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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 909/2022, avente a oggetto “ricognizione di debito” vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Monte Parte_1 C.F._1
Argentario, Corso Umberto I n. 37, presso lo studio dell'avv. Maurizio Infetti, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Orbetello, via Gioberti n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Beatrice Spinosa, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1°.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 165/22 (RG: 287/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto in data
13.8.2020, in favore di per la somma di € 30.000,00, quale debito Controparte_1 asseritamente riconosciuto dal primo in una scrittura risalente al 25.3.2020 redatta nell'ambito di un affare legato alla vendita di una licenza N.C.C..
pagina 1 di 4 Impugnato detto titolo giudiziale, l'attore ne chiedeva la revoca, disconoscendo in via preliminare la scrittura depositata in monitorio ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e, nel merito, segnalando come la vendita della licenza fosse intercorsa tra due società di persone, quantunque riconducibili alle parti, al prezzo di € 60.000,00 integralmente versato, negando infine d'aver mai percepito dall la somma indicata nella scrittura CP_1 contestata.
Si costituiva in giudizio il convenuto, per chiedere il rigetto dell'opposizione, giacché infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'attore e trattenuta in decisione all'udienza del 1°.4.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che l'opposizione è fondata e va accolta.
Come noto, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione
(art. 1453 c.c.), incombe al creditore di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n.
826/2015).
Nel caso di specie, ha chiesto il pagamento della somma di € Controparte_1
30.000,00 che si sarebbe impegnato a restituirgli con la scrittura datata Parte_1
25.3.2020 (all. 1 del ricorso monitorio), in aggiunta al prezzo concordato dalle parti in sede di cessione di una licenza N.C.C. consacrata nel rogito notarile del 18.1.2019 (all. 2 della citazione).
L'attore ha espressamente disconosciuto la scrittura privata in esame, ex art. 214 c.p.c., mentre il convenuto, lungi dal produrne l'originale, s'è limitato a eccepire la genericità delle espressioni avversarie di disconoscimento e a evidenziare l'identità della firma ivi apposta con quelle presenti in altri documenti depositati dall'ingiunto.
, in tema di disconoscimento di scrittura privata, vale richiamare i principi di diritto CP_2 ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8161/2023): “ove sia prodotto in giudizio un pagina 2 di 4 documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione (non avendo alcuna rilevanza - diversamente da quanto erroneamente asserito dalla Corte di appello - che la stessa non chieda anche l'esibizione dell'originale), il giudice non può attribuire alcuna efficacia probatoria a tale documento,
a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale e, quindi, solo nel caso in cui - all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c. - rimanga accertata la veridicità e l'originalità della sottoscrizione del documento stesso, è consentito conferirgli, in funzione decisoria,
l'efficacia propriamente prevista dalla legge, ovvero - con riferimento al caso di specie - quella contemplata dall'art. 2702 c.c.. È stato, altresì, precisato che, qualora venga formalizzata la richiesta di verificazione in via incidentale della scrittura disconosciuta da parte di chi vuole avvalersi della sua efficacia probatoria, è onere di quest'ultimo di provvedere alla produzione del suo originale, implicando l'intervenuto disconoscimento anche la contestazione dell'esistenza dell'originale (cfr. Cass. n. 9869/2000 e Cass. n.
9202/2004), giacché la sua acquisizione agli atti del giudizio consente che la perizia grafica si svolga su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico (cfr., da ultimo, Cass. n. 35167/2021). Diversamente, alla parte che invochi la verificazione giudiziale della copia del documento prodotto rimane la sola possibilità di dare prova del suo contenuto - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (cfr. Cass. n. 7267/2014; e Cass. n. 33769/2019), precisandosi, a tal proposito, che non può far ricorso alla prova testimoniale o a quella per presunzioni per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale (cfr., in particolare, Cass. n. 24306/2017)”.
Applicando tali coordinate al caso in esame, atteso per un verso che l'omessa produzione dell'originale della scrittura disconosciuta ha precluso ogni indagine sulla diretta correlazione e sull'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione giustificanti la fede privilegiata che la legge assegna al documento, e per altro verso che il convenuto non ha articolato mezzi istruttori diversi dalla prova per interpello dell'attore, pagina 3 di 4 che non gli ha assicurato i risultati sperati, il credito azionato in monitorio deve ritenersi sfornito di prova.
L'opposizione va quindi accolta e il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività espletata.
Il tenore della controversia induce, peraltro, questo Tribunale, a revocare l'ammissione al gratuito patrocinio del convenuto provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto con delibera del 9.2.2022, per effetto dell'applicazione dell'art. 136, co. 2 della L. 115/02, stante l'aver agito in giudizio con colpa grave, formulando una domanda ingiunzionale rivelatasi chiaramente infondata e resistendo all'opposizione in totale carenza di validi elementi probatori a sostegno della difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 165/22 (RG:
287/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 13.8.2020;
2) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 286,00 ed € 5.261,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
1) revoca per le causali di cui in parte motiva l'ammissione di
[...] al patrocinio a spese dello Stato, disposta provvisoriamente dal CP_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto con delibera del 9.2.2022, disponendo che il presente provvedimento venga trasmesso all'Ufficio Recupero spese di Giustizia per l'eventuale recupero da parte dello Stato di quanto già anticipate dall'Erario.
Grosseto 24.6.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 909/2022, avente a oggetto “ricognizione di debito” vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Monte Parte_1 C.F._1
Argentario, Corso Umberto I n. 37, presso lo studio dell'avv. Maurizio Infetti, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Orbetello, via Gioberti n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Beatrice Spinosa, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1°.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 165/22 (RG: 287/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto in data
13.8.2020, in favore di per la somma di € 30.000,00, quale debito Controparte_1 asseritamente riconosciuto dal primo in una scrittura risalente al 25.3.2020 redatta nell'ambito di un affare legato alla vendita di una licenza N.C.C..
pagina 1 di 4 Impugnato detto titolo giudiziale, l'attore ne chiedeva la revoca, disconoscendo in via preliminare la scrittura depositata in monitorio ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e, nel merito, segnalando come la vendita della licenza fosse intercorsa tra due società di persone, quantunque riconducibili alle parti, al prezzo di € 60.000,00 integralmente versato, negando infine d'aver mai percepito dall la somma indicata nella scrittura CP_1 contestata.
Si costituiva in giudizio il convenuto, per chiedere il rigetto dell'opposizione, giacché infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'attore e trattenuta in decisione all'udienza del 1°.4.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che l'opposizione è fondata e va accolta.
Come noto, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione
(art. 1453 c.c.), incombe al creditore di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n.
826/2015).
Nel caso di specie, ha chiesto il pagamento della somma di € Controparte_1
30.000,00 che si sarebbe impegnato a restituirgli con la scrittura datata Parte_1
25.3.2020 (all. 1 del ricorso monitorio), in aggiunta al prezzo concordato dalle parti in sede di cessione di una licenza N.C.C. consacrata nel rogito notarile del 18.1.2019 (all. 2 della citazione).
L'attore ha espressamente disconosciuto la scrittura privata in esame, ex art. 214 c.p.c., mentre il convenuto, lungi dal produrne l'originale, s'è limitato a eccepire la genericità delle espressioni avversarie di disconoscimento e a evidenziare l'identità della firma ivi apposta con quelle presenti in altri documenti depositati dall'ingiunto.
, in tema di disconoscimento di scrittura privata, vale richiamare i principi di diritto CP_2 ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8161/2023): “ove sia prodotto in giudizio un pagina 2 di 4 documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione (non avendo alcuna rilevanza - diversamente da quanto erroneamente asserito dalla Corte di appello - che la stessa non chieda anche l'esibizione dell'originale), il giudice non può attribuire alcuna efficacia probatoria a tale documento,
a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale e, quindi, solo nel caso in cui - all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c. - rimanga accertata la veridicità e l'originalità della sottoscrizione del documento stesso, è consentito conferirgli, in funzione decisoria,
l'efficacia propriamente prevista dalla legge, ovvero - con riferimento al caso di specie - quella contemplata dall'art. 2702 c.c.. È stato, altresì, precisato che, qualora venga formalizzata la richiesta di verificazione in via incidentale della scrittura disconosciuta da parte di chi vuole avvalersi della sua efficacia probatoria, è onere di quest'ultimo di provvedere alla produzione del suo originale, implicando l'intervenuto disconoscimento anche la contestazione dell'esistenza dell'originale (cfr. Cass. n. 9869/2000 e Cass. n.
9202/2004), giacché la sua acquisizione agli atti del giudizio consente che la perizia grafica si svolga su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico (cfr., da ultimo, Cass. n. 35167/2021). Diversamente, alla parte che invochi la verificazione giudiziale della copia del documento prodotto rimane la sola possibilità di dare prova del suo contenuto - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (cfr. Cass. n. 7267/2014; e Cass. n. 33769/2019), precisandosi, a tal proposito, che non può far ricorso alla prova testimoniale o a quella per presunzioni per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale (cfr., in particolare, Cass. n. 24306/2017)”.
Applicando tali coordinate al caso in esame, atteso per un verso che l'omessa produzione dell'originale della scrittura disconosciuta ha precluso ogni indagine sulla diretta correlazione e sull'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione giustificanti la fede privilegiata che la legge assegna al documento, e per altro verso che il convenuto non ha articolato mezzi istruttori diversi dalla prova per interpello dell'attore, pagina 3 di 4 che non gli ha assicurato i risultati sperati, il credito azionato in monitorio deve ritenersi sfornito di prova.
L'opposizione va quindi accolta e il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività espletata.
Il tenore della controversia induce, peraltro, questo Tribunale, a revocare l'ammissione al gratuito patrocinio del convenuto provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto con delibera del 9.2.2022, per effetto dell'applicazione dell'art. 136, co. 2 della L. 115/02, stante l'aver agito in giudizio con colpa grave, formulando una domanda ingiunzionale rivelatasi chiaramente infondata e resistendo all'opposizione in totale carenza di validi elementi probatori a sostegno della difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 165/22 (RG:
287/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 13.8.2020;
2) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 286,00 ed € 5.261,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
1) revoca per le causali di cui in parte motiva l'ammissione di
[...] al patrocinio a spese dello Stato, disposta provvisoriamente dal CP_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto con delibera del 9.2.2022, disponendo che il presente provvedimento venga trasmesso all'Ufficio Recupero spese di Giustizia per l'eventuale recupero da parte dello Stato di quanto già anticipate dall'Erario.
Grosseto 24.6.2025
Il Giudice
Mario Venditti
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