CA
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 589/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Simona Mengarelli e Maria Claudia Del Savio;
appellante
CONTRO
(c.f. , contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
appellata
CON L'INTERVENTO DI
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_2 P.IVA_3
liti, dall'Avv. Giovanna Bigi;
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_3 P.IVA_3
liti, dall'Avv. Giovanna Bigi;
intervenute avente ad oggetto: validità del contratto di leasing;
conclusioni:
1 appellante: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adìta, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e delle conclusioni formulate nel primo grado dalla a) Parte_1
in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle comparse di costituzione/interventi di e respingere la domanda di Controparte_3 CP_2
estromissione dalle stesse proposta, contestualmente dichiarando la contumacia di
[...]
(già ); b) nel merito, riformare la sentenza n. 1592 emessa dal Tribunale CP_4 CP_1
di Ancona il 7/12/2021 ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc e comunicata in pari data per tutti i motivi e con le conseguenze risarcitorie e/o restitutorie di cui in narrativa, condannando altresì
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla CP_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di CTU, compensate
[...]
integralmente in primo grado;
in via istruttoria, ammettere le richieste istruttorie già formulate in primo grado e ribadite nel paragrafo C della narrativa, disponendo il rinnovo della CTU
(con altro perito) con i quesiti ivi indicati. Con vittoria di spese e competenze legali sia del primo che del presente grado di giudizio”;
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona adita, contrariis reiectis: in via Controparte_2
preliminare: estromettere dal presente giudizio di appello la società (già Controparte_5
, in quanto i crediti relativi ai contratti di leasing per cui è appello sono Controparte_6
stati ceduti alla società ed i relativi beni e rapporti giuridici sono stati Controparte_2
ceduto alla società così come ampiamente argomentato ed allegato nelle Controparte_3
premesse del presente atto;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello avversario, per tutte le ragioni descritte in narrativa;
in via principale e nel merito: previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, rigettare in toto
l'appello avversario nonché ogni domanda restitutoria e/o risarcitoria in esso contenuta, ogni altra istanza e/o eccezione, con conseguente integrale conferma della impugnata sentenza n.
1592/2021 emessa dal Tribunale di Ancona all'esito del giudizio di primo grado RG. n.
4663/2018 . Voglia altresì l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso reiterate, in quanto irrilevanti, inammissibili e generiche, per tutti i motivi già esposti e dedotti nel presente scritto difensivo nonché negli atti difensivi depositati nel corso del giudizio
2 di primo grado. Con vittoria di tutte le spese e gli onorari di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona adita, contrariis reiectis: in Controparte_3
via preliminare : estromettere dal presente giudizio di appello la società Controparte_5
(già , in quanto i crediti relativi ai contratti di leasing per cui è appello Controparte_6
sono stati ceduti alla società ed i relativi beni e rapporti giuridici sono stati Controparte_2
ceduto alla società così come ampiamente argomentato ed allegato nelle Controparte_3
premesse del presente atto;
sempre in via : accertare e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis
c.p.c. l'appello avversario, per tutte le ragioni descritte in narrativa;
in via principale e nel merito: previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, rigettare in toto l'appello avversario nonché ogni domanda restitutoria e/o risarcitoria in esso contenuta, ogni altra istanza e/o eccezione, con conseguente integrale conferma della impugnata sentenza n.
1592/2021 emessa dal Tribunale di Ancona all'esito del giudizio di primo grado RG. n.
4663/2018- Voglia altresì l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso reiterate, in quanto irrilevanti, inammissibili e generiche, per tutti i motivi già esposti e dedotti 51 nel presente scritto difensivo nonché negli atti difensivi depositati nel corso del giudizio di primo grado. Con vittoria di tutte le spese e gli onorari di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione delle pari intervenute e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione degli undici motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*****
3 I. Con il primo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata da e volta a conseguire la Parte_1
corresponsione, ai sensi delle norme di cui ai commi 138 e 139 dell'art. 1 della legge n. 124 del
2017, del prezzo conseguito da all'esito della vendita dei beni immobili Controparte_1
originariamente oggetto dei contratti di leasing e delle “indennità di occupazione” percepite dalla risoluzione dei contratti alla vendita de beni.
Il motivo è infondato.
Tale domanda non è stata promossa nel corso del primo grado.
L'esame dell'atto di citazione rivela che la questione non è stata in alcun modo trattata al momento dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni dell'articolata pretesa restitutoria articolata da Parte_1
Qualora si volesse ritenere che la domanda sia stata compiutamente formulata in ragione del fugace accenno compiuto nella prospettazione delle conclusioni, essa sarebbe infondata.
La risoluzione stragiudiziale dei contratti di leasing è avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, così come emerge dal documento n. 9 e così come riferito, peraltro, anche da nel corso del primo grado di giudizio. Parte_1
Come noto, “in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c. (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2061 del
28/01/2021)”.
Ne consegue che, lungi dal poter compiere applicazione della legge n. 124 del 2017, bisogna concentrare l'attenzione sulla disciplina pattizia della fase patologica della risoluzione per inadempimento, così come delineata dalla clausola di cui all'art. 17 delle scritture private del
19.2.2004, per il cui tramite furono conclusi i due contratti di leasing.
La clausola prevede che “i corrispettivi periodici comunque pagati dall'utilizzatore resteranno acquisiti al concedente per l'intero ammontare ed all'utilizzatore sarà fatto obbligo di pagare i
4 corrispettivi maturati fino alla risoluzione del contratto” e che “al concedente è riservata la facoltà di richiedere il risarcimento del danno eventuale. Il danno sarà determinato dall'attualizzazione dei corrispettivi periodi a scadere al tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della risoluzione del presente contratto meno due punti, maggiorati dell'importo per
l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art.15. Il ricavato dell'eventuale vendita dell'immobile, al netto dei relativi oneri accessori, sarà riconosciuto all'utilizzatore, sino alla concorrenza dell'ammontare degli eventuali danni versati al concedente”.
Non vi è prova né allegazione che o la cessionaria abbiano Controparte_1 Controparte_2
chiesto il pagamento di danni ulteriori né il pagamento dei canoni di godimento scaduti.
Risulta unicamente che all'esito della risoluzione stragiudiziale dei contratti Controparte_1
di leasing, abbia agito per recuperare la disponibilità dei due beni immobili.
Non sussiste, pertanto, il presupposto che, alla luce della clausola sopra indicata, si eleva ad antecedente necessario del diritto dell'utilizzatore a che il prezzo conseguito dalla vendita sia considerato come un pagamento dal medesimo effettuato.
Qualora per mera ipotesi si volesse ammettere la nullità della clausola o, comunque, qualora si volesse ritenere necessaria l'eterointegrazione di essa ai sensi degli artt. 1526 e 1384 c.c., aspetti mai prospettati da e qualora si volesse ritenere che per vendita Parte_1
debba intendersi anche la cartolarizzazione immobiliare compiuta ai sensi della legge n. 130 del
1999, vi è che la società utilizzatrice non ha fornito alcun elemento conoscitivo circa l'utilità patrimoniale conseguita da all'esito del trasferimento degli immobili a Controparte_1
LeasecoCo One s.r.l. (prima cartolarizzazione).
Al riguardo, va sottolineato che il giudizio è stato promosso da e che Parte_1
dunque quest'ultima è gravata dell'onere della prova dei fatti che costituiscono il fondamento della pretesa azionata, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 2697 c.c.
(trattasi di onere della prova di facile soddisfacimento posto che la cartolarizzazione è avvenuta tramite atto pubblico notarile, i cui estremi sono indicati negli avvisi pubblicati in Gazzetta
Ufficiale).
Parimenti, non fornito alcun elemento probatorio relativo alle somme Parte_1
conseguite da dai terzi occupanti gli immobili nel periodo intercorrente dalla Controparte_1
5 risoluzione del contratto al rilascio dei beni (al riguardo, parte appellante si è limitata a formulare richieste istruttorie, che peraltro non toccano il profilo del quantum, solo con la terza memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. sicché esse sono tardive ed inammissibili oltre che, appunto, irrilevanti).
Altresì, si tratta di somme percepite “a titolo di indennità di occupazione”, ovvero quale risarcimento del danno patito dalla concedente a causa dal mancato rilascio degli immobili sicché, anche qualora ne avesse dimostrato l'ammontare, la danneggiante Parte_1
non avrebbe potuto vantare alcuna pretesa su di esse.
[...]
II. Il secondo motivo, articolato in due profili, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di condannare alla restituzione degli interessi moratori pagati in Controparte_1
carenza di adeguato sostegno causale nonché alla restituzione della somma complessiva di euro
1.137,76 (euro 549,85 + 587,91), pari al totale delle spese addebitate dal concedete senza alcuna copertura negoziale, così come riferito dal consulente tecnico d'ufficio.
Il motivo è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Per quanto riguarda la debenza degli interessi moratori, occorre muovere dall'esame della clausola di cui all'art. 4 delle scritture private del 19.2.2004.
La clausola prevede quanto segue: “su ritardati pagamenti può essere addebitato dal concedente, senza necessità di alcun avviso di mora, un interesse in ragione di anno di 4 punti oltre il “prime rate salvo il diritto del concedente di richiedere il maggior danno”. Pt_2
Costituisce circostanza certa, e comunque non contestata da che l' ha Controparte_1 Pt_2
interrotto la rilevazione del “prime rate”a far tempo dal 1.12.2005.
La clausola, tuttavia, da un lato, non contempla alcun meccanismo di sostituzione del tasso nell'ipotesi di sopravvenuta non rilevazione di esso;
dall'altro, appare univoca nell'affermare il diritto del concedente ad esigere il pagamento degli interessi moratori.
In ragione di tali presupposti, ed alla luce del principio di conservazione degli effetti giuridici del contratto previsto dalla norma di cui all'art. 1367 c.c., è necessario ritenere che le parti abbiano voluto sottintendere che, nell'ipotesi di interrotta rilevazione del tasso “prime rate”, gli interessi moratori sono dovuti nella misura originaria, ovvero al tasso sussistente al momento della stipulazione del contratto, pari al 11,125%.
6 Ne consegue che sono indebiti i pagamenti eseguiti a titolo di interessi moratori, a far tempo al
1.12.2005, in misura superiore al tasso del 11,125 %.
Dall'esame degli allegati 16 e 17 della relazione di consulenza depositata in data 11.3.2021, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, emerge che, con riferimento ad entrambi i contratti, l'ammontare complessivo delle somme pagate a titolo di interessi moratori in misura superiore al tasso del 11,125%, al netto dei pagamenti già dichiarati indebiti dal
Tribunale di Ancona laddove ha attribuito rilievo all'usura sopravvenuta, è pari ad euro 509,47.
In ordine alla seconda doglianza, che si rivela fondata, è sufficiente riportarsi alla richiamata consulenza tecnica d'ufficio, nella parte in cui ha riferito l'avvenuto addebito di spese prive di copertura negoziale per un importo complessivo di euro 1.137,76, deduzione nemmeno contestata da Controparte_1
III. Con il terzo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha omesso di accertare la consistenza anatocistica degli interessi moratori dovuti dall'utilizzatore in ragione del mancato pagamento del canone mensile e calcolati, secondo quanto riferito anche dal consulente tecnico d'ufficio, “sul valore delle partite scadute … valori omnicomprensivi di rata capitale, interessi corrispettivi e spese di incasso delle rate oltre IVA”.
Il motivo è infondato.
Rinviando all'esame del quinto e del sesto motivo per quanto concerne l'inquadramento concettuale del tasso di leasing, è sufficiente ora osservare che la rata mensile del canone non prevede il pagamento di interessi corrispettivi.
A differenza del mutuo, il contratto di leasing, sia esso finanziario o di godimento, non comporta la dazione di una somma di denaro all'utilizzatore (che, invero, assume il solo godimento del bene e l'opzione per l'acquisto di esso), e ciò pure nell'ipotesi in cui l'entità del canone sia determinata anche in ragione degli interessi figurativi (cioè conseguibili dall'intermediario qualora avesse mutuato a terzi la somma impiegata per l'acquisto del bene) o effettivi che il concedente dovrà pagare in esecuzione del contratto di mutuo eventualmente stipulato per reperire la provvista finanziaria da impiegate per comprare dal fornitore il bene da concedere in godimento (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n.14760 del
04/06/2008).
7 L'utilizzatore, pertanto, non è gravato dalla restituzione di una somma mutuata e dal pagamento dei correlati interessi corrispettivi, ossia il prezzo della somma mutuata, ciò che di per sé esclude ogni spazio operativo per il fenomeno dell'anatocismo, così come stigmatizzato dalla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. ed incentrato sulla debenza di interessi sugli interessi già scaduti.
IV. Con il quarto motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha omesso di condannare “a restituire alla tutti gli interessi Controparte_1 Parte_1
complessivamente corrisposti (a titolo sanzionatorio e/o risarcitorio) per la perpetrata violazione delle norme imperative in questione”, violazione consistita nel mancato invio delle
“comunicazioni di trasparenza” dal 2004 al 2007, così come riferito dal consulente tecnico d'ufficio.
Il motivo è infondato.
Occorre osservare che, al momento dell'introduzione del giudizio (ivi si abbia per integralmente richiamato il contenuto dell'atto di citazione), non ha mai lamentato Parte_1
specificamente il mancato invio delle “comunicazioni di trasparenza” nell'arco di tempo sopra indicato;
la condotta omissiva, invero, è stata lamentata solo con la memoria depositata in data
2.12.2021, ovvero all'esito del deposito della relazione del consulente d'ufficio e, dunque, in epoca successiva al consolidamento delle preclusioni assertive.
Il Tribunale di Ancona, pertanto, correttamente non si è pronunciato su tale domanda, formulata tardivamente e, dunque, estranea al thema decidendum.
In subordine, e dunque nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che tale domanda sia stata tempestivamente formulata, va rilevato che quanto lamentato, ossia il mancato invio delle
“comunicazioni di trasparenza” dal 2004 al 2007, attiene alla fase esecutiva della relazione contrattuale e, dunque, si risolve nell'allegazione dell'inadempimento di una obbligazione di facere, ovvero un accadimento negoziale che, sebbene patologico, non interferisce con la fase genetica e non comporta l'invalidità del contratto.
Difetta, pertanto, il presupposto della caducazione del sostegno casuale dei pagamenti eseguiti da (anche a titolo di interessi, solo moratori posto che, lo si ripete, Parte_1
l'utilizzatore non paga interessi corrispettivi) nel corso della relazione negoziale, ovvero il
8 presupposto necessario, giusto il disposto normativo di cui all'art. 2033 c.c., per l'accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo.
Altresì, il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c. appare sterile in ragione della consolidata dicotomia tra norme di struttura e norme di comportamento (in tal senso, tra tante, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26724 del 19/12/2007), con la conseguenza che la violazione delle seconde, sebbene imperative, non consente l'accesso ad un regime di tutela reale (salvo diversa previsione dell'ordinamento, ciò che si sostanzia in ipotesi di nullità testuale) ma dà origine unicamente a conseguenze di consistenza risarcitoria.
Nel caso di specie, giova sottolinearlo, insiste unicamente per la Parte_1
restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi nel corso della relazione negoziale, senza, pertanto, formulare alcuna pretesa risarcitoria incentrata sulla condotta stigmatizzata, ossia l'asserita mancata consegna delle “comunicazioni di trasparenza”, ed omettendo, di conseguenza, la prova, e finanche l'allegazione, del nesso di derivazione causale e del danno conseguenza astrattamente patito.
V. Il quinto ed il sesto motivo, avvinti da ragioni di connessione tali da indurre alla delibazione congiunta, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità, quantomeno parziale, dei contratti di leasing quale esito indefettibile della mancata indicazione del tasso di leasing o, perlomeno, dell'errata indicazione di esso, con correlata violazione delle norme imperative di cui al quarto ed al sesto comma dell'art. 117 T.U.B. e conseguente necessità di procedere all'eterointegrazione del contenuto negoziale ai sensi del settimo comma.
I motivi sono infondati.
Occorre muovere dalla comprensione della funzione del tasso di leasing.
Come indicato nel provvedimento della Banca d'Italia del 25.7.2003, contenente le istruzioni di vigilanza per le banche ed adottato in esecuzione della delibera del C.I.C.R. del 4.3.2003, il tasso di leasing è “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa,
9 andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per
l'acquisto del bene e relativi interessi”.
Vi è, pertanto, che, in perfetta adesione alla struttura della locazione finanziaria, il tasso di leasing non è un costo che concorre ad integrare il carico obbligatorio gravante sull'utilizzatore
(come, ad esempio, il pagamento degli interessi corrispettivi nel contratto di mutuo, ove il relativo tasso è espressione diretta di tale specifico elemento obbligatorio gravante sul mutuatario) ma è la rappresentazione in termini percentuali e su base annua della redditività dell'operazione compiuta dal concedente e, a contrario, del costo gravante sull'utilizzatore (la rappresentazione del costo non è esaustiva poiché il tasso interno di rendimento non considera eventuali spese non inglobate nel canone di godimento).
In altri termini, e semplificando, l'utilizzatore è obbligato al pagamento del canone di godimento, di eventuali spese e del prezzo di riscatto mentre non è tenuto a corrispondere il tasso di leasing, inteso come oggetto di una prestazione pecuniaria che si aggiunge a quelle sopra indicate.
Il tasso di leasing, lo si ripete, è unicamente il metodo impiegato per la rappresentazione della redditività dell'investimento del concedente e, dunque, svolge un ruolo di orientamento per l'utilizzatore al fine di valutare la convenienza dell'operazione.
e non è un Controparte_7 Parte_1
consumatore), esso svolge la medesima funzione del TAEG, che opera in relazione ai contratti di credito al consumo, e dell' , che opera in relazione a contratti di mutuo (per esso Par
intendendosi anche le anticipazioni bancarie) e di apertura di credito e, infatti, come emerge dall'esame del richiamato provvedimento del 25.7.2003, la Banca d'Italia si premura di specificare che l'intermediario, onde soddisfare le esigenze di trasparenza al momento della stipulazione della locazione finanziaria, non deve comunicare il TAEG o l'ISC ma unicamente il tasso di leasing, ovvero, lo si ripete, l'indice che, laddove rappresenta il rendimento conseguito dal concedente, lumeggia anche la dimensione onerosa gravante sull'utilizzatore.
Ciò, giova chiarirlo, non significa che vi sia identità tra il TAEG o l' e il tasso di leasing ma, Par
semplicemente, che sussiste medesimezza della funziona svolta sul piano della trasparenza e nei limiti delle vicende contrattuali che non abbiano quale referente soggettivo un consumatore,
10 quale conseguenza di una previsione ordinamentale delineata dalla delibera del del C.I.C.R. del
4.3.2003 e dal correlato provvedimento della Banca d'Italia del del 25.7.2003.
Tanto premesso, va rilevato che la norma imperativa di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. impone unicamente l'indicazione per iscritto del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, ovvero degli elementi da cui poter ricavare il tasso di leasing, per quanto concerne la locazione finanziaria ( allorquando l'utilizzatore non sia un consumatore), o il TAEG o l'ISC per quanto concerne gli ulteriori contratti indicati nel richiamato provvedimento della Banca
d'Italia.
La norma costituisce (anche) proiezione specifica del principio generale di cui all'art. 1346 c.c.
e, dunque, è volta ad inibire che la determinazione dei costi, ovvero delle obbligazioni gravanti sul cliente, avvenga per il tramite di apporti volitivi unilaterali dell'intermediario, ovvero estranei al perimetro pattizio, non conosciuti e non supportati dal previo consenso del cliente.
Essa opera sul piano della struttura della fattispecie negoziale, esigendo la completa prospettazione (e dunque accettazione) del contenuto obbligatorio del contratto, mentre le esigenze di presidio della trasparenza sono affidate alla disposizione di cui al secondo comma dell'art.9 della deliberazione del C.I.C.R. del 4.3.2003, alla luce della quale la Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo”, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”.
Come sopra già osservato, la Banca d'Italia ha escluso la locazione finanziaria dal novero delle operazioni per le quali debba essere determinato l' , prescrivendo per tale contratto (qualora Par
non sia coinvolto un consumatore) l'indicazione del solo tasso di leasing.
Le norme richiamate, di diversa consistenza gerarchica, operano su piani distinti.
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. si configura come norma di struttura, laddove impone il contenuto minimo del contratto, sicché la violazione di essa comporta la nullità parziale e l'eterointegrazione normativa del contenuto negoziale.
11 Di contro, la disposizione regolamentare si limita ad imporre all'intermediario finanziario una particolare condotta, volta a tutelare la posizione del contraente debole, sì da risolversi in una norma di comportamento, la cui violazione, come noto, dà luogo unicamente a conseguenze risarcitorie (sempre che vi sia un danno conseguenza causalmente correlato alla condotta scorretta), senza, dunque, interagire con la validità del contratto.
A conferma di quanto osservato, ovvero che gli indici riassuntivi dei costi dei contratti bancari non costituiscono un elemento necessario del contenuto nel contratto così come delineato dalla norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B., occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4597 del 14/02/2023)”.
Altresì, e con specifico riferimento alla locazione finanziaria, “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del tasso leasing non determina la violazione dell'art.
117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28824 del 17/10/2023; in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n. 29530 del
15/11/2024)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, l'attenzione si concentra sul contenuto delle scritture private del 19.2.2004, per il cui tramite furono conclusi i due contratti di leasing.
12 Dalla lettura delle scritture private, emerge che le parti ebbero a pattuire ogni costo gravante sull'utilizzatore, prevedendone compiutamente la debenza e l'entità.
Come riconosciuto anche dal consulente di ivi si abbiano per Parte_1
integralmente richiamate le consulenza depositate unitamente all'atto di citazione, i contratti indicano: il bene immobile dato in godimento (e le generalità del fornitore); il prezzo di acquisto al netto dell'IVA; la durata (in anni e mesi) della locazione finanziaria;
le spese di istruttoria;
l'ammontare del canone iniziale al netto dell'IVA; il numero dei canoni mensili successivi;
l'ammontare di ogni singolo canone mensile al netto dell'IVA; l'indicizzazione del canone mensile e le correlate modalità di funzionamento del meccanismo (al riguardo, si rinvia all'esame del nono motivo); le spese di incasso di ogni singola rata;
il tasso di mora.
Nel rispetto della disciplina regolamentare sopra richiamata, entrambi contratti specificano il tasso di leasing, pari al 4,2900% per la locazione finanziaria n.375949 e pari al 4,295% per la locazione finanziaria n. 375948.
Non vi è, pertanto, alcun elemento del carico obbligatorio gravane sull'utilizzatore che sia rimesso all'unilaterale determinazione volitiva del concedente.
Non sussiste, dunque, la violazione della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. né si ravvisano profili di nullità ulteriori sicché non occorre procedere all'eterointegrazione dei contratti e alla ripetizione di pagamenti indebiti.
Tale convincimento non è incrinato dalla circostanza che il consulente di Parte_1
ed il consulente tecnico d'ufficio hanno indicato un tasso di leasing lievemente differente (per eccesso) rispetto a quello riportato nelle scritture private del 19.2.2004.
Ciò che rileva, e preclude il rinvenimento di profili di nullità, è che tanto il consulente d'ufficio, che quello di parte appellante, hanno determinato il tasso di leasing alla luce del contenuto dei due contratti di locazione finanziaria;
si rinvia, al riguardo, alla lettura delle relazioni allegate all'atto introduttivo del processo e alla relazione del del consulente d'ufficio depositata in data
11.3.2021, ove (a pagina 16) si legge quanto segue “il ctu afferma che sono stati rinvenuti tutti gli elementi essenziali previsti in materia di trasparenza bancaria di cui alla citata Circ. n. 229 del 21.04.1999”, ovvero la circolare poi aggiornata nel 2003.
13 Vi è, pertanto, che la discrasia tra i tassi di leasing indicati nelle richiamate scritture private e quelli determinati dai consulenti, lungi dal sottintendere un fenomeno di indebita eterointegrazione del contratto tramite unilaterali apporti volitivi del concedente (ciò che stigmatizza la norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B.), rinvia unicamente ad errori di impostazione metodologica (la formula utilizzata) o di calcolo.
Anche qualora per ipotesi si volesse ritenere che sia errata l'indicazione dei tassi di leasing compiuta da evenienza tutt'altro che certa (tanto più che il consulente di parte Controparte_1
non si premura di specificare la formula impiegata mentre il consulente tecnico d'ufficio ha indicato il tasso di leasing determinato ex post, ovvero avendo riguardo anche all'indicizzazione dei canoni così come sviluppatasi nel corso dell'intero rapporto, sì da valorizzare un dato, quello dell'andamento del tasso Euribor, non conoscibile al momento del perfezionamento dei contratti, sicché quanto riferito dall'ausiliare non è di per sé in contrasto con la determinazione del tasso di leasing operata dal concedente al momento del perfezionamento delle locazioni finanziarie), ciò, lungi dall'inficiare la validità della fattispecie negoziale, potrebbe dar luogo unicamente a ricadute sanzionatorie, come sopra già osservato.
Peraltro, ponendo a latere la circostanza che tale domanda di risarcimento del danno non è stata formulata da (che insiste ancora per la dichiarazione della nullità totale o Parte_1
parziale di entrambi i contratti) e ribadito che non vi è prova dell'errata indicazione del tasso di leasing, non si comprende quale pregiudizio abbia potuto patire l'utilizzatore posto che i contratti riferiscono tutti gli elementi (con esclusione, ovviamente, dell'indicizzazione successiva posto che il futuro non si può conoscere) per poter comprendere il peso finanziario dell'operazione in rapporto al prezzo corrisposto al fornitore, ovvero il numero e l'importo dei canoni di godimento, le spese, il prezzo di riscatto, le spese accessorie, gli interessi di mora.
VI. Il settimo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità di entrambi i contratti di leasing quale conseguenza della mancata consegna a dei relativi piani di ammortamento. Parte_1
Il motivo è infondato.
La consegna del piano di ammortamento attiene alla fase esecutiva, e non genetica, del contratto, sì da configurarsi come mero adempimento di un obbligo comportamentale che, lungi
14 dall'interferire con la struttura della fattispecie negoziale, più rilevare al più sul piano dell'inadempimento e, dunque, in carenza di norme imperative volte a comminare la nullità, può costituire unicamente l'antecedente (ovviamente di per sé non sufficiente) di una pretesa risarcitoria, senza, pertanto, inficiare la validità del contratto.
A conferma di tale inquadramento, seppur con riferimento ad una diversa (ma concettualmente sovrapponibile) fattispecie, occorre osservare che “in tema di rapporti bancari, il cd.
"documento di sintesi", nel riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto, vale a consentire al cliente una più agevole e rapida lettura delle sue clausole;
esso assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento non comporta la nullità del negozio, potendo esclusivamente rivelarsi fonte di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
14000 del 22/05/2023)”.
VII. L'ottavo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussumibilità di entrambi i contratti di leasing all'ambito precettivo della norma imperativa di cui all'art. 2744 c.c., omettendo così di dichiararne la nullità testuale per violazione del divieto di patto commissorio.
Il motivo è infondato.
Vi è patto commissorio allorquando, per il tramite dell'operazione negoziale, si realizza il trasferimento di un diritto reale dal debitore al creditore quale conseguenza dell'inadempimento del primo.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie: non è mai stata proprietaria dei Parte_1
due immobili, essendo stata titolare unicamente del diritto personale di godimento in ragione della stipulazione dei contratti di leasing;
il successivo inadempimento ha comportato la risoluzione dei contratti e, dunque, la perdita del diritto personale di godimento.
VIII. Il nono motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che, per il tramite della clausola di alla lettera d) dell'art. 3 delle scritture private del 19.2.2004, le parti ebbero a stipulare un contratto di interest rate swap, affetto da plurimi profili di nullità.
Il motivo è infondato.
15 La clausola, lungi dal compendiare l'avvenuta stipulazione di un contratto derivato, prevede unicamente una modalità di determinazione dell'entità del canone di godimento, ancorata ad un parametro esterno variabile ma estraneo alla sfera di dominio del concedente.
Come noto, “in tema di contratto di mutuo, la clausola che prevede un tasso di interesse variabile ed indicizzato al rapporto di cambio tra una valuta straniera (nella specie, il franco svizzero) e la valuta domestica non è nulla per immeritevolezza della causa, né trasforma il contratto di mutuo in uno strumento finanziario derivato implicito (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30556 del 03/11/2023; il principio, come evidente, trascende il tipo del contratto di mutuo ed è declinabile ad ogni contratto ove l'oggetto, o parte di esso, sia determinato tramite indicizzazione)”.
La clausola in esame prevede quanto segue: “i canoni periodici (e conseguentemente il compenso della locazione finanziaria) sono indicizzati, periodicamente, al Euribor 3 mesi lettera;
l'indice iniziale di riferimento per il presente contratto è pari al 2,109%. In caso di applicazione della clausola di indicizzazione, i canoni (e conseguentemente il compenso per la locazione finanziaria) sono indicizzati e le variazioni conseguenti comporteranno, secondo il caso, l'emissione di una nota di credito o di debito con cadenza periodica. Per ogni adeguamento si adotterà la seguente procedura: a) si rileveranno giornalmente le quotazioni, con riferimento alla data, pubblicate da il Sole24Ore, dell'indice di riferimento nel periodo antecedente alla scadenza del canone considerato e si calcolerà lo scostamento come differenza tra la media delle quotazioni anzidette e l'indice iniziale di riferimento;
b) l'importo delle note di credito o note di debito verrà determinato secondo le seguenti modalità: la quota capitale residua calcolata dopo il pagamento del canone verrà moltiplicata per lo scostamento come sopra determinato e diviso per 36500. Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per i giorni effettivi del canone periodico. In caso di mancata pubblicazione sul il Sole24Ore del suddetto indice, verrà comunque utilizzata la quotazione rilevabile dal circuito Reuters o, in mancanza, dal circuito Telerate. Il mancato pagamento delle note di debito produrrà interessi come indicato al successivo art. 4 delle condizioni generali, a partire dalla data di presentazione della nota di debito stessa”.
16 Vi è, pertanto, che la clausola in esame è immune da ogni profilo di indeterminatezza, come invece lamentato erroneamente dalla difesa appellante, e rispetta le prescrizioni impartite dalla
Banca d'Italia in tema di trasparenza con il provvedimento del 25.7.2003, secondo cui, nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, deve essere indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto.
IX. Il decimo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato l'originaria consistenza usuraria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, sì da omettere di dichiarare la nullità delle clausole relative alla debenza gli interessi, di disporre la gratuità del contratto in ragione della norma di cui al secondo comma di cui all'art. 1815 c.c. e di accogliere la domanda volta a conseguire la ripetizione del pagamento indebito degli interessi.
Il motivo è infondato.
Per quanto concerne gli interessi corrispettivi, occorre ribadire che i due contratti di leasing non prevedono la debenza di tali interessi e che alcuna somma di denaro è stata prestata da a e che quest'ultima non ha pagato interessi Controparte_1 Parte_1 Parte_1
corrispettivi ma, unicamente, il canone di godimento, le spese correlate, e gli interessi moratori.
Non conferenti, oltre che infondate già sul piano astratto (in tal senso, Sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 15130 del 29/05/2024), si rilevano, pertanto, anche le doglianze incentrate su costi occulti sopportati dall'utilizzatore in ragione dell'asserita previsione di un piano di ammortamento alla francese.
Qualora per mera ipotesi si volesse ritenere che (che non ha ricevuto Parte_1
alcuna somma di denaro) abbia pagato interessi corrispettivi a va rilevato che Controparte_1
il consulente tecnico d'ufficio, che ha impiegato la medesima formula utilizzata per determinare il TAEG dei contratti di mutuo (discostandosi erroneamente dalle note metodologiche di rilevazione trimestrale dei tassi soglia e compiendo una rilevazione di favore per l'utilizzatore), ha escluso l'avvenuto superamento del tasso soglia, se non nel caso, assolutamente privo di ogni addentellato normativo e giurisprudenziale, di inclusione tra gli oneri delle commissioni di estinzione anticipata e delle penali (ossia di obbligazioni non correlate al sorgere del contratto ma alla sua estinzione, anche patologica) e di sommatoria tra gli interessi moratori e
17 corrispettivi, oltre ad ipotizzare l'estinzione della relazione negoziale al momento del pagamento della rata 103 per quanto riguarda il contratto n. 04375948 e al momento della rata
102 per quanto riguarda il contratto n. 04375949; al riguardo, si rinvia all'esame degli allegati n.19,20,21,22,23,24,25 della relazione di consulenza.
Per quanto concerne gli interessi moratori, va rilevato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597 del 18/09/2020)”.
Il quarto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale del 18.12.2003 di rilevazione dei tassi soglia nel primo trimestre del 2004 prevede che “i tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione
18 stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Ne consegue che il tasso soglia degli interessi moratori, applicabile ai contratti di leasing in esame, è pari al 11,665%.
Il tasso degli interessi moratori previsto in entrambi i contratti è del 11,125%, così come indicato dal consulente tecnico d'ufficio e anche dal consulente di Parte_1 Parte_4
Non vi è, pertanto, alcuna usura originaria convenzionale degli interessi moratori.
X. L'undicesimo motivo censura la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità di entrambi i contratti di leasing quale conseguenza dell'asserita violazione, da parte di della buona fede oggettiva. Controparte_1
Il motivo è infondato.
Come sopra già osservato, la violazione delle norme che impongono obblighi comportamentali, sebbene imperative, non comporta l'invalidità del contratto (salvo ipotesi di nullità testuale, si pensi, ad esempio, alla caducazione della fideiussione nel caso contemplato dalla norma di cui all'art. 1956 c.c.) in ragione della consolidata dicotomia tra regole di validità (o struttura) e regole di comportamento (o responsabilità).
Peraltro, nemmeno sono ravvisabili i profili di scorrettezza stigmatizzati dalla difesa appellante.
Infatti, la circostanza che abbia richiesto la doppia sottoscrizione della Controparte_1
maggioranza delle clausole (molte delle quali nemmeno riconducibili al novero delineato dal secondo comma dell'art. 1341 c.c.) si risolve in una condotta assolutamente conforme all'ordinamento, volta, peraltro, a presidiare l'effettiva comprensione del contenuto del contratto da parte dell'utilizzatore.
Altresì, per le ragioni esposte nell'esaminare il primo motivo, risulta non conferente il richiamo alla legge n. 124 del 2017, entrata in vigore in epoca successiva alla risoluzione di entrambi i contratti, e, comunque, l'alienazione dei beni, avvenuta tramite cartolarizzazione, è stata compiuta nel rispetto degli oneri pubblicitari imposti dalla legge n. 130 del 1999 e, dunque,
l'utilizzatore non può lamentare alcuna carenza di comunicazione dell'avvenuto trasferimento dei due immobili.
19 XII. In ragione del parziale accoglimento del secondo motivo e in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata all'immediato pagamento, in Controparte_1
favore di della somma complessiva di euro 1.647,23, oltre interessi Parte_1
legali (non vi è richiesta di applicazione del tasso di interesse di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c.) dalla domanda al saldo.
XIII. Anche la regolamentazione delle spese del presente grado deve risolversi nell'integrale compensazione tra tutte le parti.
Facendo applicazione del principio della causalità, e muovendo dal presupposto che risulta pacifico lo svolgimento di trattative prima dell'introduzione del giudizio, deve ritenersi che qualora avesse offerto il pagamento dei canoni scaduti previa detrazione Parte_1
dell'importo di euro 1.647,23 e dell'importo di euro 1.411,84 (anch'esso indebito come ritenuto dal primo giudice), avrebbe certamente accettato ed il processo non avrebbe Controparte_1
avuto origine.
Va poi sottolineato che in capo ad entrambe le parti intervenute si ravvisa il necessario interesse alla partecipazione al giudizio. risulta cessionaria dei crediti sorti dai contratti di leasing, circostanza Controparte_2
nemmeno contestata da e, dunque, ha interesse a contestare le domande Parte_1
volte all'accertamento dell'invalidità della fonte negoziale del proprio credito.
pur essendo totalmente estranea ai contratti di leasing, è proprietaria dei Controparte_3
beni immobili all'esito delle plurime cartolarizzazioni, e, pertanto, ha interesse a contestare la domanda di restituzione di tali beni, richiesta pure avanzata da quale Parte_1
esito dell'accoglimento dei motivi sopra esaminati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna all'immediato Controparte_1
pagamento, in favore di della somma complessiva di euro 1.647,23, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
20 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Ancona, 11.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 589/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Simona Mengarelli e Maria Claudia Del Savio;
appellante
CONTRO
(c.f. , contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
appellata
CON L'INTERVENTO DI
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_2 P.IVA_3
liti, dall'Avv. Giovanna Bigi;
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_3 P.IVA_3
liti, dall'Avv. Giovanna Bigi;
intervenute avente ad oggetto: validità del contratto di leasing;
conclusioni:
1 appellante: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adìta, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e delle conclusioni formulate nel primo grado dalla a) Parte_1
in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle comparse di costituzione/interventi di e respingere la domanda di Controparte_3 CP_2
estromissione dalle stesse proposta, contestualmente dichiarando la contumacia di
[...]
(già ); b) nel merito, riformare la sentenza n. 1592 emessa dal Tribunale CP_4 CP_1
di Ancona il 7/12/2021 ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc e comunicata in pari data per tutti i motivi e con le conseguenze risarcitorie e/o restitutorie di cui in narrativa, condannando altresì
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla CP_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di CTU, compensate
[...]
integralmente in primo grado;
in via istruttoria, ammettere le richieste istruttorie già formulate in primo grado e ribadite nel paragrafo C della narrativa, disponendo il rinnovo della CTU
(con altro perito) con i quesiti ivi indicati. Con vittoria di spese e competenze legali sia del primo che del presente grado di giudizio”;
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona adita, contrariis reiectis: in via Controparte_2
preliminare: estromettere dal presente giudizio di appello la società (già Controparte_5
, in quanto i crediti relativi ai contratti di leasing per cui è appello sono Controparte_6
stati ceduti alla società ed i relativi beni e rapporti giuridici sono stati Controparte_2
ceduto alla società così come ampiamente argomentato ed allegato nelle Controparte_3
premesse del presente atto;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello avversario, per tutte le ragioni descritte in narrativa;
in via principale e nel merito: previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, rigettare in toto
l'appello avversario nonché ogni domanda restitutoria e/o risarcitoria in esso contenuta, ogni altra istanza e/o eccezione, con conseguente integrale conferma della impugnata sentenza n.
1592/2021 emessa dal Tribunale di Ancona all'esito del giudizio di primo grado RG. n.
4663/2018 . Voglia altresì l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso reiterate, in quanto irrilevanti, inammissibili e generiche, per tutti i motivi già esposti e dedotti nel presente scritto difensivo nonché negli atti difensivi depositati nel corso del giudizio
2 di primo grado. Con vittoria di tutte le spese e gli onorari di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona adita, contrariis reiectis: in Controparte_3
via preliminare : estromettere dal presente giudizio di appello la società Controparte_5
(già , in quanto i crediti relativi ai contratti di leasing per cui è appello Controparte_6
sono stati ceduti alla società ed i relativi beni e rapporti giuridici sono stati Controparte_2
ceduto alla società così come ampiamente argomentato ed allegato nelle Controparte_3
premesse del presente atto;
sempre in via : accertare e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis
c.p.c. l'appello avversario, per tutte le ragioni descritte in narrativa;
in via principale e nel merito: previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, rigettare in toto l'appello avversario nonché ogni domanda restitutoria e/o risarcitoria in esso contenuta, ogni altra istanza e/o eccezione, con conseguente integrale conferma della impugnata sentenza n.
1592/2021 emessa dal Tribunale di Ancona all'esito del giudizio di primo grado RG. n.
4663/2018- Voglia altresì l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso reiterate, in quanto irrilevanti, inammissibili e generiche, per tutti i motivi già esposti e dedotti 51 nel presente scritto difensivo nonché negli atti difensivi depositati nel corso del giudizio di primo grado. Con vittoria di tutte le spese e gli onorari di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione delle pari intervenute e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione degli undici motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*****
3 I. Con il primo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata da e volta a conseguire la Parte_1
corresponsione, ai sensi delle norme di cui ai commi 138 e 139 dell'art. 1 della legge n. 124 del
2017, del prezzo conseguito da all'esito della vendita dei beni immobili Controparte_1
originariamente oggetto dei contratti di leasing e delle “indennità di occupazione” percepite dalla risoluzione dei contratti alla vendita de beni.
Il motivo è infondato.
Tale domanda non è stata promossa nel corso del primo grado.
L'esame dell'atto di citazione rivela che la questione non è stata in alcun modo trattata al momento dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni dell'articolata pretesa restitutoria articolata da Parte_1
Qualora si volesse ritenere che la domanda sia stata compiutamente formulata in ragione del fugace accenno compiuto nella prospettazione delle conclusioni, essa sarebbe infondata.
La risoluzione stragiudiziale dei contratti di leasing è avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, così come emerge dal documento n. 9 e così come riferito, peraltro, anche da nel corso del primo grado di giudizio. Parte_1
Come noto, “in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c. (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2061 del
28/01/2021)”.
Ne consegue che, lungi dal poter compiere applicazione della legge n. 124 del 2017, bisogna concentrare l'attenzione sulla disciplina pattizia della fase patologica della risoluzione per inadempimento, così come delineata dalla clausola di cui all'art. 17 delle scritture private del
19.2.2004, per il cui tramite furono conclusi i due contratti di leasing.
La clausola prevede che “i corrispettivi periodici comunque pagati dall'utilizzatore resteranno acquisiti al concedente per l'intero ammontare ed all'utilizzatore sarà fatto obbligo di pagare i
4 corrispettivi maturati fino alla risoluzione del contratto” e che “al concedente è riservata la facoltà di richiedere il risarcimento del danno eventuale. Il danno sarà determinato dall'attualizzazione dei corrispettivi periodi a scadere al tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della risoluzione del presente contratto meno due punti, maggiorati dell'importo per
l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art.15. Il ricavato dell'eventuale vendita dell'immobile, al netto dei relativi oneri accessori, sarà riconosciuto all'utilizzatore, sino alla concorrenza dell'ammontare degli eventuali danni versati al concedente”.
Non vi è prova né allegazione che o la cessionaria abbiano Controparte_1 Controparte_2
chiesto il pagamento di danni ulteriori né il pagamento dei canoni di godimento scaduti.
Risulta unicamente che all'esito della risoluzione stragiudiziale dei contratti Controparte_1
di leasing, abbia agito per recuperare la disponibilità dei due beni immobili.
Non sussiste, pertanto, il presupposto che, alla luce della clausola sopra indicata, si eleva ad antecedente necessario del diritto dell'utilizzatore a che il prezzo conseguito dalla vendita sia considerato come un pagamento dal medesimo effettuato.
Qualora per mera ipotesi si volesse ammettere la nullità della clausola o, comunque, qualora si volesse ritenere necessaria l'eterointegrazione di essa ai sensi degli artt. 1526 e 1384 c.c., aspetti mai prospettati da e qualora si volesse ritenere che per vendita Parte_1
debba intendersi anche la cartolarizzazione immobiliare compiuta ai sensi della legge n. 130 del
1999, vi è che la società utilizzatrice non ha fornito alcun elemento conoscitivo circa l'utilità patrimoniale conseguita da all'esito del trasferimento degli immobili a Controparte_1
LeasecoCo One s.r.l. (prima cartolarizzazione).
Al riguardo, va sottolineato che il giudizio è stato promosso da e che Parte_1
dunque quest'ultima è gravata dell'onere della prova dei fatti che costituiscono il fondamento della pretesa azionata, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 2697 c.c.
(trattasi di onere della prova di facile soddisfacimento posto che la cartolarizzazione è avvenuta tramite atto pubblico notarile, i cui estremi sono indicati negli avvisi pubblicati in Gazzetta
Ufficiale).
Parimenti, non fornito alcun elemento probatorio relativo alle somme Parte_1
conseguite da dai terzi occupanti gli immobili nel periodo intercorrente dalla Controparte_1
5 risoluzione del contratto al rilascio dei beni (al riguardo, parte appellante si è limitata a formulare richieste istruttorie, che peraltro non toccano il profilo del quantum, solo con la terza memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. sicché esse sono tardive ed inammissibili oltre che, appunto, irrilevanti).
Altresì, si tratta di somme percepite “a titolo di indennità di occupazione”, ovvero quale risarcimento del danno patito dalla concedente a causa dal mancato rilascio degli immobili sicché, anche qualora ne avesse dimostrato l'ammontare, la danneggiante Parte_1
non avrebbe potuto vantare alcuna pretesa su di esse.
[...]
II. Il secondo motivo, articolato in due profili, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di condannare alla restituzione degli interessi moratori pagati in Controparte_1
carenza di adeguato sostegno causale nonché alla restituzione della somma complessiva di euro
1.137,76 (euro 549,85 + 587,91), pari al totale delle spese addebitate dal concedete senza alcuna copertura negoziale, così come riferito dal consulente tecnico d'ufficio.
Il motivo è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Per quanto riguarda la debenza degli interessi moratori, occorre muovere dall'esame della clausola di cui all'art. 4 delle scritture private del 19.2.2004.
La clausola prevede quanto segue: “su ritardati pagamenti può essere addebitato dal concedente, senza necessità di alcun avviso di mora, un interesse in ragione di anno di 4 punti oltre il “prime rate salvo il diritto del concedente di richiedere il maggior danno”. Pt_2
Costituisce circostanza certa, e comunque non contestata da che l' ha Controparte_1 Pt_2
interrotto la rilevazione del “prime rate”a far tempo dal 1.12.2005.
La clausola, tuttavia, da un lato, non contempla alcun meccanismo di sostituzione del tasso nell'ipotesi di sopravvenuta non rilevazione di esso;
dall'altro, appare univoca nell'affermare il diritto del concedente ad esigere il pagamento degli interessi moratori.
In ragione di tali presupposti, ed alla luce del principio di conservazione degli effetti giuridici del contratto previsto dalla norma di cui all'art. 1367 c.c., è necessario ritenere che le parti abbiano voluto sottintendere che, nell'ipotesi di interrotta rilevazione del tasso “prime rate”, gli interessi moratori sono dovuti nella misura originaria, ovvero al tasso sussistente al momento della stipulazione del contratto, pari al 11,125%.
6 Ne consegue che sono indebiti i pagamenti eseguiti a titolo di interessi moratori, a far tempo al
1.12.2005, in misura superiore al tasso del 11,125 %.
Dall'esame degli allegati 16 e 17 della relazione di consulenza depositata in data 11.3.2021, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, emerge che, con riferimento ad entrambi i contratti, l'ammontare complessivo delle somme pagate a titolo di interessi moratori in misura superiore al tasso del 11,125%, al netto dei pagamenti già dichiarati indebiti dal
Tribunale di Ancona laddove ha attribuito rilievo all'usura sopravvenuta, è pari ad euro 509,47.
In ordine alla seconda doglianza, che si rivela fondata, è sufficiente riportarsi alla richiamata consulenza tecnica d'ufficio, nella parte in cui ha riferito l'avvenuto addebito di spese prive di copertura negoziale per un importo complessivo di euro 1.137,76, deduzione nemmeno contestata da Controparte_1
III. Con il terzo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha omesso di accertare la consistenza anatocistica degli interessi moratori dovuti dall'utilizzatore in ragione del mancato pagamento del canone mensile e calcolati, secondo quanto riferito anche dal consulente tecnico d'ufficio, “sul valore delle partite scadute … valori omnicomprensivi di rata capitale, interessi corrispettivi e spese di incasso delle rate oltre IVA”.
Il motivo è infondato.
Rinviando all'esame del quinto e del sesto motivo per quanto concerne l'inquadramento concettuale del tasso di leasing, è sufficiente ora osservare che la rata mensile del canone non prevede il pagamento di interessi corrispettivi.
A differenza del mutuo, il contratto di leasing, sia esso finanziario o di godimento, non comporta la dazione di una somma di denaro all'utilizzatore (che, invero, assume il solo godimento del bene e l'opzione per l'acquisto di esso), e ciò pure nell'ipotesi in cui l'entità del canone sia determinata anche in ragione degli interessi figurativi (cioè conseguibili dall'intermediario qualora avesse mutuato a terzi la somma impiegata per l'acquisto del bene) o effettivi che il concedente dovrà pagare in esecuzione del contratto di mutuo eventualmente stipulato per reperire la provvista finanziaria da impiegate per comprare dal fornitore il bene da concedere in godimento (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n.14760 del
04/06/2008).
7 L'utilizzatore, pertanto, non è gravato dalla restituzione di una somma mutuata e dal pagamento dei correlati interessi corrispettivi, ossia il prezzo della somma mutuata, ciò che di per sé esclude ogni spazio operativo per il fenomeno dell'anatocismo, così come stigmatizzato dalla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. ed incentrato sulla debenza di interessi sugli interessi già scaduti.
IV. Con il quarto motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha omesso di condannare “a restituire alla tutti gli interessi Controparte_1 Parte_1
complessivamente corrisposti (a titolo sanzionatorio e/o risarcitorio) per la perpetrata violazione delle norme imperative in questione”, violazione consistita nel mancato invio delle
“comunicazioni di trasparenza” dal 2004 al 2007, così come riferito dal consulente tecnico d'ufficio.
Il motivo è infondato.
Occorre osservare che, al momento dell'introduzione del giudizio (ivi si abbia per integralmente richiamato il contenuto dell'atto di citazione), non ha mai lamentato Parte_1
specificamente il mancato invio delle “comunicazioni di trasparenza” nell'arco di tempo sopra indicato;
la condotta omissiva, invero, è stata lamentata solo con la memoria depositata in data
2.12.2021, ovvero all'esito del deposito della relazione del consulente d'ufficio e, dunque, in epoca successiva al consolidamento delle preclusioni assertive.
Il Tribunale di Ancona, pertanto, correttamente non si è pronunciato su tale domanda, formulata tardivamente e, dunque, estranea al thema decidendum.
In subordine, e dunque nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che tale domanda sia stata tempestivamente formulata, va rilevato che quanto lamentato, ossia il mancato invio delle
“comunicazioni di trasparenza” dal 2004 al 2007, attiene alla fase esecutiva della relazione contrattuale e, dunque, si risolve nell'allegazione dell'inadempimento di una obbligazione di facere, ovvero un accadimento negoziale che, sebbene patologico, non interferisce con la fase genetica e non comporta l'invalidità del contratto.
Difetta, pertanto, il presupposto della caducazione del sostegno casuale dei pagamenti eseguiti da (anche a titolo di interessi, solo moratori posto che, lo si ripete, Parte_1
l'utilizzatore non paga interessi corrispettivi) nel corso della relazione negoziale, ovvero il
8 presupposto necessario, giusto il disposto normativo di cui all'art. 2033 c.c., per l'accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo.
Altresì, il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c. appare sterile in ragione della consolidata dicotomia tra norme di struttura e norme di comportamento (in tal senso, tra tante, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26724 del 19/12/2007), con la conseguenza che la violazione delle seconde, sebbene imperative, non consente l'accesso ad un regime di tutela reale (salvo diversa previsione dell'ordinamento, ciò che si sostanzia in ipotesi di nullità testuale) ma dà origine unicamente a conseguenze di consistenza risarcitoria.
Nel caso di specie, giova sottolinearlo, insiste unicamente per la Parte_1
restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi nel corso della relazione negoziale, senza, pertanto, formulare alcuna pretesa risarcitoria incentrata sulla condotta stigmatizzata, ossia l'asserita mancata consegna delle “comunicazioni di trasparenza”, ed omettendo, di conseguenza, la prova, e finanche l'allegazione, del nesso di derivazione causale e del danno conseguenza astrattamente patito.
V. Il quinto ed il sesto motivo, avvinti da ragioni di connessione tali da indurre alla delibazione congiunta, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità, quantomeno parziale, dei contratti di leasing quale esito indefettibile della mancata indicazione del tasso di leasing o, perlomeno, dell'errata indicazione di esso, con correlata violazione delle norme imperative di cui al quarto ed al sesto comma dell'art. 117 T.U.B. e conseguente necessità di procedere all'eterointegrazione del contenuto negoziale ai sensi del settimo comma.
I motivi sono infondati.
Occorre muovere dalla comprensione della funzione del tasso di leasing.
Come indicato nel provvedimento della Banca d'Italia del 25.7.2003, contenente le istruzioni di vigilanza per le banche ed adottato in esecuzione della delibera del C.I.C.R. del 4.3.2003, il tasso di leasing è “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa,
9 andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per
l'acquisto del bene e relativi interessi”.
Vi è, pertanto, che, in perfetta adesione alla struttura della locazione finanziaria, il tasso di leasing non è un costo che concorre ad integrare il carico obbligatorio gravante sull'utilizzatore
(come, ad esempio, il pagamento degli interessi corrispettivi nel contratto di mutuo, ove il relativo tasso è espressione diretta di tale specifico elemento obbligatorio gravante sul mutuatario) ma è la rappresentazione in termini percentuali e su base annua della redditività dell'operazione compiuta dal concedente e, a contrario, del costo gravante sull'utilizzatore (la rappresentazione del costo non è esaustiva poiché il tasso interno di rendimento non considera eventuali spese non inglobate nel canone di godimento).
In altri termini, e semplificando, l'utilizzatore è obbligato al pagamento del canone di godimento, di eventuali spese e del prezzo di riscatto mentre non è tenuto a corrispondere il tasso di leasing, inteso come oggetto di una prestazione pecuniaria che si aggiunge a quelle sopra indicate.
Il tasso di leasing, lo si ripete, è unicamente il metodo impiegato per la rappresentazione della redditività dell'investimento del concedente e, dunque, svolge un ruolo di orientamento per l'utilizzatore al fine di valutare la convenienza dell'operazione.
e non è un Controparte_7 Parte_1
consumatore), esso svolge la medesima funzione del TAEG, che opera in relazione ai contratti di credito al consumo, e dell' , che opera in relazione a contratti di mutuo (per esso Par
intendendosi anche le anticipazioni bancarie) e di apertura di credito e, infatti, come emerge dall'esame del richiamato provvedimento del 25.7.2003, la Banca d'Italia si premura di specificare che l'intermediario, onde soddisfare le esigenze di trasparenza al momento della stipulazione della locazione finanziaria, non deve comunicare il TAEG o l'ISC ma unicamente il tasso di leasing, ovvero, lo si ripete, l'indice che, laddove rappresenta il rendimento conseguito dal concedente, lumeggia anche la dimensione onerosa gravante sull'utilizzatore.
Ciò, giova chiarirlo, non significa che vi sia identità tra il TAEG o l' e il tasso di leasing ma, Par
semplicemente, che sussiste medesimezza della funziona svolta sul piano della trasparenza e nei limiti delle vicende contrattuali che non abbiano quale referente soggettivo un consumatore,
10 quale conseguenza di una previsione ordinamentale delineata dalla delibera del del C.I.C.R. del
4.3.2003 e dal correlato provvedimento della Banca d'Italia del del 25.7.2003.
Tanto premesso, va rilevato che la norma imperativa di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. impone unicamente l'indicazione per iscritto del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, ovvero degli elementi da cui poter ricavare il tasso di leasing, per quanto concerne la locazione finanziaria ( allorquando l'utilizzatore non sia un consumatore), o il TAEG o l'ISC per quanto concerne gli ulteriori contratti indicati nel richiamato provvedimento della Banca
d'Italia.
La norma costituisce (anche) proiezione specifica del principio generale di cui all'art. 1346 c.c.
e, dunque, è volta ad inibire che la determinazione dei costi, ovvero delle obbligazioni gravanti sul cliente, avvenga per il tramite di apporti volitivi unilaterali dell'intermediario, ovvero estranei al perimetro pattizio, non conosciuti e non supportati dal previo consenso del cliente.
Essa opera sul piano della struttura della fattispecie negoziale, esigendo la completa prospettazione (e dunque accettazione) del contenuto obbligatorio del contratto, mentre le esigenze di presidio della trasparenza sono affidate alla disposizione di cui al secondo comma dell'art.9 della deliberazione del C.I.C.R. del 4.3.2003, alla luce della quale la Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo”, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”.
Come sopra già osservato, la Banca d'Italia ha escluso la locazione finanziaria dal novero delle operazioni per le quali debba essere determinato l' , prescrivendo per tale contratto (qualora Par
non sia coinvolto un consumatore) l'indicazione del solo tasso di leasing.
Le norme richiamate, di diversa consistenza gerarchica, operano su piani distinti.
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. si configura come norma di struttura, laddove impone il contenuto minimo del contratto, sicché la violazione di essa comporta la nullità parziale e l'eterointegrazione normativa del contenuto negoziale.
11 Di contro, la disposizione regolamentare si limita ad imporre all'intermediario finanziario una particolare condotta, volta a tutelare la posizione del contraente debole, sì da risolversi in una norma di comportamento, la cui violazione, come noto, dà luogo unicamente a conseguenze risarcitorie (sempre che vi sia un danno conseguenza causalmente correlato alla condotta scorretta), senza, dunque, interagire con la validità del contratto.
A conferma di quanto osservato, ovvero che gli indici riassuntivi dei costi dei contratti bancari non costituiscono un elemento necessario del contenuto nel contratto così come delineato dalla norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B., occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4597 del 14/02/2023)”.
Altresì, e con specifico riferimento alla locazione finanziaria, “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del tasso leasing non determina la violazione dell'art.
117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28824 del 17/10/2023; in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n. 29530 del
15/11/2024)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, l'attenzione si concentra sul contenuto delle scritture private del 19.2.2004, per il cui tramite furono conclusi i due contratti di leasing.
12 Dalla lettura delle scritture private, emerge che le parti ebbero a pattuire ogni costo gravante sull'utilizzatore, prevedendone compiutamente la debenza e l'entità.
Come riconosciuto anche dal consulente di ivi si abbiano per Parte_1
integralmente richiamate le consulenza depositate unitamente all'atto di citazione, i contratti indicano: il bene immobile dato in godimento (e le generalità del fornitore); il prezzo di acquisto al netto dell'IVA; la durata (in anni e mesi) della locazione finanziaria;
le spese di istruttoria;
l'ammontare del canone iniziale al netto dell'IVA; il numero dei canoni mensili successivi;
l'ammontare di ogni singolo canone mensile al netto dell'IVA; l'indicizzazione del canone mensile e le correlate modalità di funzionamento del meccanismo (al riguardo, si rinvia all'esame del nono motivo); le spese di incasso di ogni singola rata;
il tasso di mora.
Nel rispetto della disciplina regolamentare sopra richiamata, entrambi contratti specificano il tasso di leasing, pari al 4,2900% per la locazione finanziaria n.375949 e pari al 4,295% per la locazione finanziaria n. 375948.
Non vi è, pertanto, alcun elemento del carico obbligatorio gravane sull'utilizzatore che sia rimesso all'unilaterale determinazione volitiva del concedente.
Non sussiste, dunque, la violazione della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. né si ravvisano profili di nullità ulteriori sicché non occorre procedere all'eterointegrazione dei contratti e alla ripetizione di pagamenti indebiti.
Tale convincimento non è incrinato dalla circostanza che il consulente di Parte_1
ed il consulente tecnico d'ufficio hanno indicato un tasso di leasing lievemente differente (per eccesso) rispetto a quello riportato nelle scritture private del 19.2.2004.
Ciò che rileva, e preclude il rinvenimento di profili di nullità, è che tanto il consulente d'ufficio, che quello di parte appellante, hanno determinato il tasso di leasing alla luce del contenuto dei due contratti di locazione finanziaria;
si rinvia, al riguardo, alla lettura delle relazioni allegate all'atto introduttivo del processo e alla relazione del del consulente d'ufficio depositata in data
11.3.2021, ove (a pagina 16) si legge quanto segue “il ctu afferma che sono stati rinvenuti tutti gli elementi essenziali previsti in materia di trasparenza bancaria di cui alla citata Circ. n. 229 del 21.04.1999”, ovvero la circolare poi aggiornata nel 2003.
13 Vi è, pertanto, che la discrasia tra i tassi di leasing indicati nelle richiamate scritture private e quelli determinati dai consulenti, lungi dal sottintendere un fenomeno di indebita eterointegrazione del contratto tramite unilaterali apporti volitivi del concedente (ciò che stigmatizza la norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B.), rinvia unicamente ad errori di impostazione metodologica (la formula utilizzata) o di calcolo.
Anche qualora per ipotesi si volesse ritenere che sia errata l'indicazione dei tassi di leasing compiuta da evenienza tutt'altro che certa (tanto più che il consulente di parte Controparte_1
non si premura di specificare la formula impiegata mentre il consulente tecnico d'ufficio ha indicato il tasso di leasing determinato ex post, ovvero avendo riguardo anche all'indicizzazione dei canoni così come sviluppatasi nel corso dell'intero rapporto, sì da valorizzare un dato, quello dell'andamento del tasso Euribor, non conoscibile al momento del perfezionamento dei contratti, sicché quanto riferito dall'ausiliare non è di per sé in contrasto con la determinazione del tasso di leasing operata dal concedente al momento del perfezionamento delle locazioni finanziarie), ciò, lungi dall'inficiare la validità della fattispecie negoziale, potrebbe dar luogo unicamente a ricadute sanzionatorie, come sopra già osservato.
Peraltro, ponendo a latere la circostanza che tale domanda di risarcimento del danno non è stata formulata da (che insiste ancora per la dichiarazione della nullità totale o Parte_1
parziale di entrambi i contratti) e ribadito che non vi è prova dell'errata indicazione del tasso di leasing, non si comprende quale pregiudizio abbia potuto patire l'utilizzatore posto che i contratti riferiscono tutti gli elementi (con esclusione, ovviamente, dell'indicizzazione successiva posto che il futuro non si può conoscere) per poter comprendere il peso finanziario dell'operazione in rapporto al prezzo corrisposto al fornitore, ovvero il numero e l'importo dei canoni di godimento, le spese, il prezzo di riscatto, le spese accessorie, gli interessi di mora.
VI. Il settimo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità di entrambi i contratti di leasing quale conseguenza della mancata consegna a dei relativi piani di ammortamento. Parte_1
Il motivo è infondato.
La consegna del piano di ammortamento attiene alla fase esecutiva, e non genetica, del contratto, sì da configurarsi come mero adempimento di un obbligo comportamentale che, lungi
14 dall'interferire con la struttura della fattispecie negoziale, più rilevare al più sul piano dell'inadempimento e, dunque, in carenza di norme imperative volte a comminare la nullità, può costituire unicamente l'antecedente (ovviamente di per sé non sufficiente) di una pretesa risarcitoria, senza, pertanto, inficiare la validità del contratto.
A conferma di tale inquadramento, seppur con riferimento ad una diversa (ma concettualmente sovrapponibile) fattispecie, occorre osservare che “in tema di rapporti bancari, il cd.
"documento di sintesi", nel riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto, vale a consentire al cliente una più agevole e rapida lettura delle sue clausole;
esso assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento non comporta la nullità del negozio, potendo esclusivamente rivelarsi fonte di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
14000 del 22/05/2023)”.
VII. L'ottavo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussumibilità di entrambi i contratti di leasing all'ambito precettivo della norma imperativa di cui all'art. 2744 c.c., omettendo così di dichiararne la nullità testuale per violazione del divieto di patto commissorio.
Il motivo è infondato.
Vi è patto commissorio allorquando, per il tramite dell'operazione negoziale, si realizza il trasferimento di un diritto reale dal debitore al creditore quale conseguenza dell'inadempimento del primo.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie: non è mai stata proprietaria dei Parte_1
due immobili, essendo stata titolare unicamente del diritto personale di godimento in ragione della stipulazione dei contratti di leasing;
il successivo inadempimento ha comportato la risoluzione dei contratti e, dunque, la perdita del diritto personale di godimento.
VIII. Il nono motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che, per il tramite della clausola di alla lettera d) dell'art. 3 delle scritture private del 19.2.2004, le parti ebbero a stipulare un contratto di interest rate swap, affetto da plurimi profili di nullità.
Il motivo è infondato.
15 La clausola, lungi dal compendiare l'avvenuta stipulazione di un contratto derivato, prevede unicamente una modalità di determinazione dell'entità del canone di godimento, ancorata ad un parametro esterno variabile ma estraneo alla sfera di dominio del concedente.
Come noto, “in tema di contratto di mutuo, la clausola che prevede un tasso di interesse variabile ed indicizzato al rapporto di cambio tra una valuta straniera (nella specie, il franco svizzero) e la valuta domestica non è nulla per immeritevolezza della causa, né trasforma il contratto di mutuo in uno strumento finanziario derivato implicito (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30556 del 03/11/2023; il principio, come evidente, trascende il tipo del contratto di mutuo ed è declinabile ad ogni contratto ove l'oggetto, o parte di esso, sia determinato tramite indicizzazione)”.
La clausola in esame prevede quanto segue: “i canoni periodici (e conseguentemente il compenso della locazione finanziaria) sono indicizzati, periodicamente, al Euribor 3 mesi lettera;
l'indice iniziale di riferimento per il presente contratto è pari al 2,109%. In caso di applicazione della clausola di indicizzazione, i canoni (e conseguentemente il compenso per la locazione finanziaria) sono indicizzati e le variazioni conseguenti comporteranno, secondo il caso, l'emissione di una nota di credito o di debito con cadenza periodica. Per ogni adeguamento si adotterà la seguente procedura: a) si rileveranno giornalmente le quotazioni, con riferimento alla data, pubblicate da il Sole24Ore, dell'indice di riferimento nel periodo antecedente alla scadenza del canone considerato e si calcolerà lo scostamento come differenza tra la media delle quotazioni anzidette e l'indice iniziale di riferimento;
b) l'importo delle note di credito o note di debito verrà determinato secondo le seguenti modalità: la quota capitale residua calcolata dopo il pagamento del canone verrà moltiplicata per lo scostamento come sopra determinato e diviso per 36500. Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per i giorni effettivi del canone periodico. In caso di mancata pubblicazione sul il Sole24Ore del suddetto indice, verrà comunque utilizzata la quotazione rilevabile dal circuito Reuters o, in mancanza, dal circuito Telerate. Il mancato pagamento delle note di debito produrrà interessi come indicato al successivo art. 4 delle condizioni generali, a partire dalla data di presentazione della nota di debito stessa”.
16 Vi è, pertanto, che la clausola in esame è immune da ogni profilo di indeterminatezza, come invece lamentato erroneamente dalla difesa appellante, e rispetta le prescrizioni impartite dalla
Banca d'Italia in tema di trasparenza con il provvedimento del 25.7.2003, secondo cui, nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, deve essere indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto.
IX. Il decimo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato l'originaria consistenza usuraria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, sì da omettere di dichiarare la nullità delle clausole relative alla debenza gli interessi, di disporre la gratuità del contratto in ragione della norma di cui al secondo comma di cui all'art. 1815 c.c. e di accogliere la domanda volta a conseguire la ripetizione del pagamento indebito degli interessi.
Il motivo è infondato.
Per quanto concerne gli interessi corrispettivi, occorre ribadire che i due contratti di leasing non prevedono la debenza di tali interessi e che alcuna somma di denaro è stata prestata da a e che quest'ultima non ha pagato interessi Controparte_1 Parte_1 Parte_1
corrispettivi ma, unicamente, il canone di godimento, le spese correlate, e gli interessi moratori.
Non conferenti, oltre che infondate già sul piano astratto (in tal senso, Sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 15130 del 29/05/2024), si rilevano, pertanto, anche le doglianze incentrate su costi occulti sopportati dall'utilizzatore in ragione dell'asserita previsione di un piano di ammortamento alla francese.
Qualora per mera ipotesi si volesse ritenere che (che non ha ricevuto Parte_1
alcuna somma di denaro) abbia pagato interessi corrispettivi a va rilevato che Controparte_1
il consulente tecnico d'ufficio, che ha impiegato la medesima formula utilizzata per determinare il TAEG dei contratti di mutuo (discostandosi erroneamente dalle note metodologiche di rilevazione trimestrale dei tassi soglia e compiendo una rilevazione di favore per l'utilizzatore), ha escluso l'avvenuto superamento del tasso soglia, se non nel caso, assolutamente privo di ogni addentellato normativo e giurisprudenziale, di inclusione tra gli oneri delle commissioni di estinzione anticipata e delle penali (ossia di obbligazioni non correlate al sorgere del contratto ma alla sua estinzione, anche patologica) e di sommatoria tra gli interessi moratori e
17 corrispettivi, oltre ad ipotizzare l'estinzione della relazione negoziale al momento del pagamento della rata 103 per quanto riguarda il contratto n. 04375948 e al momento della rata
102 per quanto riguarda il contratto n. 04375949; al riguardo, si rinvia all'esame degli allegati n.19,20,21,22,23,24,25 della relazione di consulenza.
Per quanto concerne gli interessi moratori, va rilevato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597 del 18/09/2020)”.
Il quarto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale del 18.12.2003 di rilevazione dei tassi soglia nel primo trimestre del 2004 prevede che “i tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione
18 stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Ne consegue che il tasso soglia degli interessi moratori, applicabile ai contratti di leasing in esame, è pari al 11,665%.
Il tasso degli interessi moratori previsto in entrambi i contratti è del 11,125%, così come indicato dal consulente tecnico d'ufficio e anche dal consulente di Parte_1 Parte_4
Non vi è, pertanto, alcuna usura originaria convenzionale degli interessi moratori.
X. L'undicesimo motivo censura la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità di entrambi i contratti di leasing quale conseguenza dell'asserita violazione, da parte di della buona fede oggettiva. Controparte_1
Il motivo è infondato.
Come sopra già osservato, la violazione delle norme che impongono obblighi comportamentali, sebbene imperative, non comporta l'invalidità del contratto (salvo ipotesi di nullità testuale, si pensi, ad esempio, alla caducazione della fideiussione nel caso contemplato dalla norma di cui all'art. 1956 c.c.) in ragione della consolidata dicotomia tra regole di validità (o struttura) e regole di comportamento (o responsabilità).
Peraltro, nemmeno sono ravvisabili i profili di scorrettezza stigmatizzati dalla difesa appellante.
Infatti, la circostanza che abbia richiesto la doppia sottoscrizione della Controparte_1
maggioranza delle clausole (molte delle quali nemmeno riconducibili al novero delineato dal secondo comma dell'art. 1341 c.c.) si risolve in una condotta assolutamente conforme all'ordinamento, volta, peraltro, a presidiare l'effettiva comprensione del contenuto del contratto da parte dell'utilizzatore.
Altresì, per le ragioni esposte nell'esaminare il primo motivo, risulta non conferente il richiamo alla legge n. 124 del 2017, entrata in vigore in epoca successiva alla risoluzione di entrambi i contratti, e, comunque, l'alienazione dei beni, avvenuta tramite cartolarizzazione, è stata compiuta nel rispetto degli oneri pubblicitari imposti dalla legge n. 130 del 1999 e, dunque,
l'utilizzatore non può lamentare alcuna carenza di comunicazione dell'avvenuto trasferimento dei due immobili.
19 XII. In ragione del parziale accoglimento del secondo motivo e in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata all'immediato pagamento, in Controparte_1
favore di della somma complessiva di euro 1.647,23, oltre interessi Parte_1
legali (non vi è richiesta di applicazione del tasso di interesse di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c.) dalla domanda al saldo.
XIII. Anche la regolamentazione delle spese del presente grado deve risolversi nell'integrale compensazione tra tutte le parti.
Facendo applicazione del principio della causalità, e muovendo dal presupposto che risulta pacifico lo svolgimento di trattative prima dell'introduzione del giudizio, deve ritenersi che qualora avesse offerto il pagamento dei canoni scaduti previa detrazione Parte_1
dell'importo di euro 1.647,23 e dell'importo di euro 1.411,84 (anch'esso indebito come ritenuto dal primo giudice), avrebbe certamente accettato ed il processo non avrebbe Controparte_1
avuto origine.
Va poi sottolineato che in capo ad entrambe le parti intervenute si ravvisa il necessario interesse alla partecipazione al giudizio. risulta cessionaria dei crediti sorti dai contratti di leasing, circostanza Controparte_2
nemmeno contestata da e, dunque, ha interesse a contestare le domande Parte_1
volte all'accertamento dell'invalidità della fonte negoziale del proprio credito.
pur essendo totalmente estranea ai contratti di leasing, è proprietaria dei Controparte_3
beni immobili all'esito delle plurime cartolarizzazioni, e, pertanto, ha interesse a contestare la domanda di restituzione di tali beni, richiesta pure avanzata da quale Parte_1
esito dell'accoglimento dei motivi sopra esaminati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna all'immediato Controparte_1
pagamento, in favore di della somma complessiva di euro 1.647,23, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
20 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Ancona, 11.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
21