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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.P.U.N. 329-1/2022
IL TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente dott.ssa Patrizia Fantin Giudice dott.ssa Giulia Caliari Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da Pt_1
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Tatiana Biagioni (C.F.
[...] C.F._1
) e AN AN (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._2 C.F._3
presso lo studio di questi ultimi in Milano, via M. Melloni n. 10.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato a p.c.t. il 15 novembre 2024, il ricorrente, , ha chiesto l'apertura Parte_1
del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
. All'udienza del 7 gennaio 2025 il ricorrente dava atto del decesso del socio
[...] unico illimitatamente responsabile e il Giudice rinviava l'udienza per effettuare le notifiche nei confronti degli eredi. Il 12 marzo 2025 si costituiva la società debitrice, in persona del Liquidatore sociale dott. nominato dal Tribunale in data 25.01.2024. Quest'ultimo allegava il Persona_1
mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 C.C.I.I. e si rimetteva quanto all'apertura di una procedura concorsuale. All'udienza del 25.03.2025 il procuratore della ricorrente dava atto di non aver potuto instaurare il contraddittorio entro il termine assegnato stante il mancato riscontro da parte del Comune del luogo di apertura della successione e l'impossibilità di identificare gli eredi: chiedeva quindi la rimessione in termini per tentare la notifica agli eredi, rimessione in termini cui non si opponeva il Liquidatore sociale della debitrice e che veniva concessa dal Giudice relatore in ragione della non imputabilità dell'osservanza del termine. In vista dell'udienza, si costituivano CP_2
, e allegando che la sola
[...] CP_3 Controparte_4 CP_2
ha ricevuto notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione e contestando il loro
[...]
coinvolgimento nel presente giudizio, quali eredi del socio accomandatario, in quanto rinunciatari dell'eredità con atto pubblico del 18.07.2022, con il ministero del Notaio dott. Persona_2
Quindi, all'udienza fissata per il 10 giugno 2025 il procuratore del ricorrente insisteva per
[...]
l'apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, per l'apertura della liquidazione controllata.
Il Liquidatore sociale si rimetteva alla decisione del Tribunale. L'avvocato di , CP_2
e ST VA PA insisteva sull'estraneità dei propri CP_3
assistiti, chiedendo la rifusione delle spese di costituzione. Il procuratore del ricorrente si opponeva sottolineando la scarsa collaborazione del Comune nell'individuazione degli eredi, nonché la mancata indicazione della morte del socio nel Registro delle Imprese.
🗸 La giurisdizione
Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2015/848 del 20 maggio
2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4
C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo ove è sita la sede sociale della società debitrice, nonché la residenza abituale del (per quanto rilevante, come si seguito si preciserà), sono siti in Italia da CP_1
almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3, comma 1, paragrafo 4.
🗸 La competenza
Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 C.C.I.I., poiché la società ha sede in Cesano Maderno Controparte_1
(MB), comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.
🗸 La legittimazione attiva del ricorrente
Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, creditore della somma di euro 25.979,57 (importo precettato) in forza della sentenza n. 318/2024 pubblicata il 16 giugno 2023 dal Tribunale di Monza, sez. lavoro.
🗸 La legittimazione passiva della società e del socio responsabile personalmente
Sussiste la legittimazione passiva della società debitrice, in quanto è stato accertato - e altresì riconosciuto dal Liquidatore sociale - che la stessa è debitrice nei confronti della ricorrente e versa in condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. c) C.C.I.I..
Tanto non può dirsi, invece, nei confronti di , e ST CP_2 CP_3
VA PA, atteso che – per effetto della rinuncia di eredità documentata (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 15.05.2025) – gli stessi non sono succeduti nella titolarità dei rapporti del socio accomandatario defunto . CP_1 A ben vedere, la notifica, lato socio accomandatario, non si è perfezionata correttamente: nonostante il termine concesso eccezionalmente per sanare il vulnus notificatorio, parte ricorrente non ha individuato il legittimo contraddittore.
Pertanto, non si deve far luogo all'apertura di alcuna procedura concorsuale a carico dei comparenti sopra individuati, atteso il difetto di legittimazione passiva nei loro riguardi.
Tuttavia, deve essere disattesa la richiesta di rifusione delle spese di costituzione dagli stessi avanzata dal momento che non hanno provato, mediante deposito di estratto del Registro delle Successioni, che la dichiarazione di rinuncia formalizzata al cospetto del Notaio sia stata debitamente annotata. Si rammenta, infatti, che solo tramite inserzione della dichiarazione nel predetto Registro i terzi vengono resi edotti dell'intervenuta rinuncia.
🗸 La documentazione
Sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 267 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- certificazione dei carichi pendenti;
- certificazione dei debiti contribuitivi;
- visura protesti.
🗸 I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali
e il sovraindebitamento
La domanda della ricorrente ha ad oggetto, in principalità, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della società. Tale richiesta subordinata è stata formulata all'esito delle difese spiegate dal Liquidatore sociale: si rammenta che la giurisprudenza ammette che a seguito della costituzione del debitore convenuto e delle difese dal medesimo svolte, il creditore istante possa mutare l'originaria domanda di liquidazione giudiziale in liquidazione controllata, essendo tale domanda formata sulle medesime circostanze fattuali (Trib. Padova 09.07.2024, Trib. Brescia 09.02.2024).
Ebbene, non è soggetta alla disciplina sulla liquidazione Controparte_1
giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 in quanto la stessa è una “impresa minore” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Infatti, sulla base di quanto esposto dal Liquidatore sociale nella comparsa di costituzione, pur in assenza di bilanci depositati, la società è inattiva dal 2022. Negli ultimi due anni non ha esposto ricavi e nell'anno precedente gli stessi erano sotto la soglia di cui all'articolo 2 CCII.
Parimenti, l'attivo risulta sottosoglia e i debiti, seppur ingenti, non superano i 500.000 euro normativamente richiesti. Quest'ultimo dato trova conferma nel certificato dei carichi pendenti e nelle informazioni relative ai debiti contributivi trasmesse dall'INPS. Alla luce di quanto esposto, la domanda di apertura di liquidazione giudiziale deve essere rigettata in ragione dell'insussistenza dei requisiti dimensionali.
Quanto alla domanda di apertura di liquidazione controllata, invece, ai sensi dell'art. 268, comma secondo CCII, la stessa può essere proposta dal creditore qualora sussistano i seguenti presupposti:
- il debitore si trovi in stato di insolvenza;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia superiore a euro 50.000.
Nel caso di specie risulta per tabulas il superamento della soglia dei 50.000 euro (cfr. certificato dei carichi pendenti). Quando allo stato di insolvenza, è la stessa società a dichiarare che “emerge in tutta evidenza uno sbilancio patrimoniale, atteso che l'aspettativa di realizzo dei beni immobili (una cantinola e un terreno in buona parte “gravato” dalla cosiddetta “fascia di rispetto ferroviario”) appare ragionevolmente inferiore all'indebitamento accertato. Non vi è, peraltro, aspettativa di annoverare ulteriori attivi rispetto allo stato patrimoniale stimato nei paragrafi precedenti.”
🗸 L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali
Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per rigettare la domanda formulata in via principae e, di converso, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata della società CP_1
(C.F.: con sede legale in Cesano Maderno (MB), via
[...] Controparte_1 P.IVA_1
Monte Resegone n. 18 e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) con la nomina del liquidatore l'avv.
LE SA (C.F.: ) con studio in Monza, Corso Milano, n. 30; C.F._4
Deve poi considerarsi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5 e 150 C.C.I.I.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,
1) rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
debitrice;
2) accoglie la domanda di apertura della liquidazione controllata nei confronti di
[...]
(C.F.: ) con sede legale in Cesano Maderno Controparte_1 P.IVA_1
(MB), via Monte Resegone n. 18;
3) nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Giulia Caliari;
4) nomina liquidatore l'avv. LE SA (C.F.: ) con studio in C.F._4
Monza, Corso Milano, n. 30;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, a domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 210
C.C.I.I.;
6) ordina alla debitrice e a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina al debitore di far corrispondere al liquidatore, sul conto gestione, tutte le somme percepite a qualsiasi titolo percepite a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
7) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
8) dispone che il liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1 C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni di apertura della liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine ai tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett.
d) C.C.I.I. la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 comma 1 C.C.I.I.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I;
9) rigetta la domanda di rifusione delle spese di lite formulata da , CP_2 CP_3
, e ST VA PA per le ragioni sopra meglio
[...] CP_3
esposte.
DISPONE che a cura della Cancelleria che la presente sentenza sia notificata alla debitrice, ai comparenti costituiti e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e comunicata.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025. Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Caliari
Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti
IL TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente dott.ssa Patrizia Fantin Giudice dott.ssa Giulia Caliari Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da Pt_1
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Tatiana Biagioni (C.F.
[...] C.F._1
) e AN AN (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._2 C.F._3
presso lo studio di questi ultimi in Milano, via M. Melloni n. 10.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato a p.c.t. il 15 novembre 2024, il ricorrente, , ha chiesto l'apertura Parte_1
del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
. All'udienza del 7 gennaio 2025 il ricorrente dava atto del decesso del socio
[...] unico illimitatamente responsabile e il Giudice rinviava l'udienza per effettuare le notifiche nei confronti degli eredi. Il 12 marzo 2025 si costituiva la società debitrice, in persona del Liquidatore sociale dott. nominato dal Tribunale in data 25.01.2024. Quest'ultimo allegava il Persona_1
mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 C.C.I.I. e si rimetteva quanto all'apertura di una procedura concorsuale. All'udienza del 25.03.2025 il procuratore della ricorrente dava atto di non aver potuto instaurare il contraddittorio entro il termine assegnato stante il mancato riscontro da parte del Comune del luogo di apertura della successione e l'impossibilità di identificare gli eredi: chiedeva quindi la rimessione in termini per tentare la notifica agli eredi, rimessione in termini cui non si opponeva il Liquidatore sociale della debitrice e che veniva concessa dal Giudice relatore in ragione della non imputabilità dell'osservanza del termine. In vista dell'udienza, si costituivano CP_2
, e allegando che la sola
[...] CP_3 Controparte_4 CP_2
ha ricevuto notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione e contestando il loro
[...]
coinvolgimento nel presente giudizio, quali eredi del socio accomandatario, in quanto rinunciatari dell'eredità con atto pubblico del 18.07.2022, con il ministero del Notaio dott. Persona_2
Quindi, all'udienza fissata per il 10 giugno 2025 il procuratore del ricorrente insisteva per
[...]
l'apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, per l'apertura della liquidazione controllata.
Il Liquidatore sociale si rimetteva alla decisione del Tribunale. L'avvocato di , CP_2
e ST VA PA insisteva sull'estraneità dei propri CP_3
assistiti, chiedendo la rifusione delle spese di costituzione. Il procuratore del ricorrente si opponeva sottolineando la scarsa collaborazione del Comune nell'individuazione degli eredi, nonché la mancata indicazione della morte del socio nel Registro delle Imprese.
🗸 La giurisdizione
Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2015/848 del 20 maggio
2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4
C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo ove è sita la sede sociale della società debitrice, nonché la residenza abituale del (per quanto rilevante, come si seguito si preciserà), sono siti in Italia da CP_1
almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3, comma 1, paragrafo 4.
🗸 La competenza
Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 C.C.I.I., poiché la società ha sede in Cesano Maderno Controparte_1
(MB), comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.
🗸 La legittimazione attiva del ricorrente
Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, creditore della somma di euro 25.979,57 (importo precettato) in forza della sentenza n. 318/2024 pubblicata il 16 giugno 2023 dal Tribunale di Monza, sez. lavoro.
🗸 La legittimazione passiva della società e del socio responsabile personalmente
Sussiste la legittimazione passiva della società debitrice, in quanto è stato accertato - e altresì riconosciuto dal Liquidatore sociale - che la stessa è debitrice nei confronti della ricorrente e versa in condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. c) C.C.I.I..
Tanto non può dirsi, invece, nei confronti di , e ST CP_2 CP_3
VA PA, atteso che – per effetto della rinuncia di eredità documentata (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 15.05.2025) – gli stessi non sono succeduti nella titolarità dei rapporti del socio accomandatario defunto . CP_1 A ben vedere, la notifica, lato socio accomandatario, non si è perfezionata correttamente: nonostante il termine concesso eccezionalmente per sanare il vulnus notificatorio, parte ricorrente non ha individuato il legittimo contraddittore.
Pertanto, non si deve far luogo all'apertura di alcuna procedura concorsuale a carico dei comparenti sopra individuati, atteso il difetto di legittimazione passiva nei loro riguardi.
Tuttavia, deve essere disattesa la richiesta di rifusione delle spese di costituzione dagli stessi avanzata dal momento che non hanno provato, mediante deposito di estratto del Registro delle Successioni, che la dichiarazione di rinuncia formalizzata al cospetto del Notaio sia stata debitamente annotata. Si rammenta, infatti, che solo tramite inserzione della dichiarazione nel predetto Registro i terzi vengono resi edotti dell'intervenuta rinuncia.
🗸 La documentazione
Sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 267 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- certificazione dei carichi pendenti;
- certificazione dei debiti contribuitivi;
- visura protesti.
🗸 I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali
e il sovraindebitamento
La domanda della ricorrente ha ad oggetto, in principalità, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della società. Tale richiesta subordinata è stata formulata all'esito delle difese spiegate dal Liquidatore sociale: si rammenta che la giurisprudenza ammette che a seguito della costituzione del debitore convenuto e delle difese dal medesimo svolte, il creditore istante possa mutare l'originaria domanda di liquidazione giudiziale in liquidazione controllata, essendo tale domanda formata sulle medesime circostanze fattuali (Trib. Padova 09.07.2024, Trib. Brescia 09.02.2024).
Ebbene, non è soggetta alla disciplina sulla liquidazione Controparte_1
giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 in quanto la stessa è una “impresa minore” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Infatti, sulla base di quanto esposto dal Liquidatore sociale nella comparsa di costituzione, pur in assenza di bilanci depositati, la società è inattiva dal 2022. Negli ultimi due anni non ha esposto ricavi e nell'anno precedente gli stessi erano sotto la soglia di cui all'articolo 2 CCII.
Parimenti, l'attivo risulta sottosoglia e i debiti, seppur ingenti, non superano i 500.000 euro normativamente richiesti. Quest'ultimo dato trova conferma nel certificato dei carichi pendenti e nelle informazioni relative ai debiti contributivi trasmesse dall'INPS. Alla luce di quanto esposto, la domanda di apertura di liquidazione giudiziale deve essere rigettata in ragione dell'insussistenza dei requisiti dimensionali.
Quanto alla domanda di apertura di liquidazione controllata, invece, ai sensi dell'art. 268, comma secondo CCII, la stessa può essere proposta dal creditore qualora sussistano i seguenti presupposti:
- il debitore si trovi in stato di insolvenza;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia superiore a euro 50.000.
Nel caso di specie risulta per tabulas il superamento della soglia dei 50.000 euro (cfr. certificato dei carichi pendenti). Quando allo stato di insolvenza, è la stessa società a dichiarare che “emerge in tutta evidenza uno sbilancio patrimoniale, atteso che l'aspettativa di realizzo dei beni immobili (una cantinola e un terreno in buona parte “gravato” dalla cosiddetta “fascia di rispetto ferroviario”) appare ragionevolmente inferiore all'indebitamento accertato. Non vi è, peraltro, aspettativa di annoverare ulteriori attivi rispetto allo stato patrimoniale stimato nei paragrafi precedenti.”
🗸 L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali
Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per rigettare la domanda formulata in via principae e, di converso, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata della società CP_1
(C.F.: con sede legale in Cesano Maderno (MB), via
[...] Controparte_1 P.IVA_1
Monte Resegone n. 18 e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) con la nomina del liquidatore l'avv.
LE SA (C.F.: ) con studio in Monza, Corso Milano, n. 30; C.F._4
Deve poi considerarsi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5 e 150 C.C.I.I.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,
1) rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
debitrice;
2) accoglie la domanda di apertura della liquidazione controllata nei confronti di
[...]
(C.F.: ) con sede legale in Cesano Maderno Controparte_1 P.IVA_1
(MB), via Monte Resegone n. 18;
3) nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Giulia Caliari;
4) nomina liquidatore l'avv. LE SA (C.F.: ) con studio in C.F._4
Monza, Corso Milano, n. 30;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, a domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 210
C.C.I.I.;
6) ordina alla debitrice e a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina al debitore di far corrispondere al liquidatore, sul conto gestione, tutte le somme percepite a qualsiasi titolo percepite a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
7) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
8) dispone che il liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1 C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni di apertura della liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine ai tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett.
d) C.C.I.I. la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 comma 1 C.C.I.I.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I;
9) rigetta la domanda di rifusione delle spese di lite formulata da , CP_2 CP_3
, e ST VA PA per le ragioni sopra meglio
[...] CP_3
esposte.
DISPONE che a cura della Cancelleria che la presente sentenza sia notificata alla debitrice, ai comparenti costituiti e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e comunicata.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025. Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Caliari
Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti