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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/02/2024, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 318/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa LA Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 318/2017 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to FOGLIA CIRO, presso cui elettivamente domicilia;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to AMATO MARIA, presso cui elettivamente Controparte_1
domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il PM ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.01.2017, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Marcianise (CE) il 26.04.1997 con il resistente, dalla cui unione sono nati i figli
(il 25.10.1997), (il 05.08.2001) e LA (il 02.06.2007), adiva il Tribunale di Santa Per_1 Per_2
Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale aveva iniziato ad avere una relazione, seppur inizialmente solo telefonica, con un'altra donna e, in data 11.04.2016, aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi a Porto Santo Stefano, ospite da un'amica, alla ricerca di un lavoro. Trovatasi senza alcun tipo di sostentamento e senza avere notizie del marito, dopo circa un mese la ricorrente presentava un esposto al Commissariato di P.S. e successivamente sporgeva querela per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale contro il resistente. Solo dopo tale episodio veniva ricontattata dal marito il quale le confessava di avere una relazione con un'altra donna con la quale conviveva sin dal giorno del suo trasferimento.
La ricorrente chiedeva pertanto la separazione con addebito al marito, l'affido esclusivo dei figli minori con residenza presso la madre, un assegno di mantenimento per sé e per i figli pari ad euro 2000,00 mensili e l'assegnazione dell'arredo della casa coniugale.
All'udienza Presidenziale del 06.04.2017, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione stante la contumacia di parte resistente, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed emanava i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti, disponendo l'affido esclusivo dei figli alla ricorrente con domicilio prevalente presso la madre nella casa coniugale, considerato il totale disinteresse morale ed economico del resistente verso i tre figli;
un assegno di mantenimento in loro favore a carico del padre pari ad euro 175,00 mensili (per ogni figlio) e un assegno di mantenimento per la ricorrente pari ad euro 175,00 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.11.2017, parte resistente si opponeva alla richiesta di addebito, evidenziando di aver abbandonato la casa coniugale esclusivamente per cercare un lavoro e che la relazione dallo stesso intrapresa era stata solo una conseguenza di una crisi coniugale in atto già da tempo. Si opponeva altresì all'affido esclusivo dei figli minori, chiedendo l'affido condiviso degli stessi con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre tenendo conto della sua residenza e si dichiarava disponibile a versare in favore dei soli due figli minori un assegno pari ad euro 100,00 ciascuno, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie, pagina 2 di 11 avendo subito una contrazione della propria capacità economica anche a causa della nascita di un altro figlio avuto con la compagna. Chiedeva infine il rigetto della domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, essendo la stessa dotata di capacità lavorativa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni parte ricorrente reiterava la richiesta di addebito della separazione al marito e di affido esclusivo dell'ultima figlia minore LA, chiedendo un assegno di mantenimento di 750,00 euro per i tre figli e di 200 euro per sé. Il resistente si dichiarava disponibile a versare esclusivamente 100,00 euro in favore della minore e chiedeva l'affido condiviso della stessa.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e sulle domande di addebito
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Negli atti introduttivi la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per abbandono del tetto coniugale e violazione dell'obbligo alla fedeltà derivante dal matrimonio.
La domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso specifico, ritiene questo Tribunale che all'esito del giudizio sia emersa la prova che la condotta del resistente abbia dato causa alla fine dell'unione coniugale.
pagina 3 di 11 Orbene, dall'esame della documentazione depositata in atti (esposto della ricorrente del 25.04.2016 presso il Commissariato di P.S. “Marcianise”; querela sporta dalla ricorrente in data 05.05.2016 con integrazione del 10.06.2016; sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12.04.2019 con la quale il resistente è stato dichiarato colpevole dei reati p. e p. dagli artt. 570 comma 1 e 2 n. 2 c.p. e
612 cpv. c.p.), parte ricorrente ha dimostrato che il marito, mentendo sulla reale motivazione, ha definitivamente lasciato la casa coniugale. Ed invero deve ritenersi accertato il volontario abbandono della casa coniugale da parte del resistente, considerato che quest'ultimo, pur avendo contestato tale circostanza, non ha offerto una valida giustificazione della propria condotta rinunciando all'escussione del proprio teste ammesso. Pertanto, il Collegio ritiene che parte ricorrente abbia provato gli elementi costitutivi della domanda di addebito a prescindere dalla prova dell'infedeltà e del nesso di causalità tra quest'ultima e la crisi matrimoniale. Ed invero, soccorre a tale proposito l'orientamento della
Suprema Corte (cfr. tra le altre sent. n. 17056 del 3.08.2007) secondo il quale: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”.
Ebbene, come si è anticipato, non solo il resistente non ha provato che l'abbandono del tetto coniugale sia dipeso dal comportamento dell'altro coniuge ma non ha neppure provato che la sua condotta sia intervenuta in un momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata.
Pertanto, deve ritenersi che la violazione del dovere coniugale da parte del resistente abbia determinato come effetto la fine dell'unione coniugale.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., con addebito esclusivo al resistente.
Sull'affido e sul diritto di visita alla figlia minore LA
Parte ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo della figlia minore LA, come disposto nell'ordinanza
Presidenziale, deducendo oltre che il perdurante disinteresse del resistente nei confronti della figlia pagina 4 di 11 anche la violazione dell'obbligo di mantenimento, atteso che lo stesso non si è attenuto alle disposizioni contenute nell'ordinanza.
Parte resistente ha chiesto invece disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto emerso nel corso del giudizio e in ragione del disinteresse manifestato dal padre anche dal punto di vista economico, debba essere disposto l'affido esclusivo della minore alla madre. Ed invero, a fronte delle eccezioni di violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, parte resistente si è limitato a precisare che non aveva assunto condotte pregiudizievoli per la minore senza fornire alcuna prova di avere compiutamente adempiuto agli obblighi sullo stesso gravanti ( a titolo esemplificativo non depositando neppure la documentazione attestante i regolari versamenti a titolo di mantenimento per la figlia ).
In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della figlia con il padre alle esigenze di vita e di relazione della minore, ormai sedicenne, il padre possa vedere la figlia per due weekend al mese, considerata la residenza del padre, lasciando le modalità e i tempi alla loro libera determinazione.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia minore LA
In relazione all'assegno di mantenimento in favore della figlia minore LA, parte ricorrente ha chiesto la corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento mensile in favore della stessa pari ad euro 250,00, oltre al pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per la minore.
Il ricorrente ha chiesto invece, in ragione del ridimensionamento della capacità reddituale, dovuto anche alla nascita di altri due figli avuti dalla compagna, ridursi l'assegno mensile disposto nell'ordinanza presidenziale, dichiarandosi disponibile a versare 100,00 euro per il mantenimento della figlia e a partecipare al 50% con la madre alle spese straordinarie di cui necessita la minore.
Orbene, giova innanzitutto evidenziare che entrambi i coniugi dovranno contribuire al mantenimento, alla cura e all'educazione della minore.
Considerato che la minore è collocata presso la madre, deve essere disposto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre. Tale determinazione trova conforto nelle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del
pagina 5 di 11 genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (Cass. n. 22502/2010). Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto “In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie” (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009).
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento della figlia, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, questo Collegio stima equa la somma di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore considerate l'esigenze connesse all'età adolescenziale della minore, la circostanza accertata che la madre se ne occupa quasi esclusivamente, la disparità dei redditi delle parti e più specificamente le scarse risorse reddituali del genitore collocatario. Pertanto, il resistente dovrà contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla ricorrente un assegno di mantenimento pari ad € 200,00. L'assegno mensile, come determinato a favore della figlia, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici . Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese Org_1
scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della figlia (si richiamano le linee guida del C.N.F.).
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e Per_1 Per_2
Quanto all'assegno di mantenimento in favore dei figli e , parte ricorrente ha Per_1 Per_2
chiesto disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre pari ad euro 500,00 mensili (250,00 ciascuno). Parte resistente si è opposta a tale corresponsione, essendo i figli maggiorenni.
pagina 6 di 11 Orbene, sulla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni questo
Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne
è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento di prova da cui si possa trarre il convincimento che possa protrarsi a carico del padre l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, atteso che in ragione della loro età (26 e 22 anni) appare verosimilmente terminato il percorso formativo e l'inserimento lavorativo.
pagina 7 di 11 D'altro canto, la ricorrente non ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante che i figli abbiano cercato invano lavoro né che il mancato raggiungimento del requisito dell'indipendenza economica sia stato determinato da causa loro non imputabile, né ha dedotte specifiche ragioni che ostacolano l'ingresso nel mondo del lavoro da parte dei figli essendosi la ricorrente semplicemente limitata a chiedere un assegno in loro favore, senza fare alcun accenno alla situazione lavorativa dei figli maggiorenni.
Dunque, stante la totale carenza di prove in ordine alle predette circostanze idonee a giustificare la protrazione dell'obbligo di mantenimento e l'età ormai adulta dei figli, nulla va disposto in favore degli stessi a titolo di mantenimento.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Considerata la collocazione prevalente presso la residenza della madre, questo Collegio conferma l'assegnazione della ex casa coniugale alla ricorrente.
Il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970 (Giurisprudenza costante della
Suprema Corte: cfr. tra le altre Cass. civ. sez. I 30 dicembre 2011 n. 30199).
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, parte ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili, mentre il resistente si è opposto a tale corresponsione, evidenziando la capacità lavorativa della moglie.
Nell'ordinanza Presidenziale, considerata la sproporzione dei redditi tra le parti, atteso che parte ricorrente aveva dedotto di essere casalinga mentre il marito in costanza di matrimonio aveva percepito mensilmente uno stipendio oscillante tra i 1300,00 e i 1500,00 euro, veniva disposto un assegno di mantenimento in favore della ricorrente a carico del resistente pari ad euro 175,00 mensili.
Orbene, ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda della ricorrente volta alla corresponsione da parte del marito di un assegno mensile a titolo di contributo al suo mantenimento.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
pagina 8 di 11 Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass., sez. I, n. 17134 del 27.08.2004).
La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. civ. n. 21504 del 2021).
Applicando i principi esposti al caso in esame, considerato che emerge ictu oculi una disparità reddituale tra i coniugi, seppure non elevata, atteso che dall'ultimo ISEE depositato da parte ricorrente si evince un reddito pari a 312,00 euro mentre il resistente dal 730/2022 agli atti risulta aver percepito un reddito pari a 6653,00 euro, va riconosciuto l'assegno di mantenimento in favore della stessa, considerato che esso in sede di separazione mira a preservare il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio al coniuge più debole.
Al fine di poter esaminare la misura dell'assegno occorre tenere in considerazione la condizione economica del coniuge con maggiore capacità reddituale ovvero il resistente.
Considerate dunque le differenti condizioni economiche, atteso che risulta che parte resistente sia priva di redditi adeguati a mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, e valutate le condizioni economiche del resistente, il quale ha ricostruito un nuovo nucleo familiare con la nascita di due figli, va posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile pari ad € 100,00 da versare alla ricorrente entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici IS .
Sulla domanda accessoria formulata da parte ricorrente
La domanda accessoria avanzata da parte ricorrente e volta all'assegnazione dell'arredo della casa coniugale va dichiarata inammissibile in ragione dell'incompatibilità della stessa con il presente rito.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 9 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore
LA, la somma mensile di € 200,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici
IS, a decorrere dal deposito della sentenza;
Pone altresì a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese scolastiche, mediche, non coperte dal S.S.N., ed a tutte quelle straordinarie per la figlia (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
Revoca l'assegno di mantenimento a carico del resistente in favore dei figli e Per_1
a decorrere dal deposito della sentenza;
Per_2
Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della ricorrente, la somma mensile di € 100,00 da corrispondere alla stessa entro e non oltre il giorno 5 di ogni Org_ mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici a decorrere dal deposito della sentenza;
Dichiara inammissibile la domanda accessoria avanzata da parte ricorrente;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 29, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997;
Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 31.01.2024.
pagina 10 di 11 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa LA Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa LA Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 318/2017 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to FOGLIA CIRO, presso cui elettivamente domicilia;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to AMATO MARIA, presso cui elettivamente Controparte_1
domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il PM ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.01.2017, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Marcianise (CE) il 26.04.1997 con il resistente, dalla cui unione sono nati i figli
(il 25.10.1997), (il 05.08.2001) e LA (il 02.06.2007), adiva il Tribunale di Santa Per_1 Per_2
Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale aveva iniziato ad avere una relazione, seppur inizialmente solo telefonica, con un'altra donna e, in data 11.04.2016, aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi a Porto Santo Stefano, ospite da un'amica, alla ricerca di un lavoro. Trovatasi senza alcun tipo di sostentamento e senza avere notizie del marito, dopo circa un mese la ricorrente presentava un esposto al Commissariato di P.S. e successivamente sporgeva querela per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale contro il resistente. Solo dopo tale episodio veniva ricontattata dal marito il quale le confessava di avere una relazione con un'altra donna con la quale conviveva sin dal giorno del suo trasferimento.
La ricorrente chiedeva pertanto la separazione con addebito al marito, l'affido esclusivo dei figli minori con residenza presso la madre, un assegno di mantenimento per sé e per i figli pari ad euro 2000,00 mensili e l'assegnazione dell'arredo della casa coniugale.
All'udienza Presidenziale del 06.04.2017, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione stante la contumacia di parte resistente, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed emanava i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti, disponendo l'affido esclusivo dei figli alla ricorrente con domicilio prevalente presso la madre nella casa coniugale, considerato il totale disinteresse morale ed economico del resistente verso i tre figli;
un assegno di mantenimento in loro favore a carico del padre pari ad euro 175,00 mensili (per ogni figlio) e un assegno di mantenimento per la ricorrente pari ad euro 175,00 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.11.2017, parte resistente si opponeva alla richiesta di addebito, evidenziando di aver abbandonato la casa coniugale esclusivamente per cercare un lavoro e che la relazione dallo stesso intrapresa era stata solo una conseguenza di una crisi coniugale in atto già da tempo. Si opponeva altresì all'affido esclusivo dei figli minori, chiedendo l'affido condiviso degli stessi con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre tenendo conto della sua residenza e si dichiarava disponibile a versare in favore dei soli due figli minori un assegno pari ad euro 100,00 ciascuno, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie, pagina 2 di 11 avendo subito una contrazione della propria capacità economica anche a causa della nascita di un altro figlio avuto con la compagna. Chiedeva infine il rigetto della domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, essendo la stessa dotata di capacità lavorativa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni parte ricorrente reiterava la richiesta di addebito della separazione al marito e di affido esclusivo dell'ultima figlia minore LA, chiedendo un assegno di mantenimento di 750,00 euro per i tre figli e di 200 euro per sé. Il resistente si dichiarava disponibile a versare esclusivamente 100,00 euro in favore della minore e chiedeva l'affido condiviso della stessa.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e sulle domande di addebito
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Negli atti introduttivi la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per abbandono del tetto coniugale e violazione dell'obbligo alla fedeltà derivante dal matrimonio.
La domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso specifico, ritiene questo Tribunale che all'esito del giudizio sia emersa la prova che la condotta del resistente abbia dato causa alla fine dell'unione coniugale.
pagina 3 di 11 Orbene, dall'esame della documentazione depositata in atti (esposto della ricorrente del 25.04.2016 presso il Commissariato di P.S. “Marcianise”; querela sporta dalla ricorrente in data 05.05.2016 con integrazione del 10.06.2016; sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12.04.2019 con la quale il resistente è stato dichiarato colpevole dei reati p. e p. dagli artt. 570 comma 1 e 2 n. 2 c.p. e
612 cpv. c.p.), parte ricorrente ha dimostrato che il marito, mentendo sulla reale motivazione, ha definitivamente lasciato la casa coniugale. Ed invero deve ritenersi accertato il volontario abbandono della casa coniugale da parte del resistente, considerato che quest'ultimo, pur avendo contestato tale circostanza, non ha offerto una valida giustificazione della propria condotta rinunciando all'escussione del proprio teste ammesso. Pertanto, il Collegio ritiene che parte ricorrente abbia provato gli elementi costitutivi della domanda di addebito a prescindere dalla prova dell'infedeltà e del nesso di causalità tra quest'ultima e la crisi matrimoniale. Ed invero, soccorre a tale proposito l'orientamento della
Suprema Corte (cfr. tra le altre sent. n. 17056 del 3.08.2007) secondo il quale: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”.
Ebbene, come si è anticipato, non solo il resistente non ha provato che l'abbandono del tetto coniugale sia dipeso dal comportamento dell'altro coniuge ma non ha neppure provato che la sua condotta sia intervenuta in un momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata.
Pertanto, deve ritenersi che la violazione del dovere coniugale da parte del resistente abbia determinato come effetto la fine dell'unione coniugale.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., con addebito esclusivo al resistente.
Sull'affido e sul diritto di visita alla figlia minore LA
Parte ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo della figlia minore LA, come disposto nell'ordinanza
Presidenziale, deducendo oltre che il perdurante disinteresse del resistente nei confronti della figlia pagina 4 di 11 anche la violazione dell'obbligo di mantenimento, atteso che lo stesso non si è attenuto alle disposizioni contenute nell'ordinanza.
Parte resistente ha chiesto invece disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto emerso nel corso del giudizio e in ragione del disinteresse manifestato dal padre anche dal punto di vista economico, debba essere disposto l'affido esclusivo della minore alla madre. Ed invero, a fronte delle eccezioni di violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, parte resistente si è limitato a precisare che non aveva assunto condotte pregiudizievoli per la minore senza fornire alcuna prova di avere compiutamente adempiuto agli obblighi sullo stesso gravanti ( a titolo esemplificativo non depositando neppure la documentazione attestante i regolari versamenti a titolo di mantenimento per la figlia ).
In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della figlia con il padre alle esigenze di vita e di relazione della minore, ormai sedicenne, il padre possa vedere la figlia per due weekend al mese, considerata la residenza del padre, lasciando le modalità e i tempi alla loro libera determinazione.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia minore LA
In relazione all'assegno di mantenimento in favore della figlia minore LA, parte ricorrente ha chiesto la corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento mensile in favore della stessa pari ad euro 250,00, oltre al pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per la minore.
Il ricorrente ha chiesto invece, in ragione del ridimensionamento della capacità reddituale, dovuto anche alla nascita di altri due figli avuti dalla compagna, ridursi l'assegno mensile disposto nell'ordinanza presidenziale, dichiarandosi disponibile a versare 100,00 euro per il mantenimento della figlia e a partecipare al 50% con la madre alle spese straordinarie di cui necessita la minore.
Orbene, giova innanzitutto evidenziare che entrambi i coniugi dovranno contribuire al mantenimento, alla cura e all'educazione della minore.
Considerato che la minore è collocata presso la madre, deve essere disposto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre. Tale determinazione trova conforto nelle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del
pagina 5 di 11 genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (Cass. n. 22502/2010). Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto “In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie” (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009).
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento della figlia, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, questo Collegio stima equa la somma di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore considerate l'esigenze connesse all'età adolescenziale della minore, la circostanza accertata che la madre se ne occupa quasi esclusivamente, la disparità dei redditi delle parti e più specificamente le scarse risorse reddituali del genitore collocatario. Pertanto, il resistente dovrà contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla ricorrente un assegno di mantenimento pari ad € 200,00. L'assegno mensile, come determinato a favore della figlia, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici . Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese Org_1
scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della figlia (si richiamano le linee guida del C.N.F.).
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e Per_1 Per_2
Quanto all'assegno di mantenimento in favore dei figli e , parte ricorrente ha Per_1 Per_2
chiesto disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre pari ad euro 500,00 mensili (250,00 ciascuno). Parte resistente si è opposta a tale corresponsione, essendo i figli maggiorenni.
pagina 6 di 11 Orbene, sulla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni questo
Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne
è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento di prova da cui si possa trarre il convincimento che possa protrarsi a carico del padre l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, atteso che in ragione della loro età (26 e 22 anni) appare verosimilmente terminato il percorso formativo e l'inserimento lavorativo.
pagina 7 di 11 D'altro canto, la ricorrente non ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante che i figli abbiano cercato invano lavoro né che il mancato raggiungimento del requisito dell'indipendenza economica sia stato determinato da causa loro non imputabile, né ha dedotte specifiche ragioni che ostacolano l'ingresso nel mondo del lavoro da parte dei figli essendosi la ricorrente semplicemente limitata a chiedere un assegno in loro favore, senza fare alcun accenno alla situazione lavorativa dei figli maggiorenni.
Dunque, stante la totale carenza di prove in ordine alle predette circostanze idonee a giustificare la protrazione dell'obbligo di mantenimento e l'età ormai adulta dei figli, nulla va disposto in favore degli stessi a titolo di mantenimento.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Considerata la collocazione prevalente presso la residenza della madre, questo Collegio conferma l'assegnazione della ex casa coniugale alla ricorrente.
Il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970 (Giurisprudenza costante della
Suprema Corte: cfr. tra le altre Cass. civ. sez. I 30 dicembre 2011 n. 30199).
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, parte ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili, mentre il resistente si è opposto a tale corresponsione, evidenziando la capacità lavorativa della moglie.
Nell'ordinanza Presidenziale, considerata la sproporzione dei redditi tra le parti, atteso che parte ricorrente aveva dedotto di essere casalinga mentre il marito in costanza di matrimonio aveva percepito mensilmente uno stipendio oscillante tra i 1300,00 e i 1500,00 euro, veniva disposto un assegno di mantenimento in favore della ricorrente a carico del resistente pari ad euro 175,00 mensili.
Orbene, ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda della ricorrente volta alla corresponsione da parte del marito di un assegno mensile a titolo di contributo al suo mantenimento.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
pagina 8 di 11 Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass., sez. I, n. 17134 del 27.08.2004).
La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. civ. n. 21504 del 2021).
Applicando i principi esposti al caso in esame, considerato che emerge ictu oculi una disparità reddituale tra i coniugi, seppure non elevata, atteso che dall'ultimo ISEE depositato da parte ricorrente si evince un reddito pari a 312,00 euro mentre il resistente dal 730/2022 agli atti risulta aver percepito un reddito pari a 6653,00 euro, va riconosciuto l'assegno di mantenimento in favore della stessa, considerato che esso in sede di separazione mira a preservare il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio al coniuge più debole.
Al fine di poter esaminare la misura dell'assegno occorre tenere in considerazione la condizione economica del coniuge con maggiore capacità reddituale ovvero il resistente.
Considerate dunque le differenti condizioni economiche, atteso che risulta che parte resistente sia priva di redditi adeguati a mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, e valutate le condizioni economiche del resistente, il quale ha ricostruito un nuovo nucleo familiare con la nascita di due figli, va posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile pari ad € 100,00 da versare alla ricorrente entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici IS .
Sulla domanda accessoria formulata da parte ricorrente
La domanda accessoria avanzata da parte ricorrente e volta all'assegnazione dell'arredo della casa coniugale va dichiarata inammissibile in ragione dell'incompatibilità della stessa con il presente rito.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 9 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore
LA, la somma mensile di € 200,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici
IS, a decorrere dal deposito della sentenza;
Pone altresì a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese scolastiche, mediche, non coperte dal S.S.N., ed a tutte quelle straordinarie per la figlia (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
Revoca l'assegno di mantenimento a carico del resistente in favore dei figli e Per_1
a decorrere dal deposito della sentenza;
Per_2
Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della ricorrente, la somma mensile di € 100,00 da corrispondere alla stessa entro e non oltre il giorno 5 di ogni Org_ mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici a decorrere dal deposito della sentenza;
Dichiara inammissibile la domanda accessoria avanzata da parte ricorrente;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 29, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997;
Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 31.01.2024.
pagina 10 di 11 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa LA Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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