Articolo 9 della Legge 5 luglio 1982, n. 441
Articolo 8Articolo 10
Versione
31 luglio 1982
Art. 9.
Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonche' quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.
Il bollettino e' a disposizione dei soggetti indicali nell'articolo 8.
Entrata in vigore il 31 luglio 1982
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