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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 19 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 1957 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, con l'Avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Clotilde Mazza Controparte_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n n. 894/2023 del
30.1.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per l'appellante: “Voglia la Corte Ecc.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, ordinare la comparizione delle parti, fissando la relativa udienza e, in riforma dell'impugnata sentenza:
ACCERTARE documentalmente il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984 con decorrenza dal 1 Febbraio 2001, o con decorrenza di giustizia, per un importo mensile pari ad € 94,36 come indicato dallo stesso con comunicazione di CP_1 riliquidazione del 25.02.2020. Conseguentemente, CONDANNARE l' al pagamento in favore CP_1
1 della ricorrente dei ratei maturati dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, l. 222/84, per il periodo
Gennaio 2011 - Ottobre 2023 per un totale di € 10.099,79, o per l'importo di giustizia, e dei ratei maturandi dell'assegno ordinario di invalidità da erogarsi mensilmente per un importo pari ad € 94,36, con eventuale decurtazione di quanto dovuto a titolo di imposte e di recupero crediti in maniera proporzionale all'importo mensile della prestazione e nei limiti previsti dalla normativa in vigore e da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 222/84 e s.m.i., oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della Corte Cost. 156/1996 e 388/1999 ed alle sentenze della
Suprema Corte, rese a SS.UU., nn. 438/2000 e 529/2000. In via istruttoria, o in caso di contestazione delle somme richieste, si richiede DISPORSI CTU contabile. Condannare il convenuto al CP_1 pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata in entrambe le fasi del giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L. 27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario..”;
per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO confermare la sentenza ex adverso gravata per quanto argomentato in premessa e documentato in primo grado e, dato atto che non sono mai stati provati gli elementi costitutivi del diritto vantato, dichiarare inammissibile il presente gravame;
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del presente grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva adito il Tribunale di Roma per chiedere l'accertamento del proprio diritto a Parte_1
percepire l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984 per un importo mensile pari a euro 94,36 con decorrenza dal 1.2.2001; nonché la condanna dell' al pagamento CP_1
in proprio favore dei ratei maturati e maturandi.
Aveva dedotto:
- di avere fatto domanda di ricostituzione all' il 18.12.2019, dal momento che, a decorrere dal CP_1
2011, si era vista corrispondere solo una parte del dovuto;
e non mensilmente, bensì con cadenza semestrale;
di essere consapevole che l' stesse procedendo al recupero di un indebito CP_1
previdenziale, ma che, in tesi, tale recupero stesse avvenendo con modalità illegittime;
2 - che il 25.2.2020 l' aveva riliquidato la prestazione evidenziando un ricalcolo dal febbraio 2015 CP_1
per variazione dei dati di calcolo, attestando che fino al 31.3.2020 l'importo spettante di euro 94,36 mensili non era variato;
proseguendo, però, nella corresponsione con le modalità descritte.
L' si era costituito per chiedere il rigetto della domanda. CP_1
Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso, evidenziando che la ricorrente:
- non deduce né prova alcunché per il periodo gennaio 2011 – dicembre 2014 perché mancano i cedolini mensili del percepito;
- accenna ad un indebito previdenziale che risulta anche dai cedolini allegati ma non ne specifica il periodo di riferimento, né l'importo globale, né l'entità delle trattenute;
- argomenta sulla congruità delle trattenute per il detto recupero, ma non si tratta del giudizio per la restituzione dell'indebito, che avrebbe proposto in altra occasione, senza nulla documentare;
- non documenta la situazione reddituale propria e del coniuge al fine di valutare la debenza dell'assegno.
Il Tribunale di Roma ha quindi statuito: “respinge il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi € 1.920,00, oltre spese generali e accessori come per legge.”.
ha appellato la sentenza. Resiste l' . Parte_1 CP_1
All'udienza fissata per la discussione, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, e la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello si deduce: “Erroneità delle statuizioni del Giudice del primo grado tese a sostenere un deficit probatorio in cui sarebbe incorsa parte ricorrente, con conseguente violazione dell'art. 2907 c.c., degli artt. 99 e 112 c.p.c., lesione del diritto costituzionale di agire e difendersi in giudizio tutelato dall'art. 24 Cost., nonché violazione dell'art. 69, co. 1° e 2°, della l. 153/1969”.
In sintesi, quanto alle carenze allegative e probatorie della domanda cui allude la sentenza,
l'appellante:
3 - ricorda di avere depositato, come da indice, i cedolini del percepito sin dal gennaio 2011 (all. 2), che sono semestrali e non mensili ad onta di quanto si aspettava il Tribunale: cadenza che appunto costituiva un motivo di doglianza;
- aggiunge che i redditi non rilevano in ordine all'erogabilità dell'assegno di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984 ma solo ai fini del diritto all'integrazione al minimo, mai richiesta;
e che comunque è in atti l'estratto contributivo (all. 5);
- sottolinea che la consistenza dell'indebito da recuperare non rileva poiché emerge in ogni caso la violazione dei limiti entro i quali esso può essere recuperato (art. 69, commi primo e secondo, della l.n. 153/1969): vale a dire nel limite di un quinto, fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo: e quindi, nella specie (trattandosi di erogazione di molto inferiore al minimo) l' non CP_1
avrebbe potuto procedere ad alcuna trattenuta.
Replica l' , nel costituirsi nel grado di appello, che il fascicolo telematico di prime cure contiene, CP_1 quali allegati, solo la nota di iscrizione a ruolo, l'indice, la procura alle liti, la domanda di ricostituzione dell'assegno ordinario e la marca da bollo del contributo unificato;
nulla, pertanto, come osservato dal Tribunale, in ordine ai redditi della e del coniuge;
e analogamente nulla Pt_1
al riguardo viene prodotto nel grado di appello.
In merito all'indebito, specifica che “è in corso il recupero dell'indebito, per il periodo dal 01/01/2008 al 30/11/2010, in quanto, per detto periodo, < quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta” (all. 2) per cui residua il pagamento di 5.891,86 come emerge dalla stampa del dettaglio indebito (all.3).>>.
Aggiunge che la nemmeno ha riferito di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato Pt_1
con il . Controparte_2
L'appello non merita accoglimento.
Deve rilevarsi che, sulla domanda di accertamento negativo dell'indebito pensionistico della Pt_1 per il periodo compreso fra il 1.1.2008 e il 30.11.2010, vi è sentenza sfavorevole all'appellante pronunciata dalla Cassazione il 19.11.2024 con il numero 29689/2024: l'indebito pertanto sussiste e sussiste nella misura pretesa dall' ; come emerge dalla sentenza di questa Corte n. 3927/2018 CP_1
confermata dalla Cassazione, esso deriva dalla percezione, in aggiunta al trattamento di invalidità integrato al minimo (ad onta dell'asserzione dell'appellante di non averlo mai richiesto), di redditi da
4 lavoro dipendente pubblico emersi a seguito di incrocio fra banche dati pubbliche ed in presenza di contegno omissivo, sul punto, dell'odierna appellante.
L'art. 1, commi 3 e ss. della legge n. 222/1984 dispone: “3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni,
è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.
5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.” (omissis).
È vero che, come si legge in appello, in allegato alla domanda di ricostituzione di cui all'allegato 2 al ricorso, vi erano anche i cedolini mensili e l'estratto contributivo, per cui la sentenza gravata va sul punto emendata nella sola motivazione;
ma l'esame di tali ulteriori documenti non considerati dal
Tribunale non basta a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla allora ricorrente. È infatti noto che, ai fini della integrazione dell'assegno ordinario di invalidità al trattamento minimo, si debba tenere conto del cumulo dei redditi propri con quelli del coniuge e certamente non basta, a tal fine, la produzione del solo estratto contributivo (che nulla documenta sugli altri redditi) della sola , Pt_1
tenuto conto che l'ammontare dei redditi che avrebbe percepito neppure è dichiarato in atti.
Ne segue che il deficit allegativo e probatorio sussiste ed è ostativo all'accoglimento della domanda.
L'assegno ordinario è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma in tale ipotesi va ridotto nell'importo: ed allora la carenza di dati sui redditi preclude anche di calcolare a quanto dovesse ammontare nella specie il beneficio e, di conseguenza, di accertare se il limite di cui all'art. 69, commi primo e secondo, della l.n. 153/1969 sia stato o meno superato. Ciò in quanto la percezione di altri redditi contemporaneamente da un lato incide sulla misura dell'assegno (dall'accertamento in poi) e dall'altro determina il formarsi di un indebito (quanto al periodo anteriore al ricalcolo): e solo
5 quest'ultimo è limitato nel recupero dalla legge n. 153/1969: ne segue che quanta parte della riduzione del percepito sia da imputare all'una e quanto all'altra causa è appunto questione da chiarire attraverso l'allegazione dei redditi da lavoro percepiti, che qui difetta del tutto.
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Deve infine darsi atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 27.7.2023 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 894/2023 del 30.1.2023 nei confronti dell' così provvede: CP_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all' le spese di lite del grado, liquidate in euro CP_1
1.500,00 oltre accessori di legge;
- Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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