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Decreto 13 marzo 2025
Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
RG N.7967 2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
I SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Giudice del lavoro di Napoli, Dottoressa Maria Gaia MAjorano esaminati gli atti della procedura di accertamento tecnico preventivo proposta da con l'avv.SANTOIANNI INGEGNO PATRIZIO VIA Parte_1 C.F._1
LUCIANO 46 80078 POZZUOLI nei confronti dell;
CP_1
rilevato che le operazioni di consulenza sono terminate ed il C.T.U. ne ha dato comunicazione al giudice riferendo che la parte ricorrente non si è presentata a visita né ha giustificato la sua assenza;
alla parte ricorrente è stato assegnato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento contenente l'avviso della comunicazione del CTU entro cui dichiarare e provare, con atto scritto da depositare in cancelleria, le ragioni della mancata presentazione a visita ma ella nulla ha provveduto a fare;
nelle controversie previdenziali, dove si discute dei benefici a tutela delle situazioni di invalidità,
l'accertamento delle condizioni di salute della parte istante, demandato ad un C.T.U. presuppone necessariamente la collaborazione dell'interessato che si estrinseca nella sua sottoposizione alla visita stabilita dall'ausiliare ai fini della verifica medica e la mancata sottoposizione a tale visita, ove non adeguatamente giustificata, comporta il rigetto della domanda per difetto di prova in ordine al dedotto stato invalidante in applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697
c.c., nonché, a norma dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., in considerazione del contegno processuale della parte, particolarmente significativo in tali tipi di controversie
Ritenuto altresì che non vi è luogo a provvedere sulle spese legali di lite giacché, essendosi l costituito in giudizio avvalendosi di funzionario appositamente delegato, non sussistono i CP_2 presupposti per la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese (cfr. Cass., 9 febbraio 2007, n. 2872; Cass., 12 settembre 2002, n. 13294);
e ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA il seguente accertamento del requisito sanitario :
PRESTAZIONE RICHIESTA : ACCOMPAGNAMENTO;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO : NEGATIVO
DICHIARA
non dovuto, ex art. 152 disp. att. c.p.c., il rimborso all delle spese della procedura;
CP_1 Napoli, 13/03/2025
Il Giudice
Maria Gaia Majorano
TRIBUNALE DI NAPOLI
I SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Giudice del lavoro di Napoli, Dottoressa Maria Gaia MAjorano esaminati gli atti della procedura di accertamento tecnico preventivo proposta da con l'avv.SANTOIANNI INGEGNO PATRIZIO VIA Parte_1 C.F._1
LUCIANO 46 80078 POZZUOLI nei confronti dell;
CP_1
rilevato che le operazioni di consulenza sono terminate ed il C.T.U. ne ha dato comunicazione al giudice riferendo che la parte ricorrente non si è presentata a visita né ha giustificato la sua assenza;
alla parte ricorrente è stato assegnato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento contenente l'avviso della comunicazione del CTU entro cui dichiarare e provare, con atto scritto da depositare in cancelleria, le ragioni della mancata presentazione a visita ma ella nulla ha provveduto a fare;
nelle controversie previdenziali, dove si discute dei benefici a tutela delle situazioni di invalidità,
l'accertamento delle condizioni di salute della parte istante, demandato ad un C.T.U. presuppone necessariamente la collaborazione dell'interessato che si estrinseca nella sua sottoposizione alla visita stabilita dall'ausiliare ai fini della verifica medica e la mancata sottoposizione a tale visita, ove non adeguatamente giustificata, comporta il rigetto della domanda per difetto di prova in ordine al dedotto stato invalidante in applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697
c.c., nonché, a norma dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., in considerazione del contegno processuale della parte, particolarmente significativo in tali tipi di controversie
Ritenuto altresì che non vi è luogo a provvedere sulle spese legali di lite giacché, essendosi l costituito in giudizio avvalendosi di funzionario appositamente delegato, non sussistono i CP_2 presupposti per la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese (cfr. Cass., 9 febbraio 2007, n. 2872; Cass., 12 settembre 2002, n. 13294);
e ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA il seguente accertamento del requisito sanitario :
PRESTAZIONE RICHIESTA : ACCOMPAGNAMENTO;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO : NEGATIVO
DICHIARA
non dovuto, ex art. 152 disp. att. c.p.c., il rimborso all delle spese della procedura;
CP_1 Napoli, 13/03/2025
Il Giudice
Maria Gaia Majorano