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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa IE DO Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1909/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pamela Cioci, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Frosinone, alla Via Fedele Calvosa – Cond Saredil
APPELLANTE
E
, in persona del Dirigente generale pro-tempore della , CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per rogito Notar di Roma, Persona_1 del primo agosto 2024, rep. n. 93118 dall'Avv. Patrizia Bontempo nonché dall'Avv. Guido Eudizi, presso cui elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza Cinque Giornate n. 3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro,
n. 744/2024 pubblicata il 17/04/2024
Conclusioni: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 17 febbraio 2023 innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione
1 di giudice del lavoro, esponeva che: - aveva subito in data 20.9.2018 un grave Parte_1 infortunio sul lavoro, a seguito del quale aveva espletato la procedura amministrativa presso l' conclusasi con il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al CP_1
3%, dunque inferiore al minimo indennizzabile;
- era, invece, portatore di un danno biologico in misura maggiore, pari al 7%.
Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che
l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig. in data 20/09/2018 ha causato una Parte_1 menomazione dell'integrità psico fisica pari a 7 punti percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000; - condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente pro tempore, a CP_1 corrispondere al Sig. il dovuto indennizzo, come previsto dalla legge, per la Parte_1 menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 20/09/2018, valutabile in 7 punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge”, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel corso del giudizio - in cui resisteva l' - veniva espletata c.t.u. e, all'esito, il giudice CP_1 respingeva la domanda aderendo alle conclusioni dell'ausiliario nominato, secondo cui il Parte_1
a seguito dell'infortunio oggetto di causa, aveva riportato “esiti di frattura pluriframmentaria intrarticolare dell'epifisi distale del radio di destra con segni di evoluzione artrosica”, che avevano determinato - con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata in data 20.9.2018 - un danno biologico pari al 4% e, dunque, non indennizzabile.
Avverso tale decisione proponeva appello con un unico, articolato motivo, Parte_1 con cui lamentava che il primo giudice era giunto alle proprie conclusioni fondandosi sulle risultanze della c.t.u. espletata, che tuttavia aveva sottostimato i postumi accertati, incorrendo in errore in ordine alle voci tabellari rilevanti nella specie, come puntualmente indicate nell'atto di gravame. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 442 c.p.c.
Resisteva l' , chiedendo la reiezione dell'appello avversario in quanto infondato. CP_1
Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica medico-legale al fine di quantificare i postumi dell'accertato infortunio sul lavoro.
All'odierna udienza del 15 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello, fondato su un unico motivo, merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
2 Occorre premettere che è pacifico, in quanto accertato sin dalla fase amministrativa, che l'infortunio per cui è causa ha natura professionale. Controversa è solo l'entità dei postumi derivati dal predetto infortunio.
Tenuto conto delle doglianze dell'appellante in ordine alle conclusioni della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, alle cui conclusioni il Tribunale ha prestato adesione, sono stati svolti, nel corso del presente giudizio, approfondimenti di natura medico-legale al fine di verificare l'entità della lesione all'integrità psico-fisica riportata da a seguito dell'infortunio subito. Parte_1
Ebbene, all'esito di scrupoloso esame del caso concreto e attenta valutazione di tutta la documentazione in atti, nonché dopo aver sottoposto a visita medico-legale l'odierno appellante, il
C.t.u. nominato ha effettuato la seguente diagnosi: “esiti di frattura pluriframmentaria intrarticolare epifisi distale radio dx con piccolo parcellare distacco tc accertato della stiliode ulnare e note artrosiche”.
Ciò posto, l'ausiliario nominato ha rilevato, in ragione della diagnosi effettuata e dell'esame obiettivo, che il danno biologico permanente residuato, sulla base dei codici 234, 235 e 237 delle tabelle , “ponderati e contestualizzati al caso in essere”, è pari al 6%, con decorrenza dalla data CP_1 della visita dell'11.3.2024, in cui si era già concretizzato lo stato attuale.
Tali conclusioni, raggiunte all'esito di un attento esame medico-legale, ben possono essere poste a base dell'odierna decisione, avendo il C.t.u. tenuto conto adeguatamente di tutti gli elementi rilevanti e dovendosi evidenziare che la disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall' (pacificamente, Sez. L, CP_1
Sentenza n. 20954 del 03/10/2014).
Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni, l' deve essere condannato a CP_1 corrispondere a l'indennizzo in capitale, nella misura corrispondente a una Parte_1 invalidità permanente del 6%, a decorrere dall'11.3.2024, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3. In ordine alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, giova richiamare quanto ribadito, di recente, dalla Corte di Cassazione (Sez. L, Ordinanza n. 24806 del 2025 e Sez. L,
Ordinanza n. 13836 del 2025).
Tali pronunce confermano il consolidato insegnamento della Suprema Corte che conferisce, nella domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale, un ruolo essenziale anche alla decorrenza del diritto (Sez. L, 13 agosto 2014, n. 17938, e 10 agosto 2005, n. 16821; sulla medesima linea, Sez. L, 22 settembre 2021, n. 25729). Si è osservato, a tal proposito, che «il
3 riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa» (sentenza n. 16821 del 2005, cit., punto 3 dei Motivi della decisione).
Nel solco di tale indirizzo si colloca, con particolare chiarezza, Sez. L, Ordinanza n. 23845 del 2024, secondo cui nel caso del riconoscimento del diritto ad una prestazione assistenziale o previdenziale con decorrenza successiva alla domanda amministrativa non si verte in un caso di soccombenza reciproca (configurabile in presenza di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi) ma in una situazione processuale qualificabile, all'esito complessivo del giudizio, come “soccombenza parziale sul piano quantitativo e temporale”: sotto il profilo della causalità, invero, non si riscontra un aggravamento dei costi del processo a carico della parte che vi ha dato causa, perché il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa. La compensazione è dunque ammessa, nell'ipotesi considerata, in forma totale o parziale ove ricorrano le altre condizioni dell'art. 92 c.p.c., fra cui rientra, in virtù della interpretazione fornita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, la sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Tali considerazioni si attagliano anche al caso di specie, in cui il requisito sanitario, richiesto per il riconoscimento della prestazione dedotta in giudizio, è stato accertato con decorrenza posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo. Detta circostanza integra una di quelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nella specie, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e, in particolare, della circostanza che i postumi accertati decorrono da data successiva al deposito del ricorso di primo grado, ma antecedente all'emissione della sentenza impugnata, ritiene il Collegio che le spese del doppio grado – liquidate per l'intero come in dispositivo, tenuto conto di tutti i parametri di riferimento, del numero e della complessità delle questioni trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia n. 147/2022 – debbano essere compensate in ragione della metà.
La residua quota delle spese stesse viene posta a carico dell' appellato, con distrazione CP_3 ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
4 Le spese delle c.t.u. espletate in entrambi i gradi, liquidate con separati decreti, devono essere poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara che , a seguito dell'infortunio in data 20.9.2018, ha riportato postumi Parte_1 permanenti nella misura del 6% a decorrere dall'11 marzo 2024 e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento in favore dell'appellante del corrispondente indennizzo in capitale, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- previa compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di metà, condanna l' alla refusione della residua quota delle spese sostenute da , liquidate per CP_1 Parte_1
l'intero in euro 3.000,00 quanto al giudizio di primo grado e in euro 3.500,00 quanto al giudizio di secondo grado, oltre - con riguardo ad entrambi i gradi - al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di
, dichiaratosi antistatario;
Parte_1
- pone le spese delle c.t.u. espletate in entrambi i gradi, liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Il Presidente est.
IE DO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Alessio Valenti, Magistrato ordinario in tirocinio
5
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa IE DO Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1909/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pamela Cioci, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Frosinone, alla Via Fedele Calvosa – Cond Saredil
APPELLANTE
E
, in persona del Dirigente generale pro-tempore della , CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per rogito Notar di Roma, Persona_1 del primo agosto 2024, rep. n. 93118 dall'Avv. Patrizia Bontempo nonché dall'Avv. Guido Eudizi, presso cui elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza Cinque Giornate n. 3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro,
n. 744/2024 pubblicata il 17/04/2024
Conclusioni: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 17 febbraio 2023 innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione
1 di giudice del lavoro, esponeva che: - aveva subito in data 20.9.2018 un grave Parte_1 infortunio sul lavoro, a seguito del quale aveva espletato la procedura amministrativa presso l' conclusasi con il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al CP_1
3%, dunque inferiore al minimo indennizzabile;
- era, invece, portatore di un danno biologico in misura maggiore, pari al 7%.
Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che
l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig. in data 20/09/2018 ha causato una Parte_1 menomazione dell'integrità psico fisica pari a 7 punti percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000; - condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente pro tempore, a CP_1 corrispondere al Sig. il dovuto indennizzo, come previsto dalla legge, per la Parte_1 menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 20/09/2018, valutabile in 7 punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge”, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel corso del giudizio - in cui resisteva l' - veniva espletata c.t.u. e, all'esito, il giudice CP_1 respingeva la domanda aderendo alle conclusioni dell'ausiliario nominato, secondo cui il Parte_1
a seguito dell'infortunio oggetto di causa, aveva riportato “esiti di frattura pluriframmentaria intrarticolare dell'epifisi distale del radio di destra con segni di evoluzione artrosica”, che avevano determinato - con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata in data 20.9.2018 - un danno biologico pari al 4% e, dunque, non indennizzabile.
Avverso tale decisione proponeva appello con un unico, articolato motivo, Parte_1 con cui lamentava che il primo giudice era giunto alle proprie conclusioni fondandosi sulle risultanze della c.t.u. espletata, che tuttavia aveva sottostimato i postumi accertati, incorrendo in errore in ordine alle voci tabellari rilevanti nella specie, come puntualmente indicate nell'atto di gravame. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 442 c.p.c.
Resisteva l' , chiedendo la reiezione dell'appello avversario in quanto infondato. CP_1
Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica medico-legale al fine di quantificare i postumi dell'accertato infortunio sul lavoro.
All'odierna udienza del 15 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello, fondato su un unico motivo, merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
2 Occorre premettere che è pacifico, in quanto accertato sin dalla fase amministrativa, che l'infortunio per cui è causa ha natura professionale. Controversa è solo l'entità dei postumi derivati dal predetto infortunio.
Tenuto conto delle doglianze dell'appellante in ordine alle conclusioni della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, alle cui conclusioni il Tribunale ha prestato adesione, sono stati svolti, nel corso del presente giudizio, approfondimenti di natura medico-legale al fine di verificare l'entità della lesione all'integrità psico-fisica riportata da a seguito dell'infortunio subito. Parte_1
Ebbene, all'esito di scrupoloso esame del caso concreto e attenta valutazione di tutta la documentazione in atti, nonché dopo aver sottoposto a visita medico-legale l'odierno appellante, il
C.t.u. nominato ha effettuato la seguente diagnosi: “esiti di frattura pluriframmentaria intrarticolare epifisi distale radio dx con piccolo parcellare distacco tc accertato della stiliode ulnare e note artrosiche”.
Ciò posto, l'ausiliario nominato ha rilevato, in ragione della diagnosi effettuata e dell'esame obiettivo, che il danno biologico permanente residuato, sulla base dei codici 234, 235 e 237 delle tabelle , “ponderati e contestualizzati al caso in essere”, è pari al 6%, con decorrenza dalla data CP_1 della visita dell'11.3.2024, in cui si era già concretizzato lo stato attuale.
Tali conclusioni, raggiunte all'esito di un attento esame medico-legale, ben possono essere poste a base dell'odierna decisione, avendo il C.t.u. tenuto conto adeguatamente di tutti gli elementi rilevanti e dovendosi evidenziare che la disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall' (pacificamente, Sez. L, CP_1
Sentenza n. 20954 del 03/10/2014).
Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni, l' deve essere condannato a CP_1 corrispondere a l'indennizzo in capitale, nella misura corrispondente a una Parte_1 invalidità permanente del 6%, a decorrere dall'11.3.2024, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3. In ordine alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, giova richiamare quanto ribadito, di recente, dalla Corte di Cassazione (Sez. L, Ordinanza n. 24806 del 2025 e Sez. L,
Ordinanza n. 13836 del 2025).
Tali pronunce confermano il consolidato insegnamento della Suprema Corte che conferisce, nella domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale, un ruolo essenziale anche alla decorrenza del diritto (Sez. L, 13 agosto 2014, n. 17938, e 10 agosto 2005, n. 16821; sulla medesima linea, Sez. L, 22 settembre 2021, n. 25729). Si è osservato, a tal proposito, che «il
3 riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa» (sentenza n. 16821 del 2005, cit., punto 3 dei Motivi della decisione).
Nel solco di tale indirizzo si colloca, con particolare chiarezza, Sez. L, Ordinanza n. 23845 del 2024, secondo cui nel caso del riconoscimento del diritto ad una prestazione assistenziale o previdenziale con decorrenza successiva alla domanda amministrativa non si verte in un caso di soccombenza reciproca (configurabile in presenza di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi) ma in una situazione processuale qualificabile, all'esito complessivo del giudizio, come “soccombenza parziale sul piano quantitativo e temporale”: sotto il profilo della causalità, invero, non si riscontra un aggravamento dei costi del processo a carico della parte che vi ha dato causa, perché il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa. La compensazione è dunque ammessa, nell'ipotesi considerata, in forma totale o parziale ove ricorrano le altre condizioni dell'art. 92 c.p.c., fra cui rientra, in virtù della interpretazione fornita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, la sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Tali considerazioni si attagliano anche al caso di specie, in cui il requisito sanitario, richiesto per il riconoscimento della prestazione dedotta in giudizio, è stato accertato con decorrenza posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo. Detta circostanza integra una di quelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nella specie, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e, in particolare, della circostanza che i postumi accertati decorrono da data successiva al deposito del ricorso di primo grado, ma antecedente all'emissione della sentenza impugnata, ritiene il Collegio che le spese del doppio grado – liquidate per l'intero come in dispositivo, tenuto conto di tutti i parametri di riferimento, del numero e della complessità delle questioni trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia n. 147/2022 – debbano essere compensate in ragione della metà.
La residua quota delle spese stesse viene posta a carico dell' appellato, con distrazione CP_3 ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
4 Le spese delle c.t.u. espletate in entrambi i gradi, liquidate con separati decreti, devono essere poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara che , a seguito dell'infortunio in data 20.9.2018, ha riportato postumi Parte_1 permanenti nella misura del 6% a decorrere dall'11 marzo 2024 e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento in favore dell'appellante del corrispondente indennizzo in capitale, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- previa compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di metà, condanna l' alla refusione della residua quota delle spese sostenute da , liquidate per CP_1 Parte_1
l'intero in euro 3.000,00 quanto al giudizio di primo grado e in euro 3.500,00 quanto al giudizio di secondo grado, oltre - con riguardo ad entrambi i gradi - al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di
, dichiaratosi antistatario;
Parte_1
- pone le spese delle c.t.u. espletate in entrambi i gradi, liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Il Presidente est.
IE DO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Alessio Valenti, Magistrato ordinario in tirocinio
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