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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE - LAVORO
Verbale telematico di udienza
Nella causa iscritta al Ruolo Generale al n. 1353/2024 promossa
• da: , con avv. CAVASIN CHRISTIAN Parte_1
• contro: con avv. OSTAN MASSIMO CP_1
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
*** * ***
Oggi, 12/02/2025 avanti al Giudice dott.ssa Maria ES AN sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Cavasin con il legale rappresentante;
per la parte resistente l'avv. Ostan.
L'avv. Cavasin preliminarmente rinuncia alla richiesta di decurtazione del credito contributivo dal momento che l'Irpef non è stata pagata. Quanto al danno, non sembra si sia trattato di questione peregrina a prescindere dal fatto che lo stesso non è stato puntualmente contestato. In fondo la trattenuta per ragioni di danni esiste. Del danno la quantificazione (discredito commerciale) è complessa e ci si rimette al giudice. È innegabile che un danno ci sia stato. Si ritiene poi che la garanzia fosse effettivamente una fideiussione. Si ritiene che si ritenesse di garantire il pagamento degli oneri derivanti del contratto di locazione ivi compreso lo spurgo dei puzzi neri.
L'avv. Ostan evidenzia che c'è un pezzo di carta che garantisce il mancato pagamento dei canoni e che non è richiamato dal contratto di locazione. Non pare esserci la competenza del GdL. Quanto allo spurgo, non è una imputazione personale e diretta al periodo di locazione. Se è una attività non imputabile al periodo di locazione, senza riferimenti al contratto, non si capisce come si possa vantare alcunchè.
Quanto al danno controparte cita l'art. 51 del CCNL. Ma il CCNl parla di preventiva contestazione al lavoratore. A un anno di distanza non sono stati in grado di quantificare alcun preteso controcredito.
Il danno patrimoniale va provato e non può essere liquidato in via equitativa. E la via equitativa comunque prevede la prova del danno e della sua imputabilità e del nesso di causalità. Controparte non ha neppure provato che il lavoratore abbia abbandonato il posto di lavoro. Hanno fatto una contestazione ma non c'è prova.
Il Lavoratore si è dimesso. Regolarmente.
In sede sindacale si era già tentata una conciliazione ma non si è avuta alcuna prova della volontà concreta di transare.
Il procuratore dell'opponente evidenzia che il doc. 10 contiene la contestazione dell'ingiustificato allontanamento dal lavoro. Si chiede di acquisire la busta paga di agosto nella quale è stata trattenuta la indennità di mancato preavviso. E il lavoratore non si è opposto a detta trattenuta. Eventualmente Tribunale di Treviso
si chiede di sentire sul punto come teste di S Lucia di VE già dipendente. Testimone_1
L'avv. Ostan evidenzia che il processo del lavoro ha tempi e modalità e ci si oppone all'acquisizione tardiva di controparte. Se poi controparte ci dice che si è trattenuto il preavviso questo significa che non è stato sanzionato l'abbandono del posto, ma che è solo stato trattenuto il preavviso a fronte di una valida presentazione di dimissioni. CP_ Il procuratore di parte opponente evidenzia che la mancanza della firma del sulla fideiussione non rileva. Il danno patrimoniale è suscettibile di valutazione equitativa quando è di difficile prova: non è dubbio che c'è stato il pregiudizio per la perdita del cliente a causa del mancato rispetto delle scadenze per via della dipartita del lavoratore.
Sul punto si invoca la sentenza 1916/18 Cass.
L'avv Ostan oppone che non c'è prova alcuna dell'avvenuta perdita del cliente.
Il giudice si ritira in camera di consiglio non ritenendo rilevante l'acquisizione della busta paga offerta, dal momento che non è contestato che vi sia stata trattenuta del preavviso.
All'esito, pronuncia sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
Il Giudice dott.ssa Maria ES AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria ES AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1353/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. CAVASIN CHRISTIAN
ricorrente
contro
- 2 - Tribunale di Treviso
• CP_1
con l'avv. OSTAN MASSIMO
resistente
IN PUNTO: opposizione a d.i.
Conclusioni delle parti
PARTE OPPONENTE:
IN VIA PRELIMINARE:
NON concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, rigettando la relativa istanza, ove formulata.
NEL MERITO:
Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 365/2024 del 19/07/2024, RG n. 1113/2024 emesso dal Tribunale di Treviso e, comunque, dichiarare che nulla è dovuto da parte attrice opponente nei confronti della convenuta opposta;
Rigettare le avverse domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti e chiedere l'ammissione di mezzi istruttori nei termini di rito.
- Compenso professionale ed anticipazioni totalmente rifusi, oltre ad accessori come per legge per il presente procedimento.
PARTE RESISTENTE
1 in via preliminare:
- per le ragioni di cui in premessa, atteso che il credito non è contestato e l'opposizione non è fondata su prova scritta o comunque di pronta soluzione, concedersi l'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo opposto n.365/2024 emesso a carico della società in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore;
nel merito:
- in via principale rigettarsi, per le ragioni di cui in premessa, l'opposizione avversaria e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate;
- confermarsi il Decreto Ingiuntivo opposto n.365/25 e n.1113/2024 R.G. e per l'effetto condannarsi la società (c.f. e P.VA ) con sede legale in Via Cal Del Molin 10 a 31025 Santa Parte_2 P.IVA_1
Lucia di VE (TV) in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di CP_1 la somma di €.5.552,44, oltre ad accessori di legge. Spese diritti ed onorari rifusi.
2. In via istruttoria, senza inversione dell'onere, e riservata ogni opportuna istanza dopo che parte avversa avrà assolto all'onere della prova:
2.1 in caso di contestazione richiedere ai sensi dell'art.425 cpc informazioni alla sig.ra
[...]
della UST CISL BELLUNO –TREVISO sulla applicazione al rapporto di lavoro del sig. CP_2 CP_1 alle dipendenze della società del CCNL Legno Arredamento Industria allegato in
[...] Pt_1 giudizio.
2.2 Si chiede l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria portante n.1113/2024 di R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
- 3 - Tribunale di Treviso
È cessata la materia del contendere in ordine alla questione inerente la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive al lordo o al netto (rinviandosi sul punto al contenuto del verbale di udienza che forma parte integrante della presente sentenza).
Quanto all'asserito controcredito da detrarsi rispetto al lordo complessivo (pagamento effettuato dal datore di lavoro / fideiussore per un titolo derivante dal contratto di locazione del dipendente), si osserva quanto segue.
Non opera, nel caso di specie, la compensazione legale, essendo il controcredito addotto in compensazione non solo contestato (Cass. civ. 13208/10), ma anche basato su un contratto di fideiussione esteso al solo pagamento dei canoni di locazione (doc. 6 di parte opponente)1.
Il controcredito opposto per il saldo delle spese di espurgo del pozzo nero inerisce, pertanto, a una compensazione giudiziale (art. 1243 c.c., comma 2), ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, il giudice deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio (Cass. n. 21923/2009).
Quanto al danno lamentato per le improvvise dimissioni del lavoratore, scrive l'opponente: CP_ Il danno che l'improvviso abbandono del posto di lavoro da parte del Sig. ha procurato all'odierna attrice si è sostanziato nell'impossibilità di rispettare le scadenze contrattualmente stabilite quanto alla consegna di alcuni ordini: si tratta, in particolare, della fornitura di componenti in legno per euro 6.896,00 commissionatale dalla ditta britannica OF OU CE (doc. 11). Gli accordi commerciali in essere tra e Pt_1 la committente estera prevedevano l'immediata spedizione del materiale una volta che quest'ultima ne avesse eseguito il pagamento. Benché l'incasso sia regolarmente avvenuto il 24 luglio 2023 (doc. 12), l'odierna attrice non ha però potuto provvedere alla spedizione, così violando i propri obblighi contrattuali, sino al 19 settembre 2023 (doc.
13), a causa della situazione di emergenza generata dall'improvviso abbandono del CP_ posto di lavoro da parte del Sig.
Il cliente estero ha pertanto contestato all'odierna attrice tale inadempimento (doc.
142), esprimendo il suo disappunto ed interrompendo la commissione di nuove forniture a causa della compromissione del rapporto fiduciario precedentemente esistente. 1 Se ne riporta stralcio:
- 4 - Tribunale di Treviso
A detta dell'opponente, la compromissione del rapporto fiduciario lamentata dal cliente avrebbe
“procurato alla un danno sia economico che di immagine, esclusivamente ascrivibile Pt_1 CP_ alla negligente condotta del Sig. di cui si chiede la liquidazione anche in via equitativa”.
Senonché l'opponente da un lato non chiarisce perché il ritardo sia stato determinato proprio dalle dimissioni dell'odierno opposto e non da altri fattori (era solo lui a curare gli ordini di quel cliente? Quale apporto è venuto meno con le sue dimissioni, non altrimenti fronteggiabile, tale da incidere sulle tempistiche di consegna?); dall'altro le allegazioni in ordine al preteso danno economico sono del tutto generiche e non consentono di comprendere quale fosse l'entrata economica aggiuntiva che si prevedeva da quel cliente (quanti ordini aveva già fatto? In quanto tempo? In che percentuale le entrate determinate dagli ordini di quel cliente contribuivano al volume di affari dell'opponente?), e quale sia stato l'ammontare del guadagno atteso ma perduto per il venire meno degli ulteriori affari che ragionevolmente sarebbe stato possibile concludere con quel cliente.
Anche la richiesta di risarcimento del danno all'immagine deve essere respinta attesa la carenza di allegazioni sul nesso causale.
Ne consegue che l'opposizione non può essere accolta.
La condanna alle spese – che si quantificano per entrambe le fasi (monitoria e di opposizione) in base ai parametri di legge e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni trattate - segue la soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
decidendo definitivamente, ogni diversa domanda rigettata:
a) respinge l'opposizione;
b) condanna l'opponente (in persona del legale rappresentante pro tempore) al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite tanto della fase monitoria che della fase di opposizione che liquida in complessivi € 4.000,00= oltre accessori di legge.
Treviso, 12/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria ES AN
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si riporta stralcio della lettera predetta: