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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 7519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14/11/2024, assunto in decisione in data 15/01/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato CIVATI MONICA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati e con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2. La casa familiare sita in Cesano Maderno, Via Trieste 42, resta assegnata alla sig.ra con tutti Parte_1 gli arredi e le suppellettili a corredo della stessa;
3. Il signor alla sottoscrizione del presente ricorso e ferme restando le condizioni tutte qui Parte_2 previste, da atto di aver già rilasciato la casa coniugale e si impegna ad asportare tutti i propri beni ed effetti personali entro il mese di novembre 2024. La signora si farà carico delle utenze della casa dal Parte_1 mese di novembre 2024 compreso;
pagina 1 di 8 4. Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., così come riformato dal D.
Lgs. n. 154/13, con collocazione prevalente presso la madre;
5. I genitori intendono collaborare affinché ciascuno di essi possa trascorrere quanto più tempo possibile con , nell'interesse prevalente dello stesso ed allo scopo di garantire la serenità del minore ed un Per_1 rapporto equilibrato con ciascun genitore;
6. I genitori accudiranno e terranno rispettivamente con sé il figlio minore con le modalità che Per_1 seguono, cercando quanto più possibile di far sì che il minore trascorra un tempo congruo con ciascun genitore e salvo imprevisti riferibili al figlio, alla sua situazione di salute o altri impedimenti e salvo infine imprevisti riferibili a impegni lavorativi degli stessi, e fatti salvi diversi accordi tra le parti, starà con i genitori con le modalità che seguono;
7. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio -salvo diverso accordo che intervenga fra le parti - Per_1 secondo i tempi che vengono di seguito precisati:
-weekend alternati dal venerdì all'uscita da asilo/scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo/scuola;
-nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, lo stesso terrà il figlio una volta a settimana
(indicativamente il mercoledì) prendendolo all'uscita dall'asilo/scuola e accompagnandolo il giorno seguente all'asilo/scuola;
-nella settimana in cui il padre non usufruisce del weekend potrà tenere il figlio due giorni a settimana
(indicativamente il lunedì e il mercoledì) prendendolo all'uscita dall'asilo/scuola e accompagnandolo il giorno seguente all'asilo/scuola; - nel caso di indisponibilità nei giorni indicati ovvero di difficoltà nel prelevamento del figlio da asilo/scuola, i genitori prima di incaricare altri soggetti terzi per l'accudimento e/o prelievo del figlio si obbligano vicendevolmente a chiedere la disponibilità dell'altro e/o dei nonni materni e/o paterni.
Il tutto ovviamente salvo diverso accordo intercorso tra le parti e compatibilmente con gli impegni di lavoro.
- per le vacanze Natalizie, ad anni alterni, starà con i genitori nei seguenti periodi: primo periodo dal 24/12 fino al 31/12 alle ore 12.00; secondo periodo dal giorno 31/12 fino al giorno 06/01 dell'anno successivo alle ore 21.00; - per il periodo di vacanze pasquali alternativamente, curando che il minore non trascorrano il giorno di Natale e il giorno di Pasqua con lo stesso genitore e salvo diverso accordo fra gli stessi;
- ponti scolastici: il figlio trascorrerà alternativamente con i genitori tutte le vacanze ed i ponti legati alle festività di tutti i Santi e quelle nel periodo 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno da concordare in tempo utile;
- per il periodo delle vacanze estive (da ripartire pariteticamente): il figlio trascorrerà almeno 15/20 giorni consecutivi con il padre e 15/20 giorni consecutivi con la madre, in periodo da concordarsi entro il mese di maggio;
pagina 2 di 8 - è fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi per periodi di vacanza anche di una o più settimane durante l'anno compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi, sportivi e religiosi del figlio;
- nei giorni in cui si festeggiano la “festa della mamma” e il compleanno della madre così come, analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del compleanno del padre, il figlio starà rispettivamente con la madre o con il padre per l'intera giornata o almeno per un paio d'ore, salvo impegni scolastici, ricreativi, sportivi e religiosi del figlio e di lavoro dei genitori;
- per il festeggiamento dei compleanni del figlio, i genitori potranno organizzare la giornata e/o i festeggiamenti insieme o autonomamente;
- qualsiasi evento religioso, sportivo, ludico, ricreativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo la celebrazione della S. Messa per la Comunione o la Cresima, la partita, lo spettacolo/festa di fine anno scolastico) potrà essere partecipato da entrambi i genitori;
- eventuali rinfreschi/feste connesse agli eventi che precedono verranno organizzate e sostenute quanto alle spese da entrambi i genitori autonomamente nella stessa giornata ove possibile, in modo da garantire al figlio minore la possibilità di trascorrere con ciascuno dei genitori un pari lasso di tempo nella stessa giornata secondo le modalità che gli stessi adotteranno di comune accordo;
8. Il sig. corrisponderà dalla sottoscrizione del presente, a titolo di concorso mensile nel Parte_2 mantenimento del figlio , la somma di € 400,00 entro il giorno 10 di ogni mese oltre rivalutazione Per_1 monetaria secondo gli Indici ISTAT/FOI ed oltre alla corresponsione della quota del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente trascritto e condiviso dalle parti fermo restando il pagamento al 50% della retta dell'asilo comprensiva di mensa;
9. L'importo di cui all'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 100% dalla signora Pt_1 con il pieno assenso del marito che nulla oppone e che nulla vanta a tale titolo e ciò
[...] indipendentemente dal genitore che ne farà richiesta;
10. Il Sig. con la sottoscrizione del presente acconsente sin da ora che la casa coniugale sita in Parte_2
Cesano Maderno Via Trieste 42 del quale è proprietario al 50% venga posta in vendita rilasciando con la sottoscrizione del presente ricorso il mandato a vendere alla signora;
Parte_1
11. La signora dalla sottoscrizione del presente si impegna a farsi carico in via esclusiva del Parte_1 pagamento del relativo rateo di mutuo (ad oggi importo mensile di circa € 1.000,00) acceso con CP_1
gravante su entrambi i coniugi. Le maggior somme corrisposte a tale titolo dalla signora
[...] Parte_1 sino alla vendita (ovverosia il 50% della rata che è carico del signor verranno riconosciute dal signor Pt_2 in favore della signora alla vendita dell'immobile; Parte_2 Parte_1
12. Il ricavato della vendita al netto delle somme dovute alla Banca per l'estinzione del mutuo, delle somme dovute in favore della signora come da punto 11 che precede, di tutti gli oneri e spese relative alla Pt_1 pagina 3 di 8 vendita, verrà ripartito tra le parti al 60% in favore della signora e 40% in favore del signor Parte_1
Parte_2
13. Il signor con la sottoscrizione del presente si obbliga al trasferimento in capo alla signora Parte_2
della proprietà del camper;
Parte_1
14. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi assegno l'uno a favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
15. Le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente regolato ogni rapporto tra di esse pendente e di non avere nulla a pretendere uno dall'altra con riferimento alla loro cessata convivenza fatto salvo quanto previsto nel presente ricorso;
16. I genitori si obbligano a comunicarsi ogni cambio di residenza o domicilio, così come i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura;
I genitori si autorizzano a recarsi all'estero anche con il figlio minore e si impegnano ad espletare le pratiche per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per il minore;
18. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
********
Decorsi i termini di legge rimettere la causa sul ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti ovvero previa fissazione d'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice Relatore, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, si chiede all'adito
Tribunale di Monza di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesano Maderno (MB) di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni
1. La casa familiare sita in Cesano Maderno, Via Trieste 42, resta assegnata in uso alla sig.ra con Parte_1 tutti gli arredi e le suppellettili a corredo della stessa;
2. Il signor alla sottoscrizione del presente ricorso e ferme restando le condizioni tutte qui Parte_2 previste, da atto di aver già rilasciato la casa coniugale e si impegna ad asportare tutti i propri beni ed effetti personali entro il mese di novembre 2024. La signora si farà carico delle utenze della casa dal Parte_1 mese di novembre 2024 compreso;
3. Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., così come riformato dal D.
Lgs. n. 154/13, con collocazione prevalente presso la madre;
4. I genitori intendono collaborare affinché ciascuno di essi possa trascorrere quanto più tempo possibile con , nell'interesse prevalente dello stesso ed allo scopo di garantire la serenità del minore ed un Per_1 rapporto equilibrato con ciascun genitore;
pagina 4 di 8 5. I genitori accudiranno e terranno rispettivamente con sé il figlio minore con le modalità che Per_1 seguono, cercando quanto più possibile di far sì che il minore trascorra un tempo congruo con ciascun genitore e salvo imprevisti riferibili al figlio, alla sua situazione di salute o altri impedimenti e salvo infine imprevisti riferibili a impegni lavorativi degli stessi, e fatti salvi diversi accordi tra le parti, starà con i genitori con le modalità che seguono;
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio -salvo diverso accordo che intervenga fra le parti - Per_1 secondo i tempi che vengono di seguito precisati:
-weekend alternati dal venerdì all'uscita da asilo/scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo/scuola;
-nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, lo stesso terrà il figlio una volta a settimana
(indicativamente il mercoledì) prendendolo all'uscita dall'asilo/scuola e accompagnandolo il giorno seguente all'asilo/scuola;
-nella settimana in cui il padre non usufruisce del weekend potrà tenere il figlio due giorni a settimana
(indicativamente il lunedì e il mercoledì) prendendolo all'uscita dall'asilo/scuola e accompagnandolo il giorno seguente all'asilo/scuola; - nel caso di indisponibilità nei giorni indicati ovvero di difficoltà nel prelevamento del figlio da asilo/scuola, i genitori prima di incaricare altri soggetti terzi per l'accudimento e/o prelievo del figlio si obbligano vicendevolmente a chiedere la disponibilità dell'altro e/o dei nonni materni e/o paterni.
Il tutto ovviamente salvo diverso accordo intercorso tra le parti e compatibilmente con gli impegni di lavoro.
- per le vacanze Natalizie, ad anni alterni, starà con i genitori nei seguenti periodi: primo periodo dal 24/12 fino al 31/12 alle ore 12.00; secondo periodo dal giorno 31/12 fino al giorno 06/01 dell'anno successivo alle ore 21.00;
- per il periodo di vacanze pasquali alternativamente, curando che il minore non trascorrano il giorno di
Natale e il giorno di Pasqua con lo stesso genitore e salvo diverso accordo fra gli stessi;
- ponti scolastici: il figlio trascorrerà alternativamente con i genitori tutte le vacanze ed i ponti legati alle festività di tutti i Santi e quelle nel periodo 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno da concordare in tempo utile;
- per il periodo delle vacanze estive (da ripartire pariteticamente): il figlio trascorrerà almeno 15/20 giorni consecutivi con il padre e 15/20 giorni consecutivi con la madre, in periodo da concordarsi entro il mese di maggio;
- è fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi per periodi di vacanza anche di una o più settimane durante l'anno compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi, sportivi e religiosi del figlio;
- nei giorni in cui si festeggiano la “festa della mamma” e il compleanno della madre così come, analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del compleanno del padre, il figlio starà rispettivamente con la madre o con il padre per l'intera giornata o almeno per un paio d'ore, salvo impegni scolastici, ricreativi, sportivi e religiosi del figlio e di lavoro dei genitori;
pagina 5 di 8 - per il festeggiamento dei compleanni del figlio, i genitori potranno organizzare la giornata e/o i festeggiamenti insieme o autonomamente;
- qualsiasi evento religioso, sportivo, ludico, ricreativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo la celebrazione della S. Messa per la Comunione o la Cresima, la partita, lo spettacolo/festa di fine anno scolastico) potrà essere partecipato da entrambi i genitori;
- eventuali rinfreschi/feste connesse agli eventi che precedono verranno organizzate e sostenute quanto alle spese da entrambi i genitori autonomamente nella stessa giornata ove possibile, in modo da garantire al figlio minore la possibilità di trascorrere con ciascuno dei genitori un pari lasso di tempo nella stessa giornata secondo le modalità che gli stessi adotteranno di comune accordo;
7. Il sig. corrisponderà dalla sottoscrizione del presente, a titolo di concorso mensile nel Parte_2 mantenimento del figlio , la somma di € 400,00 Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese oltre rivalutazione monetaria secondo gli Indici ISTAT/FOI ed oltre alla corresponsione della quota del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente trascritto e condiviso dalle parti fermo restando il pagamento al
50% della retta dell'asilo comprensiva di mensa;
8. L'importo di cui all'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 100% dalla signora Pt_1 con il pieno assenso del marito che nulla oppone e che nulla vanta a tale titolo e ciò
[...] indipendentemente dal genitore che ne farà richiesta;
9. Il Sig. con la sottoscrizione del presente acconsente sin da ora che la casa coniugale sita in Parte_2
Cesano Maderno Via Trieste 42 del quale è proprietario al 50% venga posta in vendita rilasciando con la sottoscrizione del presente ricorso il mandato a vendere alla signora;
Parte_1
10. La signora dalla sottoscrizione del presente si impegna a farsi carico in via esclusiva del Parte_1 pagamento del relativo rateo di mutuo (ad oggi importo mensile di circa € 1.000,00) acceso con CP_1
gravante su entrambi i coniugi. Le maggior somme corrisposte a tale titolo dalla signora
[...] Parte_1 sino alla vendita (ovverosia il 50% della rata che è carico del signor verranno riconosciute dal signor Pt_2 in favore della signora alla vendita dell'immobile; Parte_2 Parte_1
11. Il ricavato della vendita al netto delle somme dovute alla Banca per l'estinzione del mutuo, delle somme dovute in favore della signora come da punto 11 che precede, di tutti gli oneri e spese relative alla Pt_1 vendita, verrà ripartito tra le parti al 60% in favore della signora e 40% in favore del signor Parte_1
Parte_2
12. Il signor con la sottoscrizione del presente si obbliga al trasferimento in capo alla signora Parte_2
della proprietà del camper;
Parte_1
13. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi assegno l'uno a favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
pagina 6 di 8 14. Le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente regolato ogni rapporto tra di esse pendente e di non avere nulla a pretendere uno dall'altra con riferimento alla loro cessata convivenza fatto salvo quanto previsto nel presente ricorso;
15. I genitori si obbligano a comunicarsi ogni cambio di residenza o domicilio, così come i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura;
16. I genitori si autorizzano a recarsi all'estero anche con il figlio minore e si impegnano ad espletare le pratiche per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per il minore;
17. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
pagina 7 di 8 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 21.04.2018 a Cesano Maderno Parte_1 Parte_2
(MB);
- Dall'unione è nato il figlio (15.04.2021); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 15.01.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da Pt_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e provvedendo Parte_1 Parte_2 in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesano Maderno (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 8, parte II, serie A, anno 2018);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14/11/2024, assunto in decisione in data 15/01/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato CIVATI MONICA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati e con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2. La casa familiare sita in Cesano Maderno, Via Trieste 42, resta assegnata alla sig.ra con tutti Parte_1 gli arredi e le suppellettili a corredo della stessa;
3. Il signor alla sottoscrizione del presente ricorso e ferme restando le condizioni tutte qui Parte_2 previste, da atto di aver già rilasciato la casa coniugale e si impegna ad asportare tutti i propri beni ed effetti personali entro il mese di novembre 2024. La signora si farà carico delle utenze della casa dal Parte_1 mese di novembre 2024 compreso;
pagina 1 di 8 4. Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., così come riformato dal D.
Lgs. n. 154/13, con collocazione prevalente presso la madre;
5. I genitori intendono collaborare affinché ciascuno di essi possa trascorrere quanto più tempo possibile con , nell'interesse prevalente dello stesso ed allo scopo di garantire la serenità del minore ed un Per_1 rapporto equilibrato con ciascun genitore;
6. I genitori accudiranno e terranno rispettivamente con sé il figlio minore con le modalità che Per_1 seguono, cercando quanto più possibile di far sì che il minore trascorra un tempo congruo con ciascun genitore e salvo imprevisti riferibili al figlio, alla sua situazione di salute o altri impedimenti e salvo infine imprevisti riferibili a impegni lavorativi degli stessi, e fatti salvi diversi accordi tra le parti, starà con i genitori con le modalità che seguono;
7. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio -salvo diverso accordo che intervenga fra le parti - Per_1 secondo i tempi che vengono di seguito precisati:
-weekend alternati dal venerdì all'uscita da asilo/scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo/scuola;
-nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, lo stesso terrà il figlio una volta a settimana
(indicativamente il mercoledì) prendendolo all'uscita dall'asilo/scuola e accompagnandolo il giorno seguente all'asilo/scuola;
-nella settimana in cui il padre non usufruisce del weekend potrà tenere il figlio due giorni a settimana
(indicativamente il lunedì e il mercoledì) prendendolo all'uscita dall'asilo/scuola e accompagnandolo il giorno seguente all'asilo/scuola; - nel caso di indisponibilità nei giorni indicati ovvero di difficoltà nel prelevamento del figlio da asilo/scuola, i genitori prima di incaricare altri soggetti terzi per l'accudimento e/o prelievo del figlio si obbligano vicendevolmente a chiedere la disponibilità dell'altro e/o dei nonni materni e/o paterni.
Il tutto ovviamente salvo diverso accordo intercorso tra le parti e compatibilmente con gli impegni di lavoro.
- per le vacanze Natalizie, ad anni alterni, starà con i genitori nei seguenti periodi: primo periodo dal 24/12 fino al 31/12 alle ore 12.00; secondo periodo dal giorno 31/12 fino al giorno 06/01 dell'anno successivo alle ore 21.00; - per il periodo di vacanze pasquali alternativamente, curando che il minore non trascorrano il giorno di Natale e il giorno di Pasqua con lo stesso genitore e salvo diverso accordo fra gli stessi;
- ponti scolastici: il figlio trascorrerà alternativamente con i genitori tutte le vacanze ed i ponti legati alle festività di tutti i Santi e quelle nel periodo 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno da concordare in tempo utile;
- per il periodo delle vacanze estive (da ripartire pariteticamente): il figlio trascorrerà almeno 15/20 giorni consecutivi con il padre e 15/20 giorni consecutivi con la madre, in periodo da concordarsi entro il mese di maggio;
pagina 2 di 8 - è fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi per periodi di vacanza anche di una o più settimane durante l'anno compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi, sportivi e religiosi del figlio;
- nei giorni in cui si festeggiano la “festa della mamma” e il compleanno della madre così come, analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del compleanno del padre, il figlio starà rispettivamente con la madre o con il padre per l'intera giornata o almeno per un paio d'ore, salvo impegni scolastici, ricreativi, sportivi e religiosi del figlio e di lavoro dei genitori;
- per il festeggiamento dei compleanni del figlio, i genitori potranno organizzare la giornata e/o i festeggiamenti insieme o autonomamente;
- qualsiasi evento religioso, sportivo, ludico, ricreativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo la celebrazione della S. Messa per la Comunione o la Cresima, la partita, lo spettacolo/festa di fine anno scolastico) potrà essere partecipato da entrambi i genitori;
- eventuali rinfreschi/feste connesse agli eventi che precedono verranno organizzate e sostenute quanto alle spese da entrambi i genitori autonomamente nella stessa giornata ove possibile, in modo da garantire al figlio minore la possibilità di trascorrere con ciascuno dei genitori un pari lasso di tempo nella stessa giornata secondo le modalità che gli stessi adotteranno di comune accordo;
8. Il sig. corrisponderà dalla sottoscrizione del presente, a titolo di concorso mensile nel Parte_2 mantenimento del figlio , la somma di € 400,00 entro il giorno 10 di ogni mese oltre rivalutazione Per_1 monetaria secondo gli Indici ISTAT/FOI ed oltre alla corresponsione della quota del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente trascritto e condiviso dalle parti fermo restando il pagamento al 50% della retta dell'asilo comprensiva di mensa;
9. L'importo di cui all'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 100% dalla signora Pt_1 con il pieno assenso del marito che nulla oppone e che nulla vanta a tale titolo e ciò
[...] indipendentemente dal genitore che ne farà richiesta;
10. Il Sig. con la sottoscrizione del presente acconsente sin da ora che la casa coniugale sita in Parte_2
Cesano Maderno Via Trieste 42 del quale è proprietario al 50% venga posta in vendita rilasciando con la sottoscrizione del presente ricorso il mandato a vendere alla signora;
Parte_1
11. La signora dalla sottoscrizione del presente si impegna a farsi carico in via esclusiva del Parte_1 pagamento del relativo rateo di mutuo (ad oggi importo mensile di circa € 1.000,00) acceso con CP_1
gravante su entrambi i coniugi. Le maggior somme corrisposte a tale titolo dalla signora
[...] Parte_1 sino alla vendita (ovverosia il 50% della rata che è carico del signor verranno riconosciute dal signor Pt_2 in favore della signora alla vendita dell'immobile; Parte_2 Parte_1
12. Il ricavato della vendita al netto delle somme dovute alla Banca per l'estinzione del mutuo, delle somme dovute in favore della signora come da punto 11 che precede, di tutti gli oneri e spese relative alla Pt_1 pagina 3 di 8 vendita, verrà ripartito tra le parti al 60% in favore della signora e 40% in favore del signor Parte_1
Parte_2
13. Il signor con la sottoscrizione del presente si obbliga al trasferimento in capo alla signora Parte_2
della proprietà del camper;
Parte_1
14. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi assegno l'uno a favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
15. Le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente regolato ogni rapporto tra di esse pendente e di non avere nulla a pretendere uno dall'altra con riferimento alla loro cessata convivenza fatto salvo quanto previsto nel presente ricorso;
16. I genitori si obbligano a comunicarsi ogni cambio di residenza o domicilio, così come i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura;
I genitori si autorizzano a recarsi all'estero anche con il figlio minore e si impegnano ad espletare le pratiche per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per il minore;
18. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
********
Decorsi i termini di legge rimettere la causa sul ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti ovvero previa fissazione d'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice Relatore, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, si chiede all'adito
Tribunale di Monza di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesano Maderno (MB) di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni
1. La casa familiare sita in Cesano Maderno, Via Trieste 42, resta assegnata in uso alla sig.ra con Parte_1 tutti gli arredi e le suppellettili a corredo della stessa;
2. Il signor alla sottoscrizione del presente ricorso e ferme restando le condizioni tutte qui Parte_2 previste, da atto di aver già rilasciato la casa coniugale e si impegna ad asportare tutti i propri beni ed effetti personali entro il mese di novembre 2024. La signora si farà carico delle utenze della casa dal Parte_1 mese di novembre 2024 compreso;
3. Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., così come riformato dal D.
Lgs. n. 154/13, con collocazione prevalente presso la madre;
4. I genitori intendono collaborare affinché ciascuno di essi possa trascorrere quanto più tempo possibile con , nell'interesse prevalente dello stesso ed allo scopo di garantire la serenità del minore ed un Per_1 rapporto equilibrato con ciascun genitore;
pagina 4 di 8 5. I genitori accudiranno e terranno rispettivamente con sé il figlio minore con le modalità che Per_1 seguono, cercando quanto più possibile di far sì che il minore trascorra un tempo congruo con ciascun genitore e salvo imprevisti riferibili al figlio, alla sua situazione di salute o altri impedimenti e salvo infine imprevisti riferibili a impegni lavorativi degli stessi, e fatti salvi diversi accordi tra le parti, starà con i genitori con le modalità che seguono;
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio -salvo diverso accordo che intervenga fra le parti - Per_1 secondo i tempi che vengono di seguito precisati:
-weekend alternati dal venerdì all'uscita da asilo/scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo/scuola;
-nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, lo stesso terrà il figlio una volta a settimana
(indicativamente il mercoledì) prendendolo all'uscita dall'asilo/scuola e accompagnandolo il giorno seguente all'asilo/scuola;
-nella settimana in cui il padre non usufruisce del weekend potrà tenere il figlio due giorni a settimana
(indicativamente il lunedì e il mercoledì) prendendolo all'uscita dall'asilo/scuola e accompagnandolo il giorno seguente all'asilo/scuola; - nel caso di indisponibilità nei giorni indicati ovvero di difficoltà nel prelevamento del figlio da asilo/scuola, i genitori prima di incaricare altri soggetti terzi per l'accudimento e/o prelievo del figlio si obbligano vicendevolmente a chiedere la disponibilità dell'altro e/o dei nonni materni e/o paterni.
Il tutto ovviamente salvo diverso accordo intercorso tra le parti e compatibilmente con gli impegni di lavoro.
- per le vacanze Natalizie, ad anni alterni, starà con i genitori nei seguenti periodi: primo periodo dal 24/12 fino al 31/12 alle ore 12.00; secondo periodo dal giorno 31/12 fino al giorno 06/01 dell'anno successivo alle ore 21.00;
- per il periodo di vacanze pasquali alternativamente, curando che il minore non trascorrano il giorno di
Natale e il giorno di Pasqua con lo stesso genitore e salvo diverso accordo fra gli stessi;
- ponti scolastici: il figlio trascorrerà alternativamente con i genitori tutte le vacanze ed i ponti legati alle festività di tutti i Santi e quelle nel periodo 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno da concordare in tempo utile;
- per il periodo delle vacanze estive (da ripartire pariteticamente): il figlio trascorrerà almeno 15/20 giorni consecutivi con il padre e 15/20 giorni consecutivi con la madre, in periodo da concordarsi entro il mese di maggio;
- è fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi per periodi di vacanza anche di una o più settimane durante l'anno compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi, sportivi e religiosi del figlio;
- nei giorni in cui si festeggiano la “festa della mamma” e il compleanno della madre così come, analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del compleanno del padre, il figlio starà rispettivamente con la madre o con il padre per l'intera giornata o almeno per un paio d'ore, salvo impegni scolastici, ricreativi, sportivi e religiosi del figlio e di lavoro dei genitori;
pagina 5 di 8 - per il festeggiamento dei compleanni del figlio, i genitori potranno organizzare la giornata e/o i festeggiamenti insieme o autonomamente;
- qualsiasi evento religioso, sportivo, ludico, ricreativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo la celebrazione della S. Messa per la Comunione o la Cresima, la partita, lo spettacolo/festa di fine anno scolastico) potrà essere partecipato da entrambi i genitori;
- eventuali rinfreschi/feste connesse agli eventi che precedono verranno organizzate e sostenute quanto alle spese da entrambi i genitori autonomamente nella stessa giornata ove possibile, in modo da garantire al figlio minore la possibilità di trascorrere con ciascuno dei genitori un pari lasso di tempo nella stessa giornata secondo le modalità che gli stessi adotteranno di comune accordo;
7. Il sig. corrisponderà dalla sottoscrizione del presente, a titolo di concorso mensile nel Parte_2 mantenimento del figlio , la somma di € 400,00 Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese oltre rivalutazione monetaria secondo gli Indici ISTAT/FOI ed oltre alla corresponsione della quota del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente trascritto e condiviso dalle parti fermo restando il pagamento al
50% della retta dell'asilo comprensiva di mensa;
8. L'importo di cui all'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 100% dalla signora Pt_1 con il pieno assenso del marito che nulla oppone e che nulla vanta a tale titolo e ciò
[...] indipendentemente dal genitore che ne farà richiesta;
9. Il Sig. con la sottoscrizione del presente acconsente sin da ora che la casa coniugale sita in Parte_2
Cesano Maderno Via Trieste 42 del quale è proprietario al 50% venga posta in vendita rilasciando con la sottoscrizione del presente ricorso il mandato a vendere alla signora;
Parte_1
10. La signora dalla sottoscrizione del presente si impegna a farsi carico in via esclusiva del Parte_1 pagamento del relativo rateo di mutuo (ad oggi importo mensile di circa € 1.000,00) acceso con CP_1
gravante su entrambi i coniugi. Le maggior somme corrisposte a tale titolo dalla signora
[...] Parte_1 sino alla vendita (ovverosia il 50% della rata che è carico del signor verranno riconosciute dal signor Pt_2 in favore della signora alla vendita dell'immobile; Parte_2 Parte_1
11. Il ricavato della vendita al netto delle somme dovute alla Banca per l'estinzione del mutuo, delle somme dovute in favore della signora come da punto 11 che precede, di tutti gli oneri e spese relative alla Pt_1 vendita, verrà ripartito tra le parti al 60% in favore della signora e 40% in favore del signor Parte_1
Parte_2
12. Il signor con la sottoscrizione del presente si obbliga al trasferimento in capo alla signora Parte_2
della proprietà del camper;
Parte_1
13. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi assegno l'uno a favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
pagina 6 di 8 14. Le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente regolato ogni rapporto tra di esse pendente e di non avere nulla a pretendere uno dall'altra con riferimento alla loro cessata convivenza fatto salvo quanto previsto nel presente ricorso;
15. I genitori si obbligano a comunicarsi ogni cambio di residenza o domicilio, così come i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura;
16. I genitori si autorizzano a recarsi all'estero anche con il figlio minore e si impegnano ad espletare le pratiche per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per il minore;
17. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
pagina 7 di 8 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 21.04.2018 a Cesano Maderno Parte_1 Parte_2
(MB);
- Dall'unione è nato il figlio (15.04.2021); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 15.01.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da Pt_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e provvedendo Parte_1 Parte_2 in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesano Maderno (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 8, parte II, serie A, anno 2018);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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