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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19124/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2065/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...] int. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Telesi del Foro di Treviso (pec: presso il cui studio – sito Email_1 in Treviso, viale Montegrappa, n. 64 – è elettivamente domiciliata;
contro
, nato a [...], il [...], (C.F.: Parte_2
), residente a [...], rappresentato C.F._2
e difeso dagli Avv.ti Mattia Boscolo del Foro di Treviso
( e Luisella Dal Broi del Foro di Treviso Email_2
presso il cui studio – sito in Montebelluna Email_3
(TV), via Dino Buzzati, n. 9/4 – è elettivamente domiciliato;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Oggetto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter in data 19.03.2025 (che richiamano quelle sottoscritte dalle parti in data
2.12.2024) in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 20.03.2025. N. R.G. 19124/2023
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, – premesso di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con e che da tale unione Parte_2 era nato il figlio (nato a [...], il [...]) – chiedeva a Persona_1 questo Tribunale di disporre la regolamentazione del regime di affidamento, di collocamento, diritto di visita e di mantenimento del figlio minore.
Il resistente si costituiva in giudizio in data 18.04.2024, opponendosi alle richieste avversarie e chiedendo la Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dalla ricorrente aventi il medesimo oggetto.
Nelle more del giudizio – a seguito dell'udienza di prima comparizione delle parti del
21.05.2024 cui seguiva l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22
c.p.c. con ordinanza del 30.08.2024 – le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso la madre;
2) Il padre potrà vedere e stare con tutti i giovedì pomeriggio dalla fine dell'asilo, od orario Per_1 corrispondente, fino alle ore 21.00 quando sarà riconsegnato alla madre, nonché un sabato e una domenica al mese dalle ore 10.00 alle ore 20.00; la madre accompagnerà una volta al mese dal padre, le altre Per_1 cinque volte sarà il padre a venirlo a prendere a Mestre e il padre stesso lo riaccompagnerà tutte le settimane a Mestre dopo avergli somministrato la cena;
Al compimento del 48^ mese di età il padre potrà stare con a settimane alterne: Per_1
-1^ settimana: un pomeriggio infrasettimanale ricadente nel giovedì dall'uscita dall'asilo e/o scuola e in periodo non scolastico dalle 16.00 sino alle 21.00, dal sabato dalle 10.00 sino alla domenica alle 20.00;
-2^ settimana: un pomeriggio infrasettimanale ricadente nel giovedì dall'uscita dall'asilo e/o scuola e in periodo non scolastico dalle 16.00 sino alle 21.00;
La madre, anche dopo il 48 mese di età, accompagnerà una volta al mese dal padre, le altre volte Per_1 sarà il padre a prendere il minore a Mestre e il padre stesso lo riaccompagnerà tutte le settimane a casa dopo avergli somministrato la cena;
- durante le festività natalizie, un anno dal 24 al 30 dicembre e quello successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, compreso il pernotto, quest'ultimo a decorrere dal compimento del 48^ mese di età di sin Per_1 da ora prevedendo che:
• il giorno di Natale 2024, così come pure il 31.12.2024, starà con il papà dalle ore 10.00 sino Per_1 alle 18.00; N. R.G. 19124/2023
• starà con il papà la Vigilia di Natale 2025 e il 01.01.2026 dalle ore 10.00 sino alle 18.00; Per_1
• il giorno di Natale 2026, così come pure il 31.12.2026, starà con il papà dalle ore 10.00 sino Per_1 alle 18.00;
• il giorno dell'Epifania sarà alternato tra i genitori stabilendo sin da ora che l'Epifania 2025 sarà trascorsa da con la madre;
Per_1
- ad anni alterni durante le festività pasquali, per periodi equamente distribuiti, fermo restando che Per_1 trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro genitore, compreso il pernotto, quest'ultimo a decorrere dal compimento del 48^ mese di età di prevedendo sin da ora che Per_1 Per_1 starà Pasqua 2025 Pasquetta 2026 e Pasqua 2027 con il papà;
- durante le vacanze estive, previo accordo da definirsi entro il 31.05 di ogni anno, per 15 giorni anche non consecutivi, compreso il pernotto, quest'ultimo a decorrere dal compimento del 48^ mese di età di Per_1 fermo restando che starà con il padre durante l'estate 2025 e 2026 per 10 giorni anche non Per_1 consecutivi da definirsi tra le parti entro il 31.05 di ciascun anno;
- i ponti e le festività infrasettimanali saranno suddivisi in modo alternato, il pernotto decorerà dal compimento del 48^ mese di età di Per_1
I giorni di permanenza di presso il padre potranno anche variare a seguito specifico accordo tra le Per_1 parti;
4) Il sig. verserà quale concorso al mantenimento del figlio alla signora Parte_2 Per_1
la somma di €. 350,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, somma soggetta a Parte_1 rivalutazione monetaria annuale in base agli indici istat;
5) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio così come disciplinate dal Protocollo d'Intesa per Per_1 la trattazione dei giudizi di famiglia e delle persone del 20.09.2019 art. 16, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50 % ciascuno sulla base della relativa documentazione e, alla fine di ogni mese, dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che le avrà integralmente anticipate;
6) L'assegno unico universale o eventuali assegni per il figlio saranno percepiti interamente dalla sig.ra e il sig. si impegna a sottoscrivere e produrre ogni documento necessario Parte_1 Parte_2
a tale scopo;
7) Il bonus asilo nido sarà suddiviso al 50 % tra i genitori;
8) I genitori prestano sin da ora il loro reciproco assenso e consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio ed equipollenti intestati al figlio minore;
9) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra a titolo di arretrati Parte_2 Parte_1 dell'assegno di mantenimento maturati sino ad agosto 2024 e pari a €. 1.800,00 in 12 tranches mensili di
€. 150,00 a far data dal 15.01.2025 sino alla naturale scadenza;
10) Spese compensate;
11) Le parti prestano sin da ora acquiescenza all'emananda sentenza.” N. R.G. 19124/2023
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il P.M., intervenuto in giudizio, non ha tuttavia rassegnato le sue conclusioni.
Ritenuto di dover procedere alla decisione a fronte del mero intervento del P.M. nel presente giudizio, ritiene questo Tribunale che le condizioni congiuntamente indicate dalle parti nelle proprie conclusioni non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole;
nel complesso, invero, le condizioni appaiono garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato e sereno del figlio minore con entrambi i genitori. Per_1
Neppure vi è motivo di disattendere le statuizioni a carattere economico così come concordate dalle parti, in quanto congrue e adeguate rispetto alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Si dispone la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore (nato a [...]
Venezia il 10.03.2023) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
- Spese compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2065/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...] int. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Telesi del Foro di Treviso (pec: presso il cui studio – sito Email_1 in Treviso, viale Montegrappa, n. 64 – è elettivamente domiciliata;
contro
, nato a [...], il [...], (C.F.: Parte_2
), residente a [...], rappresentato C.F._2
e difeso dagli Avv.ti Mattia Boscolo del Foro di Treviso
( e Luisella Dal Broi del Foro di Treviso Email_2
presso il cui studio – sito in Montebelluna Email_3
(TV), via Dino Buzzati, n. 9/4 – è elettivamente domiciliato;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Oggetto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter in data 19.03.2025 (che richiamano quelle sottoscritte dalle parti in data
2.12.2024) in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 20.03.2025. N. R.G. 19124/2023
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, – premesso di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con e che da tale unione Parte_2 era nato il figlio (nato a [...], il [...]) – chiedeva a Persona_1 questo Tribunale di disporre la regolamentazione del regime di affidamento, di collocamento, diritto di visita e di mantenimento del figlio minore.
Il resistente si costituiva in giudizio in data 18.04.2024, opponendosi alle richieste avversarie e chiedendo la Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dalla ricorrente aventi il medesimo oggetto.
Nelle more del giudizio – a seguito dell'udienza di prima comparizione delle parti del
21.05.2024 cui seguiva l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22
c.p.c. con ordinanza del 30.08.2024 – le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso la madre;
2) Il padre potrà vedere e stare con tutti i giovedì pomeriggio dalla fine dell'asilo, od orario Per_1 corrispondente, fino alle ore 21.00 quando sarà riconsegnato alla madre, nonché un sabato e una domenica al mese dalle ore 10.00 alle ore 20.00; la madre accompagnerà una volta al mese dal padre, le altre Per_1 cinque volte sarà il padre a venirlo a prendere a Mestre e il padre stesso lo riaccompagnerà tutte le settimane a Mestre dopo avergli somministrato la cena;
Al compimento del 48^ mese di età il padre potrà stare con a settimane alterne: Per_1
-1^ settimana: un pomeriggio infrasettimanale ricadente nel giovedì dall'uscita dall'asilo e/o scuola e in periodo non scolastico dalle 16.00 sino alle 21.00, dal sabato dalle 10.00 sino alla domenica alle 20.00;
-2^ settimana: un pomeriggio infrasettimanale ricadente nel giovedì dall'uscita dall'asilo e/o scuola e in periodo non scolastico dalle 16.00 sino alle 21.00;
La madre, anche dopo il 48 mese di età, accompagnerà una volta al mese dal padre, le altre volte Per_1 sarà il padre a prendere il minore a Mestre e il padre stesso lo riaccompagnerà tutte le settimane a casa dopo avergli somministrato la cena;
- durante le festività natalizie, un anno dal 24 al 30 dicembre e quello successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, compreso il pernotto, quest'ultimo a decorrere dal compimento del 48^ mese di età di sin Per_1 da ora prevedendo che:
• il giorno di Natale 2024, così come pure il 31.12.2024, starà con il papà dalle ore 10.00 sino Per_1 alle 18.00; N. R.G. 19124/2023
• starà con il papà la Vigilia di Natale 2025 e il 01.01.2026 dalle ore 10.00 sino alle 18.00; Per_1
• il giorno di Natale 2026, così come pure il 31.12.2026, starà con il papà dalle ore 10.00 sino Per_1 alle 18.00;
• il giorno dell'Epifania sarà alternato tra i genitori stabilendo sin da ora che l'Epifania 2025 sarà trascorsa da con la madre;
Per_1
- ad anni alterni durante le festività pasquali, per periodi equamente distribuiti, fermo restando che Per_1 trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro genitore, compreso il pernotto, quest'ultimo a decorrere dal compimento del 48^ mese di età di prevedendo sin da ora che Per_1 Per_1 starà Pasqua 2025 Pasquetta 2026 e Pasqua 2027 con il papà;
- durante le vacanze estive, previo accordo da definirsi entro il 31.05 di ogni anno, per 15 giorni anche non consecutivi, compreso il pernotto, quest'ultimo a decorrere dal compimento del 48^ mese di età di Per_1 fermo restando che starà con il padre durante l'estate 2025 e 2026 per 10 giorni anche non Per_1 consecutivi da definirsi tra le parti entro il 31.05 di ciascun anno;
- i ponti e le festività infrasettimanali saranno suddivisi in modo alternato, il pernotto decorerà dal compimento del 48^ mese di età di Per_1
I giorni di permanenza di presso il padre potranno anche variare a seguito specifico accordo tra le Per_1 parti;
4) Il sig. verserà quale concorso al mantenimento del figlio alla signora Parte_2 Per_1
la somma di €. 350,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, somma soggetta a Parte_1 rivalutazione monetaria annuale in base agli indici istat;
5) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio così come disciplinate dal Protocollo d'Intesa per Per_1 la trattazione dei giudizi di famiglia e delle persone del 20.09.2019 art. 16, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50 % ciascuno sulla base della relativa documentazione e, alla fine di ogni mese, dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che le avrà integralmente anticipate;
6) L'assegno unico universale o eventuali assegni per il figlio saranno percepiti interamente dalla sig.ra e il sig. si impegna a sottoscrivere e produrre ogni documento necessario Parte_1 Parte_2
a tale scopo;
7) Il bonus asilo nido sarà suddiviso al 50 % tra i genitori;
8) I genitori prestano sin da ora il loro reciproco assenso e consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio ed equipollenti intestati al figlio minore;
9) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra a titolo di arretrati Parte_2 Parte_1 dell'assegno di mantenimento maturati sino ad agosto 2024 e pari a €. 1.800,00 in 12 tranches mensili di
€. 150,00 a far data dal 15.01.2025 sino alla naturale scadenza;
10) Spese compensate;
11) Le parti prestano sin da ora acquiescenza all'emananda sentenza.” N. R.G. 19124/2023
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il P.M., intervenuto in giudizio, non ha tuttavia rassegnato le sue conclusioni.
Ritenuto di dover procedere alla decisione a fronte del mero intervento del P.M. nel presente giudizio, ritiene questo Tribunale che le condizioni congiuntamente indicate dalle parti nelle proprie conclusioni non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole;
nel complesso, invero, le condizioni appaiono garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato e sereno del figlio minore con entrambi i genitori. Per_1
Neppure vi è motivo di disattendere le statuizioni a carattere economico così come concordate dalle parti, in quanto congrue e adeguate rispetto alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Si dispone la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore (nato a [...]
Venezia il 10.03.2023) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
- Spese compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero