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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/02/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TORINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 8315/24 R.G. promosso da: nato in [...] il [...], rappresentato e difeso ai fini Parte_1 del presente giudizio dall'avv. Davide Spantaconi
- parte ricorrente -
CONTRO di Novara Controparte_1
- parte resistente costituita – avente ad oggetto: impugnazione avverso il decreto del Questore di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno finalizzato al rilascio di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE
Conclusioni delle parti: come da verbale del 16.1.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Novara del 8.10.2024 di revoca della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione Europea ai sensi del d.lgs. 30/2007 allegando che il ricorrente, nonostante si trovasse attualmente in detenzione domiciliare e fosse destinatario di diverse condanne, non era più pericoloso socialmente non avendo più commesso dei reati ed alla luce del riconquistato “legame significativo con i figli”. Il decreto impugnato revocava la carta di soggiorno per le plurime condanne di cui il ricorrente era stato destinatario (maltrattamenti in famiglia, guida senza patente e calunnia) che stava ancora scontando in stato di detenzione. La PA si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per l'insussistenza dei presupposti. All'udienza del 16.1.2025 il ricorrente ha concluso come da verbale in atti e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione. La domanda è infondata per i seguenti motivi.
pagina 1 di 2 L'art. 18 bis, co. 4 bis, T.U.I recita “Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico”. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente ha subito diverse condanne e, segnatamente, per maltrattamenti in famiglia, guida senza patente e calunnia e che il delitto di maltrattamenti in famiglia – reato compreso nell'art. 18 sopra citato - ai danni della compagna e dei figli, e come accertato dal Tribunale di Novara con sentenza Persona_1 Persona_2 divenuta irrevocabile in data 20/07/2022, è stato perpetrato dal 2003 e fino al 2019 (doc. 6 controparte). Di ciò tenuto conto non può non considerarsi come tale violenza domestica, non solo si sia caratterizzata da vessazioni non solo verbali ma anche di prevaricazione e sopraffazione commesse nei confronti sia della ex compagna che dei figli minori, ma che tali comportamenti sistematici si sono manifestati in un lasso di tempo notevolmente ampio ovvero nei confronti della ex compagna dal 2003 fino al 2019 e nei confronti dei figli dal 2017 al 2019 e, dunque, anche in costanza del titolo di soggiorno ottenuto nel 2006. Inoltre, il ricorrente risulta essere in stato di detenzione dal 27.7.2023 in esecuzione delle condanne sopra indicate, ora trasformata in detenzione domiciliare presso il fratello con scadenza pena anticipata al 28.10.2025 (cfr. doc allegati memoria e ricorso). Alla luce di tali elementi si ritiene che correttamente la P.A. abbia revocato la carta di soggiorno alla luce della condanna subita, le cui modalità e tempo di commissione del reato non sono trascurabili nell'ambito della valutazione in oggetto che evidenziano un indice di pericolosità elevata che non può ritenersi – allo stato – eliso per la mancata commissione di ulteriori reati tra la data della pronuncia di condanna citata ad oggi stante il breve lasso di tempo trascorso ed essendo stato il ricorrente – per il successivo tempo fino all'attualità - prevalentemente in stato di reclusione e/o detenzione. Né assume rilievo dirimente e preponderante il recupero, ancora in atto, del rapporto con i figli non essendo sufficiente a dimostrare l'asserita rimeditazione del proprio passato criminale. Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento a favore della P.A. costituita le spese di lite che si liquidano in euro 1.200, oltre IVA e CPA se dovute
Così deciso in Torino, lì 13.2.2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Carosio
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