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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4101/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4101/2023 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cercola (NA), alla via Censi dell'Arco n.
36, presso lo studio dell'Avv. Stefano Genovese, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, alla via CP_1 C.F._1
Bassano del Grappa n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Carmelo Serra e Tiziana Leotta, che lo rappresentano e difendono come per mandato in atti –
APPELLATO
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliata in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina dalla quale è rappresentata e difesa in persona dell'Avv. Giulia Margherita Castiglioni –
APPELLATO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore –
APPELLATO non costituito
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di appello l' ha impugnato la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Roma, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 25.10.2022 con n. 19897/2022
(NRG 10525/2022), non notificata, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In base alle deduzioni ed eccezioni sopra formulate l' , ut supra rappresentata e difesa Parte_1
chiede in accoglimento del presente appello, che venga riformata la sentenza meglio indicata in epigrafe”. A seguito di differimento e fissazione di nuova prima udienza per la data del 3.10.2023, il
Tribunale di Roma convenuto in appello è rimasto contumace essendo allegata la notificazione a mezzo PEC all'avvocatura dello Stato (doc. n. 21 in produzione attorea). Si è costituito, invece, nel presente giudizio di gravame il quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Tribunale adito: 1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall' avverso Parte_2
la sentenza n. 19897/2022, depositata 25/10/2022 del Giudice di Pace di Roma. In subordine, si chiede che l'eventuale condanna alle spese di lite venga contenuta al minimo. 2) Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Si è costituita altresì nel presente giudizio di gravame che ha formulato le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza 1. In via principale, accogliere l'appello proposto dall' e, in riforma della sentenza impugnata, Controparte_4 rigettare la domanda proposta dall'attore in primo grado in quanto inammissibile e/o infondata;
2.
Nel caso di conferma della sentenza impugnata, tenere indenne dalle spese del CP_2 presente grado di giudizio”. Il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 12.6.2024 per la precisazione delle conclusioni e successivamente ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L (di seguito ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_3
19897/2022 del Giudice di Pace di Roma, resa nel giudizio R.G. n. 10525/2022, pubblicata in data
25.10.2022, non notificata, evidenziando che in primo grado aveva proposto CP_1 opposizione all'esecuzione relativamente all'intimazione di pagamento n. 09720219039377980/00 con esclusivo riferimento alle cartelle di pagamento emesse per presunte infrazioni al Codice della
Pagina 2 Strada, eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali presupposti e la successiva prescrizione di alcune delle cartelle di pagamento nonché l'inesistenza della notifica dell'intimazione, in quanto eseguita da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri (nella specie t”). Il Giudice di Pace, decidendo in base al Email_1
principio della ragione più liquida, ha accolto l'opposizione e quindi la domanda dell'attore dichiarando l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento opposta in quanto l'indirizzo indicato non risultava in alcun modo riferibile all' dai pubblici registri, propugnando la tesi Pt_3
giurisprudenziale per cui, in ipotesi di notifiche effettuate mediante indirizzi di posta elettronica non ufficiali, consegue l'inesistenza giuridica della consegna informatica dell'atto tributario proveniente dal soggetto formalmente “sconosciuto” al contribuente. ha contestato la suddetta sentenza Pt_3
eccependo quanto segue: 1) violazione dell'art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973 e d.P.R. n. 68/2005 sulla disciplina della procedura di notifica in base al quale l'indirizzo pec che deve risultare dai pubblici registri è l'indirizzo pec del destinatario e non del mittente, come invece ritenuto dal
Giudice di Pace di Roma di primo grado e che la casella di posta era inequivocabilmente riferibile ad quale soggetto notificatore;
2) violazione degli artt. 160 e 156, c. 3, c.p.c. in quanto Pt_3
qualsiasi vizio relativo alla notificazione è sanato ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto provvedendo a impugnarla tempestivamente;
3) l'opposizione proposta in primo grado era in ogni caso da ritenere improcedibile in quanto l'opponente ometteva di iscrivere a ruolo la causa di opposizione;
4) la corretta notificazione delle cartelle di pagamento e l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione. La difesa di parte appellante ha, infine, eccepito la carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative all'omessa notifica degli atti propedeutici all'iscrizione al ruolo (verbali di violazione del c.d.s.) in quanto nel caso di riscossione di somme a mezzo ruolo legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso alla cartella esattoriale emessa dall'ente di esazione è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo, e non il soggetto incaricato della riscossione.
La difesa del convenuto/appellato ha contestato le eccezioni della parte appellante e CP_1
dedotto quanto segue: 1) l'esistenza di numerose sentenze della CTP di Roma in cui era stato sostenuto che qualora la notifica di atti impositivi non provenga da PEC ufficiali ma dall'indirizzo t. la stessa deve considerarsi inesistente;
2) l'azione Email_1
in primo grado non era da considerarsi improcedibile in quanto non sussiste alcuna causa di decadenza;
3) il credito era prescritto anche ammettendo un'eventuale regolarità nella notifica essendo stata notificata l'intimazione di pagamento in data 11.1.2022, ossia oltre il termine quinquennale di cui al combinato disposto dell'art. 209 C.d.s. e 28 L. 689/81; 4) le notifiche degli
Pagina 3 asseriti atti interruttivi non si erano perfezionate in quanto non risultavano effettuate le ulteriori ricerche le ai sensi dell'art 139 c.p.c. l'ufficiale giudiziario era tenuto ad effettuare in caso di notifica nelle mani del portiere. La difesa di convenuto/appellato ha dedotto la CP_2 regolarità del procedimento di notifica delle cartelle esattoriali e dell'intimazione di pagamento in quanto eseguita nelle mani di un soggetto abilitato dalla legge ai sensi dell'art. 139, quarto comma,
c.p.c. (portiere dello stabile). A tal proposito la difesa di ha citato la sentenza della CP_2
Corte di Cassazione secondo cui: “La consegna dell'atto a mani del portiere assicura già di per sé che l'atto stesso è pervenuto nella sfera del destinatario, essendo la consegna avvenuta a persona abilitata alla ricezione dello stesso e risultando, comunque, accertato l'effettivo domicilio di quest'ultimo. Ne consegue che il successivo invio della raccomandata costituisce una semplice ulteriore garanzia per impedire che possano verificarsi omissioni da parte del portiere nella consegna effettiva dell'atto senza che sia peraltro necessaria alcuna prova dell'effettiva consegna della stessa al destinatario, dovendosi comunque dare per acquisita l'avvenuta notifica” (Cassazione civile sez. I, n. 1268 del 2016). La difesa di ha, infine, sottolineato la regolarità della CP_2
notifica effettuata tramite indirizzo pec non censito nei pubblici registri in quanto in base alla normativa vigente è il solo domicilio digitale del destinatario a dover risultare censito nei pubblici registri e non anche l'indirizzo del mittente (segnalando sul punto: “Cass. n. 15979/2022; Tribunale di Roma sent. n. 11916/2023”). Non risulta appello incidentale. Risulta pacifica la tempestività dell'appello. La questione principale posta da innanzi al giudice del gravame concerne Pt_3
l'argomento della notifica inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata non censito nei pubblici elenchi di cui al combinato disposto degli artt. 3 bis comma 1 della L. n. 53 del 1994 e art. 16 ter del D.L. n. 179 del 2012. Recentemente la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 26682 del
14-10-2024 si è attestata sulla tesi della validità e non nullità della notifica a mezzo PEC inviata da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi qualora sia certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente, e qualora abbia comunque permesso al destinatario di difendersi. Tale ultima tesi ribadita con l'Ordinanza n. 26682 del 14-10-2024 dalla giurisprudenza di legittimità si fonda anche sull'argomentazione per cui la più stringente disciplina di cui all'art. 3 bis comma 1 della L. 53/1994 è da circoscriversi alle sole notifiche eseguite dagli avvocati. Alla luce del suddetto più recente orientamento della Corte di
Cassazione, che qui si condivide, essendo da un lato chiarificatore in ordine all'ambito applicativo dell'art. 3 bis comma 1della L. 53/1994, e dall'altro essendo ispirato al principio generale di conservazione degli atti che abbiano raggiunto lo scopo, l'appello proposto da va accolto e Pt_3 la sentenza appellata va riformata con il rigetto dell'opposizione proposta da in primo CP_1
grado, e ciò in quanto dalla documentazione di sulle notifiche e sugli atti interruttivi della Pt_3
Pagina 4 prescrizione non può ritenersi estinto o insussistente il diritto azionato da avendo altresì la Pt_3
difesa di contestato la mancata iscrizione a ruolo del primo procedimento di opposizione, Pt_3
eccependo il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c. in ordine a contestazioni sulle notificazioni inquadrabili nella disciplina delle opposizioni agli atti esecutivi. Rispetto all'
“an” ovvero al diritto ad agire anche esecutivamente in ordine alla pretesa creditoria fatta valere da essendo stato possibile identificare la provenienza e l'oggetto delle notificazioni, essendo Pt_3
stato possibile esercitare il diritto di difesa da parte del destinatario delle notificazioni, non può essere accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. finalizzata ad accertare inesistenza del diritto per maturata prescrizione a ciò ostando gli atti interruttivi della prescrizione indicati e prodotti da
Anche in riferimento alla notificazione a mani del portiere, di uno degli atti interruttivi della Pt_3
prescrizione, sul quale vi è stato dibattito tra le difese delle parti in causa, eventuali irregolarità o nullità del procedimento di notificazione a mani del portiere devono ritenersi sanate dal raggiungimento dello scopo della notifica e dalla conoscibilità da parte del destinatario dell'atto notificato a mani del portiere, non essendo stato dedotto né provato che l'atto notificato non sia stato in concreto mai consegnato al destinatario. La questione dirimente relativa alla validità della notificazione a mezzo PEC inviata da indirizzo non censito nei pubblici elenchi è stata esposta a diversificata esegesi giurisprudenziale, tenuto conto che la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia recentemente, nonché nelle more del presente giudizio con l'Ordinanza n. 26682 del 14-10-
2024, pertanto si reputano sussistenti i motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1
appellata n. 19897/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma, resa nel giudizio R.G. n. 10525/2022, pubblicata in data 25.10.2022, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da . Spese CP_1
del doppio grado di giudizio compensate.
Roma, 16-1-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4101/2023 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cercola (NA), alla via Censi dell'Arco n.
36, presso lo studio dell'Avv. Stefano Genovese, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, alla via CP_1 C.F._1
Bassano del Grappa n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Carmelo Serra e Tiziana Leotta, che lo rappresentano e difendono come per mandato in atti –
APPELLATO
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliata in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina dalla quale è rappresentata e difesa in persona dell'Avv. Giulia Margherita Castiglioni –
APPELLATO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore –
APPELLATO non costituito
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di appello l' ha impugnato la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Roma, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 25.10.2022 con n. 19897/2022
(NRG 10525/2022), non notificata, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In base alle deduzioni ed eccezioni sopra formulate l' , ut supra rappresentata e difesa Parte_1
chiede in accoglimento del presente appello, che venga riformata la sentenza meglio indicata in epigrafe”. A seguito di differimento e fissazione di nuova prima udienza per la data del 3.10.2023, il
Tribunale di Roma convenuto in appello è rimasto contumace essendo allegata la notificazione a mezzo PEC all'avvocatura dello Stato (doc. n. 21 in produzione attorea). Si è costituito, invece, nel presente giudizio di gravame il quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Tribunale adito: 1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall' avverso Parte_2
la sentenza n. 19897/2022, depositata 25/10/2022 del Giudice di Pace di Roma. In subordine, si chiede che l'eventuale condanna alle spese di lite venga contenuta al minimo. 2) Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Si è costituita altresì nel presente giudizio di gravame che ha formulato le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza 1. In via principale, accogliere l'appello proposto dall' e, in riforma della sentenza impugnata, Controparte_4 rigettare la domanda proposta dall'attore in primo grado in quanto inammissibile e/o infondata;
2.
Nel caso di conferma della sentenza impugnata, tenere indenne dalle spese del CP_2 presente grado di giudizio”. Il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 12.6.2024 per la precisazione delle conclusioni e successivamente ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L (di seguito ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_3
19897/2022 del Giudice di Pace di Roma, resa nel giudizio R.G. n. 10525/2022, pubblicata in data
25.10.2022, non notificata, evidenziando che in primo grado aveva proposto CP_1 opposizione all'esecuzione relativamente all'intimazione di pagamento n. 09720219039377980/00 con esclusivo riferimento alle cartelle di pagamento emesse per presunte infrazioni al Codice della
Pagina 2 Strada, eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali presupposti e la successiva prescrizione di alcune delle cartelle di pagamento nonché l'inesistenza della notifica dell'intimazione, in quanto eseguita da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri (nella specie t”). Il Giudice di Pace, decidendo in base al Email_1
principio della ragione più liquida, ha accolto l'opposizione e quindi la domanda dell'attore dichiarando l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento opposta in quanto l'indirizzo indicato non risultava in alcun modo riferibile all' dai pubblici registri, propugnando la tesi Pt_3
giurisprudenziale per cui, in ipotesi di notifiche effettuate mediante indirizzi di posta elettronica non ufficiali, consegue l'inesistenza giuridica della consegna informatica dell'atto tributario proveniente dal soggetto formalmente “sconosciuto” al contribuente. ha contestato la suddetta sentenza Pt_3
eccependo quanto segue: 1) violazione dell'art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973 e d.P.R. n. 68/2005 sulla disciplina della procedura di notifica in base al quale l'indirizzo pec che deve risultare dai pubblici registri è l'indirizzo pec del destinatario e non del mittente, come invece ritenuto dal
Giudice di Pace di Roma di primo grado e che la casella di posta era inequivocabilmente riferibile ad quale soggetto notificatore;
2) violazione degli artt. 160 e 156, c. 3, c.p.c. in quanto Pt_3
qualsiasi vizio relativo alla notificazione è sanato ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto provvedendo a impugnarla tempestivamente;
3) l'opposizione proposta in primo grado era in ogni caso da ritenere improcedibile in quanto l'opponente ometteva di iscrivere a ruolo la causa di opposizione;
4) la corretta notificazione delle cartelle di pagamento e l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione. La difesa di parte appellante ha, infine, eccepito la carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative all'omessa notifica degli atti propedeutici all'iscrizione al ruolo (verbali di violazione del c.d.s.) in quanto nel caso di riscossione di somme a mezzo ruolo legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso alla cartella esattoriale emessa dall'ente di esazione è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo, e non il soggetto incaricato della riscossione.
La difesa del convenuto/appellato ha contestato le eccezioni della parte appellante e CP_1
dedotto quanto segue: 1) l'esistenza di numerose sentenze della CTP di Roma in cui era stato sostenuto che qualora la notifica di atti impositivi non provenga da PEC ufficiali ma dall'indirizzo t. la stessa deve considerarsi inesistente;
2) l'azione Email_1
in primo grado non era da considerarsi improcedibile in quanto non sussiste alcuna causa di decadenza;
3) il credito era prescritto anche ammettendo un'eventuale regolarità nella notifica essendo stata notificata l'intimazione di pagamento in data 11.1.2022, ossia oltre il termine quinquennale di cui al combinato disposto dell'art. 209 C.d.s. e 28 L. 689/81; 4) le notifiche degli
Pagina 3 asseriti atti interruttivi non si erano perfezionate in quanto non risultavano effettuate le ulteriori ricerche le ai sensi dell'art 139 c.p.c. l'ufficiale giudiziario era tenuto ad effettuare in caso di notifica nelle mani del portiere. La difesa di convenuto/appellato ha dedotto la CP_2 regolarità del procedimento di notifica delle cartelle esattoriali e dell'intimazione di pagamento in quanto eseguita nelle mani di un soggetto abilitato dalla legge ai sensi dell'art. 139, quarto comma,
c.p.c. (portiere dello stabile). A tal proposito la difesa di ha citato la sentenza della CP_2
Corte di Cassazione secondo cui: “La consegna dell'atto a mani del portiere assicura già di per sé che l'atto stesso è pervenuto nella sfera del destinatario, essendo la consegna avvenuta a persona abilitata alla ricezione dello stesso e risultando, comunque, accertato l'effettivo domicilio di quest'ultimo. Ne consegue che il successivo invio della raccomandata costituisce una semplice ulteriore garanzia per impedire che possano verificarsi omissioni da parte del portiere nella consegna effettiva dell'atto senza che sia peraltro necessaria alcuna prova dell'effettiva consegna della stessa al destinatario, dovendosi comunque dare per acquisita l'avvenuta notifica” (Cassazione civile sez. I, n. 1268 del 2016). La difesa di ha, infine, sottolineato la regolarità della CP_2
notifica effettuata tramite indirizzo pec non censito nei pubblici registri in quanto in base alla normativa vigente è il solo domicilio digitale del destinatario a dover risultare censito nei pubblici registri e non anche l'indirizzo del mittente (segnalando sul punto: “Cass. n. 15979/2022; Tribunale di Roma sent. n. 11916/2023”). Non risulta appello incidentale. Risulta pacifica la tempestività dell'appello. La questione principale posta da innanzi al giudice del gravame concerne Pt_3
l'argomento della notifica inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata non censito nei pubblici elenchi di cui al combinato disposto degli artt. 3 bis comma 1 della L. n. 53 del 1994 e art. 16 ter del D.L. n. 179 del 2012. Recentemente la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 26682 del
14-10-2024 si è attestata sulla tesi della validità e non nullità della notifica a mezzo PEC inviata da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi qualora sia certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente, e qualora abbia comunque permesso al destinatario di difendersi. Tale ultima tesi ribadita con l'Ordinanza n. 26682 del 14-10-2024 dalla giurisprudenza di legittimità si fonda anche sull'argomentazione per cui la più stringente disciplina di cui all'art. 3 bis comma 1 della L. 53/1994 è da circoscriversi alle sole notifiche eseguite dagli avvocati. Alla luce del suddetto più recente orientamento della Corte di
Cassazione, che qui si condivide, essendo da un lato chiarificatore in ordine all'ambito applicativo dell'art. 3 bis comma 1della L. 53/1994, e dall'altro essendo ispirato al principio generale di conservazione degli atti che abbiano raggiunto lo scopo, l'appello proposto da va accolto e Pt_3 la sentenza appellata va riformata con il rigetto dell'opposizione proposta da in primo CP_1
grado, e ciò in quanto dalla documentazione di sulle notifiche e sugli atti interruttivi della Pt_3
Pagina 4 prescrizione non può ritenersi estinto o insussistente il diritto azionato da avendo altresì la Pt_3
difesa di contestato la mancata iscrizione a ruolo del primo procedimento di opposizione, Pt_3
eccependo il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c. in ordine a contestazioni sulle notificazioni inquadrabili nella disciplina delle opposizioni agli atti esecutivi. Rispetto all'
“an” ovvero al diritto ad agire anche esecutivamente in ordine alla pretesa creditoria fatta valere da essendo stato possibile identificare la provenienza e l'oggetto delle notificazioni, essendo Pt_3
stato possibile esercitare il diritto di difesa da parte del destinatario delle notificazioni, non può essere accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. finalizzata ad accertare inesistenza del diritto per maturata prescrizione a ciò ostando gli atti interruttivi della prescrizione indicati e prodotti da
Anche in riferimento alla notificazione a mani del portiere, di uno degli atti interruttivi della Pt_3
prescrizione, sul quale vi è stato dibattito tra le difese delle parti in causa, eventuali irregolarità o nullità del procedimento di notificazione a mani del portiere devono ritenersi sanate dal raggiungimento dello scopo della notifica e dalla conoscibilità da parte del destinatario dell'atto notificato a mani del portiere, non essendo stato dedotto né provato che l'atto notificato non sia stato in concreto mai consegnato al destinatario. La questione dirimente relativa alla validità della notificazione a mezzo PEC inviata da indirizzo non censito nei pubblici elenchi è stata esposta a diversificata esegesi giurisprudenziale, tenuto conto che la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia recentemente, nonché nelle more del presente giudizio con l'Ordinanza n. 26682 del 14-10-
2024, pertanto si reputano sussistenti i motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1
appellata n. 19897/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma, resa nel giudizio R.G. n. 10525/2022, pubblicata in data 25.10.2022, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da . Spese CP_1
del doppio grado di giudizio compensate.
Roma, 16-1-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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