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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 384/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
PERNA DANIELE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4660/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agropoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 10407 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 10/09/2025 al Comune di Agropoli, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 06/10/2025, la società Ricorrente_1 s.r. l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nominativo_1 e Difensore_1 , ha impugnato l'Avviso di Pagamento n. 10407 dell'11/06/2025, notificato il 12/06/2025, avente ad oggetto l'omesso versamento, per l'anno d'imposta 2025, della TARI riferita:
- allo Specchio Acqueo di mq. 1.116;
- allo Stabilimento Balneare di mq. 149;
- al locale commerciale adibito a Bar di mq. 19;
per il complessivo importo di € 7.066,22 comprensivo di sanzioni ed interessi.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità del predetto Avviso di Accertamento per i seguenti motivi:
- Violazione Legge L. 212/2000, non essendo stata attivata la procedura del contraddittorio informato ed effettivo;
- Omessa notifica dell'Avviso Bonario, precludendo alla contribuente qualsiasi difesa;
- Difetto di motivazione dell'Avviso di Pagamento, non essendo chiaramente evincibili i motivi della tassazione;
- Difetto di motivazione della Delibera C.C. n. 35/2025 in relazione al percorso logico giuridico adottato dall'Ente impositore nella scelta delle Tariffe da applicare, e per questa regione meritevole di essere disapplicata;
- Erroneità della pretesa tributaria, per la errata equiparazione del pontile di ormeggio alla categoria degli
Stabilimenti Balneari, con applicazione delle medesime tariffe applicate;
chiedendone l'annullamento e/o, in subordine, la limitazione della tassazione nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore dei Procuratori costituiti, dichiaratosi antistatari, insistendo nelle istanze e nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il 05/01/2026.
Il Comune di Agropoli, costituito nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate in data 06/11/2025, ritenendo legittimo il proprio operato, ha insistito sulla correttezza dell'atto impugnato.
In particolare, ha fatto rilevare che l'Avviso di Pagamento è stato emesso in base alla Dichiarazione prot.
2757 del 23/01/2019 resa dalla stessa contribuente e mai variata.
Ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento alla prima eccezione osserva il Collegio che, con il Dlgs 219/2023, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 3 gennaio 2024, è stata data attuazione agli articoli 4 e 17, comma 1, della Legge 111/2023, che modificano le norme dello statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212).
Nello specifico l'art.
6-bis dello Statuto del contribuente è stato così modificato: “Art.
6-bis (Principio del contraddittorio). – 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”.
Da tale novità normativa derivano conseguenze operative nella fase accertativa degli Enti soprattutto in riferimento ai tributi TARI e IMU.
Stando ad una interpretazione letterale della norma, gli avvisi di accertamento TARI e IMU per omesso/ parziale versamento, come quello in questa sede impugnato, in quanto atti di mera liquidazione della dichiarazione presentata conseguenti all'emissione degli avvisi di pagamento (e dei solleciti), rientrerebbero nella definizione di atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni quindi non soggetti al preventivo contraddittorio informato.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione ed il suo rigetto.
Quanto alla mancata notifica dell'Avviso Bonario, osserva il Collegio che la tassa sui rifiuti, introdotta dall'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 (e confermata dall'articolo 1, comma 738, legge 160/2019),
è un tributo configurato dalla legge in autoliquidazione.
L'articolo 1, comma 688, della legge 147/2013 ha previsto infatti che il Comune deve stabilire le scadenze del versamento e che è comunque facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
Il comma 689 ha posto a carico del Comune solo un obbligo informativo, mediante l'invio dei modelli di versamento precompilati, peraltro secondo modalità che avrebbero dovuto essere fissate da un decreto ministeriale, mai emanato.
Tuttavia, molti Comuni, considerata l'oggettiva difficoltà per il contribuente di autodeterminare l'importo del versamento dovuto, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuitagli dalla legge, hanno stabilito di applicare la Tari con la formula della liquidazione d'ufficio.
Vale a dire, il contribuente è tenuto a pagare solo una volta che ha ricevuto l'Avviso di Pagamento inviato dall'Ente e, nel caso che l'avviso di pagamento sia inviato con modalità che non assicurano la conferma dell'avvenuta ricezione da parte del contribuente, il mancato pagamento entro la scadenza stabilita dal
Comune non può essere sanzionato.
In siffatta ipotesi, infatti, di norma i regolamenti comunali prevedono il successivo invio di un sollecito di pagamento, questa volta con modalità che consentano di avere certezza del recapito, con il quale viene altresì fissato formalmente un termine per l'adempimento.
Qualora lo stesso perduri, l'ente provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo (comma 792 legge 160/2019), con contestuale irrogazione della sanzione per omesso versamento (articolo 17 Dlgs 472/1997), determinata sulla scorta dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997.
Procedura quest'ultima che, seppure più onerosa, garantisce una più corretta modalità di irrogazione della sanzione, rispetto a soluzioni nelle quali la sanzione è irrogata contestualmente al primo sollecito (nella formula del sollecito che si trasforma in accertamento), anche alla luce della previsione dell'ultimo periodo della lettera a) del comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019 (la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997 non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento nei termini delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi).
Da quanto precede se ne deduce che, pur non esimendo il contribuente dall'obbligo di provvedere al versamento della tassa alle scadenze previste dal regolamento comunale anche nel caso di mancato ricevimento dell'Avviso di Pagamento, nessun addebito può essere fatto al Comune di Agropoli, avendo questo provveduto all'Invio di quell'atto che, pur non essendo stato denominato “Avviso Bonario” ha avuto proprio il compito di portare a conoscenza della contribuente la liquidazione della Tassa posta a suo carico, tra l'altro calcolata sulla base della Dichiarazione da questa presentata, per come fatto rilevare da parte convenuta e non smentito dalla ricorrente.
L'eccezione deve pertanto essere respinta.
Assolutamente infondato, anche alla luce della costante giurisprudenza sia di legittimità che di merito, è
l'ulteriore motivo col quale parte ricorrente ha denunciato un presunto indimostrato difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si osserva che l'Avviso di Pagamento ha carattere di "provocatio ad opponendum" e che l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an" e
"quantum debeatur".
Nel caso della TARI la descrizione deve individuare gli oggetti imponibili, costituiti dalle unità immobiliari che risultano essere possedute, con la descrizione puntuale della destinazione d'uso e della superficie imponibile.
Per la Tari, a differenza dell'Imu, non sono richiesti i dati catastali dal momento che il calcolo viene effettuato non sul dato catastale ma sulla superficie posseduta e infatti quest'ultima deve essere necessariamente indicata.
L'atto impugnato contiene tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni giuridiche che hanno indotto l'Amministrazione ad emettere l'Atto contestato, con la conseguente infondatezza dell'eccezione.
Quanto al presunto Difetto di Motivazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 35/2025, della quale la ricorrente ha chiesto in questa sede la disapplicazione, osserva il Collegio che, come affermato in più occasioni in sede di legittimità, il potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) (Cass., Sez. U,
n. 6265/2006, Rv. 589553-01, Sez. 5, n. 7044 del 26/03/2014, Rv. 629885-01, successivamente anche Cass.
n. 20965 del 2019 che distingue opportunamente tra disapplicazione e potere di annullamento del giudice amministrativo).
In proposito è stato riconosciuto che la determinazione della tariffa da applicare, ai fini Tari, costituisce una scelta discrezionale che rientra nei limiti della potestà impositiva attribuita al comune dall'ordinamento, non vietata da alcuna norma statale.
Applicando tali principi nella specie, la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria.
A tal fine, non è ritenuta sufficiente la generica contestazione della validità dei criteri seguiti dal comune nell'adottare la delibera stessa (in motivazione Cass. Sez. 5, n. 7044 del 26/03/2014, Rv. 629885-01, cit.,
Sez. 5, n. 7437/2019, Rv. 653050-01; nello stesso senso sempre in motivazione Cass. Sez. 5, n. 13848/2004,
Rv. 574914-01).
Ne consegue che, essendo ammessa la disapplicazione solo in presenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere, dei quali non è stata provata la sussistenza nella delibera di C.C. n. 35/2025, l'eccezione deve essere respinta.
Quanto alla errata equiparazione del “Pontile per Ormeggio” alla categoria “Stabilimenti Balneari”, con conseguente presunta erroneità della tariffa applicata, osserva il Collegio che, con propria Ordinanza n.
5695 del 23/02/2023, la Corte di cassazione, dopo aver premesso che “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la nozione di "aree scoperte", utilizzata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, articolo 62 non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione e che, pertanto, è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell'ambito portuale, l'omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei” ha precisato che “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in assenza di una specifica tipizzazione nel regolamento comunale di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 68 la riconduzione
(ai fini della tassazione) delle aree adibite ad ormeggi per natanti da diporto nella categoria tariffaria dei
“campeggi e dei distributori di carburante” è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell'utilizzo degli spazi tassabili (come la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa o la concessione in godimento temporaneo e/o turnario a terzi di superfici scoperte); sicche', la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all'uso o alla destinazione degli spazi tassabili.
Nel caso che ci riguarda il Comune di Agropoli ha tassato le aree adibite ad ormeggio facendole correttamente rientrare nella categoria degli “Stabilimenti Balneari”, le cui tariffe sono addirittura più basse rispetto a quelle riferite alla categoria “dei campeggi e dei distributori di carburante” ritenute dalla Corte di cassazione corrette ai fini della tassazione dei pontili e degli ormeggi.
Ne consegue la legittimità dell'operato dell'Ente comunale non soltanto in riferimento alla individuazione della categoria ma anche in riferimento alle tariffe applicate analiticamente riportate nella deliberazione di
C.C. n. 35/2025.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
RESPINGE
il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 800,00 oltre oneri accessori, se dovuti. Salerno, 16/01/2026
Il Giudice RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Salvatore Sbrizzi
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
PERNA DANIELE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4660/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agropoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 10407 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 10/09/2025 al Comune di Agropoli, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 06/10/2025, la società Ricorrente_1 s.r. l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nominativo_1 e Difensore_1 , ha impugnato l'Avviso di Pagamento n. 10407 dell'11/06/2025, notificato il 12/06/2025, avente ad oggetto l'omesso versamento, per l'anno d'imposta 2025, della TARI riferita:
- allo Specchio Acqueo di mq. 1.116;
- allo Stabilimento Balneare di mq. 149;
- al locale commerciale adibito a Bar di mq. 19;
per il complessivo importo di € 7.066,22 comprensivo di sanzioni ed interessi.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità del predetto Avviso di Accertamento per i seguenti motivi:
- Violazione Legge L. 212/2000, non essendo stata attivata la procedura del contraddittorio informato ed effettivo;
- Omessa notifica dell'Avviso Bonario, precludendo alla contribuente qualsiasi difesa;
- Difetto di motivazione dell'Avviso di Pagamento, non essendo chiaramente evincibili i motivi della tassazione;
- Difetto di motivazione della Delibera C.C. n. 35/2025 in relazione al percorso logico giuridico adottato dall'Ente impositore nella scelta delle Tariffe da applicare, e per questa regione meritevole di essere disapplicata;
- Erroneità della pretesa tributaria, per la errata equiparazione del pontile di ormeggio alla categoria degli
Stabilimenti Balneari, con applicazione delle medesime tariffe applicate;
chiedendone l'annullamento e/o, in subordine, la limitazione della tassazione nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore dei Procuratori costituiti, dichiaratosi antistatari, insistendo nelle istanze e nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il 05/01/2026.
Il Comune di Agropoli, costituito nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate in data 06/11/2025, ritenendo legittimo il proprio operato, ha insistito sulla correttezza dell'atto impugnato.
In particolare, ha fatto rilevare che l'Avviso di Pagamento è stato emesso in base alla Dichiarazione prot.
2757 del 23/01/2019 resa dalla stessa contribuente e mai variata.
Ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento alla prima eccezione osserva il Collegio che, con il Dlgs 219/2023, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 3 gennaio 2024, è stata data attuazione agli articoli 4 e 17, comma 1, della Legge 111/2023, che modificano le norme dello statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212).
Nello specifico l'art.
6-bis dello Statuto del contribuente è stato così modificato: “Art.
6-bis (Principio del contraddittorio). – 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”.
Da tale novità normativa derivano conseguenze operative nella fase accertativa degli Enti soprattutto in riferimento ai tributi TARI e IMU.
Stando ad una interpretazione letterale della norma, gli avvisi di accertamento TARI e IMU per omesso/ parziale versamento, come quello in questa sede impugnato, in quanto atti di mera liquidazione della dichiarazione presentata conseguenti all'emissione degli avvisi di pagamento (e dei solleciti), rientrerebbero nella definizione di atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni quindi non soggetti al preventivo contraddittorio informato.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione ed il suo rigetto.
Quanto alla mancata notifica dell'Avviso Bonario, osserva il Collegio che la tassa sui rifiuti, introdotta dall'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 (e confermata dall'articolo 1, comma 738, legge 160/2019),
è un tributo configurato dalla legge in autoliquidazione.
L'articolo 1, comma 688, della legge 147/2013 ha previsto infatti che il Comune deve stabilire le scadenze del versamento e che è comunque facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
Il comma 689 ha posto a carico del Comune solo un obbligo informativo, mediante l'invio dei modelli di versamento precompilati, peraltro secondo modalità che avrebbero dovuto essere fissate da un decreto ministeriale, mai emanato.
Tuttavia, molti Comuni, considerata l'oggettiva difficoltà per il contribuente di autodeterminare l'importo del versamento dovuto, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuitagli dalla legge, hanno stabilito di applicare la Tari con la formula della liquidazione d'ufficio.
Vale a dire, il contribuente è tenuto a pagare solo una volta che ha ricevuto l'Avviso di Pagamento inviato dall'Ente e, nel caso che l'avviso di pagamento sia inviato con modalità che non assicurano la conferma dell'avvenuta ricezione da parte del contribuente, il mancato pagamento entro la scadenza stabilita dal
Comune non può essere sanzionato.
In siffatta ipotesi, infatti, di norma i regolamenti comunali prevedono il successivo invio di un sollecito di pagamento, questa volta con modalità che consentano di avere certezza del recapito, con il quale viene altresì fissato formalmente un termine per l'adempimento.
Qualora lo stesso perduri, l'ente provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo (comma 792 legge 160/2019), con contestuale irrogazione della sanzione per omesso versamento (articolo 17 Dlgs 472/1997), determinata sulla scorta dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997.
Procedura quest'ultima che, seppure più onerosa, garantisce una più corretta modalità di irrogazione della sanzione, rispetto a soluzioni nelle quali la sanzione è irrogata contestualmente al primo sollecito (nella formula del sollecito che si trasforma in accertamento), anche alla luce della previsione dell'ultimo periodo della lettera a) del comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019 (la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997 non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento nei termini delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi).
Da quanto precede se ne deduce che, pur non esimendo il contribuente dall'obbligo di provvedere al versamento della tassa alle scadenze previste dal regolamento comunale anche nel caso di mancato ricevimento dell'Avviso di Pagamento, nessun addebito può essere fatto al Comune di Agropoli, avendo questo provveduto all'Invio di quell'atto che, pur non essendo stato denominato “Avviso Bonario” ha avuto proprio il compito di portare a conoscenza della contribuente la liquidazione della Tassa posta a suo carico, tra l'altro calcolata sulla base della Dichiarazione da questa presentata, per come fatto rilevare da parte convenuta e non smentito dalla ricorrente.
L'eccezione deve pertanto essere respinta.
Assolutamente infondato, anche alla luce della costante giurisprudenza sia di legittimità che di merito, è
l'ulteriore motivo col quale parte ricorrente ha denunciato un presunto indimostrato difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si osserva che l'Avviso di Pagamento ha carattere di "provocatio ad opponendum" e che l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an" e
"quantum debeatur".
Nel caso della TARI la descrizione deve individuare gli oggetti imponibili, costituiti dalle unità immobiliari che risultano essere possedute, con la descrizione puntuale della destinazione d'uso e della superficie imponibile.
Per la Tari, a differenza dell'Imu, non sono richiesti i dati catastali dal momento che il calcolo viene effettuato non sul dato catastale ma sulla superficie posseduta e infatti quest'ultima deve essere necessariamente indicata.
L'atto impugnato contiene tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni giuridiche che hanno indotto l'Amministrazione ad emettere l'Atto contestato, con la conseguente infondatezza dell'eccezione.
Quanto al presunto Difetto di Motivazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 35/2025, della quale la ricorrente ha chiesto in questa sede la disapplicazione, osserva il Collegio che, come affermato in più occasioni in sede di legittimità, il potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) (Cass., Sez. U,
n. 6265/2006, Rv. 589553-01, Sez. 5, n. 7044 del 26/03/2014, Rv. 629885-01, successivamente anche Cass.
n. 20965 del 2019 che distingue opportunamente tra disapplicazione e potere di annullamento del giudice amministrativo).
In proposito è stato riconosciuto che la determinazione della tariffa da applicare, ai fini Tari, costituisce una scelta discrezionale che rientra nei limiti della potestà impositiva attribuita al comune dall'ordinamento, non vietata da alcuna norma statale.
Applicando tali principi nella specie, la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria.
A tal fine, non è ritenuta sufficiente la generica contestazione della validità dei criteri seguiti dal comune nell'adottare la delibera stessa (in motivazione Cass. Sez. 5, n. 7044 del 26/03/2014, Rv. 629885-01, cit.,
Sez. 5, n. 7437/2019, Rv. 653050-01; nello stesso senso sempre in motivazione Cass. Sez. 5, n. 13848/2004,
Rv. 574914-01).
Ne consegue che, essendo ammessa la disapplicazione solo in presenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere, dei quali non è stata provata la sussistenza nella delibera di C.C. n. 35/2025, l'eccezione deve essere respinta.
Quanto alla errata equiparazione del “Pontile per Ormeggio” alla categoria “Stabilimenti Balneari”, con conseguente presunta erroneità della tariffa applicata, osserva il Collegio che, con propria Ordinanza n.
5695 del 23/02/2023, la Corte di cassazione, dopo aver premesso che “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la nozione di "aree scoperte", utilizzata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, articolo 62 non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione e che, pertanto, è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell'ambito portuale, l'omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei” ha precisato che “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in assenza di una specifica tipizzazione nel regolamento comunale di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 68 la riconduzione
(ai fini della tassazione) delle aree adibite ad ormeggi per natanti da diporto nella categoria tariffaria dei
“campeggi e dei distributori di carburante” è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell'utilizzo degli spazi tassabili (come la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa o la concessione in godimento temporaneo e/o turnario a terzi di superfici scoperte); sicche', la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all'uso o alla destinazione degli spazi tassabili.
Nel caso che ci riguarda il Comune di Agropoli ha tassato le aree adibite ad ormeggio facendole correttamente rientrare nella categoria degli “Stabilimenti Balneari”, le cui tariffe sono addirittura più basse rispetto a quelle riferite alla categoria “dei campeggi e dei distributori di carburante” ritenute dalla Corte di cassazione corrette ai fini della tassazione dei pontili e degli ormeggi.
Ne consegue la legittimità dell'operato dell'Ente comunale non soltanto in riferimento alla individuazione della categoria ma anche in riferimento alle tariffe applicate analiticamente riportate nella deliberazione di
C.C. n. 35/2025.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
RESPINGE
il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 800,00 oltre oneri accessori, se dovuti. Salerno, 16/01/2026
Il Giudice RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Salvatore Sbrizzi
(firma digitale) (firma digitale)