Articolo 1 della Legge 4 ottobre 1994, n. 578
Articolo 2
Versione
20 ottobre 1994
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attivita' dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1994