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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/09/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 853/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 15/07/2025, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. IAVAZZO LOREDANA, come da Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, dall'avv. SCALZONE ROMOLO, come da Controparte_1 procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 01/02/2022, il ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 20/09/2008; - che dal matrimonio sono nate due figlie,
(21/08/2012) e (09/03/2015); - di essersi separato consensualmente dalla moglie con Per_1 Per_2 decreto di omologa di questo Tribunale;
- che, in sede di separazione, le parti hanno previsto:
l'affido condiviso della figlie minori, la collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, nonché un assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo ed in favore delle figlie di €
500,00 mensili (€ 250,00 a figlia) oltre al 60% delle spese straordinarie;
- di aver avuto un altro figlio (nato nel febbraio del 2019) dall'attuale compagna.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione, fatta eccezione per la ripartizione delle spese straordinarie per le minori, da modificarsi al 50% tra i genitori.
Si è costituita la resistente, la quale ha contestato le avverse deduzioni, esponendo: - che il ricorrente non ha versato regolarmente l'assegno di mantenimento per le figlie, avendo accumulato un debito complessivo di € 6100,00: - che, per questo motivo, la resistente ha sporto più denunce;
- che poco attendibili sono le dichiarazioni del ricorrente in ordine alla propria condizione reddituale.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto: - in via preliminare, ordinarsi al ricorrente la restituzione della somma € 6.100,00 per gli assegni di mantenimento non corrisposti oltre al 60% delle spese straordinarie non pagate;
- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-confermarsi le condizioni della separazione con parziale modifica del diritto di visita del padre;
- ed infine, escludersi dall'importo previsto a titolo di contributo al mantenimento delle figlie le spese per l'abbigliamento delle minori, da dividersi al 50% tra i coniugi.
All'udienza del 27/10/2022, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine al calendario dei tempi di permanenza del padre con le minori, e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Presidente ha confermato la disciplina della separazione, rimettendo le parti dinanzi al G.I.
Con memoria integrativa, depositata in data 03/02/2023, parte resistente, a modifica della domanda proposta con comparsa di costituzione, ha chiesto aumentarsi l'assegno posto a carico del ricorrente in favore delle figlie ad € 650,00.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b, della legge 1 dicembre
1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione consensuale, la stessa si sia protratta per almeno 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale
(disciplina applicabile, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa).
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con decreto di omologa dell'odierno Tribunale del 01.03.2019, previa comparizione dinanzi al
Presidente avvenuta in pari data.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 (cfr. ex multis, Cass. n. 23510 del 2010).
L'atteggiamento, anche processuale delle parti, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Ciò posto, va confermato l'affido condiviso delle figlie minori, atteso l'accordo delle parti sul punto e non essendo emersi, nel corso di giudizio, elementi contrari alla previsione dello stesso.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo, in punto di collocamento prevalente e diritto di visita, nei seguenti termini: - collocamento prevalente delle minori presso la madre;
- il padre potrà vedere le figlie a weekend alterni dalle ore 13:00 del venerdì, con prelevamento dalle rispettive scuole, sino al mattino del lunedì, con accompagnamento alle scuole, con pernottamento presso il padre, nonché due giorni infrasettimanali e precisamente il lunedì e il mercoledì a settimane alterne, quando non è il weekend di sua competenza, con prelevamento dalle rispettive scuole e sino alle ore 21:00; - le altre settimane il martedì e il giovedì, quando è il weekend di competenza del padre, dal prelevamento a scuola sino alle ore 21:00, salvi ulteriori accordi e tenuto conto delle esigenze delle minori;
- festività a giorni alterni, cioè 24 dicembre con
l'uno, 25 dicembre con l'altro, 31 dicembre con l'uno, 1 gennaio con l'altro, le vacanze pasquali la domenica con l'uno e il lunedì in Albis con l'altro; - per le ferie estive 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto con il padre, con accordo entro il 31 maggio;
- compleanno e onomastico del padre con il padre e altrettanto con la madre.
Pertanto, il Tribunale ritiene di recepire in via definitiva l'accordo raggiunto dalle parti in quanto non contrario a norme imperative e conforme all'interesse della prole.
Ciò posto, parte ricorrente ha chiesto confermarsi il contributo al mantenimento, previsto a suo carico in favore delle figlie, in € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
mentre, parte resistente ha chiesto aumentarsi tale contributo ad € 650,00, in considerazione dell'aumentato costo della vita rispetto all'epoca della separazione, oltre al 60% delle spese straordinarie a carico del padre, così come previsto in sede di separazione.
In assenza di una completa documentazione reddituale e delle dichiarazioni rese da parte ricorrente in sede presidenziale, il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo al mantenimento a carico del padre in favore delle figlie della coppia, sia pur con un discreto aumento, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e delle accresciute esigenze delle minori.
Pertanto, il resistente dovrà contribuire al mantenimento delle figlie minori, e Per_1 Per_2 versando alla ricorrente la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 a figlia) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese.
Tale somma sarà rivalutata annualmente, secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie, disciplinate secondo il Protocollo di questo Tribunale, saranno ripartite, così come già previsto in sede di separazione consensuale: 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dell'assenza di una vera e propria soccombenza, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 853/2022, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NAPOLI (NA) il
20/09/2008 da , nato a [...] [...] e da Parte_1
, nata a [...] il [...] (atto n°228, parte II, S.A, sez. Controparte_1
F, registro atti matrimonio anno 2008);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• affida le figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
• dispone che il diritto di visita del padre sia disciplinato come in parte motiva;
• dispone che il ricorrente dovrà contribuire al mantenimento delle figlie, e Per_1 Per_2 versando alla ricorrente la somma mensile di € 600,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 12.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 853/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 15/07/2025, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. IAVAZZO LOREDANA, come da Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, dall'avv. SCALZONE ROMOLO, come da Controparte_1 procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 01/02/2022, il ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 20/09/2008; - che dal matrimonio sono nate due figlie,
(21/08/2012) e (09/03/2015); - di essersi separato consensualmente dalla moglie con Per_1 Per_2 decreto di omologa di questo Tribunale;
- che, in sede di separazione, le parti hanno previsto:
l'affido condiviso della figlie minori, la collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, nonché un assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo ed in favore delle figlie di €
500,00 mensili (€ 250,00 a figlia) oltre al 60% delle spese straordinarie;
- di aver avuto un altro figlio (nato nel febbraio del 2019) dall'attuale compagna.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione, fatta eccezione per la ripartizione delle spese straordinarie per le minori, da modificarsi al 50% tra i genitori.
Si è costituita la resistente, la quale ha contestato le avverse deduzioni, esponendo: - che il ricorrente non ha versato regolarmente l'assegno di mantenimento per le figlie, avendo accumulato un debito complessivo di € 6100,00: - che, per questo motivo, la resistente ha sporto più denunce;
- che poco attendibili sono le dichiarazioni del ricorrente in ordine alla propria condizione reddituale.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto: - in via preliminare, ordinarsi al ricorrente la restituzione della somma € 6.100,00 per gli assegni di mantenimento non corrisposti oltre al 60% delle spese straordinarie non pagate;
- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-confermarsi le condizioni della separazione con parziale modifica del diritto di visita del padre;
- ed infine, escludersi dall'importo previsto a titolo di contributo al mantenimento delle figlie le spese per l'abbigliamento delle minori, da dividersi al 50% tra i coniugi.
All'udienza del 27/10/2022, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine al calendario dei tempi di permanenza del padre con le minori, e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Presidente ha confermato la disciplina della separazione, rimettendo le parti dinanzi al G.I.
Con memoria integrativa, depositata in data 03/02/2023, parte resistente, a modifica della domanda proposta con comparsa di costituzione, ha chiesto aumentarsi l'assegno posto a carico del ricorrente in favore delle figlie ad € 650,00.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b, della legge 1 dicembre
1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione consensuale, la stessa si sia protratta per almeno 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale
(disciplina applicabile, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa).
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con decreto di omologa dell'odierno Tribunale del 01.03.2019, previa comparizione dinanzi al
Presidente avvenuta in pari data.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 (cfr. ex multis, Cass. n. 23510 del 2010).
L'atteggiamento, anche processuale delle parti, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Ciò posto, va confermato l'affido condiviso delle figlie minori, atteso l'accordo delle parti sul punto e non essendo emersi, nel corso di giudizio, elementi contrari alla previsione dello stesso.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo, in punto di collocamento prevalente e diritto di visita, nei seguenti termini: - collocamento prevalente delle minori presso la madre;
- il padre potrà vedere le figlie a weekend alterni dalle ore 13:00 del venerdì, con prelevamento dalle rispettive scuole, sino al mattino del lunedì, con accompagnamento alle scuole, con pernottamento presso il padre, nonché due giorni infrasettimanali e precisamente il lunedì e il mercoledì a settimane alterne, quando non è il weekend di sua competenza, con prelevamento dalle rispettive scuole e sino alle ore 21:00; - le altre settimane il martedì e il giovedì, quando è il weekend di competenza del padre, dal prelevamento a scuola sino alle ore 21:00, salvi ulteriori accordi e tenuto conto delle esigenze delle minori;
- festività a giorni alterni, cioè 24 dicembre con
l'uno, 25 dicembre con l'altro, 31 dicembre con l'uno, 1 gennaio con l'altro, le vacanze pasquali la domenica con l'uno e il lunedì in Albis con l'altro; - per le ferie estive 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto con il padre, con accordo entro il 31 maggio;
- compleanno e onomastico del padre con il padre e altrettanto con la madre.
Pertanto, il Tribunale ritiene di recepire in via definitiva l'accordo raggiunto dalle parti in quanto non contrario a norme imperative e conforme all'interesse della prole.
Ciò posto, parte ricorrente ha chiesto confermarsi il contributo al mantenimento, previsto a suo carico in favore delle figlie, in € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
mentre, parte resistente ha chiesto aumentarsi tale contributo ad € 650,00, in considerazione dell'aumentato costo della vita rispetto all'epoca della separazione, oltre al 60% delle spese straordinarie a carico del padre, così come previsto in sede di separazione.
In assenza di una completa documentazione reddituale e delle dichiarazioni rese da parte ricorrente in sede presidenziale, il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo al mantenimento a carico del padre in favore delle figlie della coppia, sia pur con un discreto aumento, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e delle accresciute esigenze delle minori.
Pertanto, il resistente dovrà contribuire al mantenimento delle figlie minori, e Per_1 Per_2 versando alla ricorrente la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 a figlia) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese.
Tale somma sarà rivalutata annualmente, secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie, disciplinate secondo il Protocollo di questo Tribunale, saranno ripartite, così come già previsto in sede di separazione consensuale: 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dell'assenza di una vera e propria soccombenza, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 853/2022, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NAPOLI (NA) il
20/09/2008 da , nato a [...] [...] e da Parte_1
, nata a [...] il [...] (atto n°228, parte II, S.A, sez. Controparte_1
F, registro atti matrimonio anno 2008);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• affida le figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
• dispone che il diritto di visita del padre sia disciplinato come in parte motiva;
• dispone che il ricorrente dovrà contribuire al mantenimento delle figlie, e Per_1 Per_2 versando alla ricorrente la somma mensile di € 600,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 12.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio