
28.03.2024).
Detta deposizione non consente in alcun modo di inferire se il potere di fatto esercitato dalla sull'immobile fosse qualificabile come detenzione o come possesso. P_
Parimenti ininfluente ai fini del decidere si appalesa la deposizione del teste Testimone_6 resa all'udienza del 28.03.2024, essendosi lo stesso limitato a riferire che i coniugi Per_4
fossero clienti del suo negozio (“Edil PA), e di non aver mai intrattenuto rapporti con
[...]
la , da lui non conosciuta. P_
Né – a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente nei propri atti – alcuna indicazione univoca può trarsi dalla sola “dichiarazione di possesso/detenzione dell'immobile” allegata al contratto con Enel Energia stipulato dalla in data 4.06.2019, ove risulta barrata la dicitura P_
“locazione/comodato”, non essendovi peraltro alcuna sottoscrizione in corrispondenza della dicitura “firma dell'avente titolo sull'immobile” che, in base alle previsioni contrattuali, avrebbe dovuto essere apposta “dal proprietario, locatario, comodatario che mette a disposizione
l'immobile ad altra persona” (cfr. pag. 4 e 5 dell'allegato 4 alla comparsa di costituzione della resistente nella fase interdittale) e, quindi, dalla avendo quest'ultima allegato di aver Pt_1 concesso alla il godimento gratuito dell'immobile. P_
Ne discende che detto dato documentale, non essendo stato suffragato da ulteriori riscontri probatori idonei a corroborare le allegazioni di parte ricorrente, non si appalesa di per sé sufficiente a dimostrare che la fosse soltanto una mera detentrice dell'immobile oggetto di P_
causa.
Orbene, seppure sia consolidato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità
(richiamato anche da parte ricorrente nei propri atti) secondo cui “la presunzione di possesso utile
12 "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della "res", ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario” (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 21690/2014), nella fattispecie è rimasta del tutto indimostrata la circostanza che la relazione fattuale instaurata tra la e P_
l'immobile fosse dipesa dalla concessione del gratuito godimento del cespite da parte della
Pt_1
Per tutte le ragioni che precedono, non essendo stata offerta nella presente fase di merito la prova contraria idonea a superare la presunzione di cui all'art. 1141 co. 1 c.c., deve essere integralmente confermata l'ordinanza emessa dal Collegio in sede di reclamo, che ha qualificato la come P_
compossessore dell'immobile de quo, ravvisando comunque nella condotta tenuta dalla medesima
(che ha impedito alla ricorrente di partecipare al godimento del cespite sino alla data del
26.04.2023, quando la è stata reimmessa nel (com)possesso dell'immobile previo Pt_1 intervento dell'UNEP del Tribunale di Locri) uno spoglio sanzionabile con l'azione di reintegrazione.
Ed invero, risultata dimostrata – sulla scorta dell'intero compendio probatorio in atti – la situazione di compossesso tra le parti del presente giudizio rispetto all'immobile oggetto di causa, la stessa risulta tutelabile mediante l'azione ex art. 1168 c.c. nei confronti del compossessore che abbia compiuto uno spoglio, secondo quanto pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 20704/2012: “Il compossessore può esercitare nei confronti dei terzi l'azione di reintegrazione e l'azione di manutenzione quale che sia la sua quota di partecipazione. A sua volta il compossessore può esercitare queste stesse azioni anche nei confronti degli altri compossessori tutte le volte in cui uno di questi sopprima o turbi il possesso degli altri a meno che questi atti non vengono tollerati e non costituiscono atti univocamente idonei a rivelare un mutamento del titolo del proprio possesso”).
Alla luce di tutto quanto suesposto, la domanda di reintegra formulata dalla può essere Pt_1
solo parzialmente accolta, con conseguente integrale conferma dell'ordinanza resa dal Collegio all'esito della fase sommaria del presente procedimento, la cui motivazione deve intendersi in questa sede interamente richiamata.
13 L'esito complessivo del giudizio, tenuto conto della ratio decidendi, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relativamente alla presente fase di merito.
Con riguardo alle spese del subprocedimento n. 608-1/2020 R.G., la cui regolamentazione è stata demandata al giudizio di merito, le stesse seguono la soccombenza, con conseguente condanna di alla rifusione di dette spese dei confronti di Le spese sono liquidate P_ Parte_1 ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,01, procedimenti cautelari, parametri minimi alla luce della non complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata), come segue: € 588,00 per la fase di studio, € 426,00 per la fase introduttiva, €
601,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 1.615,00, oltre spese vive documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda di reintegrazione proposta da nei confronti di confermando integralmente l'ordinanza Parte_1 P_
collegiale datata 15.03.2021, resa nel procedimento n. 96/2021 R.G.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite della presente fase di merito;
- con riferimento al subprocedimento recante n. 608-1/2020 R.G., condanna P_
alla rifusione delle spese di lite nei confronti di che vengono liquidate in € Parte_1
1.615,00 per compensi, oltre spese vive documentate, nonché spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovute).
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 18/04/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 608 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MOSCA MASSIMO (pec: , che la Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio P_ C.F._2
professionale degli Avv. GRECO TITO OLINDO (pec: e Email_2
DE LUCA ELENA RENATA (pec: , che la rappresentano Email_3
e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso – merito possessorio;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato in data 23.05.2020, proponeva istanza per Parte_1
la reintegrazione nel possesso nei confronti di Premesso di essere esclusiva P_
proprietaria e posseditrice, da molti anni, dell'immobile ubicato in Monasterace (RC), alla Via
Nazionale n. 228, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 15, part. 41, sub 3 del predetto
1 Comune, esponeva: che nel mese di giugno 2019, dopo aver completato la ristrutturazione e l'arredamento dell'immobile, stante l'esistenza di rapporti familiari, accoglieva la richiesta della madre, di utilizzare temporaneamente e a titolo gratuito l'appartamento, per P_
sopperire ad una sua eSIenza abitativa temporanea, con l'esplicito impegno da parte della P_
di liberare l'immobile entro tre o quattro mesi e, in ogni caso, su semplice richiesta dell'odierna ricorrente;
che, agli inizi del mese di novembre del 2019, chiedeva alla di rilasciare P_
l'immobile, ma costei si rifiutava di dare seguito a detta richiesta, impedendo all'odierna ricorrente e ai suoi familiari l'accesso all'appartamento ed alle sue pertinenze;
che, a seguito dell'invio di una missiva con cui richiedeva il rilascio dell'immobile, parte resistente aveva tentato di sostituire il cilindro dell'unica porta di accesso alla predetta abitazione, posta sulla via Nazionale, motivo per il quale la aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri della locale stazione di Pt_1
Monasterace. Chiedeva, pertanto, l'immediata reintegrazione nel possesso dell'immobile e delle relative pertinenze, “nonché procedere al ripristino della situazione nello stato precedente e, conseguentemente, alla rimozione di tutto quanto dalla stessa apposto e modificato, abusivamente ed illegittimamente e senza alcuna autorizzazione, all'interno della proprietà della SI.ra
e descritto nella narrativa del presente atto a cura e spese della parte resistente;
Parte_1 nel solo caso di mancata esecuzione spontanea da parte di quest'ultima Voglia autorizzare la ricorrente all'eliminazione di tutto quanto si renda necessario al ripristino della situazione nello stato precedente allo spoglio/turbativa ed alla rimessione della medesima SI.ra Parte_1
nel relativo possesso del bene e relative pertinenze con addebito alla controparte di tutti gli oneri di spesa sostenuti”.
Con comparsa depositata in data 30.06.2020, si costituiva in giudizio eccependo P_
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, essendo stata la resistente immessa nel possesso dell'abitazione per cui è causa dal precedente possessore, Persona_1
Per_ (detto ), sicché la non era mai stata nella detenzione o nel possesso dell'immobile Pt_1
de quo; sempre in via preliminare, eccepiva la tardività dell'azione, in quanto proposta a distanza di più di un anno dal presunto spoglio, allegando che, sebbene avesse iniziato ad abitare l'immobile nei primi giorni del mese di giugno 2019, la stessa aveva iniziato ad utilizzarlo già alla fine di gennaio 2019 poiché immessa nel possesso dal precedente possessore e, già CP_2
dal mese di febbraio 2019, aveva commissionato e pagato tutti i lavori di ristrutturazione
2 dell'immobile (utilizzato precedentemente e per moltissimi anni esclusivamente come deposito della pasticceria . Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda avversaria siccome Per_1
infondata, precisando di aver sporto, in relazione alla vicenda de qua, due querele presso la locale
Procura della Repubblica: con la prima, la resistente lamentava i continui atti vessatori e le minacce - perpetrati nei suoi confronti da parte della figlia del genero Parte_1 [...]
e del nipote - finalizzati ad estrometterla dal possesso dell'immobile; con CP_3 CP_4
la seconda, denunciava la truffa aggravata ideata dalla ricorrente, con la complicità di CP_4
e , sempre al fine di impossessarsi in modo fraudolento dell'immobile.
[...] CP_2
Il procedimento veniva istruito in via documentale nonché mediante l'audizione di informatori;
con ordinanza depositata in data 18.01.2021 l'intestato Tribunale provvedeva come di seguito:
“Accoglie la richiesta di provvedimento d'urgenza di reintegra e per l'effetto ordina a P_
di reintegrare nel possesso dell'immobile ubicato in Monasterace (RC) alla
[...] Parte_1
Via Nazionale n. 228, censito al catasto fabbricati con Fogl. 15, con la particella 41 sub 3, categoria A/4 di classe I e delle relative pertinenze;
Condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 4.000,00 per compensi e € 307,26 per spese documentate, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA e come per legge”.
In data 26.01.2021, interponeva reclamo (che veniva iscritto al n. 96/2021 R.G.) P_
avverso la suddetta ordinanza, per le ragioni riportate nel relativo atto, cui per brevità si rimanda;
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo con conseguente conferma Parte_1
del provvedimento interdittale.
Con ordinanza datata 15.03.2021, il Tribunale di Locri in composizione collegiale - pur riconoscendo l'esistenza sull'immobile oggetto di causa di una “situazione di fatto qualificabile come compossesso” tra le parti del giudizio - rigettava il reclamo proposto dalla P_ evidenziando che “il comportamento di uno dei compossessori – in specie, la – che P_ impedisca all'altro di partecipare al godimento del cespite, rifiutando di farlo accedere allo stesso, va considerato atto di spoglio sanzionabile con l'azione di reintegrazione”.
Con istanza ex art. 703 co. 4 c.p.c., depositata in data 5.05.2021, chiedeva la Parte_1 fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, al fine di dimostrare il proprio possesso esclusivo dell'immobile e, quindi, l'assenza di possesso e/o compossesso in capo alla resistente, immessa nella sola detenzione del bene per far fronte ad eSIenze abitative temporanee;
3 instava dunque per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare: ➢ Accertare e dichiarare legittima e fondata l'azione spiegata anche nel merito;
➢ Accertare e dichiarare che l'immobile ubicato in Monasterace (RC) alla Via
Nazionale n. 228, censito al catasto fabbricati con Fogl. 15, con la particella 41 sub 3, categoria
A/4 di classe I e delle relative pertinenze, di proprietà della SI.ra , è occupato Parte_1
dalla SI.ra , in modo arbitrario e senza alcun titolo, dal mese di novembre 2019, e P_
che lo stesso bene, con le relative pertinenze, è stato sempre posseduto ed utilizzato, in modo continuato pieno ed esclusivo nonché pubblico e pacifico, solo dalla SI.ra ; ➢ Parte_1
Accertare e dichiarare che la SI.ra non ha alcun possesso o compossesso P_ dell'immobile per cui vi è causa ne ha alcun diritto o titolo per accedere od utilizzare, nonché occupare, il predetto immobile e le relative pertinenze e dichiarare, per l'effetto, l'arbitrarietà nonché violenza e clandestinità dello spoglio e/o delle turbative e molestie perpetrati dalla medesima ai danni e nei confronti del SI.ra , in relazione a P_ Parte_1 predetto immobile, per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
➢ Ordinare, conseguentemente e sempre per l'effetto, alla SI.ra e condannare la medesima a reintegrare e P_
rimettere la SI.ra nel pieno e pacifico, nonché esclusivo, possesso del bene ubicato Parte_1
in Monasterace (RC) alla Via Nazionale n. 228, censito al catasto fabbricati con Fogl. 15, con la particella 41 sub 3, categoria A/4 di classe I e delle relative pertinenze del quale la medesima è stata spogliata con condanna della SI.ra al ripristino dello stato dei luoghi nella P_
situazione precedente lo spoglio/turbativa; nel solo caso di mancata esecuzione spontanea da parte della SI.ra Voglia autorizzare la SI.ra all'eliminazione P_ Parte_1
diretta di tutto quanto si renda necessario al ripristino della situazione nello stato precedente allo spoglio/turbativa ed all'accesso al relativo bene nonché alla rimessione della medesima SI.ra
nel relativo possesso esclusivo dell'immobile de quo e relative pertinenze con Parte_1
addebito alla controparte di tutti gli oneri di spesa sostenuti. CONDANNARE la SI.ra P_
al pagamento delle spese di giudizio, anche di quelle del reclamo, oltre accessori di legge e
[...]
maggiorazione del 15%. Con riserva di autonoma azione per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente per causa del comportamento illegittimo posto in essere dalla controparte e descritto in premessa”.
4 Fissata l'udienza per il prosieguo del giudizio, con comparsa depositata in data 11.10.2021, cui si rinvia, si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti P_ conclusioni: “dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda in possessorio di Parte_1
per difetto di legittimazione attiva in capo alla stessa;
dichiarare inammissibile il ricorso, ai
[...] sensi dell'art. 1168 c.c., poiché proposto oltre l'anno dal lamentato spoglio;
nel merito e solo in via subordinata rigettare la domanda proposta da parte ricorrente poiché totalmente infondata in fatto e in diritto”, il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei di lei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Alla prima udienza venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nelle more, con istanza ex art. 669 duodecies c.p.c. depositata da in data Parte_1
24.10.2022, veniva aperto il subprocedimento n. 608-1/2020 R.G., conclusosi con ordinanza del
10.01.2023, con la quale veniva ordinato a “di consegnare alla ricorrente P_
copia delle chiavi di ingresso dell'immobile ubicato in Monasterace alla Via Parte_1
Nazionale n. 228, censito al catasto fabbricati con Fogl. 15, particella 41 sub 3, categoria A/4 di classe I e delle relative pertinenze, entro e non oltre il termine di mesi uno dalla comunicazione della presente ordinanza”, rinviando la regolamentazione delle spese di lite al merito. Non avendo la spontaneamente ottemperato al detto ordine, in data 26.04.2023 veniva P_ Parte_1 immessa nel compossesso dell'immobile per il tramite dell'UNEP del Tribunale di Locri, che consegnava “una chiave alla SInora , mentre l'altra rimane nella disponibilità Parte_1 della SInora ” (cfr. verbale di reintegra nel possesso del 26.04.2023, nel fascicolo P_
recante n. 608-1/2020 R.G.).
Il procedimento principale veniva istruito, oltre che in via documentale, a mezzo prova testimoniale.
Con decreto dell'1.02.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 25.01.2024, l'udienza già fissata dal precedente giudicante per l'ultimazione della prova orale veniva differita all'udienza tabellare del 28.03.2024; all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.09.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 30.09.2024, comunicata alle parti in parti data, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
5 RITENUTO IN DIRITTO
In punto di diritto, giova premettere che, dopo la riforma attuata con il D.L. 35/2005, convertito in
L. n. 80/2005, il procedimento possessorio è connotato da una struttura eventualmente bifasica: ed invero, la prima fase – caratterizzata dalle ragioni d'urgenza sottese alla tutela della situazione possessoria – si conclude con l'adozione di un'ordinanza, con cui il giudice concede o nega le misure interdittali richieste dal ricorrente;
la seconda fase, rimessa all'iniziativa delle parti, è a cognizione piena ed ha ad oggetto l'esame del merito della pretesa possessoria (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 26027/2013: “una volta conclusasi la fase sommaria (il cui rito, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 703 co. 2 c.p.c., è improntato al modulo processuale cautelare), con
l'accoglimento o con la reiezione della domanda di emissione del provvedimento interdittale, la fissazione di un termine per la prosecuzione del giudizio nel merito può far seguito all'ordinanza anzidetta, o alla decisione sul conseguente reclamo, soltanto nel caso in cui almeno una delle parti ne abbia fatto richiesta, entro il termine di cui al quarto comma dell'articolo citato. Ove tale termine non sia richiesto, il procedimento si conclude con l'ordinanza di cui all'art. 703 co. 3, oppure, ove sia stato proposto un reclamo, con quella di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., provvedimenti, l'uno e l'altro non soggetti ad appello, per la natura cautelare o comunque interinale che li contraddistingue, in quanto destinati ad essere assorbiti dalla decisione di merito del giudizio che le parti hanno facoltà di instaurare”).
È, dunque, possibile, ma solo se le parti ne fanno richiesta, la celebrazione del giudizio sul "merito possessorio", anche quando il ricorso possessorio originario sia stato rigettato all'esito della fase sommaria, fermo restando che, in caso di mancata "prosecuzione" del giudizio sul merito,
l'ordinanza costituisce il provvedimento definitivo sulla controversia possessoria (cfr. Tribunale
Catanzaro, n. 296/2022).
La fase del c.d. merito possessorio è quindi deputata essenzialmente all'approfondimento delle questioni di rito e di merito già emerse nella fase sommaria (cfr. Tribunale Catanzaro, n.
1685/2024), e si conclude con una sentenza che conferma o revoca il provvedimento cautelare.
In caso di prosecuzione nel merito, l'ordinanza interdittale viene assorbita nella sentenza;
mentre, in caso contrario, essa costituisce il provvedimento definitivo sulla controversia possessoria (Cass. civ., sez. 6-2, n. 1501/2018).
6 Merita altresì osservarsi che, nell'ambito della tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 2991/2019).
Ed invero, l'azione di reintegrazione postula la ricorrenza di due presupposti: l'esistenza del possesso ed il compimento di un'azione configurabile in termini di spoglio.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione di reintegrazione può essere esperita a tutela di qualsiasi possesso, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, a condizione che presenti i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale ed il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. 15 febbraio 1999, n. 1274,
Cass. 30 maggio 1994, n. 5281, Cass. 15 giugno 1991, n. 6772). Ogni questione riguardante la legittimità del possesso, ed in particolare la sua rispondenza ad un titolo valido, resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad OL possessionem (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1219, Cass. 15 novembre 1986, n. 6741).
In via generale, deve essere altresì evidenziato che anche le prove orali assunte nella fase sommaria del giudizio possessorio hanno pieno valore di prove testimoniali ove assunte - come nella fattispecie - nel contraddittorio tra le parti e sotto il vincolo del giuramento (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, n. 21072/2021: “Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla
base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come
provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui
dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente
valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2,
c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto “inaudita altera parte”).
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame, ritiene questo giudicante che la domanda di reintegrazione proposta dalla nei confronti della sia solo in Pt_1 P_
parte fondata.
Prima di esaminare il merito della vicenda, devono essere integralmente richiamate in questa sede le conclusioni cui è pervenuto il Collegio in sede di reclamo in ordine sia al dedotto difetto di legittimazione attiva della sia all'asserita tardività dell'azione dalla medesima proposta, Pt_1
7 risultando entrambe le eccezioni di controparte del tutto infondate, per come correttamente argomentato in sede di ordinanza collegiale, cui si rinvia.
Nel merito, l'espletamento dell'istruttoria - anche nella presente fase del giudizio - ha lasciato sostanzialmente immutati i termini della vicenda, così come delineati nella fase sommaria, sicché possono trovare piena conferma, anche in questa sede, le condivisibili statuizioni adottate dal
Collegio in sede di reclamo, dovendosi ravvisare in capo alle parti del presente giudizio un compossesso dell'immobile oggetto di causa.
All'esito dell'attività istruttoria complessivamente espletata nelle due fasi del procedimento, non risulta invero sufficientemente provato che la esercitasse sull'immobile un potere di fatto P_
qualificabile come mera detenzione, risultando dunque pienamente operante la presunzione di
(com)possesso in capo alla stessa, ex art. 1141 co. 1 c.c., come condivisibilmente ritenuto dal
Collegio in sede di reclamo.
Al riguardo, merita condivisione il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza collegiale di reclamo (cfr. in particolare il passaggio motivazionale in cui si legge: “In buona sostanza, in assenza di elementi tali da dimostrare che il denaro utilizzato per finanziare i lavori di ristrutturazione fosse (esclusivamente) della e che la abbia agito quale P_ Pt_1 semplice detentrice del bene, deve ritenersi che quest'ultima fosse nel possesso dell'immobile, dovendosi applicare il disposto di cui all'art. 1141 c.c., a mente del quale “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”.
3.5.2. In virtù di detta presunzione normativa, deve però riconoscersi una situazione di (com)possesso anche in capo alla reclamante . La P_
ha pacificamente abitato l'immobile de quo e perciò instaurato con il bene un potere di P_ fatto. Accertata l'esistenza di un potere di fatto sulla res che corrisponda al contenuto di un diritto reale, spetta a chi lo contesti dimostrare che tale potere configuri una mera detenzione (Cass, Sez.
II, 05/02/1983, n. 966; Cass., Sez. II, 07/01/1978, n. 44). Anche in capo alla odierna reclamante deve presumersi il possesso della cosa, in applicazione del principio sancito dall'art. 1141, comma 1, c.c. Una volta presuntivamente dimostrata la situazione di compossesso, incombeva alla resistente, oggi reclamata, introdurre in giudizio elementi utili a superare la presunzione di
(com)possesso ed a provare che la relazione di contiguità con la cosa non si fondasse sul possesso. Detta prova è fallita. A ben vedere, l'allegazione della in merito alla Pt_1
8 concessione in godimento, a titolo gratuito, dell'appartamento alla madre è stata affidata unicamente alle dichiarazioni rilasciate al riguardo dall'informatore marito CP_3 della ricorrente. Vero è che quest'ultimo ha confermato in toto la versione dei fatti dedotta dalla moglie: «dopo i lavori di ristrutturazione da fine 2018 l'immobile è stato consegnato a mia suocera perché vi abitasse temporaneamente;
era stata costretta ad abbandonare la casa in affitto in cui aveva abitato nell'ultimo anno. Non era stato fissato un termine ultimo per il rilascio, ma comunque si era stabilito che a richiesta l'immobile avrebbe dovuto essere rilasciato. Abbiamo chiesto il rilascio verso fine 2019 perché ci serviva l'immobile». Senonché, ritiene il collegio che al narrato del predetto informatore non possa attribuirsi valore probatorio, essendo fin troppo evidente il suo diretto e personale interesse nella vicenda per cui è processo. Egli, infatti, è stato indicato dall'informatore come committente dei lavori di rifacimento dell'impianto Tes_1 elettrico («ho svolto i lavori di realizzazione dell'intero impianto elettrico dell'immobile di cui è causa su incarico di e del marito, ma non so dire l'anno. Era il periodo estivo. Parte_1
Sono stato pagato in contanti da e ); la stessa nel parlare Parte_1 CP_3 dell'acquisto e degli interventi di ristrutturazione, ha fatto uso della prima persona plurale («noi abbiamo acquistato l'immobile, posto a pianterreno, da circa due anni fa e l'abbiamo ristrutturato»: v. verbale del 22.07.2020), ovverosia di una coniugazione verbale che verosimilmente non può che riferirsi a sé ed al coniuge, dovendosi ovviamente escludere – alla luce delle difese in atti – che il riferimento fosse alla di lei madre;
la fattura n. 307 del 21.04.2020 di “Edil PA (doc. 4 allegato alle note di replica del 04.07.2020) così come la fattura n. 67 del 03.12.2019 della società “Dov'è casa s.r.l.” e la fattura n. 3 del 31.01.2019 di Per_3
“Ceramiche – sanitari di LI IO (docc. E ed F del ricorso), tutte relative all'acquisto di materiale utilizzato per la ristrutturazione, risultano emesse a nome di il prestito CP_3 personale per “spese di ristrutturazione”, prodotto dalla parte ricorrente (doc. 4 allegato alle note di replica del 04.07.2020), è stato contratto da in qualità di debitore CP_3
principale e dalla moglie in qualità di coobbligata. Circostanze, tutte, che portano Parte_1
a qualificare il suddetto informatore quale compossessore dell'immobile, come tale certamente interessato all'esito del presente giudizio possessorio. Non potendosi, per le anzidette ragioni, dare alcun credito alle dichiarazioni rese dal in ordine all'asserito contratto di comodato CP_3
concluso tra le parti in causa ( quale concedente e quale Parte_1 P_
9 comodataria), non v'è in atti alcuna prova atta a dimostrare che tra le stesse fosse realmente intercorso un negozio avente un contenuto siffatto. Ne consegue che la va qualificata P_ come compossessore sul bene”).
Né, sul punto, coglie nel segno la doglianza sollevata da in merito al fatto che Parte_1
l'ulteriore informatore, (figlio di e , avrebbe CP_4 Parte_1 CP_3 confermato il mero rapporto di detenzione dell'immobile in capo alla . P_
Sebbene, effettivamente, l'informatore - sentito sulla circostanza sub d) di cui al ricorso introduttivo (“essere vero che: … d) la Sig.ra ha concesso, nel mese di giugno Parte_1
2019, su richiesta della SI.ra a quest'ultima l'uso temporaneo dell'immobile in P_ oggetto al solo fine di sopperire ad un'eSIenza abitativa temporanea della medesima e con
l'espresso impegno da parte di quest'ultima di rilasciarlo nel giro di tre/quattro mesi”) - abbia riferito: “confermo la circostanza di cui alla lettera D. Mia madre aveva concesso in uso
l'immobile a mia nonna per due-tre-quattro mesi mia nonna era in affitto in una casa a
Monasterace marina, ma vi erano tre rampe di scale per accedervi. Viste le difficoltà, mia madre offriva a mia nonna l'uso provvisorio dell'immobile fino a quando non avesse trovato un appartamento più comodo”, lo stesso ha poi dichiarato “Tanto so perché se ne è parlato in famiglia, così ho appreso che questi erano i termini dell'accordo”.
Orbene, com'è noto, “in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (cfr. ex multis e da ultimo Cass. civ., Sez. 1, n. 4530/2025).
La deposizione di avente ad oggetto i fatti appresi “in famiglia” e, quindi, dai CP_4
genitori, si appalesa sprovvista di valore probante, in quanto proveniente da una parte del giudizio
( nonché dall'altro informatore, ritenuto dal Collegio in sede di Parte_1 CP_3
10 reclamo – e, a parere della scrivente, in maniera del tutto condivisibile – portatore di un interesse nella vicenda de qua.
Né del resto l'audizione dei testimoni escussi nella fase di merito ha fornito ulteriori elementi utili per qualificare in termini di mera detenzione il potere di fatto esercitato sull'immobile oggetto di causa da parte della , essendosi incentrato l'esame di detti testimoni su profili ininfluenti ai P_
fini del decidere e, quindi, inidonei a scalfire l'operatività della presunzione ex art. 1141 co. 1 c.c. rispetto all'odierna resistente.
Ed invero, il teste non ha fornito alcuna indicazione utile in tal senso, Testimone_2
limitandosi a confermare di aver ricevuto una richiesta di prestito da parte della senza Pt_1
tuttavia ricordare alcunché in merito alla dedotta circostanza che tale prestito fosse finalizzato al pagamento delle spese di ristrutturazione dell'immobile (cfr. verbale d'udienza del 25.01.2023); il teste ha dichiarato di nulla saper riferire circa l'attività di ristrutturazione Testimone_3 dell'immobile da parte di essendosi limitato ad effettuare un'attestazione di Parte_1
prestazione energetica e dichiarando, peraltro, di essere stato pagato in detta occasione dal CP_3
(cfr. verbale d'udienza del 25.01.2023).
Né appaiono dirimenti le propalazioni della teste (legale rappresentante della Testimone_4
società “Dov'è casa s.r.l.”), la quale ha confermato di aver eseguito nel 2018-2019, su incarico della e del i lavori di realizzazione degli infissi e del portone d'ingresso Pt_1 CP_3 relativamente all'immobile sito in Monasterace (RC), Via Nazionale n. 228 e di essere stata pagata da dichiarando altresì “Non ho mai intrattenuto rapporti in ordine alla fornitura ed al CP_3
pagamento degli infissi con la SI.ra che conosco perché siamo compaesani, ma P_ non ho visto in occasione dei lavori” (cfr. verbale d'udienza del 22.11.2023).
Detta deposizione, infatti, nulla consente di arguire in merito all'allegata circostanza secondo cui la avesse concesso in godimento l'immobile alla propria madre a titolo gratuito e per Pt_1
soddisfare eSIenze abitative temporanee, essendo invece pacifico già nella fase sommaria – oltre che confermato dalla deposizione della teste – che la si sia occupata della Tes_3 Pt_1
ristrutturazione dell'immobile, così esercitando sullo stesso un potere di fatto, tuttavia non incompatibile con l'esercizio di un compossesso da parte della . P_
Né ancora possono desumersi elementi utili da quanto riferito dai testimoni Testimone_5
e Il primo, infatti, oltre a non aver saputo collocare temporalmente i
[...] Testimone_6
11 lavori di ristrutturazione sull'immobile oggetto di giudizio (avendo dichiarato che gli stessi fossero stati eseguiti nel 2021), sentito sulla circostanza “f) Vero che nell'immobile sito in Monasterace
(RC) Via Nazionale n. 228 lei ha visto la SI.ra solo alla fine del mese di giugno P_
2019” di cui alla memoria istruttoria di parte ricorrente, ha riferito: “non ricordo di averla vista in quel periodo. L'ho conosciuta di vista dopo che sono stati finiti i lavori di ristrutturazione, non ricordo che periodo fosse. Quando mi recavo saltuariamente a casa mia, vedevo l'anziana SInora nel giardino … ADR dell'Avv. Mosca: quando ho detto che mi recavo sui luoghi saltuariamente intendevo che andavo una volta al mese circa o ogni due mesi” (cfr. verbale d'udienza del
28.03.2024).
Detta deposizione non consente in alcun modo di inferire se il potere di fatto esercitato dalla sull'immobile fosse qualificabile come detenzione o come possesso. P_
Parimenti ininfluente ai fini del decidere si appalesa la deposizione del teste Testimone_6 resa all'udienza del 28.03.2024, essendosi lo stesso limitato a riferire che i coniugi Per_4
fossero clienti del suo negozio (“Edil PA), e di non aver mai intrattenuto rapporti con
[...]
la , da lui non conosciuta. P_
Né – a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente nei propri atti – alcuna indicazione univoca può trarsi dalla sola “dichiarazione di possesso/detenzione dell'immobile” allegata al contratto con Enel Energia stipulato dalla in data 4.06.2019, ove risulta barrata la dicitura P_
“locazione/comodato”, non essendovi peraltro alcuna sottoscrizione in corrispondenza della dicitura “firma dell'avente titolo sull'immobile” che, in base alle previsioni contrattuali, avrebbe dovuto essere apposta “dal proprietario, locatario, comodatario che mette a disposizione
l'immobile ad altra persona” (cfr. pag. 4 e 5 dell'allegato 4 alla comparsa di costituzione della resistente nella fase interdittale) e, quindi, dalla avendo quest'ultima allegato di aver Pt_1 concesso alla il godimento gratuito dell'immobile. P_
Ne discende che detto dato documentale, non essendo stato suffragato da ulteriori riscontri probatori idonei a corroborare le allegazioni di parte ricorrente, non si appalesa di per sé sufficiente a dimostrare che la fosse soltanto una mera detentrice dell'immobile oggetto di P_
causa.
Orbene, seppure sia consolidato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità
(richiamato anche da parte ricorrente nei propri atti) secondo cui “la presunzione di possesso utile
12 "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della "res", ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario” (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 21690/2014), nella fattispecie è rimasta del tutto indimostrata la circostanza che la relazione fattuale instaurata tra la e P_
l'immobile fosse dipesa dalla concessione del gratuito godimento del cespite da parte della
Pt_1
Per tutte le ragioni che precedono, non essendo stata offerta nella presente fase di merito la prova contraria idonea a superare la presunzione di cui all'art. 1141 co. 1 c.c., deve essere integralmente confermata l'ordinanza emessa dal Collegio in sede di reclamo, che ha qualificato la come P_
compossessore dell'immobile de quo, ravvisando comunque nella condotta tenuta dalla medesima
(che ha impedito alla ricorrente di partecipare al godimento del cespite sino alla data del
26.04.2023, quando la è stata reimmessa nel (com)possesso dell'immobile previo Pt_1 intervento dell'UNEP del Tribunale di Locri) uno spoglio sanzionabile con l'azione di reintegrazione.
Ed invero, risultata dimostrata – sulla scorta dell'intero compendio probatorio in atti – la situazione di compossesso tra le parti del presente giudizio rispetto all'immobile oggetto di causa, la stessa risulta tutelabile mediante l'azione ex art. 1168 c.c. nei confronti del compossessore che abbia compiuto uno spoglio, secondo quanto pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 20704/2012: “Il compossessore può esercitare nei confronti dei terzi l'azione di reintegrazione e l'azione di manutenzione quale che sia la sua quota di partecipazione. A sua volta il compossessore può esercitare queste stesse azioni anche nei confronti degli altri compossessori tutte le volte in cui uno di questi sopprima o turbi il possesso degli altri a meno che questi atti non vengono tollerati e non costituiscono atti univocamente idonei a rivelare un mutamento del titolo del proprio possesso”).
Alla luce di tutto quanto suesposto, la domanda di reintegra formulata dalla può essere Pt_1
solo parzialmente accolta, con conseguente integrale conferma dell'ordinanza resa dal Collegio all'esito della fase sommaria del presente procedimento, la cui motivazione deve intendersi in questa sede interamente richiamata.
13 L'esito complessivo del giudizio, tenuto conto della ratio decidendi, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relativamente alla presente fase di merito.
Con riguardo alle spese del subprocedimento n. 608-1/2020 R.G., la cui regolamentazione è stata demandata al giudizio di merito, le stesse seguono la soccombenza, con conseguente condanna di alla rifusione di dette spese dei confronti di Le spese sono liquidate P_ Parte_1 ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,01, procedimenti cautelari, parametri minimi alla luce della non complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata), come segue: € 588,00 per la fase di studio, € 426,00 per la fase introduttiva, €
601,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 1.615,00, oltre spese vive documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda di reintegrazione proposta da nei confronti di confermando integralmente l'ordinanza Parte_1 P_
collegiale datata 15.03.2021, resa nel procedimento n. 96/2021 R.G.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite della presente fase di merito;
- con riferimento al subprocedimento recante n. 608-1/2020 R.G., condanna P_
alla rifusione delle spese di lite nei confronti di che vengono liquidate in € Parte_1
1.615,00 per compensi, oltre spese vive documentate, nonché spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovute).
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 18/04/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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