TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/08/2025, n. 3527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3527 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1295/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice Francesco Rinaldi Giudice Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1295/2024 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Alberto Luppi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 4.7.2025) Per parte ricorrente: “in via principale: piaccia al Tribunale pronunciare la separazione dei coniugi e con addebito della separazione al marito. Parte_1 CP_1
Assegnare l'abitazione coniugale, sita in Sirmione, via Verona 28, alla moglie, affinché vi possa abitare con i figli.
Porre a carico del marito un assegno di concorso al mantenimento del figlio, anche in relazione alle esigenze di manutenzione dell'immobile, nella misura mensile di euro 1.000,00, soggetta a rivalutazione Istat annuale.
Condannare al risarcimento dei danni morali patiti da per il CP_1 Parte_1 comportamento aggressivo, ingiurioso e minaccioso, nella misura di euro 15.000,00 o nella diversa misura che verrà accertata o ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia.
In via istruttoria reiterazione delle istanze non ammesse.
Spese ed onorari rifusi”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.2.2024 deduceva di aver contratto con il resistente Parte_1 matrimonio a Vau Dejes (Albania) il 14.9.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sirmione (BS) al n. 12, parte II, serie C, anno 2021, con il regime patrimoniale Per_ della separazione dei beni dal 2021, unione dalla quale erano nati i figli (il 4.8.2002), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (il 14.10.2006), studente di scuola PE superiore alla data di introduzione del giudizio, e che la casa coniugale, in comproprietà fra le parti nella misura di ½ ciascuno, era sita a Sirmione (BS), in via Verona n. 28.
La ricorrente riferiva la sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale per gli atteggiamenti minacciosi e offensivi usati dal marito nei suoi confronti, aggiungendo di lavorare con retribuzione netta mensile di circa € 860,00, mentre il marito, imprenditore edile, avrebbe percepito una retribuzione mensile pari ad € 3.000,00 circa.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione, con addebito al marito, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e PE frequentazioni libere del padre, e, a carico di quest'ultimo, un contributo di € 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un risarcimento del danno di € 15.000,00 per le condotte da lui tenute ai suoi danni. All'esito della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 28.6.2024 e poi rinviata al 12.7.2024 per acquisire l'integrazione della prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte, dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi, in via provvisoria ed urgente, veniva disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni libere del padre, e assegnazione della casa familiare, sita a Sirmione (BS), in via Verona n. 28, alla ricorrente, in qualità di genitore collocatario del minore, e veniva posto, a carico del resistente, un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo PE
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 4.7.2025, il Giudice riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, occorre precisare che, pur presentando il caso oggetto del presente giudizio elementi di transnazionalità, in quanto i coniugi si sono sposati in Albania, sussistono la giurisdizione del Giudice italiano e la competenza territoriale del Tribunale di Brescia.
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE n. 1111/2019, regolamento di applicazione universale, infatti, “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi … le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto…”, e, nel caso di specie, l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata a Sirmione (BS), dove si trovava la casa familiare nella quale entrambe le parti risultavano ancora residenti al momento dell'introduzione del presente giudizio, e dove la ricorrente e il figlio minore vivono tuttora.
Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento suddetto, inoltre, “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”: minorenne alla data di introduzione del presente giudizio, infatti, allora, PE risiedeva abitualmente a Sirmione, ossia in Italia.
Ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, infine, è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”, luogo che, nel caso di specie, è l'Italia, e, in particolare, Sirmione, al momento dell'introduzione del giudizio, con conseguente corretto radicamento del giudizio dinanzi all'intestato Tribunale.
2) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate dalla data della prima udienza, celebrata, a seguito del rinvio, il 12.7.2024, e, già da prima, l'armonia coniugale fra di loro era venuta meno, tanto che la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per le sue presunte condotte minacciose e offensive. Il resistente, inoltre, non si è nemmeno costituito in giudizio.
Tanto basta ai fini della pronuncia della separazione.
3) Sulla domanda di addebito della separazione al resistente
La domanda di addebito della separazione al resistente formulata dalla ricorrente non può che essere rigettata per mancata prova dei relativi presupposti: la ricorrente ha riferito le asserite minacce e offese del marito in modo molto generico, senza darne alcuna prova documentale e articolando al riguardo unicamente due capitoli di prova orale, peraltro inammissibili perché generici, anche da un punto di vista temporale, e insufficienti a dimostrare non solo la condotta del marito inosservante di uno dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., ma anche il nesso di causalità fra la stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale: si conferma, pertanto, sul punto, la valutazione di inammissibilità delle prove orali richieste dalla ricorrente già compiuta dal Giudice Istruttore con ordinanza del 12.7.2024, con conseguente rigetto delle richieste istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
4) Sui provvedimenti relativi ai rapporti, sia personali che economici, fra genitori e figli
Non vi è più luogo a provvedere sulla regolamentazione dei rapporti personali genitori- figlio in quanto costui, nato il [...], è divenuto maggiorenne in corso di causa;
tuttavia, PE preso atto del fatto che egli, economicamente non ancora autosufficiente, avendo appena concluso la scuola media superiore, convive con la madre, situazione di fatto praticata dal
12.7.2024, la casa familiare, sita a Sirmione (BS), in via Verona n. 28, deve essere assegnata alla ricorrente ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. L'art. 147 c.c. impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere i figli, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 143, comma
3, c.c.), e l'art. 315-bis c.c. prevede specularmente il diritto del figlio di essere mantenuto dai genitori. Entrambi i genitori, quindi, sono tenuti a provvedere al mantenimento diretto dei figli,
e il Giudice può anche porre a carico di uno dei due un assegno a titolo di mantenimento indiretto, ove ciò sia necessario a ristabilire un equilibrio fra i coniugi, tenuto conto, fra le altre circostanze, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di loro (art. 337-ter, comma 4, c.c.).
Nel caso di specie, considerati le condizioni reddituali delle parti (la ricorrente è occupata con un reddito netto mensile pari ad € 1.000,00 circa, come risulta dalle Certificazioni Uniche e dall'estratto previdenziale depositati in giudizio, e non ha spese abitative, essendole stata assegnata la casa coniugale, in comproprietà con il marito nella misura di ½ ciascuno, mentre il resistente lavora con un reddito lordo annuale di € 35.115,00 nel 2021, di € 20.309,00 nel
2022, e di € 22.975,00 nel 2023 e avrà presumibilmente spese abitative dopo il suo allontanamento dalla casa familiare), la prevalenza dei compiti domestici e di cura a carico della ricorrente, il valore economico dell'assegnazione della casa familiare, in comproprietà fra i coniugi nella misura di ½, alla ricorrente, l'età e le esigenze del figlio maggiorenne PE
Per_ pacificamente non autosufficiente (mentre l'altra figlia maggiorenne, è economicamente autosufficiente), appare opportuno confermare il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre in sede di prima udienza, pari ad 400,00 mensili, con decorrenza, però, dalla data della prima udienza dinanzi al Giudice delegato in cui le parti sono state autorizzate a vivere separate (perché, sino ad allora, il resistente viveva ancora nella casa familiare e contribuiva in via diretta al mantenimento del figlio), celebrata il 12.7.2024, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5) Sulla richiesta risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente
La domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente non può che essere rigettata per mancata prova della condotta ingiusta del resistente che avrebbe cagionato il danno da risarcire.
6) Sulle spese processuali
Appare opportuno dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente, alla luce del carattere necessario della presente pronuncia, inerente allo status delle persone e ai provvedimenti relativi alla prole, nonché della parziale soccombenza della ricorrente sulle domande svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) Rigetta la domanda di addebito della separazione a CP_1
3) Assegna la casa familiare, sita a Sirmione (BS), in via Verona n. 28, a Pt_1
;
[...]
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 con il versamento di un assegno dell'importo di € 400,00 mensili - con PE decorrenza dalla data della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata, considerato il rinvio, il 12.7.2024 - da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) Rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente;
6) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Presidente estensora Claudia Gheri
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice Francesco Rinaldi Giudice Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1295/2024 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Alberto Luppi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 4.7.2025) Per parte ricorrente: “in via principale: piaccia al Tribunale pronunciare la separazione dei coniugi e con addebito della separazione al marito. Parte_1 CP_1
Assegnare l'abitazione coniugale, sita in Sirmione, via Verona 28, alla moglie, affinché vi possa abitare con i figli.
Porre a carico del marito un assegno di concorso al mantenimento del figlio, anche in relazione alle esigenze di manutenzione dell'immobile, nella misura mensile di euro 1.000,00, soggetta a rivalutazione Istat annuale.
Condannare al risarcimento dei danni morali patiti da per il CP_1 Parte_1 comportamento aggressivo, ingiurioso e minaccioso, nella misura di euro 15.000,00 o nella diversa misura che verrà accertata o ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia.
In via istruttoria reiterazione delle istanze non ammesse.
Spese ed onorari rifusi”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.2.2024 deduceva di aver contratto con il resistente Parte_1 matrimonio a Vau Dejes (Albania) il 14.9.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sirmione (BS) al n. 12, parte II, serie C, anno 2021, con il regime patrimoniale Per_ della separazione dei beni dal 2021, unione dalla quale erano nati i figli (il 4.8.2002), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (il 14.10.2006), studente di scuola PE superiore alla data di introduzione del giudizio, e che la casa coniugale, in comproprietà fra le parti nella misura di ½ ciascuno, era sita a Sirmione (BS), in via Verona n. 28.
La ricorrente riferiva la sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale per gli atteggiamenti minacciosi e offensivi usati dal marito nei suoi confronti, aggiungendo di lavorare con retribuzione netta mensile di circa € 860,00, mentre il marito, imprenditore edile, avrebbe percepito una retribuzione mensile pari ad € 3.000,00 circa.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione, con addebito al marito, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e PE frequentazioni libere del padre, e, a carico di quest'ultimo, un contributo di € 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un risarcimento del danno di € 15.000,00 per le condotte da lui tenute ai suoi danni. All'esito della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 28.6.2024 e poi rinviata al 12.7.2024 per acquisire l'integrazione della prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte, dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi, in via provvisoria ed urgente, veniva disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni libere del padre, e assegnazione della casa familiare, sita a Sirmione (BS), in via Verona n. 28, alla ricorrente, in qualità di genitore collocatario del minore, e veniva posto, a carico del resistente, un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo PE
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 4.7.2025, il Giudice riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, occorre precisare che, pur presentando il caso oggetto del presente giudizio elementi di transnazionalità, in quanto i coniugi si sono sposati in Albania, sussistono la giurisdizione del Giudice italiano e la competenza territoriale del Tribunale di Brescia.
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE n. 1111/2019, regolamento di applicazione universale, infatti, “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi … le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto…”, e, nel caso di specie, l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata a Sirmione (BS), dove si trovava la casa familiare nella quale entrambe le parti risultavano ancora residenti al momento dell'introduzione del presente giudizio, e dove la ricorrente e il figlio minore vivono tuttora.
Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento suddetto, inoltre, “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”: minorenne alla data di introduzione del presente giudizio, infatti, allora, PE risiedeva abitualmente a Sirmione, ossia in Italia.
Ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, infine, è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”, luogo che, nel caso di specie, è l'Italia, e, in particolare, Sirmione, al momento dell'introduzione del giudizio, con conseguente corretto radicamento del giudizio dinanzi all'intestato Tribunale.
2) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate dalla data della prima udienza, celebrata, a seguito del rinvio, il 12.7.2024, e, già da prima, l'armonia coniugale fra di loro era venuta meno, tanto che la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per le sue presunte condotte minacciose e offensive. Il resistente, inoltre, non si è nemmeno costituito in giudizio.
Tanto basta ai fini della pronuncia della separazione.
3) Sulla domanda di addebito della separazione al resistente
La domanda di addebito della separazione al resistente formulata dalla ricorrente non può che essere rigettata per mancata prova dei relativi presupposti: la ricorrente ha riferito le asserite minacce e offese del marito in modo molto generico, senza darne alcuna prova documentale e articolando al riguardo unicamente due capitoli di prova orale, peraltro inammissibili perché generici, anche da un punto di vista temporale, e insufficienti a dimostrare non solo la condotta del marito inosservante di uno dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., ma anche il nesso di causalità fra la stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale: si conferma, pertanto, sul punto, la valutazione di inammissibilità delle prove orali richieste dalla ricorrente già compiuta dal Giudice Istruttore con ordinanza del 12.7.2024, con conseguente rigetto delle richieste istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
4) Sui provvedimenti relativi ai rapporti, sia personali che economici, fra genitori e figli
Non vi è più luogo a provvedere sulla regolamentazione dei rapporti personali genitori- figlio in quanto costui, nato il [...], è divenuto maggiorenne in corso di causa;
tuttavia, PE preso atto del fatto che egli, economicamente non ancora autosufficiente, avendo appena concluso la scuola media superiore, convive con la madre, situazione di fatto praticata dal
12.7.2024, la casa familiare, sita a Sirmione (BS), in via Verona n. 28, deve essere assegnata alla ricorrente ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. L'art. 147 c.c. impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere i figli, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 143, comma
3, c.c.), e l'art. 315-bis c.c. prevede specularmente il diritto del figlio di essere mantenuto dai genitori. Entrambi i genitori, quindi, sono tenuti a provvedere al mantenimento diretto dei figli,
e il Giudice può anche porre a carico di uno dei due un assegno a titolo di mantenimento indiretto, ove ciò sia necessario a ristabilire un equilibrio fra i coniugi, tenuto conto, fra le altre circostanze, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di loro (art. 337-ter, comma 4, c.c.).
Nel caso di specie, considerati le condizioni reddituali delle parti (la ricorrente è occupata con un reddito netto mensile pari ad € 1.000,00 circa, come risulta dalle Certificazioni Uniche e dall'estratto previdenziale depositati in giudizio, e non ha spese abitative, essendole stata assegnata la casa coniugale, in comproprietà con il marito nella misura di ½ ciascuno, mentre il resistente lavora con un reddito lordo annuale di € 35.115,00 nel 2021, di € 20.309,00 nel
2022, e di € 22.975,00 nel 2023 e avrà presumibilmente spese abitative dopo il suo allontanamento dalla casa familiare), la prevalenza dei compiti domestici e di cura a carico della ricorrente, il valore economico dell'assegnazione della casa familiare, in comproprietà fra i coniugi nella misura di ½, alla ricorrente, l'età e le esigenze del figlio maggiorenne PE
Per_ pacificamente non autosufficiente (mentre l'altra figlia maggiorenne, è economicamente autosufficiente), appare opportuno confermare il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre in sede di prima udienza, pari ad 400,00 mensili, con decorrenza, però, dalla data della prima udienza dinanzi al Giudice delegato in cui le parti sono state autorizzate a vivere separate (perché, sino ad allora, il resistente viveva ancora nella casa familiare e contribuiva in via diretta al mantenimento del figlio), celebrata il 12.7.2024, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5) Sulla richiesta risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente
La domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente non può che essere rigettata per mancata prova della condotta ingiusta del resistente che avrebbe cagionato il danno da risarcire.
6) Sulle spese processuali
Appare opportuno dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente, alla luce del carattere necessario della presente pronuncia, inerente allo status delle persone e ai provvedimenti relativi alla prole, nonché della parziale soccombenza della ricorrente sulle domande svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) Rigetta la domanda di addebito della separazione a CP_1
3) Assegna la casa familiare, sita a Sirmione (BS), in via Verona n. 28, a Pt_1
;
[...]
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 con il versamento di un assegno dell'importo di € 400,00 mensili - con PE decorrenza dalla data della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata, considerato il rinvio, il 12.7.2024 - da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) Rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente;
6) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Presidente estensora Claudia Gheri