Articolo 2 della Legge 6 aprile 1913, n. 285
Articolo 1Articolo 3
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4 maggio 1913
Art. 2.

Piena e intera esecuzione e' data all'atto firmato a Washington tra l'Italia e vari Stati, il 2 giugno 1911, che modifica l'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900.
Entrata in vigore il 4 maggio 1913