Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 411 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Milano alla via Valtellina n. 15-17 (c.f. Parte_1
, nella qualità di mandataria di con sede in Milano P.IVA_1 Parte_2
alla via Valtellina n. 15/17 (c.f. ); P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Iorio e Carmen Iorio per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede legale in Salerno alla via San Leonardo n. 161 (p.iva Controparte_1
); P.IVA_3
con sede in Mercogliano (Av) al viale San Modestino Controparte_2
n. 4 (p.iva ); P.IVA_4
rappresentate e difese dall'avv. Simone Labonia per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellate -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1563/2024, pubblicata il 20/03/2024.
CONCLUSIONI
1
1563/2024 emessa - nel giudizio civile rubricato con il n. 5703/2021 RGACC - in data 20.03.2024 dal Tribunale di Salerno, in persona Giudice Unito, dott.ssa Enza
Faracchio, comunicata e notificata, a mezzo p.e.c., in data 20/03/2024, ed indi: A/1.
Dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione per cui è causa, nei confronti della creditrice concludente, parte attrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., fino alla concorrenza del credito da questa azionato. E precisamente dell'atto pubblico per Notaio dr. stipulato in Avellino in data Persona_1
12/02/2021 rep. N. 228043 racc. n. 44859, trascritto in data 24/02/2021 ai nn.
7053/5622, con cui la in persona del legale rapp.te p.t., vendeva, Controparte_1
cedeva e trasferiva in favore della in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, molteplici porzioni di fabbricato alla via
Generale VA DE (complesso immobiliare denominato Torre Orizzonte 2)
e precisamente i seguenti beni immobili: ……. Indi per sentire dichiarare nei confronti della società istante l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di detto atto di disposizione, posto in essere con lesione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., fino alla concorrenza del credito da questa vantato;
B. In via gradata, accertare e dichiarare il diritto della appellante al risarcimento dei danni per l'illegittimo comportamento delle società convenute, con la conseguente condanna delle stesse, in via solidale, o di chi di essa ritenuto di ragione, al pagamento di una somma, in favore della istante, non inferiore al credito vantato, ovvero della diversa, maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa;
C. Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Salerno, Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Salerno Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare, con esonero di responsabilità al riguardo, di provvedere alla trascrizione dell'emittenda sentenza;
D. Condannare le società appellate, in via solidale, al pagamento delle spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da determinarsi ex DM 147/2022, con obbligo alla restituzione di quanto nelle more versate in virtù della sentenza di primo grado E. Pronunciarsi ogni altro provvedimento ritenuto di Giustizia a tutela delle legittime ragioni di parte appellante”.
Per le appellate: “l'Ecc.ma Corte adita - rigettata e disattesa ogni avversa istanza, eccezione e/o deduzione - si compiaccia di respingere e rigettare,
2 integralmente ed in ogni sua parte, il gravame proposto ed ogni avversa istanza, domanda e/o pretesa, siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, totalmente infondata, in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso s.g., cassa professionale ed iva”.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 1372/2021 del 8.6.2021 il Tribunale di Salerno ingiunse alla società il pagamento, in solido con la società Controparte_1 Controparte_3 della somma di € 363.310,03 oltre interessi legali in favore di
[...]
nella qualità di mandataria di cessionaria del Parte_1 Parte_2
credito del Banco di Napoli s.p.a., incorporato da Banca Intesa San Paolo s.p.a. Il ricorso monitorio deduceva che la cessione a aveva ad oggetto, sia Parte_2
il credito nei confronti della società correntista per rimborso Controparte_3 dell'anticipazione del Banco di Napoli s.p.a. di due fatture (n. 8/2015 e n. 14/2015) emesse nei confronti della società sia il credito commerciale nei Controparte_1 confronti di quest'ultima ceduto pro solvendo alla banca anticipataria dalla società correntista.
In pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la società cessionaria rappresentata dalla mandataria Parte_2 [...]
agì in giudizio a tutela della garanzia patrimoniale del proprio Parte_1
credito nei confronti della società ceduto dalla correntista Controparte_1 CP_3
proponendo azione di nullità, simulazione assoluta e/o revocatoria ex art.
[...]
2901 c.c. avverso il contratto di compravendita stipulato in data 12.2.2021, con il quale la propria debitrice ( aveva venduto alla società Controparte_1 [...]
una serie di appartamenti e locali autorimesse nel fabbricato sito in Controparte_2
Salerno alla via Gen. S. DE (denominato Torre Orizzonte 2) per il prezzo di €
1.991.000,00.
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto dichiara il difetto di legittimazione passiva (rectius, attiva) di rappresentata dalla Parte_2 Parte_1
rispetto alla domanda di simulazione proposta ex art. 1414 c.c. (capo 1). Ritiene il giudice di prime cure che, trattandosi di un credito contestato (nel parallelo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo), sussiste la legittimazione attiva di Parte_2
solo rispetto alla domanda revocatoria, non rispetto alla domanda di nullità
[...]
dell'atto per simulazione assoluta, poiché la legittimazione di quest'ultima
3 presuppone un credito certo, dal momento che la caducazione dell'atto simulato avrebbe effetti definitivi. Il credito litigioso è, invece, idoneo all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, senza accertamento preliminare sulla sua effettiva esistenza, peraltro già oggetto di separato giudizio.
Nel merito dell'azione revocatoria, la sentenza afferma la sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni (anche nell'eventualità che il credito fosse sufficientemente garantito dal debitore principale e dalla Controparte_3
garante personale , nonché del presupposto soggettivo della Parte_3
scientia damni in capo alla debitrice (ben consapevole dell'esistenza Controparte_1 del contratto di anticipo su fatture tra l'istituto di credito e la e Parte_4
della cessione delle sue fatture in favore della banca, espressamente accettata, nonché della conseguente esposizione debitoria derivante dal mancato pagamento delle fatture, in relazione alla quale aveva anche formulato una proposta di definizione bonaria all'istituto di credito). La sentenza rigetta, però, la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. (capo 2) per insussistenza del presupposto soggettivo della scientia damni in capo al terzo acquirente.
Premesso che l'effettività dei pagamenti diretti specificamente indicati nell'atto di vendita non è stata contestata, ritiene il primo giudice che non sia un indizio della scientia damni in capo al terzo la presunta anomalia dei pagamenti riferibili agli assegni a firma di terzi e alle compensazioni operate, essendo usuale nel campo dell'edilizia “che le società che svolgono lavori edili acquistino immobili per rivenderli a terzi, compensando contrapposti crediti invece che erogando somme di denaro”. “In tale ottica, si giustificano le peculiari modalità di versamento del prezzo che risultano non anomale rispetto alle prassi del settore immobiliare, caratterizzate non di rado dalla regolamentazione dei reciproci rapporti di dare- avere tra società appaltante ed impresa esecutrice dei lavori appaltati mediante il trasferimento di parte degli immobili realizzati piuttosto che del pagamento del corrispettivo per le opere realizzate”. Risulta, perciò credibile “che parte del prezzo sia stato versato nel corso del rapporto in data antecedente alla stipula dell'atto, e comunque a mezzo assegni e bonifici tracciabili;
anche l'imputazione dei pagamenti dei promissari acquirenti, già destinati al trasferimento di proprietà di unità immobiliari della dietro impegno da parte della Controparte_1 [...]
di trasferire a tali promissari acquirenti proprie unità immobiliari Controparte_2
esistenti in un fabbricato contiguo (evidentemente senza ricevere la quota di corrispettivo già versata alla costituisce una ragionevole datio in Controparte_1
4 solutum che non presenta anomalia nella dinamica dei rapporti di imprese che realizzano e vendono immobili nell'ambito del medesimo comparto edilizio”.
“Anche parte attrice ha affermato che il motivo che aveva spinto le parti a concludere l'affare era rinvenibile proprio nella volontà delle parti di regolare i loro rapporti di dare-avere, ma tale motivo non è illecito né sottende la conoscenza di ulteriori pretese creditorie pregiudicate riferibili alla sfera del dante causa da parte dell'avente causa”.
Non sono un valido indizio neppure le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili oggetto del trasferimento (la trascrizione di tre domande giudiziali di esecuzione in forma specifica del trasferimento di immobili ex art. 2932 c.c., l'ipoteca volontaria per il mutuo condizionato concesso dal Banco di
Napoli del 2016 erogato negli anni parzialmente a stati di avanzamento e un'ipoteca giudiziale per € 140.000,00 del 2020 relativo a un decreto ingiuntivo), “visto che la parte venditrice nel contratto si era impegnata a liberare gli immobili alienati dai gravami su di essi incombenti – impegno, poi, effettivamente onorato – e tenuto conto che il trasferimento aveva riguardato solo alcune unità dell'intero complesso immobiliare realizzato”. “Tali formalità non costituiscono indice per presumere
l'esistenza di una situazione di forte indebitamento della vista Controparte_1
l'evoluzione fisiologica del mutuo condizionato con erogazioni parziali nel tempo debitamente trascritte, indice del rispetto del programma edificatorio finanziato, e la debitoria isolata di cui all'ipoteca giudiziale, che non poteva lasciar immaginare
l'ulteriore debito solidale oggetto di causa”.
Per il giudice di prime cure sono invece indici sintomatici della mancanza di consapevolezza da parte del terzo acquirente ( di ledere Controparte_2 la garanzia patrimoniale dei creditori dell'alienante: - il contesto in cui si inserisce l'atto impugnato, trattandosi di una vendita avvenuta nell'ambito dell'ordinaria e fisiologica attività imprenditoriale delle parti ed in coerenza con lo scopo sociale perseguito (“vista l'attività imprenditoriale esercitata dalle società venditrice e acquirente, come risultante dalle visure camerali in atti, risulta verosimile che la cessione delle unità immobiliari alla società appaltatrice dei lavori sia stata realizzata per esigenze ed in attuazione di logiche aziendali ed imprenditoriali al fine di monetizzare l'intervento edilizio realizzato dalla anche Controparte_1
mediante compensazione con contrapposti debiti della venditrice nei confronti della parte acquirente”); - l'inesistenza di interferenze tra i componenti delle compagini societarie e di legami familiari tra gli stessi, “mentre la pregressa relazione d'affari
5 tra le parti dell'atto, lungi dal rappresentare elemento sintomatico della scientia damni di entrambe, costituisce proprio la giustificazione del trasferimento che trova la sua fonte nei rapporti intercorsi tra impresa appaltante e società appaltatrice dei lavori”; - la natura del credito tutelato in revocatoria (relativo ad anticipazioni da parte dell'istituto di credito per le fatture emesse dalla CP_3
a carico di il quale “rende verosimile che la società acquirente non Controparte_1
potesse immaginare tale specifica esposizione debitoria della venditrice, riferibile ad un rapporto bancario non proprio ma di un terzo creditore della stessa”; “non sono rinvenibili elementi che, anche volendo esigere la massima diligenza da parte dell'acquirente, consentissero di venire a conoscenza della debitoria della nei confronti dell'istituto di credito a titolo di saldo di pagamento Controparte_1
di fatture oggetto di anticipazione in favore di una terza società e di cessione del credito”); - le dichiarazioni rese all'udienza del 16.11.2022 in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante della società acquirente, (il Persona_2
quale ha dichiarato “io ero creditore per il pagamento dei lavori edili che fu effettuato in parte con denaro e in parte mediante trasferimento di quattro appartamenti. In particolare, mi ero informato prima dell'inizio dei rapporti con la
e non ero venuto a conoscenza di debiti della stessa con terzi. Solo dopo CP_1 la notifica dell'atto di citazione ho approfondito la questione e appreso che la era garante in favore della Banca attrice di un altro soggetto … in CP_1 origine l'accordo prevedeva pagamento in denaro;
poi, visto che alcuni appartamenti erano rimasti invenduti abbiamo concordato il trasferimento degli stessi in luogo di parte del pagamento in denaro”); - la congruità del prezzo
(confermata dagli accertamenti peritali).
Conclude il primo giudice che il rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. implica l'assorbimento della richiesta di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice prospettabile solo nell'ipotesi in cui, ravvisata la sussistenza dei requisiti per la declaratoria di inefficacia, lo scopo perseguibile con l'azione ex art. 2901 c.c. non sia più realizzabile.
L'appello nella qualità di mandataria di Parte_1 Parte_2
propone appello avverso la sentenza e, con un primo motivo di impugnazione, dissente dalla valutazione degli elementi offerti a fondamento della prova presuntiva della scientia damni in capo al terzo acquirente.
6 Secondo l'appellante, il giudice di primo grado non ha valorizzato le circostanze che, invece, avrebbero dovuto indurlo a ravvisare il presupposto soggettivo anche nei confronti del terzo, quali la conclusione dell'atto “dopo l'insorgere delle difficoltà finanziarie e delle esposizioni verso i creditori” e “in pendenza di diverse iscrizioni ipotecarie e trascrizioni giudiziali”, la determinazione convenzionale del prezzo della compravendita “in assenza di una perizia di stima e/o di parametri valutativi degli immobili alienati” e, in particolare, le modalità anomale di pagamento del prezzo.
Su quest'ultimo punto, l'appellante osserva che ha Controparte_2 pagato solo la somma di € 130.000,00 a mezzo di due assegni bancari, mentre la restante parte del prezzo (€ 1.861.000,00 su € 1.991.000,00), secondo le dichiarazioni delle parti, era stata già pagata con le seguenti modalità:
- € 839.380,00 con vari assegni e bonifici bancari risalenti a molto tempo prima
(2018 e 2019), tuttavia “risulta quanto mai singolare che una società inizi a versare acconti per la compravendita di immobili quasi tre anni prima, senza un preliminare registrato e trascritto (non emerge alcunché dall'atto pubblico in esame), né alcuna prova viene ex adverso offerta nel giudizio di primo grado”;
- € 734.200,000 “sono stati pagati, con i titoli di seguito precisati, alla società venditrice dai promittenti acquirenti di unità del fabbricato, poi acquirenti di unità del contiguo fabbricato della società il cui importo è Controparte_2 portato in compensazione”; si tratta di una modalità atipica, per cui assegni tratti da terzi e risalenti nel tempo (dal 2014 al 2017 ben quattro anni prima del rogito) vengono impropriamente compensati (“potrebbe trattarsi o di assunzione di impegni da parte della verso promissari acquirenti o della Controparte_2
impropria manifestazione di volontà di cessione di contratti di preliminari di compravendita, ma nulla è previsto sulla necessaria accettazione del contraente ceduto”; inoltre, l'imputazione dei pagamenti dei promissari acquirenti di unità immobiliari della alla vendita di unità immobiliari della Controparte_1 [...]
in un fabbricato contiguo non è comprovata da cessioni di contratto, CP_2 accolli e quant'altro idoneo a dimostrare il subingresso nelle obbligazioni precedentemente assunte dalla;
Controparte_1
- € 287.420,00 sarebbero stati pagati mediante compensazione contestuale di parte del credito, di maggior importo, che la società acquirente vantava nei confronti della società venditrice per l'esecuzione di lavori di costruzione del fabbricato (fattura n. 235/2018 del 30.12.2018, emessa ben due anni prima).
7 In sostanza, rileva l'appellante che la ha acquistato una Controparte_2 consistente proprietà immobiliare con il semplice versamento della somma di €
130.000,00 e imputando in conto terzi anche pagamenti di assegni bancari
(provenienti da terzi e risalenti anche ad anni prima), “che, come titoli astratti, certamente non forniscono alcuna prova dei rapporti sottostanti e delle causali del trasferimento di denaro”.
Aggiunge l'appellante che i rapporti tra le due società risalivano ad anni addietro
(le fatture risalgono al 2018), per cui “è assolutamente inverosimile” che la non sapesse delle difficoltà della verso il Controparte_2 Controparte_1 ceto bancario (con cui aveva un'esposizione per oltre € 2.000.000,00) e dei debiti per complessivi € 12.000.000,00; che la compensazione per la rilevante somma di €
287.420,00, con il credito vantato dalla da oltre due anni Controparte_2
per il corrispettivo di lavori è indice della conoscenza delle difficoltà finanziarie;
che alle dichiarazioni a sé favorevoli rese da una parte in sede di interrogatorio formale non può attribuirsi valenza probatoria.
Il secondo motivo di appello impugna il regolamento delle spese processuali, sia la compensazione delle spese di lite nei confronti della (sussistendo, Controparte_1
secondo il giudice di primo grado, tutti i presupposti dell'azione revocatoria nei confronti della convenuta “non è dato comprendere perché la Controparte_1
stessa non sia stata, quale parte soccombente, condannata al ristoro delle spese processuali, nei confronti della società attrice”), sia la condanna al pagamento in favore della (che “appare iniqua, laddove si consideri Controparte_2
che la domanda attorea è stata riconosciuta, comunque, valida sotto alcuni profili, ma respinta solo per la ritenuta insussistenza del presupposto della “scientia damni”. Per cui ad avviso dell'appellante sarebbe stata più equa la compensazione tra esse parti delle spese processuali”).
La risposta degli appellati e costituitesi congiuntamente, Controparte_1 Controparte_2
rispondono che la società è completamente estranea ai Controparte_2
rapporti tra e che il corrispettivo di vendita dei Controparte_1 Parte_2
cespiti (€ 1.991.000,00), in linea con le risultanze di Ctu, era congruo rispetto all'effettivo valore di mercato;
che le modalità di versamento del prezzo non sono affatto anomale, posto che € 839.380,00 sono stati pagati con strumenti e titoli precisamente descritti nel rogito, legittimi e tracciabili (assegni bancari e bonifici bancari), € 734.200,00 sono stati pagati (con i titoli precisati nel rogito medesimo)
8 alla società venditrice dai promissari acquirenti delle unità immobiliari, poi divenuti acquirenti del contiguo fabbricato di proprietà della società Controparte_2
il cui importo veniva portato a compensazione (sono stati prodotti gli atti di
[...]
compravendita intervenuti tra la ed i predetti promissari Controparte_2 acquirenti, nell'ambito dei quali si dava atto della cessione del credito in favore della , € 287.420,00 sono stati pagati mediante la Controparte_2
compensazione di parte del credito, di maggiore importo, che la società acquirente
( vantava nei confronti della società venditrice ( , in Controparte_2 CP_1 relazione all'esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato (fattura n. 235/2018 del 30.12.2018 recante il complessivo importo di € 728.000,00), essendo usuale, nel campo dell'edilizia, che le società che svolgono lavori edili acquistino immobili per rivenderli a terzi, compensando contrapposti crediti invece che erogando somme di denaro, ed € 130.000,00 sono stati pagati contestualmente al rogito con due assegni di conto corrente.
Gli appellati contestano, altresì, la sussistenza del credito vantato dalla società alla luce delle risultanze peritali acquisite nell'ambito del giudizio Parte_2
di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale la Ctu integrativa del 8.1.2024 ha accertato l'inesistenza dell'esposizione debitoria di € 401.689,98 prospettata dalla società in relazione al contratto di anticipo su fatture n. 3307 (già n. Pt_2
201668).
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado rigetta la domanda ex art. 2901 c.c. perché ritiene sussistenti tre presupposti della revocatoria ex art. 2901 c.c. (la legittimazione attiva di l'eventus damni e la scientia damni in capo alla società Parte_2
debitrice-alienante , ma insussistente il quarto presupposto (la Controparte_1
scientia damni in capo alla società acquirente . Pertanto, Controparte_2
l'appellante sollecita, nel primo motivo di impugnazione, il riesame degli indizi dai quali si ricava, a suo avviso, la prova presuntiva del presupposto ritenuto erroneamente mancante dal primo giudice. Gli appellati, a loro volta, ripropongono in appello la questione della legittimazione attiva, poiché sostengono che la Ctu espletata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo abbia escluso la sussistenza del credito tutelato in revocatoria. La seconda questione, riproposta dagli appellati ex art. 346 c.p.c., è subordinata all'eventuale fondatezza del motivo di impugnazione.
9 Secondo l'appellante, la prova presuntiva della consapevolezza dell'acquirente del pregiudizio che la vendita immobiliare arrecava alle ragioni della banca, creditrice dell'alienante, si ricava, anzitutto, dalle modalità anomale di pagamento del prezzo. All'argomento contrario del giudice di prime cure, che esclude l'anomalia delle modalità di pagamento e la valenza di indizio della scientia damni,
l'appellante rivolge critiche che vanno esaminate nel merito.
Con il contratto del 12.2.2021 ha venduto a Controparte_1 Controparte_2
alcune unità immobiliari allo stato rustico (cinque appartamenti e cinque locali
[...]
autorimesse) facenti parte di un fabbricato in corso di ultimazione denominato
“Torre Orizzonte 2”, costruito dalla società venditrice, per il prezzo di €
1.991.000,00. In base alle dichiarazioni dei contraenti, una parte del prezzo dichiarato nel contratto era stata già pagata con assegni e bonifici da maggio 2018 a gennaio 2021 (€ 839.380,00), altra parte è stata compensata con crediti dell'acquirente nei confronti della venditrice (€ 734.200,000 di crediti di promissari acquirenti ceduti alla ed € 287.420,00 di crediti per lavori Controparte_2
di costruzione del fabbricato) e i restanti € 130.000,00 sono stati versati contestualmente con due assegni.
Quanto al pagamento anticipato (di € 839.380,00), è vero che si tratta di titoli di pagamento tracciabili, come rilevato dal primo giudice, elencati nel contratto (un assegno circolare di € 50.000,00 del 29.6.2018; assegni bancari di € 25.000,00 del
2.5.2018, di € 6.000,00 del 25.7.2018, di € 6.000,00 del 16.11.2018, di € 40.000,00 del 26.2.2019, di € 86.000,00 del 7.3.2019, di € 150.000,00 del 1.7.2019 e di €
150.000,00 del 30.9.2019; bonifici di € 70.000,00 del 5.7.2018, di € 81.380,00 del
29.5.2019, di € 150.000,00 del 23.11.2020 e di € 25.000,00 del 13.1.2021), con indicazione degli estremi degli assegni (la banca trattaria, il numero di conto corrente, il numero dell'assegno e l'importo) e dei bonifici (la data, i numeri identificativi e l'importo). È altrettanto vero, però, che si tratta di un pagamento anomalo.
Anzitutto perché è inverosimile, come condivisibilmente osservato dall'appellante, che tre anni prima della vendita la abbia Controparte_2
iniziato a versare acconti sul prezzo, di consistente importo, per lo più nel 2018 e
2019, senza stipulare alcun contratto preliminare e senza alcuna fattura emessa in relazione agli importi ricevuti dalla La regolare tenuta della Controparte_1
contabilità impone alle società di giustificare con idonea documentazione contrattuale e fiscale qualsiasi trasferimento di denaro. Si aggiunga, poi, che appare
10 ancor più anomala la circostanza che abbia versato Controparte_2
somme consistenti ad una società che, come si dirà a breve, era sua debitrice per un importo di € 728.000,00 relativo a lavori fatturati a dicembre del 2018.
In secondo luogo, rispetto a queste evidenti anomalie, la dichiarazione relativa al versamento anticipato di parte del prezzo contenuta nel rogito notarile non basta a dimostrare l'effettività dei pagamenti e la loro imputazione, dato che il creditore che agisce in revocatoria è terzo rispetto ai contraenti. La prova dell'effettivo pagamento anticipato di parte del prezzo, non desumibile dalle dichiarazioni dei contraenti in ragione delle rilevanti anomalie, non è stata altrimenti fornita dalle parti del contratto. E, infatti, le società convenute in primo grado non hanno prodotto gli assegni e i bonifici, con l'indicazione della loro causale, né alcun documento contestuale ai pagamenti comprovante la loro imputazione ad una futura vendita delle unità immobiliari. Né hanno dimostrato, mediante la produzione degli estratti di conto corrente, il pagamento dei titoli e il versamento dei bonifici. In sostanza, non vi è prova che la venditrice abbia incassato gli assegni e i bonifici
(simulazione assoluta di pagamento), tantomeno che li abbia incassati a titolo di acconti su una futura vendita, anziché per altre ragioni creditorie (simulazione relativa).
Anche la seconda modalità di pagamento del prezzo (la compensazione con crediti della società acquirente verso la società venditrice) è anomala.
In base alle dichiarazioni dei contraenti, una parte del prezzo (€ 734.200,000) è stata compensata con crediti ceduti alla da promissari Controparte_2
acquirenti della ( , Controparte_1 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
e ). Dai documenti prodotti risulta che
[...] Controparte_7 Controparte_8
costoro avevano stipulato contratti preliminari di compravendita di unità immobiliari del fabbricato di (Torre Orizzonte 2), corrispondendo Controparte_1
anticipazioni del prezzo (dal 2014 al 2017). A fine 2017 - inizi 2018 i contratti preliminari erano stati consensualmente risolti ed il credito vantato dai promissari acquirenti nei confronti della promittente venditrice ( per la Controparte_1
restituzione degli acconti versati erano stati ceduti alla in Controparte_2
corrispettivo (parziale) della vendita, con contratti stipulati a gennaio del 2018, di unità immobiliari nel fabbricato della (Torre Sole 2). In Controparte_2
sostanza, le operazioni eseguite contestualmente a gennaio 2018 hanno sostituito le unità immobiliari promesse in vendita da con unità immobiliari nel Controparte_1
fabbricato della ed il credito dei promissari acquirenti nei Controparte_2
11 confronti di per la restituzione degli acconti è stato ceduto alla Controparte_1
che, tre anni dopo, l'ha utilizzato per compensare parte Controparte_2
del prezzo della vendita immobiliare di febbraio 2021. Da un lato è evidente la difficoltà di di far fronte ai suoi obblighi di stipulare i contratti Controparte_1 definitivi di vendita e, dall'altro lato, è affatto singolare che la Controparte_2
abbia ceduto propri beni per acquistare crediti della società in difficoltà e li
[...]
abbia tenuti in serbo per estinguerli tre anni dopo con una datio in solutum.
Altra parte del prezzo (€ 287.420,00) è stata compensata con un credito di maggior importo che vantava nei confronti di Controparte_2 CP_1 per l'esecuzione di lavori di costruzione del fabbricato, risultante dalla fattura
[...]
n. 235/2018 del 30.12.2018 dell'importo complessivo di € 728.000,00. Premesso che la fattura non risulta prodotta, sono evidenti alcune anomalie. Anzitutto, il fatto che il rilevante credito per il corrispettivo di lavori risaliva a più di due anni prima è indice dalla consapevolezza da parte della società acquirente delle difficoltà finanziarie della venditrice. Circostanza ammessa anche dal legale rapp.te della
) nel corso dell'interrogatorio Controparte_2 Persona_2
formale, avendo chiarito che “la mia società intrattiene rapporti con la CP_1 dal dicembre del 2017”, che “in origine l'accordo prevedeva pagamento in
[...]
denaro; poi, visto che alcuni appartamenti erano rimasti invenduti abbiamo concordato il trasferimento degli stessi in luogo di parte del pagamento in denaro”
e che il pagamento del credito da parte della dipendeva dalla vendita Controparte_1 degli appartamenti e che “essendo maturato un ritardo nella realizzazione degli stessi – per circostanze non prevedibili e quasi fisiologiche – ci fu un ritardo nella realizzazione delle unità immobiliari e quindi nella vendita delle stesse, con conseguente ritardo dei pagamenti nei miei confronti”.
Da questa ricostruzione si desume complessivamente che a gennaio del 2018 la società ha ceduto proprie unità immobiliari ai promissari Controparte_2
acquirenti della acquistando i loro crediti e liberando la promittente Controparte_1 venditrice dall'obbligo di stipulare i contratti definitivi. A questo rilevante credito
(€ 734.200,00) ha aggiunto nel corso dell'anno un altro consistente credito per il pagamento di lavori eseguiti in favore di (€ 728.000,00 di cui alla Controparte_1
fattura del dicembre 2018). L'intero primo credito e parte del secondo sono stati estinti con la datio in solutum degli immobili della debitrice sotto CP_1
forma di compensazione di una parte prezzo della compravendita. Per la restante parte del prezzo, le parti hanno dichiarato che erano stati già pagati assegni e versati
12 bonifici da maggio 2018 a gennaio 2021 e che € 130.000,00 sono stati pagati contestualmente con due assegni. Tutto ciò denota che Controparte_2
era consapevole che la non riusciva a stipulare i contratti definitivi, Controparte_1
verosimilmente perché non era in grado di liberare le unità immobiliari dalle due ipoteche iscritte sull'intero fabbricato (una a garanzia di un mutuo di € 3.100.000,00 erogato dal Banco di Napoli con contratto del 28.1.2016; l'altra, era un'ipoteca giudiziale di € 190.000,00 iscritta in base ad un decreto ingiuntivo in favore della
CP Holding s.r.l.), e che la medesima non pagava regolarmente i propri creditori, in primis la stessa che vantava un rilevante credito per le Controparte_2
cessioni dei promissari acquirenti e per i lavori eseguiti. La si Controparte_1
determinò, allora, a cedere proprie unità immobiliari per far fronte ai rilevanti debiti verso la imputando a pagamento del prezzo anche Controparte_2
assegni e bonifici elencati nel contratto ma del tutto privi di riscontri documentali.
Sussiste, perciò, la prova presuntiva che abbia Controparte_2
acquistato le unità immobiliari nel febbraio del 2021 con la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni degli altri creditori dell'alienante.
La fondatezza del primo motivo di appello impone l'esame della questione riproposta dagli appellati, che rimettono in discussione la legittimazione attiva di per inesistenza del credito ceduto dalla banca. Parte_2
Il giudice di primo grado ha riconosciuto la legittimazione attiva in ordine all'azione revocatoria, essendo per essa sufficiente anche un credito sub iudice, come nel caso di specie (in cui il credito era oggetto di accertamento nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo). Sostengono, però, gli appellati che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è stata depositata, in data 8.1.2024, una relazione integrativa della consulenza tecnica d'ufficio che ha escluso la sussistenza del credito. Si tratta, perciò, di un elemento non valutato dal primo giudice e fondato su un documento nuovo sopravvenuto in corso di causa e prodotto in appello. La contestazione del credito è, però, infondata.
Il Ctu nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ha confermato, in base all'analisi della contrattualistica depositata dalla banca e della movimentazione intercorsa sul c/c n. 11034, che il Banco di Napoli ha concesso nel corso degli anni alla società linee di credito utilizzabili per anticipazioni su fatture Controparte_9
emesse a carico della società In particolare: - per la fattura n. 8/2015 Controparte_1
del 15.5.2015 di € 634.965,33 la banca ha anticipato € 600.100,00; l'anticipazione è stata rimborsata per € 336.789,97 ed è rimasta insoluta per € 263.310,03; - per la
13 fattura n. 14/2015 del 13.11.2015 di € 500.000,00 la banca ha anticipato €
100.000,00 rimasta interamente insoluta;
il tutto per un credito complessivo di €
363.310,03 oltre interessi.
Nella relazione integrativa ha precisato che, in mancanza degli estratti conto e degli scalari relativi al rapporto di anticipi su fatture, l'erogazione delle anticipazioni è stata accertata in base agli estratti del conto corrente ordinario n.
11043, risultando alla data del 18.11.2016 un'esposizione debitoria in linea capitale di € 363.310,03 come indicato dalla nel ricorso per decreto ingiuntivo. Ha Pt_2 ribadito, poi, che “a parere dello scrivente, la sorta capitale di € 363.310,03 è da ritenersi idoneamente comprovata considerando tutta la documentazione prodotta agli atti di causa”, e che “si dispone di tutti gli elementi necessari per poter rideterminare l'importo complessivo del credito di € 363.310,03 che la banca vanta nei confronti dell'opponente”. Ha poi aggiunto che “laddove si ritenga necessario, per comprovare il credito, disporre degli estratti conto e degli scalari del conto anticipi n. 201668, contrariamente a quanto ritenuto – sotto un profilo tecnico - dallo scrivente, non essendo gli stessi stati predisposti e tanto meno depositati in giudizio, la ricostruzione del rapporto anticipi sbf 201668 non risulterebbe possibile e di conseguenza: - l'esposizione debitoria di € 401.689,98 per gli anticipi su fatture non andrebbe riconosciuta alla . Pt_5
Quest'ultima considerazione non esclude affatto la sussistenza del credito della banca, ceduto a nei confronti della società correntista Parte_2 CP_3
per le anticipazioni delle fatture non pagate da e non rimborsate
[...] Controparte_1
dalla Si tratta, infatti, di una conclusione ipotetica espressa dal Parte_6
Ctu, ma dallo stesso non condivisa, valida solo se si ritiene che, senza l'estratto del conto anticipi, non sia possibile dimostrare l'erogazione delle anticipazioni.
Ribadendo, però, che la prova dell'erogazione è sufficientemente desumibile dagli estratti del conto corrente ordinario. Conseguentemente, deve ritenersi confermata anche la sussistenza del credito di pari importo della banca (ceduto a Parte_2
nei confronti di dato che l'operazione di anticipazione è
[...] Controparte_1
accompagnata dalla cessione pro solvendo alla banca anticipataria del credito commerciale documentato dalle fatture. Dalla cessione del credito commerciale deriva la legittimazione di rappresentata da Parte_2 [...]
alla proposizione dell'azione revocatoria. Parte_1
In conclusione, l'appello deve essere accolto, con la pronuncia di inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti della società creditrice Parte_7
[... Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). In ciò è assorbito il secondo motivo di appello.
Il regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna degli appellati, in solido tra loro, al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147. Non può essere emessa alcuna condanna degli appellati alla restituzione delle somme versate in virtù della sentenza di primo grado, richiesta dall'appellante, non avendo documentato il versamento.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 411/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 2. della sentenza di primo grado, dichiara l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti della società
[...]
del contratto di compravendita stipulato in data 12.2.2021, con il quale Parte_2
la debitrice ha venduto alla società Controparte_1 Controparte_2
una serie di appartamenti e locali autorimesse nel fabbricato sito in Salerno alla via Gen. S. DE (denominato Torre Orizzonte 2);
2. condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore di nella qualità di mandataria di Parte_1 Parte_2 che liquida in € 3.561,00 per spese vive (€ 1.713,00 per il primo grado ed €
1.848,00 per il secondo grado) ed € 18.000,00 per onorari di difesa (€ 9.500,00 per il primo grado ed € 8.500,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Salerno lì 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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