Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/05/2025, n. 4447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4447 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1355/2022 promossa da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Piera Pellegrinelli Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Lelio Luigi De Zan e dell'avv. Antonio Tomaino, elettivamente domiciliata in Via G. B. Pirelli n. 24, presso i difensori CP_1
CONVENUTO
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia Ill.mo Giudice Istruttore, Dott.ssa Perfetti, contrariis reiectis: In via principale:
- dato atto della conclusione del contratto e del successivo recesso unilaterale, ex art. 1671 c.c., operato dal , condannare il Controparte_1 Controparte_1
, in persona del Su re, a tenere ind Pt_1
in persona del suo legale rappresentante, delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e
[...]
mancato guadagno;
con conseguente condanna del , in Controparte_1 persona del Suo amministratore protempore a corrispondere a favore della società pagina 1 di 13
oltre alla rivalutazione monetaria del dovuto, secondo gli indici ISTAT, e gli interessi legali al tasso moratorio ex d.lgs. 231/02, dalla data del fatto al saldo effettivo, per tutte le argomentazioni formulate in narrativa;
- dato atto della conclusione del contratto, nel caso in cui l'autorità giudiziaria adita non ravvisasse il recesso unilaterale, ex art. 1671 c.c., da parte del , Controparte_1 accertare e dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per fatto e colpa del e condannare il , in persona del Controparte_2 Controparte_1
Suo amministratore pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni, a favore della società in persona del suo legale rappresentante, quantificati nella somma di euro Parte_1
693.281, o in quella somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, in ogni caso da intendersi al netto dell'IVA e degli oneri accessori;
oltre alla rivalutazione monetaria del dovuto, secondo gli indici ISTAT, e gli interessi legali al tasso moratorio ex d.lgs. 231/02, dalla data del fatto al saldo effettivo, per tutte le argomentazioni formulate in narrativa. In via subordinata:
- nell'ipotesi in cui l'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita non dovesse ravvisare, nel caso di specie, la conclusione di un contratto tra le parti, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1337 c.c. del , in persona del Suo amministratore pro- Controparte_1 tempore, per i fatti e
- di conseguenza, condannare il , in persona del Suo Controparte_1 amministratore pro-tempore, al ris a favore della società in persona del suo legale rappresentante e quantificati nella somma di € Parte_1
in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, in ogni caso da intendersi al netto dell'IVA e degli oneri accessori;
oltre alla rivalutazione monetaria del dovuto, secondo gli indici ISTAT, e gli interessi legali dalla data del fatto al saldo effettivo, per tutte le argomentazioni formulate in narrativa. In via istruttoria: […]” Si rinvia al foglio di pc depositato in data 28.11.2024.
Per il convenuto:
“NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: Respingere tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti del
[...]
in poiché infondate in fatto e in diritto e comunque non Controparte_3 CP_1 oni ste in atti e, per l'effetto: 1) respingere qualsiasi richiesta di rimborso di spese asseritamente sostenute, ma in realtà mai preventivate e approvate, né comunque documentate e giustificate;
pagina 2 di 13 2) respingere qualsiasi richiesta di pagamento di “lavori eseguiti” a favore del da parte della in quanto alcuna attività esecutiva è stata mai CP_1 Pt_1
3) respingere qualsiasi richiesta risarcitoria relativa al danno emergente o al lucro cessante in quanto priva di alcun riscontro probatorio anche solo documentale. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste sulla richiesta di ammissione della prova per interpello e per testi sui capitoli di cui in narrativa dell'atto di citazione e relative memorie istruttorie/note d'udienza, con i testi ivi indicati, da intendersi qui integralmente riportati, trascritti e preceduti dal prefisso “vero o no che”. Si insiste altresì per l'ammissione delle richieste di “integrazione istruttoria” formulate con note scritte datate 11.11.2023 ritualmente depositate per l'udienza del 14.11.2023, al fine di disporre il richiesto supplemento di indagine ovvero la chiamata avanti a sé del CTU, unitamente ai CTP, per rendere chiarimenti sui temi trattati nelle citate note scritte per l'udienza, in via subordinata rispetto alla richiesta di supplemento di indagini. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali 15%, Iva e c.p.a., come per legge. IN VIA SUBORDINATA: Limitare la condanna a carico di parte convenuta alla sola somma di € 20.980,63, per come indicata nel proprio “parere tecnico economico ai meri fini transattivi” datato 6.7.2023 e da ritenersi verosimilmente adeguata a coprire le spese di progettazione. Con vittoria delle spese di lite e di CTU, o quantomeno loro compensazione integrale, in quanto tale proposta transattiva, seppur formulata in corso di causa, non è stata accolta dall'attrice.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha evocato in giudizio il Parte_1 Controparte_3
, sito in alla Via Medeghino n. 24, deducendo che: - in qualità di General CP_1
Contractor, offre ai propri clienti un servizio “chiavi in mano” per l'accesso alle agevolazioni fiscali del c.d. Superbonus 110%; - nel mese di ottobre 2020, è stata contattata dal perché interessato alla ristrutturazione Controparte_3 degli immobili che lo compongono mediante interventi agevolabili con il Superbonus 110%, più in particolare con i c.d. Ecobonus e Sismabonus;
- ha così effettuato e presentato due studi di fattibilità, sottoponendo al Condominio la propria offerta contrattuale (docc. 1-3); - in sede di assemblea condominiale, svoltasi in data 18.05.2021, pagina 3 di 13 in seconda convocazione e alla presenza del legale rappresentante di , il Pt_1
Condominio ha deliberato di conferire ad essa attrice l'incarico di realizzare le opere e di nominare una Commissione per la verifica delle condizioni contrattuali (doc. 7 e pag. 23 atto di citazione); - successivamente, fino alla fine del mese di luglio 2021, le parti, anche per il tramite dei rispettivi legali, si sono confrontate in ordine alla stesura del testo del contratto, scambiandosi via email la relativa bozza, di volta in volta rivista, e nel contempo tenendo un incontro in data 7.07.2021 (docc. 8-23, 26-32); - senonché, con email del 29.07.2021, l'amministratore del le ha comunicato Controparte_1 condizioni sostanziali del tutto nuove, pretese dalla Commissione, nonché la modifica di aspetti già deliberati (doc. 33); - nonostante la disponibilità di a far fronte a tali Pt_1 richieste, il ha dapprima manifestato il proprio dissenso in ordine al testo CP_1 contrattuale allora raggiunto e poi, in data 13.08.2021, ha comunicato di non volerle più affidare i lavori in questione, stante il rifiuto espresso dalla Commissione (docc. 35 e 38);
- tuttavia, poiché il contratto inter partes si è concluso in occasione dell'assemblea condominiale del 18.05.2021, ha diritto ad essere tenuta indenne dal a CP_1 mente dell'art. 1671 c.c., delle spese sostenute e del mancato guadagno, per la somma complessiva di € 693.281,00, al netto di Iva e contributi (cfr. conteggi pagg. 23 e 24 atto di citazione e docc. 42-50), ovvero di essere risarcita per la predetta somma in conseguenza della risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.; - qualora, invece, non dovesse ravvisarsi l'avvenuta conclusione di un contratto tra le parti, il CP_1 avrebbe interrotto ingiustificatamente le trattative, giunte ad un stadio
[...] avanzato, in violazione della norma di cui all'art. 1337 c.c.; - pertanto, quest'ultimo è tenuto al risarcimento dei conseguenti danni sofferti da essa attrice, rappresentati dalle spese sostenute durante le trattative, per complessivi € 235.447,00 (docc. 53-56), e dalla perdita di ulteriori occasioni, quantificabili in € 702.000,00 (doc. 57). Ha dunque chiesto, premessa la conclusione del contratto inter partes, l'accertamento del successivo recesso del a mente dell'art. 1671 c.c., e la Controparte_1 conseguente condanna dello stesso ad indennizzarla per la complessiva somma di € 693.281,00 di cui si è detto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data del fatto al saldo effettivo, oppure l'accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo ex art. 1453 Controparte_1
c.c., con condanna al risarcimento in suo favore dei conseguenti danni, quantificabili nella predetta misura di € 693.281,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs.
pagina 4 di 13 n. 231/2002 dalla data del fatto al saldo effettivo;
in via subordinata, l'accertamento della responsabilità ex art. 1337 c.c. in capo al e la condanna dello Controparte_1 stesso a risarcirle i danni subiti, pari ad € 937.446,70, al netto di Iva ed oneri accessori, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data del fatto al saldo effettivo. Il si è costituito in giudizio, contestando Controparte_4
l'avvenuta conclusione di un contratto tra le parti in quanto, con la delibera assembleare del 18.05.2021, l'affidamento dell'incarico a sarebbe stato subordinato alla verifica Pt_1 delle condizioni contrattuali ad opera della e del legale scelto dal CP_5
Condominio, e la medesima avrebbe espresso parere negativo. Infatti – CP_5 prosegue il – alla base della volontà di non aderire alla proposta CP_1 contrattuale formulata dall'attrice vi sarebbero stati molteplici fattori, rilevati in sede di trattative, e per i quali si rinvia alle pagg. 34 e 35 della comparsa di costituzione e risposta;
pertanto, non avendo accolto le richieste del volte a Pt_1 CP_1 superare le criticità rappresentate e, più in generale, essendo state apportate diverse modifiche alla bozza contrattuale, senza mai pervenire ad un testo condiviso, le trattative si sarebbero interrotte per reciproca volontà delle parti. In ogni caso, anche a voler ritenere perfezionato un contratto inter partes, vi sarebbe stata la successiva caducazione dello stesso a seguito del venir meno del presupposto, noto ad entrambi i contraenti, dell'accesso alle agevolazioni fiscali per l'esecuzione dei lavori a costo zero. In punto indennizzo o risarcimento danni domandato dall'attrice, il convenuto ha rappresentato: - il difetto di prova in ordine alle asserite spese sostenute da e, Pt_1 ancor prima, alle attività professionali ad esse sottese, tanto più che alcuna prestazione professionale avrebbe dovuto essere avviata prima della sottoscrizione del contratto (doc. 6); - che le uniche attività professionali poste in essere da concernono gli Pt_1 studi di fattibilità per l'accesso al Superbonus 110%, il cui valore è stato stimato dalla stessa nella misura di € 5.000,00 (doc. 2), e le spese ex adverso allegate sono Pt_1 riconducibili all'attività confluita negli studi di fattibilità, “con la conseguenza che il riconoscimento a latere di dette somme comporterebbe una duplicazione delle voci di spesa in capo al Condominio” (pag. 53, comparsa di costituzione); - che non risultano provate le voci di danno richieste dall'attrice, in via principale, in termini di “mancato guadagno”, e in via subordinata, come “perdita di ulteriori occasioni”. pagina 5 di 13 Ha dunque concluso per il rigetto delle domande attoree. All'udienza di prima comparizione delle parti sono stati concessi i termini ex art. 183.6 c.p.c.; con ordinanza resa in data 2.03.2023 è stata disposta CTU;
dopo il deposito dell'elaborato peritale, è stata rigettata la richiesta di supplemento di indagine e, in subordine, di richiamo del CTU a chiarimenti formulata dal convenuto e non sono stati ammessi i mezzi di prova orale indicati dalle parti, per le ragioni illustrate nell'ordinanza del 23.01.2024, qui richiamata e ribadita;
sulle conclusioni delle parti, come precisate con note scritte ex art. 127ter c.p.c., la causa è entrata nella fase decisionale. Ciò premesso, l'attrice ha chiesto, in via principale, l' accertamento della avvenuta conclusione di un contratto tra le parti e del recesso esercitato dal
[...]
e, per l'effetto, la condanna di quest'ultimo, a mente dell'art. 1671 c.c ad Controparte_3 indennizzarla delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno nella misura di € 693.281,00 al netto di Iva ed oneri accessori;
alternativamente, ha chiesto che il contratto concluso inter partes fosse dichiarato risolto a mente dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento del convenuto, con condanna dello stesso a risarcirle i danni nella predetta misura di € 693.281,00. Tali domande sono infondate e vanno rigettate. Invero, deve escludersi che le parti siano giunte effettivamente alla conclusione di un contratto. Dalle deduzioni svolte e dalla documentazione versata in atti non risulta che, in sede di assemblea condominiale, tenutasi in data 18.05.2021 alla presenza del legale rappresentante di l'ing. vi sia stata accettazione, da Parte_1 Controparte_6 parte del Condominio, di una proposta contrattuale formulata da ad esito degli Pt_1 studi di fattibilità svolti ma soltanto che l'assemblea ha autorizzato l'amministratore a sottoscrivere l'incarico a , di progettazione e realizzazione delle opere “previa Pt_1 verifica delle condizioni contrattuali da parte del legale prescelto e della commissione” allo scopo nominata (doc. 7 attrice). Infatti, nel periodo successivo e fino alla data del 13.08.2021, tra le parti medesime si sono svolte trattative aventi ad oggetto proprio la definizione delle diverse clausole contrattuali in vista del raggiungimento di un testo condiviso, da sottoscrivere agli effetti di cui all'art. 1326 c.c. Si vedano, ad esempio, le numerose e-mail con le quali, durante il suddetto arco temporale, ed il , nella persona dell'amministratore Pt_1 Controparte_1 CP_7
pagina 6 di 13 oppure i rispettivi legali si sono trasmessi la “bozza” del contratto, di volta in CP_8 volta modificata sulla scorta delle reciproche richieste (docc. 8, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 26, 30 attrice), e si sono confrontati costantemente in ordine alle clausole contrattuali, alle informazioni da inserire nel testo, alla documentazione da allegare (cfr. docc. 11, 17, 19, 20, 21 attrice e docc. 9, 12, 15, 17, 18, 19 convenuto). Alcun contratto però è stato concluso dalle parti all'esito della delibera assembleare del 13.08.2021 in quanto, si ribadisce, allora non vi era un regolamento contrattuale già puntualmente individuato e discusso dalle parti medesime, né tantomeno reciprocamente approvato. Pertanto, le domande attoree, di accertamento del recesso del convenuto ex art. 1671 c.c.
o di dichiarazione della risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. vanno respinte. Relativamente alla domanda, svolta in via subordinata dall'attrice, di accertamento della responsabilità del a mente dell'art. 1337 c.c., per avere Controparte_3 interrotto ingiustificatamente le trattative, con condanna dello stesso a risarcirle i danni patiti, nella complessiva misura di € 937.446,70, si osserva quanto segue. La norma di cui all'art. 1337 c.c. prescrive, a carico delle parti, un dovere di comportarsi secondo buona fede sia nello svolgimento delle trattative sia nella formazione del contratto. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, per configurarsi una responsabilità precontrattuale – ossia derivante dalla violazione della suddetta regola di condotta – occorre “che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.” (Cass., Sez. 6 - 2, ord. n. 34510/2021; cfr. anche ex multis Cass., Sez. 2, sent. n. 7545/2016; Cass., Sez. 3, sent. n. 7768/2007; Cass., Sez. 3, sent. n. 1632/00). Nel caso di specie, come detto, con la delibera assembleare del 18.05.2021, il
[...]
ha autorizzato l'amministratore alla sottoscrizione del contratto Controparte_3 avente ad oggetto il conferimento degli incarichi a di progettazione e Pt_1 realizzazione delle opere, “previa verifica delle condizioni contrattuali da parte del legale prescelto e della commissione” (doc. 7 attrice cit.). Sono allora seguite le trattative tra le parti per la definizione del regolamento scritto del contratto, su cui far convergere le reciproche volontà. pagina 7 di 13 Dalla documentazione versata in atti emerge che, nel corso delle menzionate trattative, protrattesi sino alla data del 13.08.2021, come detto, le parti si sono scambiate la bozza del contratto numerose volte, apportando alla stessa le dovute modifiche (docc. 8, 10, 15, 16, 18, 22, 26, 30 attrice cit.). Proprio nell'ottica di definire le diverse pattuizioni, esemplificativamente, il legale del confrontandosi con il legale di , ha chiesto chiarimenti in ordine alle CP_1 Pt_1 clausole penali e al recesso, la specificazione delle coperture assicurative, l'inoltro di ulteriore documentazione (docc. 15, 17 e 19 convenuto e docc. 19 e 22 attrice); è seguito un incontro tra le parti in data 7.07.2021, all'esito del quale le medesime si sono scambiate ulteriori due bozze del contratto: la prima, il giorno stesso dell'incontro, e la successiva in data 22.07.2021 (docc. 26 e 30 attrice). Giova evidenziare come, invero, l'amministratore del abbia inoltrato tale CP_1 ultima bozza del 22.07.2021 dopo che, con la precedente email del 20.07.2021 e su sollecitazione di , aveva proposto a quest'ultima una data per incontrarsi e aveva Pt_1 aggiunto: “stampiamo e firmiamo” (doc. 29 attrice); ancora, in data 24.07.2021, tornando sull'argomento, l'amministratore medesimo aveva chiesto all'ing. di “concordare CP_6
l'incontro per la definizione e la sottoscrizione del contratto” (doc. 31 attrice). A questo punto, però, con e-mail del 29.07.2021, sempre l'amministratore del Condominio, tenendo un comportamento in contrasto con la volontà appena prima manifestata, ha comunicato a una serie di condizioni da doversi inserire nel Pt_1 contratto ai fini della sua sottoscrizione (doc. 34 attrice); quest'ultima, allora, in risposta ha suggerito di allegare al testo un atto integrativo, contenente talune pattuizioni volte a soddisfare le richieste del Condominio (doc. 34 attrice). Ciò malgrado, con email del 2.08.2021, l'amministratore ha sostanzialmente lamentato che il contratto, come allora definito, non avrebbe consentito di eseguire i lavori a costo zero, dichiarando “ho fissato una riunione della […] che dovrà dare una risposta CP_5 definitiva sulla fattibilità del contratto e sul rispetto degli intenti dei lavori che dovremmo appaltarvi, che come da voi noto, consistono nell'esecuzione degli stessi a costo zero, tramite le agevolazioni fisali” (doc. 35 attrice); successivamente, in data 13.08.2021, ha comunicato a di volere Pt_1 interrompere le trattative in corso a seguito del parere negativo della Commissione (doc. 38 attrice).
pagina 8 di 13 Ebbene, sulla scorta di quanto esposto, deve concludersi che, al momento del rifiuto del di procedere oltre, le trattative tra le parti avessero raggiunto una fase CP_1 molto avanzata. Difatti, come sopra illustrato, in un arco temporale di circa tre mesi, si erano avuti plurimi scambi del testo contrattuale nonché confronti via email tra le parti medesime in ordine alle clausole da inserire/modificare e alla necessaria documentazione (da far sottoscrivere anche ai condòmini: cfr. doc. 28 attrice); tanto che, dapprima il 20.07.2021, e poi il 24.07.2021, l'amministratore del Condominio ha chiesto a una conferma Pt_1 circa la data del prossimo incontro, in cui sarebbe avvenuta la sottoscrizione del contratto (docc. 29 e 31 attrice cit.). Dalla stessa bozza contrattuale, scambiata, da ultimo, in data 22.07.2021, si evince il raggiungimento di un'intesa pressoché perfezionata in relazione agli elementi più importanti della fattispecie, e cioè la concreta possibilità di stipulare un contratto avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione di opere verso il pagamento di un prezzo, con il ricorso alle agevolazioni fiscali (doc. 30 attrice). Dunque, può ragionevolmente affermarsi che il Condominio, trasmettendo l'ultima bozza del contratto il 22.07.2021 e poi chiedendo la fissazione di una data per la sua sottoscrizione, avesse suscitato in l'affidamento circa la prossima conclusione del Pt_1 contratto medesimo. La circostanza che, in sede di assemblea condominiale del 18.05.2021, alla presenza di
, fosse stato deliberato di condizionare la sottoscrizione dell'incarico in favore Pt_1 dell'attrice alla previa verifica dei termini contrattuali da parte di una Commissione, all'uopo nominata, non toglie che le trattative fossero giunte ad una fase avanzata di serietà e di concludenza e che l'amministratore del Condominio, trasmettendo la bozza in data 22.07.2021 e poi sollecitando un incontro per la firma, avesse indotto in la Pt_1 persuasione che il contratto sarebbe stato perfezionato, con il consenso della Commissione. Ciò premesso, occorre verificare se il rifiuto manifestato dal sia stato CP_1 ingiustificato, ossia tale da concretizzare una violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede, a mente dell'art. 1337 c.c. Il convenuto, a pagg. 34 e 35 del proprio atto costitutivo, ha elencato le criticità che lo avrebbero indotto ad interrompere le trattative e precisamente: l'insussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni fiscali Superbonus 110% e Sismabonus;
l'incertezza pagina 9 di 13 circa l'eseguibilità del progetto Sismabonus;
la designazione del direttore lavori da parte di;
la “verosimile” assenza in capo a quest'ultima dei requisiti tecnico- Pt_1 professionali;
la mancata previsione di una fideiussione bancaria a garanzia dei lavori anticipati;
infine, l'inserimento di una penale a carico del Condominio per il caso in cui avesse deciso di affidare le “opere rimanenti” ad altra società. In relazione alle prime due ragioni è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio; il CTU, alle pagine 42-50 del suo elaborato – cui si rimanda – ha risposto al quesito che qui si trascrive: “dica se siano o no fondate, e per quali ragioni, le allegazioni del convenuto
in punto concreta realizzabilità del progetto Sismabonus, descritto nello studio di CP_1 fattibilità dell'attrice e possibilità di accesso alle relative agevolazioni fiscali (cfr. in Parte_1 particolare pagg. da 37 a 40 della comparsa di costituzione e risposta e capitoli da 8 a 12 della memoria ex art 183.6 n 2 c.p.c.)” Ebbene, condivisibilmente il CTU ha accertato che le ipotesi di intervento presentate da nello studio di prefattibilità, sub doc. 2 attrice, potevano dare accesso ai benefici Pt_1 fiscali del Super-Ecobonus e del Super-Sismabonus, e ha precisato altresì come, nel suddetto documento e dunque sin dall'inizio, avesse specificato che due Pt_1 palazzine non avevano la conformità edilizia, sicché “l'intervento non avrebbe mai potuto essere completamente a costo zero, per quanto piccolo potesse essere l'importo suddiviso tra i più condomini” (cfr. pagg. 44 e 49 della CTU). Con riguardo al progetto Sismabonus, il CTU ha accertato la fattibilità dello stesso, chiarendo che si sarebbe trattato di lavori cd. “trainanti”, di consolidamento strutturale, ed escludendo in tale fase di indagine, antecedente all'avvio dei lavori, la presenza di un deficit statico degli edifici, con l'ulteriore precisazione che “L'accesso ai benefici fiscali non può essere legato all'eventuale costo a carico del Condominio in caso di pesanti deficit strutturali. Peraltro, la si è detta disponibile ad accollarsi gli eventuali costi ulteriori” (cfr. pagg. 45 e Pt_1
46 della CTU). L'ulteriore doglianza avente ad oggetto la “verosimile” assenza dei requisiti tecnico- professionali in capo a mostra tutta la sua debolezza ove si consideri che, Pt_1 trattandosi di circostanza verificabile ab origine, ben poteva il Condominio, laddove avesse avuto dubbi sulle competenze dell'impresa, evitare di intavolare trattative e, ancor più, portarle avanti così da ingenerare nella medesima l'affidamento circa la Pt_1 concreta conclusione del contratto.
pagina 10 di 13 Per quanto concerne la figura del Direttore dei Lavori, che sarebbe stata nominata dall'impresa, e non già dal dalla documentazione versata in atti non risulta CP_1 che tale doglianza sia mai stata sollevata dal convenuto nel corso delle trattative, se non immediatamente prima della rottura, con email del 29.07.2021 (doc. 33 attrice); tanto che l'ultima bozza del contratto, trasmessa in data 22.07.2021, prevedeva quale D.L. la società terza Proges S.r.l., indicata da (doc. 30 attrice). Peraltro, il CTU ha Pt_1 rilevato come, in realtà, il soggetto proposto dal fosse privo dei requisiti di CP_1 idoneità e si fosse proposto, lui stesso, per il ruolo di supervisore di cantiere (cfr. pag. 47 della CTU), eventualità suggerita anche da (doc. 34 attrice, pagg. 6 e 7 memoria Pt_1 di replica 190 c.p.c. attrice). La doglianza in parola non ha dunque ragion d'essere. Parimenti, inconsistente è l'ulteriore doglianza circa la previsione di una penale a carico del per il caso in cui avesse inteso affidare le “opere residue” ad altra CP_1 società, giacché trattasi di una motivazione che può ritenersi implicitamente superata con l'avanzamento delle trattative, tanto che nemmeno è stata richiamata dal convenuto nella email del 29.07.2021 sub doc. 33 attrice, ove l'amministratore segnalava a Pt_1 talune condizioni ai fini della sottoscrizione del contratto;
né vi è alcun richiamo alla stesse nelle successive email del 2.08.2021 e 13.08.2021, di contestazione e poi di recesso, sub docc. 35 e 38 attrice cit. Infine, ugualmente deve rilevarsi la pretestuosità del motivo afferente alla mancata pattuizione di una fideiussione bancaria, giacché la questione di una garanzia fideiussoria risulta, invero, che fosse stata già discussa tra le parti in una prima fase delle trattative (cfr. e-mail del 17 e 22 giugno 2021 del legale del sub docc. 9 e 12 CP_1 convenuto), e allora ben avrebbe potuto il Condominio decidere di non proseguire oltre;
per contro, l'avanzamento delle trattative medesime dimostra come il CP_1 avesse sostanzialmente accettato le clausole confluite, da ultimo, nella bozza contrattuale del 22.07.2021, e dunque l'assenza della fideiussione in parola;
aggiungasi che tale requisito nemmeno è stato richiamato dal nella suddetta email del CP_1
29.07.2021, e lo stesso CTU ha evidenziato l'inutilità di una garanzia fideiussoria per il tipo di contratto cui è riconducibile la fattispecie in esame, di appalto “chiavi in mano” con accesso alle agevolazioni fiscali (cfr. pag. 47 della CTU). Sulla scorta delle osservazioni sopra svolte, va dichiarata la responsabilità ex art. 1337 c.c. del per avere interrotto ingiustificatamente le Controparte_4 trattative precontrattuali in corso tra le parti.
pagina 11 di 13 Per quanto attiene alla domanda risarcitoria, premesso che “In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito” (Cass., Sez. 3, ord. n. 15147/2002; cfr. anche, ex multis, Cass, Sez. 3, sent. n. 12313/2005; Cass., Sez. 2, sent. n. 14539/2004). Ebbene, l'attrice ha allegato di avere sostenuto, nel corso delle trattative, tra l'altro, le seguenti spese: “progettazione interna”, “ispezione amianto e FAV”, “approvvigionamenti”, “project management e legale”, “costi indiretti”, per la somma complessiva di € 81.277,00 (cfr. pagg. 35- 37 atto di citazione). Tali voci non risultano specificatamente contestate dal convenuto e, pertanto, vanno riconosciute a . Pt_1
Per contro, difetta del tutto la prova dell'asserito danno da mancato guadagno per la considerevole somma di € 702.000,00, giacché l'attrice non ha allegato in concreto, prima ancora che dimostrato, una qualsivoglia perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale. In definitiva, merita accoglimento la domanda attorea, svolta in via subordinata, di accertamento della responsabilità precontrattuale del Controparte_4
la richiesta di conseguente condanna del convenuto al risarcimento del danno,
[...] va accolta nella misura di € 81.277,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Le spese processuali sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento individuato sulla base del decisum e con riduzione della fase istruttoria in relazione all'attività ivi effettivamente espletata;
nulla spetta all'attrice a titolo di rimborso spese di CTU in assenza di documentazione comprovante l'esborso. Il costo della CTU, liquidato con decreto del 19.10.2023, deve essere posto definitivamente a carico del convenuto . Controparte_3
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta: dichiara la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. del Controparte_4
in relazione alla trattativa intercorsa con e condanna il
[...] Parte_1
al pagamento, in favore di a titolo di Controparte_4 Parte_1 risarcimento del danno, di € 81.277,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigetta per il resto le domande dell'attrice; condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali, liquidate in € 1.713,00 per esborsi ed € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A.; pone il costo della CTU definitivamente a carico del convenuto. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 31.5.2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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