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29 aprile 2006
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16 settembre 2010
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19 dicembre 2017
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28 agosto 2020
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Art. 283. (definizioni) 1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o piu' generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale negli altri casi;
d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;
g) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW;
h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto gia' installato e che richieda la dichiarazione di conformita' di cui all' articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ;
i) autorita' competente: l'autorita' responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all' articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , e dal ((decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis)) del citato decreto legislativo, o altra autorita' indicata dalla legge regionale;
l) installatore: il soggetto indicato dall' articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ;
m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dal ((decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis)) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 .;
n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.
a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o piu' generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale negli altri casi;
d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;
g) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW;
h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto gia' installato e che richieda la dichiarazione di conformita' di cui all' articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ;
i) autorita' competente: l'autorita' responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all' articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , e dal ((decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis)) del citato decreto legislativo, o altra autorita' indicata dalla legge regionale;
l) installatore: il soggetto indicato dall' articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ;
m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dal ((decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis)) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 .;
n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.
Commentari • 5
- 1. Cassazione civile n. 25520/2006https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) La parificazione dei comuni con più di quarantamila abitanti alle province, ai fini della titolarità del potere di effettuare controlli sull'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai sensi dell'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, non può dirsi venuta meno per effetto di norme successive, ed in particolare dell'art. 31, comma secondo, lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - il quale non ha tacitamente abrogato la predetta disposizione, non avendo introdotto una ripartizione delle competenze incompatibile con quella da essa prevista, né avendo dettato una disciplina organica della materia - ma ha trovato anzi conferma …
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Giurisprudenza • 15
- 1. Trib. Genova, sentenza 18/12/2024, n. 3293Provvedimento: n. 6730/2023 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice, LE GA, ha pronunciato la seguente SENTENZA Ai sensi degli artt. 350 bis c.p.c. e 281 sexies terzo comma c.p.c., nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. r.g. 6730/2023 promossa da: Parte_1 CF e P IVA P.IVA_1 , con sede in Roma, al Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, in persona le legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura speciale in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio dall'avv. Elisa Bertogli, presso la quale è elettivamente domiciliata, -parte appellante nei confronti di Controparte_1 …Leggi di più...
- improponibilità appello·
- legittimazione attiva·
- art. 350 bis c.p.c.·
- responsabilità civile·
- concessione di servizi·
- art. 2054 c.c.·
- cessione del credito·
- onere della prova·
- danno da incidente stradale·
- art. 281 sexies c.p.c.