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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/11/2025, n. 4279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4279 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9612/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
8403/2023)
TRA
n. a CASORIA (NA) il 17/08/1949 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCHIAVONE SEBASTIANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/07/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
1 procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione. Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 8403/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni. Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “esiti di carcinoma transizionale papillare e solido di alto grado delle vescica (pt1), cardiopatia post ischemica con severa riduzione della funzione sistolica del ventricolo di sinistra in soggetto sottoposto a quadruplo by-pass, presenza di aicd bicamerale, diabete mellito tipo ii, arteriopatia ostruttiva arti inferiori sintomatica per claudicatio aaii, vasculopatia cerebrale cronica”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “Arti inferiori: i movimenti dell'articolazione coxofemorale risulta nella norma. Riferisce dolore alla digitopressione delle emirime articolari. Nella norma la flesso- estensione. Assenza di ballottamento rotuleo. allineate. CP_2
Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione tibio-
2 tarsica e dei piedi. […] Esame neurologico: La deambulazione, con utilizzo di appoggio monolaterale a destra, ei passaggi posturali sono autonomi.
Normale controllo del tronco e dell'equilibrio. Stazione eretta: prova di
Romberg negativa. Capo mobile, non segni meningei. Nervi cranici: pupille eucicliche, isocoriche, normoreagenti a l.a.c.. Motilità estrinseca indenne.
Indenni i rimanenti nervi cranici. Arti: normotonici e normotrofici ai quattro arti. Riflessi o.t. normovivaci e simmetrici. Alla prova di Mingazzini non slivellamento ai quattro arti . assente bilateralmente. Prove CP_3 di coordinazione motoria: correttamente eseguite. Esame psichico: il paziente accede al colloquio con atteggiamento collaborante, vigile, cosciente. Non si apprezzano significative turbe del tono dell'umore da riferire ad eventi depressivi. Dal colloquio emergono sentimenti di equilibrio con segni di insicurezza nella propria individualità psico-fisica con accenni a fenomeni ansiosi circa le proprie condizioni di salute.
Orientato nello spazio e nel tempo. Note mnesiche.”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“ Nello specifico, al ricorrente è stata posta diagnosi di carcinoma transizionale papillare e solido di alto grado della vescica (referto istologico del 20.05.22) sottoposto a trattamento mediante resezione trans-uretrale (Transuretharl Resection ofBladder Tumor, TURB), che consiste nell'asportazione della porzione esofitica del tumore, della sua base d'impianto e dei margini circostanti tale base. Oltre a tale certificazione in atti non vi sono valutazioni clinico-strumentali attestante ripresa di malattia né complicanze da ricondurre al trattamento chirurgico.
Attualmente, riferisce follow-up negativo per ripresa di malattia. Non riferisce episodi di ematuria. Per quanto concerne la componente legata alle patologie cronicizzate, il ricorrente presenta un quadro di scompenso cardiaco cronico ad eziologia ischemica con ridotta funzione sistolica del ventricolo di sinistra (FEVS 40%) s/p AICD bicamerale, come da ultima valutazione del 05.06.23. Dalla ricostruzione anamnestica, si evidenzia
3 insorgenza di sindrome coronarica acuta STEMI infero-laterale insorta nel
1998, con esame coronarografico suggestivo di stenosi dell'IVA, IDG, CX e
CDx trattate mediante quadruplo CABG (AMIS su IVA, VSA in sequenziale su IVP, II MO e IDG). Nel 2013, gli è stato confezionato impianto di AIDC bicamerale. Mentre, nell'ottobre 2022, si è sottoposto a Head-up Tilt-test risultato positivo per induzione di sincope riflessa neuromediata vaso- vagale di tipo vaso-depressivo. Infine, nel gennaio 2023 si è sottoposto ad eco-stress farmacologico al Dipirimadolo da cui si è evidenziato una assenza di significative modifiche del tratto ST e della cinesi segmentaria a riposo, durante sforzo e durante recupero con profilo pressorio normale e privo di aritmie. Rifacendoci di nuovo alla ultima valutazione, precedentemente citata, in esso è riportato sia valutazione clinica che ultimo referto esame ecocardiografico. Dalla prima si evince toni cardiaci ritmici con MV fisiologico su tutti i campi polmonari e assenza di edemi declivi. Mentre dal referto ecocardiografico si rileva un ventricolo di sinistra lievemente dilatato con deficit di grado severo della funzione contrattile globale, acinesia del setto interventricolare e della parete inferiore e posterolaterale. Atrio sinistro dilatato. Ventricolo di destra di normali dimensioni con buona cinesi. Mentre alla valutazione doppler si rileva insufficienza mitralica di grado moderato, e tricuspidalica di grado lieve. All'anamnesi, il ricorrente non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo, viceversa, presenta fenomeno di Raynaud alla mano destra.
Clinicamente, non si evidenziano segni di cianosi, edemi declivi né sindrome dispnoica a riposo. All'auscultazione MV fisiologico su tutto l'ambito polmonare. Non si segnalano soffi patologici sui focolai esplorati, con presenza di toni puri e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono iposfigmici agli arti inferiori. L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono controllate mediante terapia farmacologica. Oltre alla patologia cardiovascolare, il ricorrente è affetto da diabete mellito tipo II, come documentato anche dalla certificazione del 29.11.22. Nei restanti
4 certificati depositati, si rileva, nella valutazione neurologica del 23.06.22 una quadro clinico di sfumati segni di polineuropatia (più evidenti sul piano strumentale), mentre dal referto eco-doppler arterioso e venoso degli arti inferiori, datato 17.11.22, si descrive un quadro di arteriopatia cronica degli arti inferiori con occlusione delle femorali superficiali e stenosi significativa della femorale profonda destra. All'esame clinico non si rilevano patologici elementi da ricondurre ad una neuropatia diabetica degli arti, con ROT normovicavi nei comuni punti di repere. Inoltre, il ricorrente non riferisce di essere affetto da retinopatia diabetica (elemento confermato anche nella valutazione oculistica del 08.05.23), viceversa, lamenta claudicatio intemittens. Infine, in ambito neurologico, la relazione geriatrica del 13.12.23 descrive un soggetto affetto da deterioramento cognitivo da vasculopatia cerebrale cronica, pregresso TIA. All'esame obiettivo personalmente condotto, utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico, si evidenza un soggetto cosciente, sufficientemente curato nella persona e abbigliamento. Si mostra disponibile al colloquio non mostrando un patologico deficit della capacità uditiva. Conservati i normali rapporti cranio-facciali. La facies è mimica con assenza di patologico rallentamento ideomotorio. Non presenta alterazioni organiche a carico del SNC e SNP. Le funzioni cognitive presentano una inziale alterazione della capacità mnesica rivolta alla memoria recente: a riguardo, sostiene episodi in cui ha difficoltà nel ricordare informazioni o avvenimenti accaduti nel breve periodo, viceversa, nella norma la memoria retrograda. Il tono dell'umore è eutimico. Non riferisce dispercezioni uditive e/o visive. Orbene, alla luce di tutto quanto precede, la normativa vigente prevede l'esistenza della necessità di un'assistenza continua per l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, il che è da intendere in tutte quelle funzioni primarie, alcune precedentemente citate, le quali vanno garantite affinché si possa condurre una vita dignitosa. Di tali azioni, il ricorrente è in grado di poterle soddisfare autonomamente, in quanto non sono state rilevate limitazioni sia a carattere neurologico che funzionale tali da precludere anche i più
5 semplici atti di vita quotidiana: a riguardo il ricorrente riesce, senza aiuto,
a svestirsi, nonché rivestirsi. Afferma di effettuare autonomamente le operazioni di igiene personale. Pertanto, le funzioni primarie di cui sopra, alla stregua di quanto scritto, risultano eseguibili dal ricorrente in piena autonomia senza necessità di assistenza, sebbene la valutazione geriatrica descriva un soggetto bisognevole di assistenza nelle operazioni di autonomia funzionale (ADL 2/6 e IADL 2/8). Per quanto riguarda l'altro punto della normativa, ossia l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, essa si deve intendere in un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e, quindi, da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.
Nello specifico, il ricorrente giunge a visita medico-legale munito di appoggio monolaterale destra: in atti non vi è alcuna valutazione specialistica che attesti un deficit della deambulazione riconducibile a limitazioni dell'apparato osteoarticolare, eccetto la già citata relazione geriatrica in cui si descrive una generica poliartrosi con gonartrosi bilaterale e deambulazione effettuabile con aiuto. Viceversa, rifacendoci alla patologia vascolare periferica, il ricorrente afferma che causa tale patologia è obbligato a fermarsi circa ogni 30 metri per sopraggiunto dolore agli arti inferiori che scompare post-riposo. Durante la visita gli viene chiesto di approntare una deambulazione autonoma risultata possibile all'interno del locale in cui si è effettuato la visita medico-legale.
Ugualmente autonomi i cambi posturali e la stazione eretta. Pertanto, dopo un'attenta valutazione della documentazione medica acquisita, nonché dall'esame obiettivo personalmente eseguito, si può univocamente affermare che non sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto il ricorrente non è impossibilitato né a compiere, o meglio a Parte_1 gestire, molteplici e significativi atti quotidiani della vita né impossibilitato
6 alla deambulare autonoma con il rischio di pericolo per la propria incolumità fisica”.
In sede di risposta alle osservazioni, il C.T.U. ha evidenziato: “In primo luogo, si chiarisce che nell'espletamento di una valutazione medico legale, la documentazione sanitaria va assolutamente considerata, ma ciò che fa fede, sostanzialmente è quanto obiettivato dal Sanitario a cui viene affidato l'incarico peritale, per cui una consulenza tecnica d'Ufficio non può assolutamente limitarsi alla sola elencazione delle patologie o, peggio ancora, alla meccanica conferma di quanto cristallizzato in documenti precedentemente formati ma si sostanzia in una dinamica e diretta valutazione della fattispecie sottoposta alla sua attenzione, rispetto alla quale i documenti de quibus sono solo un utile ausilio. Tale condizione è stata osservata durante le operazioni peritali sulla base del reperto clinico- anamnestico confermata dunque dalla valutazione obiettiva effettuata durante la visita medico-legale. In quella occasione, infatti, il sig si presentava vigile, cosciente, sostanzialmente disponibile al Parte_1 colloquio verbale. Le funzioni cognitive presentavano una inziale alterazione della capacità mnesica rivolta alla memoria recente. Non riferiva dipercezioni uditive e/o visive. Non si evidenziavano segni da riferire a rallentamento ideo-motorio”. L'istante, benché affetto da limitazioni deambulatorie, alla visita medico legale, tali difficoltà sono apparse con evidenza clinica non severa. Infatti, il ricorrente approntava una deambulazione autonoma con utilizzo di appoggio monolaterale, i passaggi posturali avvenivano in piena autonomia mentre la stazione eretta era possibile senza evidenzia di alterazioni dell'equilibrio, in assenza di dispnea a riposo ed a piccoli sforzi La relazione inerenti la visita geriatrica effettuata presso l' in data 13.12.23 non Parte_2 consente al lettore di estrapolare gli elementi funzionali indispensabili al riconoscimento del diritto di accompagnamento. Tale certificazione non ha consentito al lettore di estrapolare gli elementi funzionali indispensabili al riconoscimento dei requisiti che la norma impone ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Essa appare generica ed
7 aspecifica e, a dire il vero, non adeguata sotto l'aspetto medico-legale. Si evidenzia, nello specifico, che tale atto documentale si limita ad elencare le varie patologie da cui è affetto il ricorrente, senza rilevare né il tipo né
l'entità del deficit cognitivo e motorio, che attingerebbe l'istante. Si evidenzia, inoltre che le indagini utilizzate dallo specialista geriatra, l'ADL,
l'IADL , sebbene di uso comune nella prassi geriatrica, hanno esclusive finalità cliniche, assistenziali e riabilitative, ma non hanno alcun oggettivo rilievo medico legale , in quanto basati sul riferito soggettivo del soggetto esaminato, e spesso si assiste che esaminatori differenti ottengano punteggi differenti negli stessi pazienti, e talora lo stesso esaminatore, esprime valutazioni differenti negli stessi casi se il test è effettuato in differenti momenti. In sintesi, un punteggio all'IADL di 2/8, un punteggio all'ADL di 2/6 corrispondono ad una grave compromissione cognitiva e motoria, comunque, non altrimenti documentata e non descritta nella stessa visita geriatrica praticata il 13.12.23 presso . In Parte_2 definitiva, come descritto ed analizzato nella precedente perizia, il quadro clinico dell'istante inficia le capacità attitudinali del ricorrente ma non nella misura prevista dalla legge, poiché tale quadro clinico, benché severo, non realizza il requisito sanitario della necessità di assistenza per la deambulazione e/o per il compimento degli atti quotidiani in autonomia.
Infatti, ribadendo lo stato clinico del periziando, Egli è persona ultrasessantacinquenne che seppur con difficoltà gravi riesce a svolgere detti atti in modo autonomo. Pertanto, dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente nonché del resoconto fatto durante la visita medica precedentemente eseguita, si può univocamente affermare che non sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto il ricorrente, Parte_1
non è impossibilitato a compiere, o meglio a gestire, molteplici e
[...] significativi atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della
8 prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
VALUTAZIONE DELLA NUOVA DOCUMENTAZIONE
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica allegata all'istanza di anticipazione ed alle note di trattazione scritta evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta.
Allo stesso modo, i test dell'autonomia indicati da parte ricorrente nel documento del luglio 2024 non sono da soli né risolutivi né determinanti ai fini della decisione anche in ragione della circostanza che raccolgono dati
9 direttamente dal periziando. Le informazioni relative alla sfera cognitiva, inoltre, sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività e dal modo di porsi del valutatore. Tali scale di valutazione, pertanto, non possono da sole essere poste alla base del giudizio medico – legale, rappresentando un ausilio in favore del C.T.U. ma non potendo sostituire l'esame clinico sulla base della documentazione medica a disposizione, né l'esame obiettivo svolto dallo stesso C.T.U. nel corso della visita.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2731/2025; cfr. anche Cass.
37126/2022, 11908/2021 e 1806/2015) secondo cui “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia" e
"osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei
10 sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico.”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento,
l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico di parte ricorrente, considerato che il contenuto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. risulta smentito dalla dichiarazione fiscale depositata dall' nel procedimento di accertamento tecnico CP_1 preventivo. Parte ricorrente, infatti, risulta titolare di un reddito da pensione categoria VO di oltre 30 mila euro, superiore, quindi, alla soglia prevista per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite e tale circostanza è stata poi ammessa dalla stessa parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate nel procedimento per A.T.P. Si tratta, quindi, di una tipologia di reddito (pensione cat. VO) insuscettibile di una diminuzione nel corso del tempo.
11 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'indennità di accompagnamento;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 spese processuali che si liquidano in € 2.825,00, oltre accessori di legge se dovuti;
1. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Si comunichi.
Aversa, 31/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9612/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
8403/2023)
TRA
n. a CASORIA (NA) il 17/08/1949 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCHIAVONE SEBASTIANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/07/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
1 procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione. Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 8403/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni. Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “esiti di carcinoma transizionale papillare e solido di alto grado delle vescica (pt1), cardiopatia post ischemica con severa riduzione della funzione sistolica del ventricolo di sinistra in soggetto sottoposto a quadruplo by-pass, presenza di aicd bicamerale, diabete mellito tipo ii, arteriopatia ostruttiva arti inferiori sintomatica per claudicatio aaii, vasculopatia cerebrale cronica”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “Arti inferiori: i movimenti dell'articolazione coxofemorale risulta nella norma. Riferisce dolore alla digitopressione delle emirime articolari. Nella norma la flesso- estensione. Assenza di ballottamento rotuleo. allineate. CP_2
Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione tibio-
2 tarsica e dei piedi. […] Esame neurologico: La deambulazione, con utilizzo di appoggio monolaterale a destra, ei passaggi posturali sono autonomi.
Normale controllo del tronco e dell'equilibrio. Stazione eretta: prova di
Romberg negativa. Capo mobile, non segni meningei. Nervi cranici: pupille eucicliche, isocoriche, normoreagenti a l.a.c.. Motilità estrinseca indenne.
Indenni i rimanenti nervi cranici. Arti: normotonici e normotrofici ai quattro arti. Riflessi o.t. normovivaci e simmetrici. Alla prova di Mingazzini non slivellamento ai quattro arti . assente bilateralmente. Prove CP_3 di coordinazione motoria: correttamente eseguite. Esame psichico: il paziente accede al colloquio con atteggiamento collaborante, vigile, cosciente. Non si apprezzano significative turbe del tono dell'umore da riferire ad eventi depressivi. Dal colloquio emergono sentimenti di equilibrio con segni di insicurezza nella propria individualità psico-fisica con accenni a fenomeni ansiosi circa le proprie condizioni di salute.
Orientato nello spazio e nel tempo. Note mnesiche.”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“ Nello specifico, al ricorrente è stata posta diagnosi di carcinoma transizionale papillare e solido di alto grado della vescica (referto istologico del 20.05.22) sottoposto a trattamento mediante resezione trans-uretrale (Transuretharl Resection ofBladder Tumor, TURB), che consiste nell'asportazione della porzione esofitica del tumore, della sua base d'impianto e dei margini circostanti tale base. Oltre a tale certificazione in atti non vi sono valutazioni clinico-strumentali attestante ripresa di malattia né complicanze da ricondurre al trattamento chirurgico.
Attualmente, riferisce follow-up negativo per ripresa di malattia. Non riferisce episodi di ematuria. Per quanto concerne la componente legata alle patologie cronicizzate, il ricorrente presenta un quadro di scompenso cardiaco cronico ad eziologia ischemica con ridotta funzione sistolica del ventricolo di sinistra (FEVS 40%) s/p AICD bicamerale, come da ultima valutazione del 05.06.23. Dalla ricostruzione anamnestica, si evidenzia
3 insorgenza di sindrome coronarica acuta STEMI infero-laterale insorta nel
1998, con esame coronarografico suggestivo di stenosi dell'IVA, IDG, CX e
CDx trattate mediante quadruplo CABG (AMIS su IVA, VSA in sequenziale su IVP, II MO e IDG). Nel 2013, gli è stato confezionato impianto di AIDC bicamerale. Mentre, nell'ottobre 2022, si è sottoposto a Head-up Tilt-test risultato positivo per induzione di sincope riflessa neuromediata vaso- vagale di tipo vaso-depressivo. Infine, nel gennaio 2023 si è sottoposto ad eco-stress farmacologico al Dipirimadolo da cui si è evidenziato una assenza di significative modifiche del tratto ST e della cinesi segmentaria a riposo, durante sforzo e durante recupero con profilo pressorio normale e privo di aritmie. Rifacendoci di nuovo alla ultima valutazione, precedentemente citata, in esso è riportato sia valutazione clinica che ultimo referto esame ecocardiografico. Dalla prima si evince toni cardiaci ritmici con MV fisiologico su tutti i campi polmonari e assenza di edemi declivi. Mentre dal referto ecocardiografico si rileva un ventricolo di sinistra lievemente dilatato con deficit di grado severo della funzione contrattile globale, acinesia del setto interventricolare e della parete inferiore e posterolaterale. Atrio sinistro dilatato. Ventricolo di destra di normali dimensioni con buona cinesi. Mentre alla valutazione doppler si rileva insufficienza mitralica di grado moderato, e tricuspidalica di grado lieve. All'anamnesi, il ricorrente non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo, viceversa, presenta fenomeno di Raynaud alla mano destra.
Clinicamente, non si evidenziano segni di cianosi, edemi declivi né sindrome dispnoica a riposo. All'auscultazione MV fisiologico su tutto l'ambito polmonare. Non si segnalano soffi patologici sui focolai esplorati, con presenza di toni puri e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono iposfigmici agli arti inferiori. L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono controllate mediante terapia farmacologica. Oltre alla patologia cardiovascolare, il ricorrente è affetto da diabete mellito tipo II, come documentato anche dalla certificazione del 29.11.22. Nei restanti
4 certificati depositati, si rileva, nella valutazione neurologica del 23.06.22 una quadro clinico di sfumati segni di polineuropatia (più evidenti sul piano strumentale), mentre dal referto eco-doppler arterioso e venoso degli arti inferiori, datato 17.11.22, si descrive un quadro di arteriopatia cronica degli arti inferiori con occlusione delle femorali superficiali e stenosi significativa della femorale profonda destra. All'esame clinico non si rilevano patologici elementi da ricondurre ad una neuropatia diabetica degli arti, con ROT normovicavi nei comuni punti di repere. Inoltre, il ricorrente non riferisce di essere affetto da retinopatia diabetica (elemento confermato anche nella valutazione oculistica del 08.05.23), viceversa, lamenta claudicatio intemittens. Infine, in ambito neurologico, la relazione geriatrica del 13.12.23 descrive un soggetto affetto da deterioramento cognitivo da vasculopatia cerebrale cronica, pregresso TIA. All'esame obiettivo personalmente condotto, utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico, si evidenza un soggetto cosciente, sufficientemente curato nella persona e abbigliamento. Si mostra disponibile al colloquio non mostrando un patologico deficit della capacità uditiva. Conservati i normali rapporti cranio-facciali. La facies è mimica con assenza di patologico rallentamento ideomotorio. Non presenta alterazioni organiche a carico del SNC e SNP. Le funzioni cognitive presentano una inziale alterazione della capacità mnesica rivolta alla memoria recente: a riguardo, sostiene episodi in cui ha difficoltà nel ricordare informazioni o avvenimenti accaduti nel breve periodo, viceversa, nella norma la memoria retrograda. Il tono dell'umore è eutimico. Non riferisce dispercezioni uditive e/o visive. Orbene, alla luce di tutto quanto precede, la normativa vigente prevede l'esistenza della necessità di un'assistenza continua per l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, il che è da intendere in tutte quelle funzioni primarie, alcune precedentemente citate, le quali vanno garantite affinché si possa condurre una vita dignitosa. Di tali azioni, il ricorrente è in grado di poterle soddisfare autonomamente, in quanto non sono state rilevate limitazioni sia a carattere neurologico che funzionale tali da precludere anche i più
5 semplici atti di vita quotidiana: a riguardo il ricorrente riesce, senza aiuto,
a svestirsi, nonché rivestirsi. Afferma di effettuare autonomamente le operazioni di igiene personale. Pertanto, le funzioni primarie di cui sopra, alla stregua di quanto scritto, risultano eseguibili dal ricorrente in piena autonomia senza necessità di assistenza, sebbene la valutazione geriatrica descriva un soggetto bisognevole di assistenza nelle operazioni di autonomia funzionale (ADL 2/6 e IADL 2/8). Per quanto riguarda l'altro punto della normativa, ossia l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, essa si deve intendere in un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e, quindi, da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.
Nello specifico, il ricorrente giunge a visita medico-legale munito di appoggio monolaterale destra: in atti non vi è alcuna valutazione specialistica che attesti un deficit della deambulazione riconducibile a limitazioni dell'apparato osteoarticolare, eccetto la già citata relazione geriatrica in cui si descrive una generica poliartrosi con gonartrosi bilaterale e deambulazione effettuabile con aiuto. Viceversa, rifacendoci alla patologia vascolare periferica, il ricorrente afferma che causa tale patologia è obbligato a fermarsi circa ogni 30 metri per sopraggiunto dolore agli arti inferiori che scompare post-riposo. Durante la visita gli viene chiesto di approntare una deambulazione autonoma risultata possibile all'interno del locale in cui si è effettuato la visita medico-legale.
Ugualmente autonomi i cambi posturali e la stazione eretta. Pertanto, dopo un'attenta valutazione della documentazione medica acquisita, nonché dall'esame obiettivo personalmente eseguito, si può univocamente affermare che non sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto il ricorrente non è impossibilitato né a compiere, o meglio a Parte_1 gestire, molteplici e significativi atti quotidiani della vita né impossibilitato
6 alla deambulare autonoma con il rischio di pericolo per la propria incolumità fisica”.
In sede di risposta alle osservazioni, il C.T.U. ha evidenziato: “In primo luogo, si chiarisce che nell'espletamento di una valutazione medico legale, la documentazione sanitaria va assolutamente considerata, ma ciò che fa fede, sostanzialmente è quanto obiettivato dal Sanitario a cui viene affidato l'incarico peritale, per cui una consulenza tecnica d'Ufficio non può assolutamente limitarsi alla sola elencazione delle patologie o, peggio ancora, alla meccanica conferma di quanto cristallizzato in documenti precedentemente formati ma si sostanzia in una dinamica e diretta valutazione della fattispecie sottoposta alla sua attenzione, rispetto alla quale i documenti de quibus sono solo un utile ausilio. Tale condizione è stata osservata durante le operazioni peritali sulla base del reperto clinico- anamnestico confermata dunque dalla valutazione obiettiva effettuata durante la visita medico-legale. In quella occasione, infatti, il sig si presentava vigile, cosciente, sostanzialmente disponibile al Parte_1 colloquio verbale. Le funzioni cognitive presentavano una inziale alterazione della capacità mnesica rivolta alla memoria recente. Non riferiva dipercezioni uditive e/o visive. Non si evidenziavano segni da riferire a rallentamento ideo-motorio”. L'istante, benché affetto da limitazioni deambulatorie, alla visita medico legale, tali difficoltà sono apparse con evidenza clinica non severa. Infatti, il ricorrente approntava una deambulazione autonoma con utilizzo di appoggio monolaterale, i passaggi posturali avvenivano in piena autonomia mentre la stazione eretta era possibile senza evidenzia di alterazioni dell'equilibrio, in assenza di dispnea a riposo ed a piccoli sforzi La relazione inerenti la visita geriatrica effettuata presso l' in data 13.12.23 non Parte_2 consente al lettore di estrapolare gli elementi funzionali indispensabili al riconoscimento del diritto di accompagnamento. Tale certificazione non ha consentito al lettore di estrapolare gli elementi funzionali indispensabili al riconoscimento dei requisiti che la norma impone ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Essa appare generica ed
7 aspecifica e, a dire il vero, non adeguata sotto l'aspetto medico-legale. Si evidenzia, nello specifico, che tale atto documentale si limita ad elencare le varie patologie da cui è affetto il ricorrente, senza rilevare né il tipo né
l'entità del deficit cognitivo e motorio, che attingerebbe l'istante. Si evidenzia, inoltre che le indagini utilizzate dallo specialista geriatra, l'ADL,
l'IADL , sebbene di uso comune nella prassi geriatrica, hanno esclusive finalità cliniche, assistenziali e riabilitative, ma non hanno alcun oggettivo rilievo medico legale , in quanto basati sul riferito soggettivo del soggetto esaminato, e spesso si assiste che esaminatori differenti ottengano punteggi differenti negli stessi pazienti, e talora lo stesso esaminatore, esprime valutazioni differenti negli stessi casi se il test è effettuato in differenti momenti. In sintesi, un punteggio all'IADL di 2/8, un punteggio all'ADL di 2/6 corrispondono ad una grave compromissione cognitiva e motoria, comunque, non altrimenti documentata e non descritta nella stessa visita geriatrica praticata il 13.12.23 presso . In Parte_2 definitiva, come descritto ed analizzato nella precedente perizia, il quadro clinico dell'istante inficia le capacità attitudinali del ricorrente ma non nella misura prevista dalla legge, poiché tale quadro clinico, benché severo, non realizza il requisito sanitario della necessità di assistenza per la deambulazione e/o per il compimento degli atti quotidiani in autonomia.
Infatti, ribadendo lo stato clinico del periziando, Egli è persona ultrasessantacinquenne che seppur con difficoltà gravi riesce a svolgere detti atti in modo autonomo. Pertanto, dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente nonché del resoconto fatto durante la visita medica precedentemente eseguita, si può univocamente affermare che non sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto il ricorrente, Parte_1
non è impossibilitato a compiere, o meglio a gestire, molteplici e
[...] significativi atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della
8 prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
VALUTAZIONE DELLA NUOVA DOCUMENTAZIONE
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica allegata all'istanza di anticipazione ed alle note di trattazione scritta evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta.
Allo stesso modo, i test dell'autonomia indicati da parte ricorrente nel documento del luglio 2024 non sono da soli né risolutivi né determinanti ai fini della decisione anche in ragione della circostanza che raccolgono dati
9 direttamente dal periziando. Le informazioni relative alla sfera cognitiva, inoltre, sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività e dal modo di porsi del valutatore. Tali scale di valutazione, pertanto, non possono da sole essere poste alla base del giudizio medico – legale, rappresentando un ausilio in favore del C.T.U. ma non potendo sostituire l'esame clinico sulla base della documentazione medica a disposizione, né l'esame obiettivo svolto dallo stesso C.T.U. nel corso della visita.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2731/2025; cfr. anche Cass.
37126/2022, 11908/2021 e 1806/2015) secondo cui “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia" e
"osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei
10 sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico.”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento,
l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico di parte ricorrente, considerato che il contenuto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. risulta smentito dalla dichiarazione fiscale depositata dall' nel procedimento di accertamento tecnico CP_1 preventivo. Parte ricorrente, infatti, risulta titolare di un reddito da pensione categoria VO di oltre 30 mila euro, superiore, quindi, alla soglia prevista per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite e tale circostanza è stata poi ammessa dalla stessa parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate nel procedimento per A.T.P. Si tratta, quindi, di una tipologia di reddito (pensione cat. VO) insuscettibile di una diminuzione nel corso del tempo.
11 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'indennità di accompagnamento;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 spese processuali che si liquidano in € 2.825,00, oltre accessori di legge se dovuti;
1. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Si comunichi.
Aversa, 31/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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