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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/11/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 998/2024 RG avente ad oggetto “richiesta di indennizzo ex art. 44 DPR 8 giugno 2001 n. 327”
promossa da
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 Gio . Erm sso il cui studio in Imperia alla via Vieusseux n.18/5 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2 Gi Ermi o il cui studio in Imperia alla via Vieusseux n.18/5 è eletto domicilio
– parti attrici – contro
(CF/PI: ), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 r e dall'avv. Daria PAS
), dall'avv. Jacopo NISTICO' Email_1 e AS , presso i Email_2 Email_3 lettivamente domiciliata
– parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per le parti attrici e Parte_1 Parte_2 «Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1. accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atto di citazione e nei successivi atti difensivi, il diritto dei signori e a conseguire l'indennità dovuta, ai sensi dell'art. 44 Parte_1 Parte_2 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in ragione della diminuzione delle facoltà di godimento e del valore di scambio degli immobili di proprietà, a Controparte seguito dell'installazione, da parte della società di una stazione radio base per la telefonia mobile in Sanremo, località Bussana, Salita del Monto s.n.c.; 2. accertare e dichiarare, pertanto, l'obbligo della società convenuta di corrispondere la suddetta indennità in favore degli attori;
3. accertare, quantificare e liquidare, eventualmente anche in via equitativa, la misura del richiesto indennizzo maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi legali, con la condanna della società convenuta a versare il relativo importo agli attori. Previa, occorrendo, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata in atti (rilevante e non manifestamente infondata) e previa eventuale rimessione in istruttoria ai fini dell'espletamento di idonea istruttoria e dell'ammissione di consulenza tecnica volta alla verifica dello stato dei luoghi, anteriore all'installazione dell'impianto per la telefonia Parte_ mobile ed attuale, nonché al calcolo dell'indennità dovuta ai signori e secondo i criteri di quantificazione che saranno Pt_2 determinati da codesto ill.mo Tribunale. Con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio oltre ad accessori fiscali e previdenziali come per legge»
⁃ per la parte convenuta CP_1 Parte_ « Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis 1) nel merito, (i) rigettare le domande formulate dai Sigg.ri e in quanto Pt_2 infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;
(ii) per l'effetto, condannare gli Attori al pagamento delle spese e degli onorari di lite del presente giudizio, oltre al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma III, c.p.c. 2) in via istruttoria, (iii) respingere le istanze istruttorie formulate da parte attrice con le memorie nn.
2-3 ex art. 171 ter c.p.c. »
1 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione
(1) abstract. e quali comproprietari di un Parte_1 Parte_2 complesso immobiliare, costituito da una villa con annesso parco, sito alla via del Monto n. 42 di Bussana di Sanremo, premesso che , previa Controparte_1 autorizzazione unica del Comune di Sanremo confermat sede di merito, aveva installato sul terreno in affitto, identificato a CT del Comune di Bussana al F.6/Mapp. 463 di proprietà di adiacente il proprio complesso Parte_3 immobiliare, una stazione radi mobile, costituita da un palo metallico alto 18 metri che faceva da supporto a sei antenne ed a tre parabole per la trasmissione del segnale di tele–radiocomunicazione anche con tecnologia 5G, lamentati ingentissimi danni al complesso immobiliare di proprietà in quanto l'opera ne diminuiva le facoltà di godimento ed il valore di scambio, dedotto il proprio diritto ad ottenere un indennizzo ex art. 44 DPR 8.6.2001 n. 327 (TU espropriazioni per pubblica utilità), riconoscibile anche in relazione ai danni derivanti da opera pubblica o di pubblica utilità non collegata a procedura espropriativa, sussistendone i presupposti (attività lecita consistente nella realizzazione di un'opera infrastrutturale per la telefonia mobile posta in essere da soggetto che, gestendo una rete di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, svolgeva un'attività di pubblico interesse;
danno consistente nella permanente perdita di valore dell'immobile di proprietà per limitazione di facoltà inerenti al diritto dominicale;
nesso di causalità tra l'esecuzione/gestione dell'opera di pubblica utilità e pregiudizio alla proprietà privata), allegato, quale diretta ed esclusiva conseguenza dell'opera realizzata, un deprezzamento del valore commerciale del proprio complesso immobiliare stimato in € 1.083.024,00 (valore di mercato prima dell'installazione dell'impianto per la telefonia mobile = € 7.220.160,00; valore attuale = € 6.137.136,00), con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la società , nella persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare al versamento, in loro favore, della somma di € 1.083.024,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennizzo dovuto ex art. 44 DPR 327/2001, con vittoria di spese e onorari di giudizio. 1.1) Si costituiva in giudizio la società , nella persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che, dedotta l'inapplicabilità dell'art. 44 DPR 327/2001 alle stazioni radio base, a cui si applica la disciplina speciale prevista dal D. Lgs 259/2003 recante il “codice delle Comunicazioni Elettroniche” che, all'art. 8, espressamente, escludeva l'indennizzo in caso come quello invocato dalle parti attrici, evocata la temerarietà della lite ex art. 96 cpc, instava per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese ed onorari di lite e per la condanna degli attori per lite temeraria 1.2) Respinte le istanze istruttorie di parti attrici, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 14.10.2015 previa concessione dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sulla domanda attorea. La domanda attorea è infondata e, pertanto, va respinta. 2.1) Le parti attrici sostengono che , società svolgente un'attività di Controparte_1 pubblico interesse, lecitamente realizzando un'opera infrastrutturale per la telefonia mobile in un terreno adiacente la loro proprietà, arrecandogli un danno consistente nella permanente perdita di valore dell'immobile di proprietà per limitazione di facoltà inerenti al diritto dominicale, abbia posto in essere una “espropriazione larvata” e, come tale, indennizzabile ex art. 44 DPR n. 327 del 2001 contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” che, titolato “Indennità per l'imposizione di servitù” e ricompreso nel Capo VIII rubricato
2 dott. Pasquale LONGARINI “Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato”, laddove, al comma 1, stabilisce che, «è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità„ sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà». 2.1.1) L'espropriazione larvata si riferisce alla diminuzione del valore di un immobile o alla limitazione di un diritto a seguito della realizzazione di un'opera pubblica, senza che ci sia un'espropriazione diretta. Si verifica laddove un'opera pubblica influisce negativamente su una proprietà privata, causando una perdita o una diminuzione del valore in assenza di un'ablazione formale del bene. Questo fenomeno è regolato dal DPR 327/2001, che stabilisce che i proprietari colpiti da (una servitù o) da una diminuzione permanente del valore della loro proprietà a causa di opere pubbliche hanno diritto ad un'indennità. 2.1.2) Nelle previsioni della norma, mutuati i propri contenuti dall'art. 46 L. 2359 del 1865 che stabiliva al primo comma che “è dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto” (cass. n. 18581/2020; cass. n. 7112/2020), sono presenti due distinte fattispecie: (i) l'una relativa all'asservimento del fondo mediante decreto impositivo della servitù che, strutturalmente, ne costituisce condizione indispensabile;
(ii) l'altra riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera (cass. 23/11/2015, n. 23865). Nella seconda delle due fattispecie, unica rilevante in questa sede, «l'indennizzo non mira a compensare integralmente l'obiettiva diminuzione del valore di uso e di scambio della proprietà per l'avvenuta costruzione nelle vicinanze di un'opera pubblica, ma si fonda su un principio di giustizia distributiva, sicché non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che questi venga indennizzato di una significativa compressione del diritto di proprietà» (cass. n. 15401/2019; cass. n. 13368/2017; cass. SU n. 9341/2003; cass. SU 26/06/2003 n. 10163/2003). 2.1.3) L'indennizzo relativo ad una ipotesi di “espropriazione larvata” riguarda quei soggetti che, anche là dove un procedimento espropriativo vi sia stato, ne siano rimasti completamente estranei, in quanto proprietari dei suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera, e siano rimasti gravati da una servitù, od abbiano subito un danno, non per effetto della mera separazione, per esproprio subito, di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa: «L'indennizzo dovuto a tale specifico titolo non compete, pertanto, al proprietario del fondo espropriato, ma esclusivamente ai proprietari degli immobili circostanti l'opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa» (cass. n. 6926/2016; cass. n.19972/2009); «Il principio presuppone un atto legittimo della PA che, attraverso l'opera pubblica, persegua i fini della collettività ed esclude la natura illecita ex art. 2043 cod civ. della condotta dell'Amministrazione e conferma la natura non aquiliana della responsabilità indennitaria prevista di cui all'art. 44, d.P.R. n. 327 del 2001» (cass. n. 18581/2020).
2.1.4) L'indennizzo invocato da parti attrici presuppone l'esercizio del potere ablativo da parte della pubblica amministrazione, al quale sono equiparate le situazioni prese in considerazione dall'art. 43 del TU ovvero i casi di accordo di cessione (“l'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43”). In difetto di espropriazione, cessione bonaria o acquisizione sanante per l'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità viene meno il presupposto per l'applicazione della norma e quindi non è dovuta alcuna indennità.
3 dott. Pasquale LONGARINI 2.1.5) In mancanza di procedura espropriativa, come nel caso di specie, nel quale l'opera di pubblica utilità è stata realizzata su area privata – ove tuttora persiste – in forza di un semplice accordo di diritto privato, l'invocato articolo 44 TU Espropri è, dunque, in radice inapplicabile e, pertanto, già sotto questo profilo gli attori, non possono avanzare alcuna pretesa indennitaria. 2.2) Nel caso di specie, tuttavia, vertendosi in materia relativa alle telecomunicazioni, la normativa applicabile è quella speciale contenuta nel D. Lgs 1° agosto 2003 n. 259 e non anche quella relativa agli espropri (DPR 327/2001), sopra analizzata. 2.2.1) Premesso che ai sensi del D. Lgs. n. 259 del 2003, le infrastrutture di telefonia mobile sono considerate opere di “pubblica utilità” e “sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria” (artt. 86, comma 3, e 90, comma 1), potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale e a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo che sia realizzato un servizio capillare (Consiglio di Stato, VI, 21 maggio 2019, n. 3679; 3 settembre 2018, n. 5168; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 10 maggio 2021, n. 1157; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 28 gennaio 2021, n. 41), in particolare, agli artt. 51/54, la normativa di settore disciplina gli oneri, vincoli e servitù necessari per la installazione/manutenzione/funzionamento della stazioni radio base, definendo le regole e le procedure applicabili ai proprietari dei fondi interessati. 2.2.2) L'art. 52 CCE, nel disciplinare le limitazioni legali della proprietà [1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto;
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini;
3. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere;
4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione;
5. Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra;
6. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica ((e della rete mobile, nonché per le opere accessorie di cui all'articolo 51, comma 1,)) può, (...)), accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati;
7. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica ((e della rete mobile)), può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6], esclude espressamente, in tali casi, il diritto ad un'indennità in favore del proprietario dell'immobile, laddove, al comma 8, stabilisce che «Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dell'immobile non è dovuta alcuna indennità». 2.2.3) Diversamente, l'articolo successivo (art. 53 CCE), riconosce un'indennità nei casi in cui venga imposta una servitù necessaria per il passaggio di fili, cavi ed impianti. Ai sensi dell'art. 53 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, l'indennità di cui all'art. 44 del TU Espropri è dovuta solo ed esclusivamente rispetto all'imposizione delle
4 dott. Pasquale LONGARINI servitù “occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti”, laddove manchi il consenso del proprietario. 2.2.4) L'art. 53, diversamente dall'art. 44 del TU Espropri, che riconosce il diritto all'indennizzo nell'ipotesi di imposizione di una servitù e in ipotesi di permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà (l'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 contenente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" che, titolato "Indennità per l'imposizione di servitù" e ricompreso nel Capo VIII rubricato "Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato", stabilisce al comma 1 che, “è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”. La disposizione non si applica, come previsto al successivo comma 4, per quanto in questa sede rileva, alle servitù disciplinate da leggi speciali, da ultimo Cass. n. 18581/20), disciplina esclusivamente la prima delle due ipotesi previste dall'art. 44 ed è solo con riferimento a tale fattispecie (imposizione di una servitù) che il legislatore espressamente richiama il TU espropri e, dunque, il relativo indennizzo [Nella giurisprudenza della Corte di legittimità formatasi sulla disposizione da ultimo indicata. chiara è la presenza nelle previsioni della norma di due distinte fattispecie, segnate da differenze di effetti e struttura risultando, segnatamente: a) l'una relativa all'asservimento del fondo mediante decreto impositivo della servitù che, strutturalmente, ne costituisce condizione indispensabile;
b) l'altra riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera, cass. 23/11/2015, n. 23865]. 2.2.4.1) Sul punto, si richiama il principio enunciato dal Tribunale di Messina nell'ordinanza del 26.9.2023 resa nella procedura RG 3012/21, cui questo giudice intende dare continuità « … se il richiamo dell'art. 53 del D. Lgs 259/03 all'art. 44 DPR 327/01 è funzionale all'individuazione della normativa per la determinazione dell'indennità, altrettanto non può dirsi allorchè si voglia, attraverso questo richiamo, allargare le maglie dei comportamenti indennizzabili rispetto a quelli indicati dalla legislazione speciale. Ed infatti, se è vero che, nell'interpretazione dell'art. 44 del DPR 327/01 offerta dalla Corte di Cassazione, la norma in esame è stata utilizzata per giustificare la corresponsione di indennità anche in quelle ipotesi di espropriazioni cd larvate – ovvero ipotesi di pregiudizi subiti dal proprietario non strettamente riconducibili al concetto di espropriazione tout court (perché ad essere inciso non è il diritto dominicale ex sé) ma, comunque, eziologicamente da essa causati quali, ad esempio, la riduzione del valore commerciale legato alla minore amenità del fondo o al semplice rischio di immissioni di rumori e/o esalazioni – altrettanto non può affermarsi in base alla normativa speciale che ha esplicitamente escluso qualsiasi forma di indennizzo al di fuori dei casi di imposizione di servitù». Sul piano logico–sistematico è indubbio che «il legislatore ha voluto riconoscere l'applicabilità delle norme speciali nel loro assetto complessivo, comportante un determinante bilanciamento tra interesse collettivo alla realizzazione di una certa opera e gli interesse confliggenti alla realizzazione» (Corte di Appello di Bologna, sentenza del 26.1.2021 resa nella procedura RG 39/19). 2.2.5) Se l'art. 52 CCE esclude il diritto all'indennizzo anche nei casi di incidenza diretta sull'immobile, a maggior ragione alcuna indennità può essere riconosciuta in favore degli attori il cui diritto dominicale non è stato né inciso né compresso, non sussistendo alcuna interferenza tra l'impianto ed il complesso immobiliare idonea a giustificare il diritto all'indennizzo.
5 dott. Pasquale LONGARINI 2.2.6) Declinando i fatti dell'assenza di una procedura espropriativa e della mancata costituzione di una servitù, con il chiaro dettato normativo del CCE, nella fattispecie di causa va escluso qualsivoglia indennizzo. 2.3) Da tutto quanto sopra consegue il rigetto della domanda attorea, con effetto di assorbimento della istanza svolta da parti attrici di rimessione della causa sul ruolo per lo svolgimento di attività istruttoria, del tutto irrilevante in ragione dei motivi di rigetto della domanda attorea, e della questione di costituzionalità, manifestamente infondata (avendo il legislatore, sul piano logico–sistematico, «voluto riconoscere l'applicabilità delle norme speciali nel loro assetto complessivo, comportante un determinante bilanciamento tra interesse collettivo alla realizzazione di una certa opera e gli interesse confliggenti alla realizzazione», Corte di Appello di Bologna, sentenza del 26.1.2021 resa nella procedura RG 39/19) e con effetto di assorbimento delle ulteriori questioni, svolte da parte convenuta, relative all'assenza di una reale lesione del diritto dominicale, all'inosservanza dell'onere probatorio da Cont parte degli attori, alla conformità dell'installazione della alle normative di settore. 2.4) Non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta delle parti attrici, non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass. n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010). 2.5) La complessità delle questioni trattate, l'esistenza di un approccio ermeneutico contrastato ed incerto, concretato in non uniformi scelte esegetiche dei giudici di prime cure, impone la compensazione delle spese processuali tra le parti.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) rigetta la domanda attorea
2) compensa le spese processuali tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 31.10.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 998/2024 RG avente ad oggetto “richiesta di indennizzo ex art. 44 DPR 8 giugno 2001 n. 327”
promossa da
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 Gio . Erm sso il cui studio in Imperia alla via Vieusseux n.18/5 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2 Gi Ermi o il cui studio in Imperia alla via Vieusseux n.18/5 è eletto domicilio
– parti attrici – contro
(CF/PI: ), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 r e dall'avv. Daria PAS
), dall'avv. Jacopo NISTICO' Email_1 e AS , presso i Email_2 Email_3 lettivamente domiciliata
– parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per le parti attrici e Parte_1 Parte_2 «Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1. accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atto di citazione e nei successivi atti difensivi, il diritto dei signori e a conseguire l'indennità dovuta, ai sensi dell'art. 44 Parte_1 Parte_2 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in ragione della diminuzione delle facoltà di godimento e del valore di scambio degli immobili di proprietà, a Controparte seguito dell'installazione, da parte della società di una stazione radio base per la telefonia mobile in Sanremo, località Bussana, Salita del Monto s.n.c.; 2. accertare e dichiarare, pertanto, l'obbligo della società convenuta di corrispondere la suddetta indennità in favore degli attori;
3. accertare, quantificare e liquidare, eventualmente anche in via equitativa, la misura del richiesto indennizzo maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi legali, con la condanna della società convenuta a versare il relativo importo agli attori. Previa, occorrendo, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata in atti (rilevante e non manifestamente infondata) e previa eventuale rimessione in istruttoria ai fini dell'espletamento di idonea istruttoria e dell'ammissione di consulenza tecnica volta alla verifica dello stato dei luoghi, anteriore all'installazione dell'impianto per la telefonia Parte_ mobile ed attuale, nonché al calcolo dell'indennità dovuta ai signori e secondo i criteri di quantificazione che saranno Pt_2 determinati da codesto ill.mo Tribunale. Con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio oltre ad accessori fiscali e previdenziali come per legge»
⁃ per la parte convenuta CP_1 Parte_ « Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis 1) nel merito, (i) rigettare le domande formulate dai Sigg.ri e in quanto Pt_2 infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;
(ii) per l'effetto, condannare gli Attori al pagamento delle spese e degli onorari di lite del presente giudizio, oltre al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma III, c.p.c. 2) in via istruttoria, (iii) respingere le istanze istruttorie formulate da parte attrice con le memorie nn.
2-3 ex art. 171 ter c.p.c. »
1 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione
(1) abstract. e quali comproprietari di un Parte_1 Parte_2 complesso immobiliare, costituito da una villa con annesso parco, sito alla via del Monto n. 42 di Bussana di Sanremo, premesso che , previa Controparte_1 autorizzazione unica del Comune di Sanremo confermat sede di merito, aveva installato sul terreno in affitto, identificato a CT del Comune di Bussana al F.6/Mapp. 463 di proprietà di adiacente il proprio complesso Parte_3 immobiliare, una stazione radi mobile, costituita da un palo metallico alto 18 metri che faceva da supporto a sei antenne ed a tre parabole per la trasmissione del segnale di tele–radiocomunicazione anche con tecnologia 5G, lamentati ingentissimi danni al complesso immobiliare di proprietà in quanto l'opera ne diminuiva le facoltà di godimento ed il valore di scambio, dedotto il proprio diritto ad ottenere un indennizzo ex art. 44 DPR 8.6.2001 n. 327 (TU espropriazioni per pubblica utilità), riconoscibile anche in relazione ai danni derivanti da opera pubblica o di pubblica utilità non collegata a procedura espropriativa, sussistendone i presupposti (attività lecita consistente nella realizzazione di un'opera infrastrutturale per la telefonia mobile posta in essere da soggetto che, gestendo una rete di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, svolgeva un'attività di pubblico interesse;
danno consistente nella permanente perdita di valore dell'immobile di proprietà per limitazione di facoltà inerenti al diritto dominicale;
nesso di causalità tra l'esecuzione/gestione dell'opera di pubblica utilità e pregiudizio alla proprietà privata), allegato, quale diretta ed esclusiva conseguenza dell'opera realizzata, un deprezzamento del valore commerciale del proprio complesso immobiliare stimato in € 1.083.024,00 (valore di mercato prima dell'installazione dell'impianto per la telefonia mobile = € 7.220.160,00; valore attuale = € 6.137.136,00), con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la società , nella persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare al versamento, in loro favore, della somma di € 1.083.024,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennizzo dovuto ex art. 44 DPR 327/2001, con vittoria di spese e onorari di giudizio. 1.1) Si costituiva in giudizio la società , nella persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che, dedotta l'inapplicabilità dell'art. 44 DPR 327/2001 alle stazioni radio base, a cui si applica la disciplina speciale prevista dal D. Lgs 259/2003 recante il “codice delle Comunicazioni Elettroniche” che, all'art. 8, espressamente, escludeva l'indennizzo in caso come quello invocato dalle parti attrici, evocata la temerarietà della lite ex art. 96 cpc, instava per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese ed onorari di lite e per la condanna degli attori per lite temeraria 1.2) Respinte le istanze istruttorie di parti attrici, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 14.10.2015 previa concessione dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sulla domanda attorea. La domanda attorea è infondata e, pertanto, va respinta. 2.1) Le parti attrici sostengono che , società svolgente un'attività di Controparte_1 pubblico interesse, lecitamente realizzando un'opera infrastrutturale per la telefonia mobile in un terreno adiacente la loro proprietà, arrecandogli un danno consistente nella permanente perdita di valore dell'immobile di proprietà per limitazione di facoltà inerenti al diritto dominicale, abbia posto in essere una “espropriazione larvata” e, come tale, indennizzabile ex art. 44 DPR n. 327 del 2001 contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” che, titolato “Indennità per l'imposizione di servitù” e ricompreso nel Capo VIII rubricato
2 dott. Pasquale LONGARINI “Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato”, laddove, al comma 1, stabilisce che, «è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità„ sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà». 2.1.1) L'espropriazione larvata si riferisce alla diminuzione del valore di un immobile o alla limitazione di un diritto a seguito della realizzazione di un'opera pubblica, senza che ci sia un'espropriazione diretta. Si verifica laddove un'opera pubblica influisce negativamente su una proprietà privata, causando una perdita o una diminuzione del valore in assenza di un'ablazione formale del bene. Questo fenomeno è regolato dal DPR 327/2001, che stabilisce che i proprietari colpiti da (una servitù o) da una diminuzione permanente del valore della loro proprietà a causa di opere pubbliche hanno diritto ad un'indennità. 2.1.2) Nelle previsioni della norma, mutuati i propri contenuti dall'art. 46 L. 2359 del 1865 che stabiliva al primo comma che “è dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto” (cass. n. 18581/2020; cass. n. 7112/2020), sono presenti due distinte fattispecie: (i) l'una relativa all'asservimento del fondo mediante decreto impositivo della servitù che, strutturalmente, ne costituisce condizione indispensabile;
(ii) l'altra riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera (cass. 23/11/2015, n. 23865). Nella seconda delle due fattispecie, unica rilevante in questa sede, «l'indennizzo non mira a compensare integralmente l'obiettiva diminuzione del valore di uso e di scambio della proprietà per l'avvenuta costruzione nelle vicinanze di un'opera pubblica, ma si fonda su un principio di giustizia distributiva, sicché non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che questi venga indennizzato di una significativa compressione del diritto di proprietà» (cass. n. 15401/2019; cass. n. 13368/2017; cass. SU n. 9341/2003; cass. SU 26/06/2003 n. 10163/2003). 2.1.3) L'indennizzo relativo ad una ipotesi di “espropriazione larvata” riguarda quei soggetti che, anche là dove un procedimento espropriativo vi sia stato, ne siano rimasti completamente estranei, in quanto proprietari dei suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera, e siano rimasti gravati da una servitù, od abbiano subito un danno, non per effetto della mera separazione, per esproprio subito, di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa: «L'indennizzo dovuto a tale specifico titolo non compete, pertanto, al proprietario del fondo espropriato, ma esclusivamente ai proprietari degli immobili circostanti l'opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa» (cass. n. 6926/2016; cass. n.19972/2009); «Il principio presuppone un atto legittimo della PA che, attraverso l'opera pubblica, persegua i fini della collettività ed esclude la natura illecita ex art. 2043 cod civ. della condotta dell'Amministrazione e conferma la natura non aquiliana della responsabilità indennitaria prevista di cui all'art. 44, d.P.R. n. 327 del 2001» (cass. n. 18581/2020).
2.1.4) L'indennizzo invocato da parti attrici presuppone l'esercizio del potere ablativo da parte della pubblica amministrazione, al quale sono equiparate le situazioni prese in considerazione dall'art. 43 del TU ovvero i casi di accordo di cessione (“l'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43”). In difetto di espropriazione, cessione bonaria o acquisizione sanante per l'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità viene meno il presupposto per l'applicazione della norma e quindi non è dovuta alcuna indennità.
3 dott. Pasquale LONGARINI 2.1.5) In mancanza di procedura espropriativa, come nel caso di specie, nel quale l'opera di pubblica utilità è stata realizzata su area privata – ove tuttora persiste – in forza di un semplice accordo di diritto privato, l'invocato articolo 44 TU Espropri è, dunque, in radice inapplicabile e, pertanto, già sotto questo profilo gli attori, non possono avanzare alcuna pretesa indennitaria. 2.2) Nel caso di specie, tuttavia, vertendosi in materia relativa alle telecomunicazioni, la normativa applicabile è quella speciale contenuta nel D. Lgs 1° agosto 2003 n. 259 e non anche quella relativa agli espropri (DPR 327/2001), sopra analizzata. 2.2.1) Premesso che ai sensi del D. Lgs. n. 259 del 2003, le infrastrutture di telefonia mobile sono considerate opere di “pubblica utilità” e “sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria” (artt. 86, comma 3, e 90, comma 1), potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale e a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo che sia realizzato un servizio capillare (Consiglio di Stato, VI, 21 maggio 2019, n. 3679; 3 settembre 2018, n. 5168; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 10 maggio 2021, n. 1157; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 28 gennaio 2021, n. 41), in particolare, agli artt. 51/54, la normativa di settore disciplina gli oneri, vincoli e servitù necessari per la installazione/manutenzione/funzionamento della stazioni radio base, definendo le regole e le procedure applicabili ai proprietari dei fondi interessati. 2.2.2) L'art. 52 CCE, nel disciplinare le limitazioni legali della proprietà [1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto;
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini;
3. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere;
4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione;
5. Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra;
6. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica ((e della rete mobile, nonché per le opere accessorie di cui all'articolo 51, comma 1,)) può, (...)), accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati;
7. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica ((e della rete mobile)), può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6], esclude espressamente, in tali casi, il diritto ad un'indennità in favore del proprietario dell'immobile, laddove, al comma 8, stabilisce che «Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dell'immobile non è dovuta alcuna indennità». 2.2.3) Diversamente, l'articolo successivo (art. 53 CCE), riconosce un'indennità nei casi in cui venga imposta una servitù necessaria per il passaggio di fili, cavi ed impianti. Ai sensi dell'art. 53 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, l'indennità di cui all'art. 44 del TU Espropri è dovuta solo ed esclusivamente rispetto all'imposizione delle
4 dott. Pasquale LONGARINI servitù “occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti”, laddove manchi il consenso del proprietario. 2.2.4) L'art. 53, diversamente dall'art. 44 del TU Espropri, che riconosce il diritto all'indennizzo nell'ipotesi di imposizione di una servitù e in ipotesi di permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà (l'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 contenente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" che, titolato "Indennità per l'imposizione di servitù" e ricompreso nel Capo VIII rubricato "Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato", stabilisce al comma 1 che, “è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”. La disposizione non si applica, come previsto al successivo comma 4, per quanto in questa sede rileva, alle servitù disciplinate da leggi speciali, da ultimo Cass. n. 18581/20), disciplina esclusivamente la prima delle due ipotesi previste dall'art. 44 ed è solo con riferimento a tale fattispecie (imposizione di una servitù) che il legislatore espressamente richiama il TU espropri e, dunque, il relativo indennizzo [Nella giurisprudenza della Corte di legittimità formatasi sulla disposizione da ultimo indicata. chiara è la presenza nelle previsioni della norma di due distinte fattispecie, segnate da differenze di effetti e struttura risultando, segnatamente: a) l'una relativa all'asservimento del fondo mediante decreto impositivo della servitù che, strutturalmente, ne costituisce condizione indispensabile;
b) l'altra riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera, cass. 23/11/2015, n. 23865]. 2.2.4.1) Sul punto, si richiama il principio enunciato dal Tribunale di Messina nell'ordinanza del 26.9.2023 resa nella procedura RG 3012/21, cui questo giudice intende dare continuità « … se il richiamo dell'art. 53 del D. Lgs 259/03 all'art. 44 DPR 327/01 è funzionale all'individuazione della normativa per la determinazione dell'indennità, altrettanto non può dirsi allorchè si voglia, attraverso questo richiamo, allargare le maglie dei comportamenti indennizzabili rispetto a quelli indicati dalla legislazione speciale. Ed infatti, se è vero che, nell'interpretazione dell'art. 44 del DPR 327/01 offerta dalla Corte di Cassazione, la norma in esame è stata utilizzata per giustificare la corresponsione di indennità anche in quelle ipotesi di espropriazioni cd larvate – ovvero ipotesi di pregiudizi subiti dal proprietario non strettamente riconducibili al concetto di espropriazione tout court (perché ad essere inciso non è il diritto dominicale ex sé) ma, comunque, eziologicamente da essa causati quali, ad esempio, la riduzione del valore commerciale legato alla minore amenità del fondo o al semplice rischio di immissioni di rumori e/o esalazioni – altrettanto non può affermarsi in base alla normativa speciale che ha esplicitamente escluso qualsiasi forma di indennizzo al di fuori dei casi di imposizione di servitù». Sul piano logico–sistematico è indubbio che «il legislatore ha voluto riconoscere l'applicabilità delle norme speciali nel loro assetto complessivo, comportante un determinante bilanciamento tra interesse collettivo alla realizzazione di una certa opera e gli interesse confliggenti alla realizzazione» (Corte di Appello di Bologna, sentenza del 26.1.2021 resa nella procedura RG 39/19). 2.2.5) Se l'art. 52 CCE esclude il diritto all'indennizzo anche nei casi di incidenza diretta sull'immobile, a maggior ragione alcuna indennità può essere riconosciuta in favore degli attori il cui diritto dominicale non è stato né inciso né compresso, non sussistendo alcuna interferenza tra l'impianto ed il complesso immobiliare idonea a giustificare il diritto all'indennizzo.
5 dott. Pasquale LONGARINI 2.2.6) Declinando i fatti dell'assenza di una procedura espropriativa e della mancata costituzione di una servitù, con il chiaro dettato normativo del CCE, nella fattispecie di causa va escluso qualsivoglia indennizzo. 2.3) Da tutto quanto sopra consegue il rigetto della domanda attorea, con effetto di assorbimento della istanza svolta da parti attrici di rimessione della causa sul ruolo per lo svolgimento di attività istruttoria, del tutto irrilevante in ragione dei motivi di rigetto della domanda attorea, e della questione di costituzionalità, manifestamente infondata (avendo il legislatore, sul piano logico–sistematico, «voluto riconoscere l'applicabilità delle norme speciali nel loro assetto complessivo, comportante un determinante bilanciamento tra interesse collettivo alla realizzazione di una certa opera e gli interesse confliggenti alla realizzazione», Corte di Appello di Bologna, sentenza del 26.1.2021 resa nella procedura RG 39/19) e con effetto di assorbimento delle ulteriori questioni, svolte da parte convenuta, relative all'assenza di una reale lesione del diritto dominicale, all'inosservanza dell'onere probatorio da Cont parte degli attori, alla conformità dell'installazione della alle normative di settore. 2.4) Non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta delle parti attrici, non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass. n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010). 2.5) La complessità delle questioni trattate, l'esistenza di un approccio ermeneutico contrastato ed incerto, concretato in non uniformi scelte esegetiche dei giudici di prime cure, impone la compensazione delle spese processuali tra le parti.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) rigetta la domanda attorea
2) compensa le spese processuali tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 31.10.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI