Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 778/2022 R.G.
Appello sentenza Tribunale Brindisi n. 1094 del 24.6.2022 Oggetto: permessi retribuiti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere
Dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Stolfa e Adriana Stolfa Parte_1
APPELLANTE - Appellato incidentale
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Giordano CP_1
APPELLATO - Appellante incidentale
FATTO
Per quel che qui rileva con ricorso depositato il 27.1.2021 la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 609/2020, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore di - lavoratrice inquadrata nel livello 6 CP_1
del CCNL di categoria - della somma di € 3.677,12, rivendicata a titolo di permessi retribuiti ex art. 158 CCNL, maturati. A fondamento dell'opposizione la società eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del credito per il periodo precedente il
18.12.2015. Nel merito sosteneva l'infondatezza della pretesa, in quanto la signora
, come tutti i dipendenti della società, aveva sempre osservato un orario di CP_1
deduceva, ancora, che, in relazione alle festività soppresse, la società aveva corrisposto quanto dovuto a titolo di indennità sostitutiva ed eccepiva, in via subordinata, la erroneità dei conteggi. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La parte creditrice, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione con ogni conseguenza.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale -dopo aver richiamato la disciplina contrattuale (art. 158 CCNL) e aver circoscritto l'oggetto del contendere esclusivamente alla pretesa creditoria concernente l'indennità sostitutiva maturata per le ore di r.o.l. non godute (con esclusione delle ore riferite a indennità sostitutiva di festività soppresse, pure disciplinata dall'art. 158 cit.)- riteneva che la mancata fruizione dei permessi fosse dimostrata dai prospetti paga emessi dalla società, che non contenevano alcuna annotazione in ordine alla fruizione dei permessi retribuiti. Circa il preteso assorbimento dei r.o.l. nella pausa giornaliera di quindici minuti -di cui, ad avviso della società, tutti i lavoratori avevano fruito- escludeva che l'art. 158 CCNL consentisse la possibilità di un tale assorbimento, stante anche la diversa finalità dell'istituto delle pause giornaliere
(riconducibili alla previsione di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. 66/2003) rispetto ai r.o.l., e considerato che il generalizzato riconoscimento di sei ore di permesso mensile, con la fruizione di quindici minuti di pausa al giorno, senza alcuna distinzione tra dipendenti part-time e full-time, si sarebbe tradotto nell'attribuzione di un numero di ore di permesso addirittura superiore rispetto a quello previsto dal CCNL;
in ogni caso, non vi era prova documentale di una informativa o di un accordo sindacale in tal senso. Respingeva, inoltre, l'eccezione di prescrizione, in considerazione della natura risarcitoria della indennità rivendicata e della conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale. In ultimo, riteneva corretta la quantificazione del credito, anche in considerazione della mancanza di una contestazione specifica dei conteggi prodotti con il ricorso monitorio. Rigettava, quindi, il ricorso in opposizione, compensando le spese di lite, a causa di difformi orientamenti giurisprudenziali.
La a impugnato tale decisione, censurandola per i seguenti motivi: Parte_1
1) errata applicazione dei principi in materia di onere della prova, in quanto il Tribunale aveva ritenuto che la lavoratrice avesse assolto l'onere della prova in ordine alla mancata fruizione dei permessi attraverso i prospetti paga, senza considerare che questi non avevano valore confessorio e che nessuna previsione normativa imponeva al datore di lavoro di indicare, in busta paga, i minuti di pausa fruiti dai dipendenti. Ha censurato, sotto tale profilo, la mancata ammissione della prova testimoniale, richiesta al fine di dimostrare l'effettiva fruizione delle pause giornaliere secondo le modalità descritte;
2) errata applicazione della contrattazione collettiva di settore, in quanto il Tribunale non aveva correttamente interpretato l'art. 158 CCNL, che permette l'assorbimento dei permessi nelle pause giornaliere. In proposito ha evidenziato che tale assorbimento non contrasterebbe con la previsione di cui all'art. 8 d.lgs. n. 66/2003, in quanto la pausa di quindici minuti -sostitutiva dei r.o.l.- andrebbe ad aggiungersi alla pausa ex art. 8 cit., quale trattamento di miglior favore;
a conferma di tale interpretazione ha richiamato conforme giurisprudenza di merito.
Ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata, con conseguente revoca del citato decreto ingiuntivo, insistendo nell'ammissione delle richieste istruttorie già formulate nel corso del giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio , ha richiamato le difese svolte nel giudizio di CP_1
primo grado e ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza con cui il
Tribunale aveva compensato integralmente le spese di lite, in assenza delle condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. Ha chiesto il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, la condanna della società al pagamento delle spese del doppio grado, insistendo, nel caso di ammissione delle richieste istruttorie di controparte, nell'ammissione dei propri mezzi istruttori.
All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deva darsi atto della formazione del giudicato interno in merito alla insussistenza della prescrizione dei crediti azionati, in quanto l'eccezione di prescrizione non è stata specificamente reiterata nel presente grado di giudizio.
Si richiama in proposito il pacifico indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante, che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr. Cass. n. 10796/2009;
n. 25840/2020).
*
Tanto premesso, i motivi di appello -che stante la loro stretta connessione vanno trattati congiuntamente- appaiono infondati.
Come già indicato in premessa, la società appellante contesta il diritto alla indennità sostitutiva dei permessi retribuiti per r.o.l. -rivendicato da in forza del CP_1
disposto di cui all'art. 158 CCNL, secondo cui “I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 208 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo”- in quanto ritiene che i predetti permessi siano stati fruiti attraverso la riduzione dell'orario di lavoro applicata giornalmente per quindici muniti
(per un totale di sei ore al mese), con conseguente assorbimento degli stessi in tali pause giornaliere, per come consentito dall'art. 158 CCNL, ai sensi del quale resta salvo “…
l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie”.
Ciò posto, è noto l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (cfr. tra le tante
Cass. n. 123115/2003, n. 7445/2000).
Analogo principio è stato affermato con riferimento ai permessi retribuiti, rispetto ai quali la Suprema Corte ha sostenuto che è onere del lavoratore, che assume di non averne goduto, provare di avere prestato la propria attività lavorativa (così tra le altre
Cass. n. 3619/2007).
Tanto chiarito, deve ritenersi che nella specie la lavoratrice abbia assolto all'onere della prova, che alla stessa incombeva, attraverso la produzione delle buste paga relative al periodo in contestazione, che attestano la regolare prestazione di attività lavorativa secondo l'orario di lavoro concordato (part-time al 60%) e che non riportano, invece, alcuna annotazione da cui evincere la riduzione dell'orario di lavoro o la sospensione giornaliera dell'attività lavorativa.
Circa il valore dei predetti documenti, va detto che la Suprema Corte ha più volte riconosciuto che “i prospetti paga hanno piena efficacia di prova legale nei casi in cui, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, e cioè l'imprenditore, assumono carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice, dovendo quest'ultimo, invece, in mancanza di siffatte connotazioni, apprezzarli liberamente" (cfr. Cass. n. 12769/2003); ha precisato, ulteriormente, che "in materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie"
(cfr. Cass. n. 2239/2017).
Nella specie, la prestazione di attività lavorativa è univocamente documentata sulla scorta delle buste paga che non riportano alcuna annotazione che attesti la riduzione dell'orario di lavoro ascrivibile alla fruizione di permessi ex art. 158 CCNL. Né può condividersi quanto affermato dalla società appellante, quando sostiene che l'azienda non aveva l'obbligo di indicare, nei prospetti retributivi consegnati ai lavoratori,
“i pochi minuti di pausa concessi giornalmente”.
Sul punto vale richiamare l'art. 39 d.l. n. 112/2008, che impone al datore di lavoro la istituzione del Libro unico in cui, tra l'altro, deve essere riportato “… un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché' l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi”; l'art. 2 l.n. 4/53 prevede, poi, che “Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo”.
Dal disposto normativo sopra riportato emerge, dunque, che le buste paga costituiscono piena prova, nei confronti del datore di lavoro, dei dati in esse indicati, proprio in ragione della loro specifica normativa, che prevede la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (cfr. Cass. n. 991/2016, n.
15523/2012; n. 2239/2017).
Alla luce delle espresse previsioni di legge e dei suesposti principi di diritto, deve quindi ritenersi che, nella specie, le buste paga emesse dalla società datrice di lavoro -in quanto attestanti la prestazione di attività lavorativa secondo l'orario contrattualmente pattuito, senza alcuna annotazione in merito a riduzioni dell'orario di lavoro o ad assenze riferibili a fruizione di permessi- rappresentino il riconoscimento, da parte datoriale, di un fatto idoneo a fondare il diritto rivendicato dalla lavoratrice.
In conseguenza di ciò deve ritenersi, anche in questa sede, l'inammissibilità e irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalla società.
Da quanto detto consegue, ulteriormente, l'irrilevanza, ai fini del decidere, della prospettazione di parte appellante, secondo cui l'art. 158 CCNL consentirebbe l'“assorbimento” dei permessi in “eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie” (nella specie, l'assorbimento nella pausa giornaliera di quindici minuti). Si ripete, infatti, che, nello specifico caso che occupa, le buste paga -della cui valenza probatoria si è già detto- non recano l'indicazione di alcuna pausa o sospensione giornaliera dell'attività lavorativa idonea ad “assorbire” le ore di permesso per r.o.l. contrattualmente spettanti. Siffatta considerazione rende superflua anche ogni ulteriore valutazione circa la compatibilità delle pause disciplinate dall'art. 8 d.lgs. n. 66/2003 con l'istituto dei permessi per cui è causa.
Vale in ultimo sottolineare -come già rilevato dal Tribunale- che quanto dedotto dalla società, a proposito della fruizione delle pause giornaliere in luogo dei permessi per r.o.l., non appare supportato da alcuna prova documentale, non essendo mai stato rappresentato ai sindacati, nonostante le numerose diffide presentate proprio per ottenere il riconoscimento di quanto dovuto a titolo di permessi retribuiti (cfr. documenti allegati agli atti di parte opposta nel fascicolo di primo grado).
Sulla scorta delle suesposte considerazioni -e in mancanza di specifici motivi di impugnazione relativi alla quantificazione delle somme operata dal Tribunale- l'appello principale deve essere rigettato.
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Appare invece fondato e deve essere accolto l'appello incidentale, con cui si è impugnata la sentenza nella parte relativa alla statuizione sulle spese di lite, che sono state integralmente compensate in ragione della esistenza di orientamenti difformi.
Sul va detto che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
In tale contesto, il generico riferimento a orientamenti difformi, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, non integra nessuna delle ipotesi di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni (cfr. Cass. n.
1521/2016).
La sentenza impugnata deve essere, quindi, parzialmente riformata, limitatamente al capo relativo alla regolazione delle spese processuali, che devono essere liquidate -avuto riguardo al valore della causa- nella misura di cui in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dalla normativa.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del
22.12.2022 da nei confronti di , e sull'appello Parte_1 CP_1
incidentale di quest'ultima nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1
24.6.2022 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata tranne che per il capo relativo alle spese.
Accoglie l'appello incidentale di e, per l'effetto, condanna CP_1 Parte_1
al pagamento delle spese del primo grado, liquidate in € 1.030,00, oltre accessori e
[...]
rimborso spese forfettarie (15%), con distrazione per l'avv. Giuseppe Giordano
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%), con distrazione per l'avv. Giuseppe Giordano.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 22.1.2025
Il Presidente estensore
Dr. Gennaro LOMBARDI