Art. 16. Utenze telefoniche di servizio 1. Fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che partecipa alle missioni internazionali e' concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.
Articolo 15Articolo 17
Articolo 16 della Legge 21 luglio 2016, n. 145
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31 dicembre 2016
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