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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5781 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7295/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. RE IN Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 7295/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. SONIA PEZZANA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
.f. (avv. BARBARA ALGHISI) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24 settembre
2006 in Marone (atto n. 8 parte II serie A), sono genitori di (16 aprile 2008) e Per_1
(5 novembre 2010) e si sono separate consensualmente nel 2016 (decreto di Per_2 omologazione in data 3 febbraio 2016).
La ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di separazione.
1 Il resistente, in via riconvenzionale, ha domandato un ampliamento dei tempi di permanenza dei figli presso di sé.
Nel corso dell'udienza di prima comparizione, è stata tentata la conciliazione, che, nonostante fosse dibattuta una sola questione, non è riuscita.
Di conseguenza, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «conferma, in via provvisoria, le condizioni di separazione, con due variazioni concernenti i tempi di cura: 1) nella settimana successiva al week end di spettanza materna, il giorno di competenza del padre non sarà più il lunedì, bensì il mercoledì (con pernotto); 2) e decideranno, di volta in volta (ed eventualmente in modo Per_1 Per_2 fra loro differenziato), se trascorrere col padre uno o entrambi i giovedì delle settimane in cui è previsto che restino con lui anche nel week end».
Non è stata svolta attività istruttoria.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – La controversia registra l'intesa dei coniugi sull'affidamento condiviso dei figli (è pacifica l'adeguatezza di entrambi i genitori, che, anche in udienza, pur nelle differenti posizioni, sono parsi avere molto a cuore la serenità dei minori) e la conservazione della residenza anagrafica dei ragazzi presso la madre.
Il contrasto si è, dapprima, polarizzato esclusivamente sui tempi di cura, con la madre che vorrebbe una ratifica di quelli separativi1 e il padre che insiste per un ampliamento, in linea con una prassi che sarebbe in atto da tempo. In seguito, s'è instaurata – a dire il vero inaspettatamente – una divergenza di pretese anche sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre, il quale, in origine, si è detto disponibile a confermarne l'importo vigente pur in presenza dell'auspicato
“collocamento paritario”, salvo, all'atto della precisazione delle conclusioni, cambiare idea, domandando la revoca dell'assegno per il figlio e la riduzione (ad euro 360,00 mensili) di quello per la figlia.
Cominciando dalla prima questione, il tema si riduce all'alternativa aggiunta/non aggiunta di due giovedì al mese di permanenza dei figli presso il padre2.
Sul punto, le soluzioni possibili sono variegate e, quasi tutte, sono state esaminate in udienza, senza che si producesse una convergenza nelle istanze dei genitori.
Occorre, quindi, prendere una decisione che prescinda dall'accordo delle parti.
A tal fine, si premette fin d'ora che il Collegio condivide la decisione del giudice relatore di non procedere all'ascolto dei minori, ancorché ultradodicenni. La ragione è che il tema appare di importanza marginale rispetto al possibile stress che i ragazzi patirebbero nell'essere chiamati, in sede di ascolto, a prendere una posizione netta e definitiva a favore dell'opzione preferita dalla madre o di quella caldeggiata dal padre.
Peraltro, sono stati gli stessi genitori, più volte, a dichiarare di non voler coinvolgere i minori nel conflitto giudiziario, sicché l'esclusione dell'ascolto si pone in continuità con l'intendimento delle parti.
Ciò posto, il Collegio ritiene opportuno sottolineare che , quasi Per_1 maggiorenne, ha senz'altro raggiunto un'età del tutto compatibile con il riconoscimento di uno spazio decisionale a lui riservato. La letteratura di settore distingue tra cd. petits enfants e cd. grands enfants (con una terminologia adottata nel diritto francese): per i primi, prevale l'esigenza di protezione;
per i secondi, l'esigenza di esercitare i diritti di libertà. In caso di separazione dei genitori, deve ritenersi che il grand enfant – salvo necessità particolari (es. in caso di patologie o incapacità di discernimento) – possa egli stesso organizzare con i genitori i tempi e i modi della frequentazione, così divenendo
«soggetto» dei rapporti genitoriali e non più oggetto (cfr. T. Milano, sez. IX civ., decreto
3 novembre 2014). Dunque, pur nell'ambito di uno schema generale di frequentazioni – che, nel caso di specie, resta costituito dalle condizioni di separazione, già rodate e ormai assimilate – è ragionevole attribuire a la facoltà di decidere, di volta in volta, Per_1 se trascorrere col padre uno o entrambi i giovedì delle settimane in cui è previsto che rimanga con lui anche nel week end. Resta inteso che questa scelta dovrà rappresentare, per il minore, l'esercizio di un incondizionato spazio di libertà, scevro da pressioni e privo di insistenze, in un senso o nell'altro, da parte dei genitori. In questo modo, il ragazzo non sarà posto, una volta per tutte, di fronte all'alternativa binaria e stabile “tutti i giovedì con la mamma/tutti i giovedì col papà” – alternativa che, eventualmente prospettata in udienza in sede di ascolto, pur con tutte le cautele del caso, avrebbe imposto al minore una scelta di campo – ma potrà, sulla base dei suoi impegni e stati d'animo, valutare cosa fare, volta per volta, in modo simile a come si organizza la gestione quotidiana quando la famiglia è unita.
In sede di adozione dei provvedimenti provvisori, questo spazio decisionale era stato riconosciuto anche a . Le difficoltà psicologiche che la ragazza ha, in Per_2 passato, affrontato (cfr. documentazione prodotta dal resistente con le note di discussione), suggeriscono, però, di esonerarla tout court dall'onere di decidere se ampliare, o meno, i tempi di permanenza presso il padre, onde evitare che queste decisioni divengano motivo di ansia e coinvolgimento nel conflitto genitoriale. Così, onde perseguire una soluzione intermedia, la minore trascorrerà col padre solo uno dei due giovedì in contestazione, con facoltà – questo è senz'altro possibile riconoscerlo alla ragazza – di scegliere almeno quale dei due passare con la madre e quale col padre.
Per il resto, troveranno conferma, in relazione ad ambedue i figli, le condizioni separative (con l'eccezione del giorno di permanenza presso il padre nella settimana successiva al week end di spettanza materna, che viene identificato col mercoledì, anziché col lunedì).
Circa il mantenimento, è sufficiente rilevare che il padre non ha mai messo in dubbio di dare continuità agli assegni finora pagati, in forza delle condizioni di separazione. Nulla è cambiato rispetto al tempo della sua costituzione in giudizio e della recentissima udienza, allorché il resistente ha ribadito di non avere intenzione di ritrattare la disponibilità sempre mostrata. Pertanto, sul padre graveranno gli oneri economici di cui alla separazione.
Da ultimo, è appena il caso di precisare che l'assegno unico universale sarà suddiviso al 50% fra i genitori, come previsto per legge nei casi di affidamento condiviso3.
§ 4. – L'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. affida i figli ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3. dispone che i figli conservino la residenza anagrafica presso la madre;
4. dispone, quanto ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, in conformità alle condizioni di separazione, con le seguenti variazioni: 1) nella settimana successiva al week end di spettanza materna, il giorno di competenza del padre non sarà più il lunedì, bensì il mercoledì (con pernotto); 2) deciderà, di volta in volta, Per_1 se trascorrere col padre uno o entrambi i giovedì delle settimane in cui è previsto che resti con lui anche nel week end;
3) trascorrerà col padre uno solo dei giovedì Per_2 delle settimane in cui è previsto che resti con lui anche nel week end (scegliendo il giovedì di sua preferenza);
5. dispone, sul versante economico, in continuità con le condizioni di separazione;
6. compensa le spese di lite;
7. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
RE IN
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pur con la sostituzione del giorno di lunedì presso il padre, con quello di mercoledì (v. infra, alla nota seguente).
2 2 In base alle condizioni di separazione, tuttora formalmente vigenti, il padre dovrebbe tenere con sé i figli: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
nella settimana successiva al predetto week end, dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì mattina;
nella settimana successiva al week end di spettanza materna, dal lunedì sino alla mattina successiva. In questo modo, sono di spettanza del padre due giovedì ogni quattro, collocati nelle settimane in cui i minori trascorrono il week end con la madre. Va precisato, però, che le parti hanno lievemente variato questo calendario, stabilendo che, nella settimana successiva al week end di spettanza materna, il giorno di competenza del padre non sia più il lunedì, bensì il mercoledì. In questo modo, tutti i mercoledì spettano al padre, a prescindere dalla conformazione del resto della settimana. Questa modifica, sulla quale i genitori concordano, va senz'altro recepita.
3 3 Non viene emessa, in dispositivo, una statuizione sul punto, poiché si tratta di un effetto che discende direttamente dalla legge.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. RE IN Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 7295/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. SONIA PEZZANA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
.f. (avv. BARBARA ALGHISI) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24 settembre
2006 in Marone (atto n. 8 parte II serie A), sono genitori di (16 aprile 2008) e Per_1
(5 novembre 2010) e si sono separate consensualmente nel 2016 (decreto di Per_2 omologazione in data 3 febbraio 2016).
La ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di separazione.
1 Il resistente, in via riconvenzionale, ha domandato un ampliamento dei tempi di permanenza dei figli presso di sé.
Nel corso dell'udienza di prima comparizione, è stata tentata la conciliazione, che, nonostante fosse dibattuta una sola questione, non è riuscita.
Di conseguenza, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «conferma, in via provvisoria, le condizioni di separazione, con due variazioni concernenti i tempi di cura: 1) nella settimana successiva al week end di spettanza materna, il giorno di competenza del padre non sarà più il lunedì, bensì il mercoledì (con pernotto); 2) e decideranno, di volta in volta (ed eventualmente in modo Per_1 Per_2 fra loro differenziato), se trascorrere col padre uno o entrambi i giovedì delle settimane in cui è previsto che restino con lui anche nel week end».
Non è stata svolta attività istruttoria.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – La controversia registra l'intesa dei coniugi sull'affidamento condiviso dei figli (è pacifica l'adeguatezza di entrambi i genitori, che, anche in udienza, pur nelle differenti posizioni, sono parsi avere molto a cuore la serenità dei minori) e la conservazione della residenza anagrafica dei ragazzi presso la madre.
Il contrasto si è, dapprima, polarizzato esclusivamente sui tempi di cura, con la madre che vorrebbe una ratifica di quelli separativi1 e il padre che insiste per un ampliamento, in linea con una prassi che sarebbe in atto da tempo. In seguito, s'è instaurata – a dire il vero inaspettatamente – una divergenza di pretese anche sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre, il quale, in origine, si è detto disponibile a confermarne l'importo vigente pur in presenza dell'auspicato
“collocamento paritario”, salvo, all'atto della precisazione delle conclusioni, cambiare idea, domandando la revoca dell'assegno per il figlio e la riduzione (ad euro 360,00 mensili) di quello per la figlia.
Cominciando dalla prima questione, il tema si riduce all'alternativa aggiunta/non aggiunta di due giovedì al mese di permanenza dei figli presso il padre2.
Sul punto, le soluzioni possibili sono variegate e, quasi tutte, sono state esaminate in udienza, senza che si producesse una convergenza nelle istanze dei genitori.
Occorre, quindi, prendere una decisione che prescinda dall'accordo delle parti.
A tal fine, si premette fin d'ora che il Collegio condivide la decisione del giudice relatore di non procedere all'ascolto dei minori, ancorché ultradodicenni. La ragione è che il tema appare di importanza marginale rispetto al possibile stress che i ragazzi patirebbero nell'essere chiamati, in sede di ascolto, a prendere una posizione netta e definitiva a favore dell'opzione preferita dalla madre o di quella caldeggiata dal padre.
Peraltro, sono stati gli stessi genitori, più volte, a dichiarare di non voler coinvolgere i minori nel conflitto giudiziario, sicché l'esclusione dell'ascolto si pone in continuità con l'intendimento delle parti.
Ciò posto, il Collegio ritiene opportuno sottolineare che , quasi Per_1 maggiorenne, ha senz'altro raggiunto un'età del tutto compatibile con il riconoscimento di uno spazio decisionale a lui riservato. La letteratura di settore distingue tra cd. petits enfants e cd. grands enfants (con una terminologia adottata nel diritto francese): per i primi, prevale l'esigenza di protezione;
per i secondi, l'esigenza di esercitare i diritti di libertà. In caso di separazione dei genitori, deve ritenersi che il grand enfant – salvo necessità particolari (es. in caso di patologie o incapacità di discernimento) – possa egli stesso organizzare con i genitori i tempi e i modi della frequentazione, così divenendo
«soggetto» dei rapporti genitoriali e non più oggetto (cfr. T. Milano, sez. IX civ., decreto
3 novembre 2014). Dunque, pur nell'ambito di uno schema generale di frequentazioni – che, nel caso di specie, resta costituito dalle condizioni di separazione, già rodate e ormai assimilate – è ragionevole attribuire a la facoltà di decidere, di volta in volta, Per_1 se trascorrere col padre uno o entrambi i giovedì delle settimane in cui è previsto che rimanga con lui anche nel week end. Resta inteso che questa scelta dovrà rappresentare, per il minore, l'esercizio di un incondizionato spazio di libertà, scevro da pressioni e privo di insistenze, in un senso o nell'altro, da parte dei genitori. In questo modo, il ragazzo non sarà posto, una volta per tutte, di fronte all'alternativa binaria e stabile “tutti i giovedì con la mamma/tutti i giovedì col papà” – alternativa che, eventualmente prospettata in udienza in sede di ascolto, pur con tutte le cautele del caso, avrebbe imposto al minore una scelta di campo – ma potrà, sulla base dei suoi impegni e stati d'animo, valutare cosa fare, volta per volta, in modo simile a come si organizza la gestione quotidiana quando la famiglia è unita.
In sede di adozione dei provvedimenti provvisori, questo spazio decisionale era stato riconosciuto anche a . Le difficoltà psicologiche che la ragazza ha, in Per_2 passato, affrontato (cfr. documentazione prodotta dal resistente con le note di discussione), suggeriscono, però, di esonerarla tout court dall'onere di decidere se ampliare, o meno, i tempi di permanenza presso il padre, onde evitare che queste decisioni divengano motivo di ansia e coinvolgimento nel conflitto genitoriale. Così, onde perseguire una soluzione intermedia, la minore trascorrerà col padre solo uno dei due giovedì in contestazione, con facoltà – questo è senz'altro possibile riconoscerlo alla ragazza – di scegliere almeno quale dei due passare con la madre e quale col padre.
Per il resto, troveranno conferma, in relazione ad ambedue i figli, le condizioni separative (con l'eccezione del giorno di permanenza presso il padre nella settimana successiva al week end di spettanza materna, che viene identificato col mercoledì, anziché col lunedì).
Circa il mantenimento, è sufficiente rilevare che il padre non ha mai messo in dubbio di dare continuità agli assegni finora pagati, in forza delle condizioni di separazione. Nulla è cambiato rispetto al tempo della sua costituzione in giudizio e della recentissima udienza, allorché il resistente ha ribadito di non avere intenzione di ritrattare la disponibilità sempre mostrata. Pertanto, sul padre graveranno gli oneri economici di cui alla separazione.
Da ultimo, è appena il caso di precisare che l'assegno unico universale sarà suddiviso al 50% fra i genitori, come previsto per legge nei casi di affidamento condiviso3.
§ 4. – L'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. affida i figli ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3. dispone che i figli conservino la residenza anagrafica presso la madre;
4. dispone, quanto ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, in conformità alle condizioni di separazione, con le seguenti variazioni: 1) nella settimana successiva al week end di spettanza materna, il giorno di competenza del padre non sarà più il lunedì, bensì il mercoledì (con pernotto); 2) deciderà, di volta in volta, Per_1 se trascorrere col padre uno o entrambi i giovedì delle settimane in cui è previsto che resti con lui anche nel week end;
3) trascorrerà col padre uno solo dei giovedì Per_2 delle settimane in cui è previsto che resti con lui anche nel week end (scegliendo il giovedì di sua preferenza);
5. dispone, sul versante economico, in continuità con le condizioni di separazione;
6. compensa le spese di lite;
7. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
RE IN
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pur con la sostituzione del giorno di lunedì presso il padre, con quello di mercoledì (v. infra, alla nota seguente).
2 2 In base alle condizioni di separazione, tuttora formalmente vigenti, il padre dovrebbe tenere con sé i figli: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
nella settimana successiva al predetto week end, dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì mattina;
nella settimana successiva al week end di spettanza materna, dal lunedì sino alla mattina successiva. In questo modo, sono di spettanza del padre due giovedì ogni quattro, collocati nelle settimane in cui i minori trascorrono il week end con la madre. Va precisato, però, che le parti hanno lievemente variato questo calendario, stabilendo che, nella settimana successiva al week end di spettanza materna, il giorno di competenza del padre non sia più il lunedì, bensì il mercoledì. In questo modo, tutti i mercoledì spettano al padre, a prescindere dalla conformazione del resto della settimana. Questa modifica, sulla quale i genitori concordano, va senz'altro recepita.
3 3 Non viene emessa, in dispositivo, una statuizione sul punto, poiché si tratta di un effetto che discende direttamente dalla legge.
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